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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6494/2024 R.G. promossa da
(C.F. , residente in [...]al Parte_1 C.F._1
Serio (BG, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Elena
Benedetti del Foro di Bergamo.
- ricorrente - contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Federico Mastrolilli del Foro di Roma.
- resistente -
OGGETTO: indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza di discussione depositate in data 28.04.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27.11.2024 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la domandando Controparte_1
1 l'accertamento e la declaratoria di illegittimità della modifica delle condizioni economiche contenute nei due contratti di fornitura di gas in essere tra le parti nonché delle conseguenti fatture emesse, e chiedendo pertanto l'accertamento dell'effettiva posizione debitoria maturata in proprio capo, tanto con riguardo all'utenza domestica quanto a quella relativa al proprio studio professionale.
In particolare, parte ricorrente rilevava l'omessa comunicazione della modifica alle condizioni contrattuali a far data dal febbraio e dal giugno 2023 per i distinti rapporti), effettuata unilateralmente dalla resistente in violazione dell'art. 13 del
Codice di Condotta Commerciale ARERA e dell'art.
3.2 delle condizioni stesse, nonché a quanto previsto all'art. 3 del d.l. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti – bis) ove veniva temporaneamente disposta la sospensione della facoltà di modifica unilaterale per i contratti di fornitura di energia. Instava, pertanto, per il ricalcolo di quanto dovuto sulla scorta delle previgenti tariffe pattuite, quantificando il saldo debitorio in complessivi euro 2.712,76.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto Controparte_1
ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avanzate da controparte, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 co. 3; deduceva poi, nel merito, la legittimità delle tariffe di cui alle fatture oggetto di censura, trattandosi di mero aggiornamento delle condizioni economiche prossime alla scadenza, tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata a parte ricorrente e, in ogni caso, dalla stessa accettato per comportamento concludente, avendo il sig. Pt_1
provveduto al pagamento di parte delle fatture soggette al nuovo regime tariffario.
Eccepiva inoltre, in via subordinata, la responsabilità concorrente del ricorrente ex art. 1227 c.c. per il ritardo nel recesso dai contratti e, in via riconvenzionale,
2 chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di complessivi euro 11.382,72 in forza delle fatture rimaste insolute.
La causa, senza necessità di istruttoria, giunge ora in decisione a seguito di discussione all'udienza del 6.05.2025.
Le domande dell'attore devono essere disattese.
Parte convenuta ha prodotto in atti i contratti sottoscritti dall'attore in date
28.1.2019 e 15.4.2019, rispettivamente stipulati per il servizio di fornitura di gas per uso diverso dall'abitazione e per quello ad uso abitativo.
Entrambi i contratti risultano pattuiti a tempo indeterminato: per il primo, infatti, ciò è riportato nella clausola n.
2.6 delle condizioni generali di fornitura;
per il secondo ciò si desume dal complesso delle clausole contrattuali che rinviano a possibili successive modifiche oltre i primi dodici mesi dall'attivazione dell'offerta.
In entrambi i contratti si specifica che le condizioni tecniche economiche sono fisse ed invariabili solo per il periodo di 12 mesi e potranno essere modificate dal fornitore nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
3.2 delle CGF. Tale disposizione prevede che 'ìl fornitore può modificare le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al cliente con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti' con possibilità per il cliente di recedere dal rapporto.
La disposizione è riportata in calce al contratto di fornitura per uso non abitativo ed è richiamata anche nel contratto per fornitura ad uso abitativo nonché nella comparsa di costituzione di e non è stata contestata. CP_1
Parte convenuta ha dedotto ed allegato di aver effettuato aggiornamenti delle condizioni economiche già a partire dall'1.5.2021 per 12 mesi (doc.3) e dall'1.5.2022 (doc.4) per la fornitura ad uso domestico.
3 Parte convenuta ha dedotto poi di aver inviato in date 18.10.2022 e 17.2.2023 le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni economiche in questa sede contestate. Tali comunicazioni sono state allegate quali docc.6 e 7 di parte convenuta.
L'attore ha contestato di aver ricevuto le stesse.
Si osserva, tuttavia, che ha prodotto in atti schermata della tracciatura CP_1
delle consegne di da cui si evince che tali comunicazioni, inviate CP_2
presso l'indirizzo indicato in contratto dall'attore, risultano effettuate regolarmente rispettivamente in data 18.10.2022 alle ore 13.05 ed in data 27.2.2023 ore 12.09.
Assume l'attore di non aver mai ricevuto dette comunicazioni inviate tramite posta ordinaria.
Deve tuttavia ritenersi che l'attestazione effettuata dall'ente addetto alla consegna, in mancanza di necessario invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia sufficiente a fornirne prova.
E, infatti, laddove la comunicazione deve essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, l'agente postale deve restituire tale avviso sottoscritto da soggetto abilitato al ritiro onde dar prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità
della comunicazione;
laddove invece tale formalità non è prescritta, è sufficiente , in forza del disposto di cui all'art.1335 c.c., che si dia prova che la comunicazione sia entrata nell'area di conoscibilità del soggetto e, in particolare, laddove sia intervenuta una spedizione a mezzo posta, la presunzione di cui alla citata norma
è fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione all'indirizzo corretto e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico;
spetta invece al destinatario evidenziare elementi che escludano che tale effetto si sia in concreto verificato (Cass.511/2019, 3908/92, 19232/18). Nella specie,
4 tuttavia, a fronte dell'attestazione, da parte della società addetta agli adempimenti via posta, di spedizione e consegna delle predette comunicazioni presso l'indirizzo dell'attore, questi nulla ha dedotto in merito alla non conoscibilità di esse.
Pertanto, può ritenersi che il procedimento previsto dall'art.
3.2 delle CGF è stato rispettato da parte della convenuta in relazione alla comunicazione delle modifiche delle condizioni economiche dei contratti.
D'altra parte, deve ritenersi che la mera modifica delle condizioni economiche della fornitura al termine di un periodo prestabilito di offerta non rappresenta una modifica di clausola contrattuale unilateralmente disposta dal fornitore, ma mera esecuzione di un accordo già intervenuto tra le parti laddove, come nella specie, pattuito. Né la modifica di tali condizioni deve avvenire necessariamente sulla base di un 'giustificato motivo' (di cui all'art.13.1. del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di Arera) potendo invece il fornitore, in un mercato in libera concorrenza, modificare le proprie offerte commerciali ovvero i propri corrispettivi, se fissati per un solo determinato periodo, al termine dello stesso, sempre che tale variazione sia stata anticipatamente concordata quale eventualità e sempre fatto salvo il diritto di recesso del cliente.
In forza delle stesse considerazioni non assume quindi neppure rilievo quanto indicato all'art.3 del c.d. Decreto Aiuti bis (d.l.115/22 poi convertito in l.142/22) secondo il quale fino al 30 aprile 2023 era sospesa l'efficacia delle clausole contrattuali che consentivano all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Tale norma infatti riguardava appunto le condizioni economiche generali vigenti e non ancora scadute e non quelle invece la cui
5 vigenza fosse in procinto di terminare, in quanto temporalmente limitate per effetto di specifico accordo in tal senso con il cliente (in tal senso anche TAR Lazio
18.11.2024). D'altra parte, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto
Milleproroghe, all'art. 3, comma 1, del decreto Aiuti-bis è poi stato specificato che il divieto di modifica non si applicava alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
Il legislatore non ha imposto, dunque, alcun divieto all'aggiornamento delle condizioni economiche scadute per effetto di pattuita predeterminazione temporale, atteso che quest'ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto. Per le medesime motivazioni non si ravvisa un difetto di correttezza contrattuale non vertendosi in ipotesi di ius variandi, ma solo di indicazione di nuove tariffe commerciali, le precedenti espressamente previste a termine, reinviate al cliente.
Le domande dell'attore devono dunque essere rigettate.
Ne consegue, di contro, che deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta diretta al pagamento dell'importo di euro 11.382,72 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e relativo all'omessa corresponsione di quanto portato dalle fatture n.5001678066 del 10.1.2024, n.5016984362 del
14.2.2024 e n. 5009526434 dell'8.2.2024 (docc.12,13 e 21) come prodotte in atti e non contestate per motivi diversi da quelli di cui sopra.
6 In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 3.000, attesa la mera questione di diritto affrontata, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse dall'attore alla convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di euro 11.382,72 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture indicate in motivazione al saldo;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 3.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 13.6.2025.
Il Giudice
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