TRIB
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
Sezione civile
R.G. n. 325/2025
ORDINANZA
La Presidente, all'esito dell'udienza cartolare del 01/04/2025,
a scioglimento della riserva, visto il ricorso ex art. 696-696 bis depositato in data 19.02.25 da:
corrente in Lana (BZ) e corrente in Bolzano, CP_1 Controparte_2 ambedue difese dall'avv. Alberto Fazio del Foro di Trento;
parte ricorrente nei confronti di: corrente in Modena, difesa dall'avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti;
Controparte_3
parte resistente dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio e della tempestiva costituzione in giudizio della parte resistente: esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;
viste le note scritte di trattazione dell'udienza depositate dalle parti;
dato atto che le ricorrenti, rispettivamente in qualità di proprietaria/committente e conduttrice in locazione di un capannone ubicato in Bolzano, via San Maurizio n. 88, hanno chiesto l'ammissione di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o, in subordine, ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti di in qualità di appaltatore dei lavori di costruzione del suddetto CP_3
capannone in carpenteria metallica e PVC, adibito a locale officina ed attualmente utilizzato dalla conduttrice in forza di contratto di locazione commerciale, Controparte_2
allegando la non corrispondenza fra il progetto della struttura e le specifiche della sua realizzazione nell'ambito dei lavori effettuati nella primavera del 2024, con conseguenti difetti di dimensionamento della pavimentazione incidenti anche sulla sicurezza (pilastri di acciaio poggianti Contr su bulloni); che la ricorrente allega e documenta l'integrale pagamento del corrispettivo dei
1 lavori (e 10.512,74 in data 13.10.23, € 10.511,52 in data 14.3.24 e saldo di € 10.512,74 in data
22.05.24); che i ricorrenti affermano che i difetti siano stati riconosciuti da personale dell'appaltatrice, precisamente da tal geometra e indicano l'accertamento invocato come urgente, per il CP_4
pericolo insito nella necessità di consentire un maggior utilizzo in sicurezza della struttura da parte della conduttrice, comunque volto a conciliare la lite, ventilando la proposizione di un'azione ex art. 1453 e 1455 da parte della committente e di un'azione risarcitoria per l'utilizzo non integrale dell'immobile da parte della conduttrice nei confronti di CP_3 rilevato che la parte resistente si oppone all'ammissione dell'accertamento tecnico invocato, eccependo il difetto di legittimazione passiva di in quanto estranea al contratto di CP_2
appalto, l'insussistenza di urgenza, la decadenza della committente dalla garanzia dell'appaltatore ex art. 1666 c.c. e comunque la decadenza ex art. 1667 c.c., stante l'intervenuto integrale pagamento dell'opera da parte della committente successivamente all'asserito rilievo dei vizi;
OSSERVA
Benchè non vi sia questione sulla competenza territoriale di questa A.G., si precisa che la competenza sussiste sulla scorta della clausola 14 del contratto di appalto prodotta da parte ricorrente dub doc 7, che prevede la competenza esclusiva del Foro di Asti in caso di controversia inerente al contratto.
Sulla scorta della prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, sussiste, anche, teoricamente, la legittimazione attiva di , in qualità di conduttrice del capannone che si assume CP_2
difettoso, in relazione a eventuali danni extracontrattuali derivanti dai vizi dell'immobile e al rischio di crolli (pur potendo peraltro richiedere tutela direttamente nei confronti del proprio locatore).
In concreto, tuttavia il ricorso non merita accoglimento.
Con riferimento alla tutela ex art. 696 c.p.c. difetta, in primo luogo, il c.d. periculum in mora, Dal momento che la stessa parte ricorrente riferisce che i lavori di costruzione della struttura che assume difettosa si siano conclusi nella primavera del 2024, ovvero circa un anno fa, che il capannone sia stabilmente utilizzato , se pure in misura non integrale, dalla conduttrice e non ha prodotto alcuna perizia tecnica di parte o accertamenti tecnici provenienti da uffici pubblici a fondamento anche solo indiziario della tesi della pericolosità dell'immobile. Non è dunque ravvisabile alcuna particolare situazione di urgenza.
Con riferimento ad ambedue le tipologie di accertamento invocate, difetta inoltre il c.d. fumus boni juris, non essendovi alcun riscontro circa l'asserita divergenza fra progettazione e realizzazione dell'opera né essendo allegate con sufficiente specificità la natura e le cause delle riferite difformità,
2 né essendovi alcun riscontro probatorio all'asserito riconoscimento degli errori da parte del geom.
che peraltro non consta essere il legale rappresentante della CP_4 Controparte_3
La versione di parte ricorrente è inoltre contraddetta dalla stessa sequenza cronologica riferita nell'atto introduttivo, laddove si allega che i denunciati errori emersi già in fase di montaggio erano Contr stato oggetto di immediata segnalazione da parte di a con mail del 26.03.2024, CP_3 che l'appaltatore non aveva inteso porvi rimediare, purtuttavia il saldo del prezzo è stato ugualmente corrisposto dalla committente senza sollevazione di formali riserve, il 22.05.2024.
Sotto tal profilo le eccezioni della resistente di presunzione di accettazione dell'opera ex art. 1666 secondo comma e di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. non appaiono manifestamente infondate, non parendo oltretutto, sulla scorta delle stesse allegazioni difensive di parte ricorrente, trattarsi di vizi o difformità occulti, ma indicati come percepiti dalla committenza fin da subito nella fase iniziale dei lavori e denunciati tempestivamente prima della fine dei lavori, della consegna dell'opera e del pagamento integrale, ciononostante, del saldo del prezzo.
Per quanto riguarda la posizione della conduttrice manca qualsiasi riscontro Controparte_2 all'asserita diminuzione di utilizzabilità del capanno per vizi imputabili all'appaltatrice e l'allegazione anche solo minimale dell'an e del quantum dei danni, sicchè la invocata CTU sarebbe del tutto esplorativa
Qualsivoglia accertamento inerente alle prospettate azioni richiederebbe, in ogni caso, il vaglio preventivo di profili giuridici e l'assunzione di prove anche orali, ovvero una strutturazione complessa del procedimento incompatibile con l'accertamento tecnico preventivo o la consulenza preventiva a finalità conciliative.
La formula dell'art. 696 bis c.p.c. - secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento
e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” – deve infatti essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori, oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione. (Tribunale Novara, 17/09/2020, Tribunale Roma sez. V, 15/09/2020), situazione che nel caso di specie non è ravvisabile.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Le spese seguono
3 la soccombenza, e vengono così liquidate a carico delle ricorrenti, sulla scorta dei parametri vigenti per la fase di istruzione preventiva, fasi di studio ed introduttiva, valore medio per lo scaglione corrispondente all'importo indicato come valore dell'opera, in € 1780 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, PA ed IV come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara tenute e condanna le ricorrenti società a responsabilità semplificata limitata e CP_1
ciascuna in persona del proprio legale rappresentante, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite a favore della resistente spese che liquida in € 1780 Controparte_3
per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, PA ed IV come per legge.
Si comunichi
La Presidente
Dott.ssa Ombretta Salvetti
4