Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1316/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. GONNELLA ONOFRIO DANIELE Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. FIORE ANTONIO Controparte_1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto numero 198 del 2024, provvisoriamente esecutivo, con cui su istanza del germano le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 31.140,00, oltre interessi e spese, pretesa per la restituzione di una somma che ella gli aveva promesso di pagare, sottoscrivendo apposita dichiarazione e dunque riconoscendo il suo debito.
. In particolare, affermava di aver versato lei al fratello (e non viceversa, come
[...]
da lui sostenuto) nel corso degli anni l'importo di Euro 65.000,00, seguito dall'ulteriore somma di Euro 32.000,00. Chiariva che in data 18.4.2016 la comune madre Parte_2
aveva acquistato un'abitazione dai sigg.ri e
[...] Parte_3 Parte_4
proprio grazie ai versamenti da lei effettuati al fratello e da questi
[...] CP_1
girati alla madre. Più precisamente deduceva di aver versato in data 26.5.2015 n. 4 assegni circolari (richiamati nel rogito), dell'importo di Euro 5.000,00, oltre ad Euro
10.000,00, in contanti, nelle mani di . Continuava affermando che la Controparte_1
casa era stata intestata alla madre che solo dopo due giorni nel suo testamento aveva riconosciuto di essere debitrice verso il figlio della somma di Controparte_1
complessivi Euro 84.200,00 fornitale per pagare il prezzo della casa acquistata il 18 aprile 2016, sicché in luogo della restituzione della somma ricevuta gli aveva legato il diritto di proprietà dell'appartamento di Casamassima, bene che, apertasi la successione, il convenuto aveva venduto a terzi, realizzandone il prezzo. Dedotto di aver denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Bari, formulava dichiarazione di disconoscimento sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. che dell'art. 214 c.p.c..
Agiva, pertanto, perché, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, questo venisse annullato o dichiarato inefficace, data l'insussistenza dell'atto di riconoscimento del debito;
in subordine chiedeva di compensare l'eventuale diritto avversario con il suo credito da restituzione delle somme prestate al convenuto. Questo resisteva all'opposizione, ribadendo il suo credito, a garanzia del quale la sorella gli aveva rilasciato 4 assegni che le erano stati restituiti, avendo ella garantito la restituzione del prestito con la scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Deduceva che al 29 ottobre 2014 risultava dovuta ancora la somma di Euro 31.140,00
(in realtà maggiore) ed affermava la non verosimiglianza delle allegazioni di cui all'atto di controparte quanto all'operazione di acquisto del bene effettuato dalla comune madre. Riaffermando il suo credito, come dimostrato dalla ricognizione di debito, si opponeva alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come pure alla consulenza grafologica diretta a dimostrare la falsità della firma a nome dell'attrice.
All'udienza del 27.6.2024 il documento originale veniva acquisito e custodito in
Cancelleria e con ordinanza di pari data veniva accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Previa istruttoria solo documentale la causa perveniva alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Il credito su cui si fonda la pretesa azionata in via monitoria poggia sulla scrittura con cui l'attrice, apponendo la sua firma, avrebbe riconosciuto di dover ancora versare al fratello a restituzione del prestito ricevuto la somma di cui di cui al titolo e più precisamente alla data del 29.10.2024 Euro 31.140,00.
Ora, fin dalle battute iniziali del giudizio di opposizione la ha disconosciuto CP_1
sia la conformità della copia prodotta all'originale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712
c.c. sia l'autenticità del documento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c..
Prodotto in prima udienza l'originale della scrittura, tuttavia, solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta, invocata la tardività del disconoscimento della scrittura, ha in subordine chiesto la sua verificazione. Ora, il termine per l'istanza di verificazione è quello delle deduzioni istruttorie di prova diretta delle parti (per tute
Cass. 2411 del 2005) che nel rito Cartabia coincide con la seconda memoria ex art. 1717 ter c.p.c.; peraltro, anche nella terza memoria il convenuto si è limitato a proporre istanza di verificazione, senza anche, proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture che avrebbero dovuto servire da comparazione, così di fatto rendendo anche impraticabile l'accertamento.
Deve poi, ancora una volta osservarsi come non solo la sottoscrizione del documento fondante il credito avversario sia stata subito disconosciuta, ma anche come, quando è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il difensore del convenuto abbia attestato la conformità del pdf contenente la presunta ricognizione di debito all'originale, sicché il disconoscimento di quanto conosciuto dalla parte attrice in via telematica ed espresso inconfutabilmente con l'atto di citazione può dirsi sufficiente ai fini di cui all'art. 214 c.p.c., senza che sia stato necessario un nuovo disconoscimento immediatamente successivo alla produzione dell'originale cartaceo (in realtà acquisito dall solo per favorire eventuale attività di consulenza grafologica). Alla luce di CP_2
tali rilievi, nell'impossibilità di verificare l'autenticità del documento deve riconoscersene l'inutilizzabilità ai fini invocati dal convenuto che sarebbe stato dunque onerato della puntuale prova non solo della dazione della somma alla sorella ma anche del titolo della stessa come mutuo;
in merito si rileva come a tal fine sia stata articolata una deduzione di prova testimoniale, i cui capi sono tuttavia diretti a provare per testi una confessione stragiudiziale che, oltre ad essere liberamente apprezzabile dal
Giudice, comunque incontra il limite di cui all'art. 2721 c.c., non essendo ammessa la prova testimoniale di una confessione stragiudiziale se ha ad oggetto un quid (il contratto di mutuo) per cui non sarebbe ammessa la prova testimoniale (nel caso di specie la stessa parte opponente ha eccepito l'inammissibilità della prova ex art. 2721
c.c. e, considerando l'importo della somma asseritamente mutuata e l'esistenza di vari trasferimenti di somme, questo Giudice non ritiene applicabile nel caso in esame il secondo comma dell'art. 2712 c.c.); neppure il sollecitato ordine di esibizione sarebbe stato utile, dal momento che dagli estratti conto non emergerebbe la causale degli asseriti trasferimenti di denaro (peraltro, parte convenuta, se parte di quelle operazioni, dovrebbe essere già in possesso della corrispondente documentazione e comunque non ha dimostrato di aver tentato di acquisirla motu proprio). Alla luce di tali rilievi l'opposizione deve trovare pieno accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del convenuto alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 198 del 2024;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.077,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella