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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
ONroversie lavoro e previdenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
in esito all'udienza del 28 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3642/2024 R.G. e vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Barbiero;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Melinda Calandra
Checco;
RESISTENTE
OGGETTO: diritto assunzione- nullità contratti a termine
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare depositato in data 04.07.2024 Parte_1
[...] premetteva di avere lavorato con contratto a tempo determinato presso la società [...] del Comune di CP 1 con la mansione di ONroparte_1 Parte 2
corrispondente al livello 140 del contratto di lavoro ONroparte_2 dal 2009 al 2012 e dal 2017
al 2023.
con"Avviso di Riferiva che l' Parte 3
selezione pubblica” a firma del Direttore Generale aveva bandito l'assunzione “per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato d n. 16 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato aventi caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri".
Lamentava un'errata valutazione da parte della CP_3 del riconoscimento delle esperienze lavorative maturate nel settore del trasporto pubblico locale, nonché la violazione dell'art. 24 ccnl e
ON d.lvo 81/2015 per non avere l' dato la precedenza alla manodopera che aveva maturato.
Chiedeva, in via cautelare ed urgente:
"a) all'On. le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro si chiede che il presente ricorso venga assegnato al Giudice Dott.ssa Rosa Bonazinga innanzi al quale pende il procedimento iscritto al n.
2093/2024 R.G. al fine di chiedere la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva;
b) in via principale: di accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale CCNL Autoferrotranvieri, delle delibere
.ON dell e della emanazione del bando per la selezione di 16 operatori o della data che risulterà del presente giudizio;
c) condannare la convenuta alla reintegrazione in servizio del ricorrente ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzione globale di fatto €15.784,00, determinata moltiplicando l'ultima retribuzione (1740,00 X 8 mensilità) o la somma maggiore o minore che si riterrà secondo legge, per il periodo compreso tra la scadenza del rapporto e la reintegrazione in servizio;
d) in subordine, accertare la nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e conseguentemente dichiarare la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato ordinando alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente ed a riconoscergli una indennità commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata l'ultima retribuzione 1740,00 X 12 mensilità € 20. 700,00, o la somma maggiore o
-
minore stabilità secondo legge;
...;
In via subordinata: 1) previa disapplicazione della delibera della commissione esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione di 16 operatori, del 14 settembre 2023, ordinare la rivalutazione ex novo del conteggio dei titoli relativamente a tutti i periodi di tempo e alle esperienze maturate nel ON settore del TPL alle dipendenze della dal 2009 al 2012 e dal 2017 al Parte 3
2020". Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
per la fase cautelare e in data 05 marzo 2025 per la fase di merito, Parte 3
contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la vertenza di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo.
Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che il Pt 1 già con ricorso n. 2284/2023 presentato al TAR Sicilia
Sez. Catania, tra le altre cose, impugnava il verbale n. 4 del 15 settembre 2023 con il quale la commissione confermava la propria valutazione in ordine ai titoli del ricorrente escludendolo dagli ammessi e procedendo alla pubblicazione del verbale, come previsto dall'art. 7, ultimo comma, dell'avviso di selezione pubblica.
,,ON Precisava che il ricorrente non ha nessun rapporto di lavoro diretto a tempo determinato con l' atteso che egli non è mai stato dipendente nè assunto neanche a tempo determinato dall' [...]
ONroparte 1 di CP 1 ma era soltanto utilizzato dall' CP 1 in forza di contratto di somministrazione posto in essere dalle varie Agenzie interinali con le quali il Pt 1 ne sottoscriveva il relativo contratto.
Osserva, in ogni caso, che l' CP 1 non avrebbe potuto procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'espresso divieto contenuto nell'art. 36, comma 5 del D.lgs.
165/2001.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza del 19.12.2024 veniva respinto il ricorso cautelare per assenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. Sostituita l'udienza del 28.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. In riferimento al primo morivo di ricorso, relativo al diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale CCNL Autoferrotranvieri, delle delibere
,ON dell' e della emanazione del bando per la selezione di 16 operatori, va ribadito il difetto di giurisdizione già rilevato con l'ordinanza cautelare di rigetto e l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR di Catania n. 323/2024.
Il Tar, con la sentenza passata in giudicato così statuiva:
"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio".
Il TAR chiariva in motivazione: "Il ricorso appare in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente inammissibile... Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente è stato escluso dalla prova pratica con provvedimento in data 25 agosto 2023 e in data
01 settembre 2023 questi ha formulato istanza affinché l'Amministrazione rivalutasse la sua decisione. Con verbale n. 4 in data 15 settembre 2023 la commissione ha confermato la propria valutazione e ha disposto la pubblicazione del verbale, come previsto dall'art. 7, ultimo comma, dell'avviso di selezione pubblica.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha eccepito la non tempestiva impugnazione della decisione assunta con verbale n. 4 in data 15 settembre 2023, atteso che il presente ricorso è stato notificato in data 22 novembre 2023. Il ricorrente non ha contestato, in punto di fatto, l'intervenuta impugnazione oltre il termine decadenziale di giorni sessanta, ma, come già è stato precisato, ha eccepito che l'esclusione del candidato dalla prova pratica presentava natura endoprocedimentale e, in quanto tale, non necessitava di impugnazione immediata.
Senonché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2008, n. 1239), il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, determinando l'arresto procedimentale e la nascita immediata di una posizione di svantaggio per l'escluso, deve essere tempestivamente impugnato, salva la proposizione di eventuali motivi aggiunti. Pertanto, l'interessato aveva l'onere di impugnare tempestivamente il verbale n. 4 in data 15 settembre 2023, con cui è stata ribadita la sua esclusione dalla procedura, in ragione dell'effetto immediatamente lesivo della decisione.
L'impugnazione degli altri atti indicati in epigrafe risulta, quindi, inammissibile in ragione dell'irricevibilità dell'impugnazione del citato verbale n. 4 in data 15 settembre 2023."
Con la suddetta decisione il TAR si è pronunciato sulla domanda del Pt 1 volta a invalidare il verbale n. 4 del 15/9/2023 che lo escludeva dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell' Parte 3
Il Giudice Amministrativo, ritenendo correttamente radicata la questione in termini di giurisdizione, ha esaminato le censure mosse dal ricorrente (che ha agito in prima istanza proprio innanzi al TAR) In esito al suddetto esame, il TAR di Catania, in accoglimento dell'eccezione di tardività del gravame e le eccezioni avanzate dalla resistente.
,ON avanzata dall'
, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Tale pronuncia, passata in giudicato, da un lato conferma che la questione (trattata e affrontata dal
TAR) appartiene a pieno titolo alla giurisdizione del Giudice amministrativo, dall'altro pone un limite invalicabile alle domande avanzate in questa sede dal Pt 1 in quanto la graduatoria di cui al verbale del 15/9/2023, non essendo stata tempestivamente impugnata, è divenuta definitiva e immodificabile sancendo l'esclusione del ricorrente dalla selezione.
5. Passando ad esaminare la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e di conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, si rileva l'infondatezza della stessa. Con l'ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, la Cassazione ha affermato che, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) senza l'esperimento di apposite procedure concorsuali, rilevando che “il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di societa'
a totale partecipazione pubblica (in house) deriva dalle norme costituzionali ed in particolare dall'articolo 97 Cost., come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 29 del 2006,
e gia' Corte Cost. n. 466/93)" (cfr. Cassazione ordinanza n. 3768 del 07.02.2022).
Parte 3Non vi sono dubbi sulla qualificazione della quale Azienda Pt 4 ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 testo vigente (come si evince dallo statuto della società, versato in atti), che definisce l'azienda speciale come "l'ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica del precisando che "il Comune assicura l'autonomiaParte 3 "
imprenditoriale dell' CP_1 ne determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la و
vigilanza, conferisce, il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all' CP 1 ".
Con riferimento alla funzione dell'azienda speciale si richiama l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 20684/2018 affermavano che tale ente viene istituito "per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale stesso, la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. La già menzionata pronuncia aggiungeva poi un ulteriore dettaglio statuendo che l' Parte 5 è ente strumentale e soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale e con esso legata da vincoli tanto stretti (sotto i profili della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), da farla ritenere un elemento del sistema organizzativo dell'ente, tant'è che, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica che ne implica, comunque, non tanto la sua trasformazione in un soggetto di diritto privato, bensì la sua configurazione come nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, distinto dal comune e con propria autonomia decisionale, mantiene i propri connotati pubblicistici e, quindi, ogni negoziazione che la riguarda resta regolata dal diritto pubblico, da provvedimenti amministrativi e da deliberazioni, attraverso cui si concretizza, in forma procedimentale, la volontà dell'ente che precede la conclusione del negozio.
Tutti i rapporti facenti capo all'azienda speciale sono regolati da norme di diritto pubblico, con pacifica applicazione del d.lgs. 165/2001 relativamente alle procedure di assunzione, il che esclude il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato visto l'operare dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 che prevede espressamente il divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato. In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le assunzioni disposte dalle aziende speciali costituite dai Comuni a prescindere dalla natura economica o meno delle aziende stesse (cfr. sulla questione della qualificazione delle aziende speciali Cass. S.U. n. 20684/2018), continuano ad essere assoggettate alla disciplina speciale dettata dall'art. 5 del dl. n. 702/1978, convertito dalla legge n. 3/1979, il cui vigore è stato confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153/1980, convertito in legge 299/1980, che regola in modo completo l'assunzione del personale a tempo determinato da parte delle aziende costituite dagli enti locali, prevedendo la nullità delle assunzioni disposte in violazione della disciplina di legge (cfr. tra le altre Cass. S.U. n. 26939/2014)".
Va poi richiamato l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, che prevede "In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2,
23 e 24". Conseguentemente nessuna trasformazione del rapporto di lavoro per nullità del termine può essere applicata al caso di specie.
6. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità delle domande relative alla nullità dei contratti a termine per somministrazione fraudolenta e di risarcimento danno patito e patendo dal ricorrente secondo e nella misura massima stabilita dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010, proposte tardivamente con le note del 17 ottobre 2025.
7. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi per la fase di merito e per la fase cautelare, in considerazione della durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte 1 con ricorso depositato in in persona del legale data 04.07.2024 contro l' Parte 3
rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.634,50 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali per la presente fase di giudizio e in €
2606,50 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali per la fase cautelare.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
ONroversie lavoro e previdenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando
in esito all'udienza del 28 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3642/2024 R.G. e vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Barbiero;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Melinda Calandra
Checco;
RESISTENTE
OGGETTO: diritto assunzione- nullità contratti a termine
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare depositato in data 04.07.2024 Parte_1
[...] premetteva di avere lavorato con contratto a tempo determinato presso la società [...] del Comune di CP 1 con la mansione di ONroparte_1 Parte 2
corrispondente al livello 140 del contratto di lavoro ONroparte_2 dal 2009 al 2012 e dal 2017
al 2023.
con"Avviso di Riferiva che l' Parte 3
selezione pubblica” a firma del Direttore Generale aveva bandito l'assunzione “per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato d n. 16 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato aventi caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri".
Lamentava un'errata valutazione da parte della CP_3 del riconoscimento delle esperienze lavorative maturate nel settore del trasporto pubblico locale, nonché la violazione dell'art. 24 ccnl e
ON d.lvo 81/2015 per non avere l' dato la precedenza alla manodopera che aveva maturato.
Chiedeva, in via cautelare ed urgente:
"a) all'On. le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro si chiede che il presente ricorso venga assegnato al Giudice Dott.ssa Rosa Bonazinga innanzi al quale pende il procedimento iscritto al n.
2093/2024 R.G. al fine di chiedere la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva;
b) in via principale: di accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale CCNL Autoferrotranvieri, delle delibere
.ON dell e della emanazione del bando per la selezione di 16 operatori o della data che risulterà del presente giudizio;
c) condannare la convenuta alla reintegrazione in servizio del ricorrente ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzione globale di fatto €15.784,00, determinata moltiplicando l'ultima retribuzione (1740,00 X 8 mensilità) o la somma maggiore o minore che si riterrà secondo legge, per il periodo compreso tra la scadenza del rapporto e la reintegrazione in servizio;
d) in subordine, accertare la nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e conseguentemente dichiarare la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato ordinando alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente ed a riconoscergli una indennità commisurata a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata l'ultima retribuzione 1740,00 X 12 mensilità € 20. 700,00, o la somma maggiore o
-
minore stabilità secondo legge;
...;
In via subordinata: 1) previa disapplicazione della delibera della commissione esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione di 16 operatori, del 14 settembre 2023, ordinare la rivalutazione ex novo del conteggio dei titoli relativamente a tutti i periodi di tempo e alle esperienze maturate nel ON settore del TPL alle dipendenze della dal 2009 al 2012 e dal 2017 al Parte 3
2020". Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 30 luglio 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
per la fase cautelare e in data 05 marzo 2025 per la fase di merito, Parte 3
contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la vertenza di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo.
Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che il Pt 1 già con ricorso n. 2284/2023 presentato al TAR Sicilia
Sez. Catania, tra le altre cose, impugnava il verbale n. 4 del 15 settembre 2023 con il quale la commissione confermava la propria valutazione in ordine ai titoli del ricorrente escludendolo dagli ammessi e procedendo alla pubblicazione del verbale, come previsto dall'art. 7, ultimo comma, dell'avviso di selezione pubblica.
,,ON Precisava che il ricorrente non ha nessun rapporto di lavoro diretto a tempo determinato con l' atteso che egli non è mai stato dipendente nè assunto neanche a tempo determinato dall' [...]
ONroparte 1 di CP 1 ma era soltanto utilizzato dall' CP 1 in forza di contratto di somministrazione posto in essere dalle varie Agenzie interinali con le quali il Pt 1 ne sottoscriveva il relativo contratto.
Osserva, in ogni caso, che l' CP 1 non avrebbe potuto procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'espresso divieto contenuto nell'art. 36, comma 5 del D.lgs.
165/2001.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza del 19.12.2024 veniva respinto il ricorso cautelare per assenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
4. Sostituita l'udienza del 28.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. In riferimento al primo morivo di ricorso, relativo al diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale CCNL Autoferrotranvieri, delle delibere
,ON dell' e della emanazione del bando per la selezione di 16 operatori, va ribadito il difetto di giurisdizione già rilevato con l'ordinanza cautelare di rigetto e l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR di Catania n. 323/2024.
Il Tar, con la sentenza passata in giudicato così statuiva:
"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio".
Il TAR chiariva in motivazione: "Il ricorso appare in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente inammissibile... Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente è stato escluso dalla prova pratica con provvedimento in data 25 agosto 2023 e in data
01 settembre 2023 questi ha formulato istanza affinché l'Amministrazione rivalutasse la sua decisione. Con verbale n. 4 in data 15 settembre 2023 la commissione ha confermato la propria valutazione e ha disposto la pubblicazione del verbale, come previsto dall'art. 7, ultimo comma, dell'avviso di selezione pubblica.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha eccepito la non tempestiva impugnazione della decisione assunta con verbale n. 4 in data 15 settembre 2023, atteso che il presente ricorso è stato notificato in data 22 novembre 2023. Il ricorrente non ha contestato, in punto di fatto, l'intervenuta impugnazione oltre il termine decadenziale di giorni sessanta, ma, come già è stato precisato, ha eccepito che l'esclusione del candidato dalla prova pratica presentava natura endoprocedimentale e, in quanto tale, non necessitava di impugnazione immediata.
Senonché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2008, n. 1239), il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, determinando l'arresto procedimentale e la nascita immediata di una posizione di svantaggio per l'escluso, deve essere tempestivamente impugnato, salva la proposizione di eventuali motivi aggiunti. Pertanto, l'interessato aveva l'onere di impugnare tempestivamente il verbale n. 4 in data 15 settembre 2023, con cui è stata ribadita la sua esclusione dalla procedura, in ragione dell'effetto immediatamente lesivo della decisione.
L'impugnazione degli altri atti indicati in epigrafe risulta, quindi, inammissibile in ragione dell'irricevibilità dell'impugnazione del citato verbale n. 4 in data 15 settembre 2023."
Con la suddetta decisione il TAR si è pronunciato sulla domanda del Pt 1 volta a invalidare il verbale n. 4 del 15/9/2023 che lo escludeva dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell' Parte 3
Il Giudice Amministrativo, ritenendo correttamente radicata la questione in termini di giurisdizione, ha esaminato le censure mosse dal ricorrente (che ha agito in prima istanza proprio innanzi al TAR) In esito al suddetto esame, il TAR di Catania, in accoglimento dell'eccezione di tardività del gravame e le eccezioni avanzate dalla resistente.
,ON avanzata dall'
, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Tale pronuncia, passata in giudicato, da un lato conferma che la questione (trattata e affrontata dal
TAR) appartiene a pieno titolo alla giurisdizione del Giudice amministrativo, dall'altro pone un limite invalicabile alle domande avanzate in questa sede dal Pt 1 in quanto la graduatoria di cui al verbale del 15/9/2023, non essendo stata tempestivamente impugnata, è divenuta definitiva e immodificabile sancendo l'esclusione del ricorrente dalla selezione.
5. Passando ad esaminare la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e di conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, si rileva l'infondatezza della stessa. Con l'ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, la Cassazione ha affermato che, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) senza l'esperimento di apposite procedure concorsuali, rilevando che “il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) nei confronti di societa'
a totale partecipazione pubblica (in house) deriva dalle norme costituzionali ed in particolare dall'articolo 97 Cost., come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 29 del 2006,
e gia' Corte Cost. n. 466/93)" (cfr. Cassazione ordinanza n. 3768 del 07.02.2022).
Parte 3Non vi sono dubbi sulla qualificazione della quale Azienda Pt 4 ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 testo vigente (come si evince dallo statuto della società, versato in atti), che definisce l'azienda speciale come "l'ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica del precisando che "il Comune assicura l'autonomiaParte 3 "
imprenditoriale dell' CP_1 ne determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la و
vigilanza, conferisce, il capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti all' CP 1 ".
Con riferimento alla funzione dell'azienda speciale si richiama l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 20684/2018 affermavano che tale ente viene istituito "per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell'ambito delle competenze dell'ente territoriale stesso, la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. La già menzionata pronuncia aggiungeva poi un ulteriore dettaglio statuendo che l' Parte 5 è ente strumentale e soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale e con esso legata da vincoli tanto stretti (sotto i profili della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), da farla ritenere un elemento del sistema organizzativo dell'ente, tant'è che, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica che ne implica, comunque, non tanto la sua trasformazione in un soggetto di diritto privato, bensì la sua configurazione come nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, distinto dal comune e con propria autonomia decisionale, mantiene i propri connotati pubblicistici e, quindi, ogni negoziazione che la riguarda resta regolata dal diritto pubblico, da provvedimenti amministrativi e da deliberazioni, attraverso cui si concretizza, in forma procedimentale, la volontà dell'ente che precede la conclusione del negozio.
Tutti i rapporti facenti capo all'azienda speciale sono regolati da norme di diritto pubblico, con pacifica applicazione del d.lgs. 165/2001 relativamente alle procedure di assunzione, il che esclude il diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato visto l'operare dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 che prevede espressamente il divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato. In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le assunzioni disposte dalle aziende speciali costituite dai Comuni a prescindere dalla natura economica o meno delle aziende stesse (cfr. sulla questione della qualificazione delle aziende speciali Cass. S.U. n. 20684/2018), continuano ad essere assoggettate alla disciplina speciale dettata dall'art. 5 del dl. n. 702/1978, convertito dalla legge n. 3/1979, il cui vigore è stato confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153/1980, convertito in legge 299/1980, che regola in modo completo l'assunzione del personale a tempo determinato da parte delle aziende costituite dagli enti locali, prevedendo la nullità delle assunzioni disposte in violazione della disciplina di legge (cfr. tra le altre Cass. S.U. n. 26939/2014)".
Va poi richiamato l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, che prevede "In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2,
23 e 24". Conseguentemente nessuna trasformazione del rapporto di lavoro per nullità del termine può essere applicata al caso di specie.
6. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità delle domande relative alla nullità dei contratti a termine per somministrazione fraudolenta e di risarcimento danno patito e patendo dal ricorrente secondo e nella misura massima stabilita dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010, proposte tardivamente con le note del 17 ottobre 2025.
7. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i valori tariffari minimi per la fase di merito e per la fase cautelare, in considerazione della durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte 1 con ricorso depositato in in persona del legale data 04.07.2024 contro l' Parte 3
rappresentante pro tempore, così provvede:
- rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.634,50 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali per la presente fase di giudizio e in €
2606,50 oltre i.v.a, c.p.a, e rimborso spese generali per la fase cautelare.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando