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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, in persona della dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 3928/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 pendente tra
IL “ (C.F./P.IVA ), con sede legale in Aversa (CE) alla Parte_1 P.IVA_1
via Mancone, 60, in persona dell'amministratore p.t. , Controparte_1
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione, 28, presso lo studio dell'Avv. Fabio
RO (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._1
-ATTORE-
e C
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., dott. c.f. Controparte_3 CP_4
, rapp.to e difeso dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI (c.f. ) e P.IVA_2 C.F._2
dall'AVV. GIUSEPPE NERONE (c.f. ), in virtù di procura in atti, tutti elett.te C.F._3
dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio
-CONVENUTO- nonché
Controparte_5
, in persona del legale rapp. te p. t.
[...] CP_6
, con sede in GR VA (Na) Piazza Cirillo n. 3,codice fiscale e n. d'iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese e Partita Iva n. elett. dom. ta in Caivano (Na) via P.IVA_3 P.IVA_4
Gramsci n. 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto Russo,(Cod fis IVA CodiceFiscale_4
)dal quale è rapp. ta e difesa giusta procura in atti P.IVA_5
CONVENUTA- OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l.
69/2009.
2. Il con ricorso depositato il 21.9.2022, ha proposto opposizione Parte_2
all'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 n. AAPG6020220001254, cron. C0605/22 AA del 6.05.2022 notificato al ricorrente in pari data per conto del iscritto al RGE n. Controparte_3
3333/2022 del Tribunale di Napoli Nord.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 3.1.2023, dando atto della sopravvenuta definizione del pignoramento con il pagamento parziale del terzo, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha assegnato termine di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 30.3.2023 al ed a Controparte_3 Parte_3
il ha introdotto il presente giudizio di merito, chiedendo: 1) accertarsi e
[...] Parte_1
dichiararsi che il credito di € 6.436,18, portato complessivamente dagli avvisi di accertamento esecutivo n. 2021/1884 del 27.07.2021, e n. 2021/593 del 21.06.2021 per i consumi idrici anni dal 2014 al 2018, trasfusi nell'atto di pignoramento opposto, è prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della somma richiesta in via esecutiva e ordinare lo storno del relativo importo dalla posizione debitoria agli atti dell'Ente; 2) accertarsi e dichiararsi l'inesigibilità del credito portato dagli atti di pignoramento ed azionato in via esecutiva dalla Parte_3
per assenza totale di prova di consegna delle fatture e dei relativi avvisi;
3) accertarsi e dichiararsi,
[...]
in ogni caso, che i consumi idrici portati dagli avvisi di accertamento sopra indicati, non corrispondono a quelli reali e/o effettivi e basati su misurazioni fittizie, nella più assoluta assenza di prova di consegna delle fatture, comunque provenienti da un contatore malfunzionante e/o guasto, sul quale non è mai avvenuta alcuna misurazione, per l'effetto, ordinare all'Ente l'emissione delle fatture in base ai consumi reali e/o effettivi;
4) accertarsi e dichiararsi, che nulla è dovuto per la voce fatturata relativa al servizio di depurazione delle acque stante l'assenza dell'erogazione dello stesso, nonché per le tariffe applicate e mai contrattualizzate;
5) accertarsi e dichiararsi, l'illegittimità, nullità nonché inesistenza, anche parziale, del credito vantato dall'Ente impositore e dalla per inattendibilità delle letture Parte_3 riportate, discrasia tra l'importo risultante come dovuto dalla situazione economica riferita all'utente e quello effettivamente pignorato con l'aggiunta di spese di procedura non corredate da documentazione giustificativa;
6) condannarsi all'annullamento e/o storno in relazione ai crediti dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda nel merito.
Si è costituita chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Parte_3
concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa e rigettarsi la domanda ni confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Si è costituito il chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto Controparte_3
e in diritto.
3. Occorre evidenziare che l'atto di pignoramento impugnato si fonda su due avvisi di accertamento esecutivo: il n. 2021/1884 del 27.07.2021 e n. 2021/593 del 21.06.2021 per complessivi € 6.436,18.
Ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019 (cd. legge di bilancio 2020), l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011.
Pertanto, il destinatario di un avviso di accertamento esecutivo che intenda impugnarlo con un'opposizione “tardiva”, deducendo l'omessa o invalida notifica dell'avviso, dovrà necessariamente farlo nel termine di sessanta giorni da quando ha avuto conoscenza dell'avviso di accertamento esecutivo.
Inoltre, quando, come nel caso di specie, tale opposizione venga fatta valere con un'opposizione al pignoramento, la doglianza relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo (l'avviso di accertamento esecutivo) non può che qualificarsi come motivo di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051. Cfr., altresì, Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo
2010, n. 6487).
Nel caso di specie l'opponente, non contestando di aver ricevuto la notifica del pignoramento in data
6.5.2022, deduce di aver presentato un'istanza di accesso, il 22.6.2022, all'esito della quale assume di aver ricevuto copia degli avvisi di accertamento sopra menzionati dalla senza specificare la data Pt_3
di citazione.
La invece, ferma la non contestazione dell'avvenuta notifica del pignoramento, Parte_3
all'indirizzo pec risultante dal registro imprese ( , ha documentato, con la produzione Email_1
delle relate destinate al medesimo indirizzo pec cui è stato recapitato il pignoramento, l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento al medesimo indirizzo, rispettivamente Accertamento Esecutivo n.
2021/1884 del 27.07.2021 notificato il 28/07/2021 e Accertamento Esecutivo n. 2021/593 del
21.06.2021 notificato il 30.6.2021.
Orbene, da quanto dedotto e documentato dalle parti, la doglianza relativa all'omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento è tardiva.
Parte opponente non ha contestato l'avvenuta notifica del pignoramento n. AAPG6020220001254, cron. C0605/22 AA del 6.5.2022 notificato al ricorrente in data 6.5.2022 e, quindi, la proposizione dell'opposizione, nella parte in cui è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi per assenza di notifica degli atti prodromici al pignoramento, essendo avvenuta con ricorso depositato il 21.9.2022, è inammissibile in quanto tardiva.
4. Poiché l'opposizione volta a fa valere l'omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento esecutivi è risultata inammissibile in quanto tardiva e per giunta infondata nel merito per documentata prova della notifica degli avvisi, questi non sono più impugnabili e, quindi, sono definitivi.
Ne consegue che tutte le altre doglianze, da qualificarsi quali motivi di opposizione all'esecuzione in quanto volte a contestare la debenza delle somme richieste, sono inammissibili, essendo state proposte oltre il termine di 60 giorni previsto per l'opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011, avverso titoli esecutivi non più impugnabili, per l'effetto, per fatti anteriori alla formazione dei titoli stessi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, per le spese liquidate in favore della in favore dell'Avv. Roberto Russo, dichiaratosi Parte_3
antistatario, in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, in riferimento all'ammontare del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3928/2023 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione; 2) condanna il al pagamento in favore del delle spese Parte_2 Controparte_3
di giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) condanna il al pagamento in favore della delle Parte_2 Parte_3
spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Roberto
Russo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 14.11.2025.
Il giudice monocratico dott.ssa Antonella Paone