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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 560/2023
TRA numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Roma, codice fiscale e P.IVA n. , in persona della propria procuratrice speciale P.IVA_1
Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo e dall'Avv. Francesca CP_1
Andrea Cantone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano La Morgia;
Attrice Opponente
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_2 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuta Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 222/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sez. Distaccata di Ortona;
consegna documenti bancari.
1 N.R.G. 560/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate nelle quali si riportavano alle rispettive conclusioni.
------ FATTO E PROCESSO ------
1. Con atto di citazione del 10.11.2023, notificato a mezzo pec in pari data, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2023, emesso Controparte_3
dal Tribunale di Chieti il 02.10.2023 e notificato dall'odierna convenuta opposta, Sig.ra CP_2
, in data 25.02.2020.
[...]
L'opponente, sulle premesse in fatto, deduceva: - che il 14.06.23 e non il 07.03.23, come sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, la Sig.ra aveva sottoscritto il modulo di CP_2
“Richiesta Internet Carta American Express”, tramite l'associazione A.Difesa, indirizzava ad un'istanza ex art. 119 T.U.B. per la consegna di “Contratto, Estratto Parte_1
Conto Storico (dalla data di apertura)” relativi alla carta in parola;
che la Parte_1
riscontrava la predetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di
[...]
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli “estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”; la il 29.09.2023 iscriveva al n. 481/2023 R.G. del CP_2
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona- Ricorso per Decreto ingiuntivo, per chiedere la consegna di “copia integrale del contratto (relativo alla CARTA, ndr)”, in quanto – a fronte della propria istanza ex art. 119 T.U.B. – l'odierna deducente avrebbe trasmesso “soltanto l'estratto conto storico ed una copia parziale del contratto”, chiedendo la condanna di al pagamento delle spese processuali;
che il 2.10.2023, veniva reso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 222/2023 opposto con il quale si ingiungeva la consegna, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto di copia del contratto revolving n. 374678995632008 nonché il pagamento delle spese di procedura liquidate in € 1.370,00 per onorari, oltre € 286,00 per esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, che si era dichiarato antistatario;
che il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati il 3 ottobre 2023, dove si deduceva che la convenuta opposta vantava credito nei confronti di per la somma Parte_1
complessiva di € 92.423,04 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura liquidate in €
406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi oltre accessori di legge, asserendo che, a base della sorte capitale, era stato posto un contratto di finanziamento fondiario stipulato dalla
2 60/2023 Pt_2
in data 10.03.2009 con la Parte_3 Controparte_4
incorporata dalla mentre l'odierna opposta
[...] CP_5 Controparte_6
aveva a sua volta stipulato, con Cassa di Risparmio di Bra S.p.a. e CP_5 [...]
un contratto di cessione crediti pecuniari in blocco in data 24.10.2018; Parte_4
deduceva anche che la incorporata Controparte_7 CP_5
oggi aveva concesso in data 10.03.2009 un mutuo fondiario di € 120.000,00 Controparte_6
da rimborsarsi in 180 rate mensili dell'importo di € 923,52 cadauna, con scadenza prima rata al 30.04.2009 e che nella qualità di amministratore e legale rappresentante Parte_3
della rilasciava in data 02.04.2009 quietanza per l'erogazione del mutuo, Controparte_8
pertanto alla data del 25.05.2017 la era creditrice dell'importo di € 92.423,04 Controparte_6
oltre interessi maturandi dal 26.05.2017 sino al soddisfo da calcolarsi al tasso convenzionale nel rispetto delle vigenti norme;
eccepiva IN DIRITTO: – SULLA LEGITTIMITÀ DELLA
CONDOTTA DI E SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER Parte_1
L'EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO esponeva che come emergeva dalla ricostruzione fattuale, l'opponente aveva ottemperato alla richiesta documentale formulata dalla e che la stessa aveva agito nella procedura monitoria in modo scorretto, CP_2
superficiale e pretestuosa, al solo fine provocare un danno alla opponente, pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
SULLA CONDANNA DELLA SIG.RA VALENTE EX
ART. 96 C.P.C. E SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE chiedeva invece che almeno le spese del monitorio venissero revocate e poste a carico della chiedendo altresì la CP_2
condanna di quest'ultima oltre che alla rifusione delle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in virtù del fatto che essa aveva agito nella procedura monitoria in assenza di qualsivoglia forma di inadempimento dichiarando circostanze non vere e che tale condotta era valutabile ai fini di detta condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata;
aggiungeva che, nel caso in cui la avesse considerato non esaustiva la CP_2
documentazione inviatale da ben poteva nuovamente rivolgere le domande Parte_1
alla stessa senza agire per la procedura monitoria.
Pertanto, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE • accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per
l'effetto, revocarlo;
IN OGNI CASO, • con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 N.R.G. 560/2023
2. Con comparsa depositata il 02.01.2024, si costituiva la convenuta opposta, chiedendo: a)
Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario...
La Sig.ra deduceva l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo reso CP_2
in proprio favore, poiché la banca non aveva consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta manchevole delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi e che le indicazioni della banca circa il sito dal quale attingere tali informazioni non erano sufficienti a far venire meno l'obbligo di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
deduceva altresì che, con tale inadempimento all'obbligo di consegna dei documenti, la banca era venuta meno anche agli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, così comportando al consumatore un inutile aggravio di spese per la tutela dei propri diritti, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere i documenti richiesti e, per tali ragioni, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.; esponeva altresì che la banca è sempre onerata alla consegna della intera contrattualistica ed anche di tutta la documentazione relativa al rapporto bancario che non deriverebbe dall'art. 119 TUB, bensì dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ravvisandosi tale obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca nel generale principio di buona fede contrattuale, ossia nel dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti anche quale fonte di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. e che tale principio, inteso in tutta la sua complessità ed ampiezza, deve persistere finanche dopo la cessazione del rapporto.
*******
3. Le parti hanno istruito la causa, in ragione della sua natura documentale, solo con i rispettivi documenti versati in atti e veniva fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza.
Seguiva il rituale deposito di memorie conclusionali da entrambe le parti costituite.
Le parti depositavano altresì note scritte per la fissata udienza di discussione, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
La causa viene ora per la decisione.
*****
4 N.R.G. 560/2023
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2023, reso dall'intestato Tribunale in data 02.10.2023, che era relativo al contratto di credito revolving n. 374678995632008 ripassato tra l'opponente e la Sig.ra CP_2
La doglianza di parte convenuta opposta nella procedura monitoria si concretizzava nel
“consegnare immediatamente e senza dilazione in favore del ricorrente, come in atti e per le causali in ricorso dedotte, copia dei documenti bancari di cui in premessa, oltre spese e competenze di procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nel termine di rito e sotto le comminatorie di legge”, come si legge testualmente nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il decreto, reso su ricorso della Sig.ra aveva ingiunto all'opponente “di CP_2
consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. copia del contratto revolving n. 374678995632008; nonché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per onorari, in €
286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, che si è dichiarato antistatari”, negando la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in quanto non ne ricorrevano i presupposti ex art. 642 c.p.c.
Invero, dai documenti in atti, si evince che la convenuta opposta, in data 14.06.2023 e non in data 07.03.2023, come invece deduce la convenuta opposta, ebbe a richiedere la documentazione relativa al contratto di Carta Revolving intestato a e, CP_2
segnatamente, contratto, estratto storico (dalla data di apertura alla data della richiesta o di chiusura) ed eventuale liberatoria di estinzione.
Di contra l'opponente deduce, in via preliminare, di aver provveduto a consegnare la documentazione richiesta al cliente, precisando, come si legge nella risposta fornita alla convenuta opposta, che sono stati posti a disposizione della gli estratti conto emessi CP_2
negli ultimi 10 anni - conformemente alle disposizioni di cui all'art. 119 del Testo Unico
Bancario - contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate - tra cui
TAN e TAEG - nonché la proposta contrattuale che si intendeva accettata al momento dell'emissione della Carta, invitando altresì la cliente a consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il Regolamento vigente per la specifica tipologia di Carta. Inoltre precisava la banca che, qualora il Titolare di Carta fosse iscritto nell'area riservata del sito, avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti
5 N.R.G. 560/2023
(che era sempre a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24 al numero 0672461), fermo restando il limite temporale dei 10 anni.
La dunque, correttamente respinge gli addebiti ad essa mossi in virtù del puntuale CP_5
assolvimento del proprio obbligo ex art. 119 TUB nei confronti della Sig.ra CP_2
pertanto, stante la legittimità della propria condotta, rilevava che il decreto ingiuntivo opposto risulta carente dei requisiti per la sua emanazione.
Sul punto, si osserva che le deduzioni relative a presunti inviti rivolti dalla alla Banca CP_2
in merito alla “bonaria consegna” della documentazione in parola, asseritamente vani, sono rimasti del tutto sguarniti di prova, pertanto restano mere deduzioni delle quali non si può tenerne conto per la decisione.
Detto ciò, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, poiché la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In altre parole ,il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Orbene, in punto di diritto, si osserva che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore.
Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
6 N.R.G. 560/2023
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 19/2024 del 05-01-
2024).
Nel caso di specie, l'esame dei documenti prodotti conduce la scrivente al convincimento che l'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita Parte_1
accoglimento.
Infatti, nel caso in esame, l'oggetto della richiesta della fase monitoria era solo la consegna dei documenti in forza del disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 TUB.
In via preliminare, va richiamato il quarto comma dell'art. 119 TUB, secondo cui “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Detto ciò, si osserva che la in questa sede, ha dimostrato di aver già consegnato al cliente CP_5
la copia della documentazione relativa al contratto di credito revolving n. 374678995632008, nonché di aver messo a disposizione della cliente gli estratti conto e gli altri documenti dai quali la cliente poteva attingere a tutte le informazioni utili relative al contratto da essa stipulato con la medesima. CP_5
Infatti, come chiarito dall'opponente anche nella sua comparsa conclusionale, il documento indicato come “Modulo di richiesta carta” costituisce proprio il contratto in parola, poiché nella propria risposta del 12.09.2023, tale proposta contrattuale si intendeva accettata al momento dell'emissione della Carta, emissione che evidentemente è avvenuta e, pertanto, il contratto de quo, con la ricezione della Carta , si è perfezionato. CP_9
Sul punto, si deve osservare inoltre che la norma citata non prevede affatto l'obbligo della di trasmettere la documentazione mediante posta elettronica, ma è sufficiente che tali CP_5
documenti vengano messi a disposizione del cliente entro il termine previsto.
Inoltre, dall'esame della documentazione inviata dalla in data 12.09.2023, in riscontro CP_5
alla richiesta della cliente del 14.06.2023, è di solare evidenza come la abbia pienamente CP_5
assolto al suo obbligo, nel termine di legge (novanta giorni), come espressamente previsto dalla norma richiamata. 7 N.R.G. 560/2023
Peraltro, comunicava anche la disponibilità del Servizio Clienti Controparte_10 che “era sempre a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24 al numero 0672461”, dunque la cliente avrebbe potuto manifestare al Servizio Clienti ogni doglianza relativa alla documentazione inviatale.
Venendo ora al presunto obbligo di consegna del contratto, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si limita a sancire l'obbligo, per la
Banca, di consegnare una copia del contratto al cliente, al momento della stipulazione, senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso da parte dell' . CP_11
Infine, si deve rilevare l'assoluta indeterminatezza della domanda di consegna di documenti relativi all'esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Infatti, il ricorrente, nella fase monitoria, non ha affatto dimostrato che vi sia stata una modifica delle condizioni contrattuali iniziali, ragion per cui non è possibile chiedere la condanna alla consegna di un documento di cui non è provata l'esistenza.
Come insegna la Suprema Corte nella sentenza n. 4598/1997, “in un giudizio avente ad oggetto unicamente e specificamente l'accertamento del diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti, e tendente all'emanazione di una sentenza di condanna a tale consegna, discende dai principi generali sull'onere della prova nel processo che l'attore medesimo debba dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (ivi compreso l'oggetto) del proprio preteso diritto;
e non potrebbe del resto neppure ipotizzarsi la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato né determinabile l'oggetto. Non si vuole con ciò affermare che il curatore del fallimento abbia l'onere, nel proporre un'azione come quella in esame, di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna. Ma non v'è dubbio che egli debba fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione di tali documenti, e che, dal punto di vista della prova, ove la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione (contestando, ad esempio, di aver intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con il fallito, oppure che siano stati redatti contratti scritti inerenti ad ulteriori rapporti confluiti nel conto), sia pur sempre l'attore a dover dimostrare, anche se eventualmente a mezzo di presunzioni o, comunque, con tutti gli strumenti processuali al riguardo utilizzabili, che viceversa quei documenti esistono e che perciò la banca è tenuta a consegnarli”.
Per tutti i motivi sopra esposti, la doglianza di parte convenuta opposta risulta infondata avendo la banca assolto pienamente al suo obbligo di consegna della documentazione contrattuale e, nell'ipotesi, a questo punto inverosimile, che la avesse ritenuto la stessa incompleta, CP_2
8 N.R.G. 560/2023
avrebbe potuto rivolgersi al Servizio Clienti a disposizione della cliente, ma ha preferito la via giudiziale, pertanto, la domanda della anche sotto tale profilo, Parte_1
merita accoglimento.
Spese processuali
5. Le spese del presente giudizio e quelle relative alla fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato a complessità molto bassa (scaglione compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00) per la semplicità e ripetitività delle questioni trattate, per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria non svolta.
6. In ordine alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente Parte_1
si ritiene che la stessa non può trovare accoglimento poiché non ricorrono i
[...]
presupposti per l'accoglimento, pertanto non può che essere rigettata. 14.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Sig.ra Controparte_10 CP_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 222/2023, depositato il 10.11.2023, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice opponente, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 222/2023 reso dal Tribunale di
Chieti, Sezione Distaccata di Ortona;
Condanna
parte convenuta opposta, Sig.ra al pagamento delle spese processuali relative CP_2
al presente procedimento in favore di parte opponente, quantificate in € 286,00 per spese vive
9 N.R.G. 560/2023
ed € 2.906,00 per compensi (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva ed € 1453,00 fase decisionale, nulla per la fase di trattazione non svoltasi), oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna
parte convenuta opposta, Sig.ra al pagamento delle spese processuali relative CP_2
alla fase monitoria, come da parte motiva.
Rigetta
la domanda di parte opponente di condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c.
********
Rigettata ogni altra richiesta, poiché infondata e non dimostrata,
Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Chieti, il 31.03.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 560/2023
TRA numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Roma, codice fiscale e P.IVA n. , in persona della propria procuratrice speciale P.IVA_1
Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo e dall'Avv. Francesca CP_1
Andrea Cantone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano La Morgia;
Attrice Opponente
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_2 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuta Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 222/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sez. Distaccata di Ortona;
consegna documenti bancari.
1 N.R.G. 560/2023
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate nelle quali si riportavano alle rispettive conclusioni.
------ FATTO E PROCESSO ------
1. Con atto di citazione del 10.11.2023, notificato a mezzo pec in pari data, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2023, emesso Controparte_3
dal Tribunale di Chieti il 02.10.2023 e notificato dall'odierna convenuta opposta, Sig.ra CP_2
, in data 25.02.2020.
[...]
L'opponente, sulle premesse in fatto, deduceva: - che il 14.06.23 e non il 07.03.23, come sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, la Sig.ra aveva sottoscritto il modulo di CP_2
“Richiesta Internet Carta American Express”, tramite l'associazione A.Difesa, indirizzava ad un'istanza ex art. 119 T.U.B. per la consegna di “Contratto, Estratto Parte_1
Conto Storico (dalla data di apertura)” relativi alla carta in parola;
che la Parte_1
riscontrava la predetta richiesta, trasmettendo il contratto (con la precisazione di
[...]
“consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”) e gli “estratti conto emessi negli ultimi 10 anni”; la il 29.09.2023 iscriveva al n. 481/2023 R.G. del CP_2
Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona- Ricorso per Decreto ingiuntivo, per chiedere la consegna di “copia integrale del contratto (relativo alla CARTA, ndr)”, in quanto – a fronte della propria istanza ex art. 119 T.U.B. – l'odierna deducente avrebbe trasmesso “soltanto l'estratto conto storico ed una copia parziale del contratto”, chiedendo la condanna di al pagamento delle spese processuali;
che il 2.10.2023, veniva reso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 222/2023 opposto con il quale si ingiungeva la consegna, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto di copia del contratto revolving n. 374678995632008 nonché il pagamento delle spese di procedura liquidate in € 1.370,00 per onorari, oltre € 286,00 per esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, che si era dichiarato antistatario;
che il ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati il 3 ottobre 2023, dove si deduceva che la convenuta opposta vantava credito nei confronti di per la somma Parte_1
complessiva di € 92.423,04 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura liquidate in €
406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi oltre accessori di legge, asserendo che, a base della sorte capitale, era stato posto un contratto di finanziamento fondiario stipulato dalla
2 60/2023 Pt_2
in data 10.03.2009 con la Parte_3 Controparte_4
incorporata dalla mentre l'odierna opposta
[...] CP_5 Controparte_6
aveva a sua volta stipulato, con Cassa di Risparmio di Bra S.p.a. e CP_5 [...]
un contratto di cessione crediti pecuniari in blocco in data 24.10.2018; Parte_4
deduceva anche che la incorporata Controparte_7 CP_5
oggi aveva concesso in data 10.03.2009 un mutuo fondiario di € 120.000,00 Controparte_6
da rimborsarsi in 180 rate mensili dell'importo di € 923,52 cadauna, con scadenza prima rata al 30.04.2009 e che nella qualità di amministratore e legale rappresentante Parte_3
della rilasciava in data 02.04.2009 quietanza per l'erogazione del mutuo, Controparte_8
pertanto alla data del 25.05.2017 la era creditrice dell'importo di € 92.423,04 Controparte_6
oltre interessi maturandi dal 26.05.2017 sino al soddisfo da calcolarsi al tasso convenzionale nel rispetto delle vigenti norme;
eccepiva IN DIRITTO: – SULLA LEGITTIMITÀ DELLA
CONDOTTA DI E SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER Parte_1
L'EMANAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO esponeva che come emergeva dalla ricostruzione fattuale, l'opponente aveva ottemperato alla richiesta documentale formulata dalla e che la stessa aveva agito nella procedura monitoria in modo scorretto, CP_2
superficiale e pretestuosa, al solo fine provocare un danno alla opponente, pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
SULLA CONDANNA DELLA SIG.RA VALENTE EX
ART. 96 C.P.C. E SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE chiedeva invece che almeno le spese del monitorio venissero revocate e poste a carico della chiedendo altresì la CP_2
condanna di quest'ultima oltre che alla rifusione delle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in virtù del fatto che essa aveva agito nella procedura monitoria in assenza di qualsivoglia forma di inadempimento dichiarando circostanze non vere e che tale condotta era valutabile ai fini di detta condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata;
aggiungeva che, nel caso in cui la avesse considerato non esaustiva la CP_2
documentazione inviatale da ben poteva nuovamente rivolgere le domande Parte_1
alla stessa senza agire per la procedura monitoria.
Pertanto, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE • accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per
l'effetto, revocarlo;
IN OGNI CASO, • con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 N.R.G. 560/2023
2. Con comparsa depositata il 02.01.2024, si costituiva la convenuta opposta, chiedendo: a)
Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario...
La Sig.ra deduceva l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo reso CP_2
in proprio favore, poiché la banca non aveva consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta manchevole delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi e che le indicazioni della banca circa il sito dal quale attingere tali informazioni non erano sufficienti a far venire meno l'obbligo di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
deduceva altresì che, con tale inadempimento all'obbligo di consegna dei documenti, la banca era venuta meno anche agli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, così comportando al consumatore un inutile aggravio di spese per la tutela dei propri diritti, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere i documenti richiesti e, per tali ragioni, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.; esponeva altresì che la banca è sempre onerata alla consegna della intera contrattualistica ed anche di tutta la documentazione relativa al rapporto bancario che non deriverebbe dall'art. 119 TUB, bensì dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ravvisandosi tale obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca nel generale principio di buona fede contrattuale, ossia nel dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti anche quale fonte di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. e che tale principio, inteso in tutta la sua complessità ed ampiezza, deve persistere finanche dopo la cessazione del rapporto.
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3. Le parti hanno istruito la causa, in ragione della sua natura documentale, solo con i rispettivi documenti versati in atti e veniva fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza.
Seguiva il rituale deposito di memorie conclusionali da entrambe le parti costituite.
Le parti depositavano altresì note scritte per la fissata udienza di discussione, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
La causa viene ora per la decisione.
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4 N.R.G. 560/2023
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 222/2023, reso dall'intestato Tribunale in data 02.10.2023, che era relativo al contratto di credito revolving n. 374678995632008 ripassato tra l'opponente e la Sig.ra CP_2
La doglianza di parte convenuta opposta nella procedura monitoria si concretizzava nel
“consegnare immediatamente e senza dilazione in favore del ricorrente, come in atti e per le causali in ricorso dedotte, copia dei documenti bancari di cui in premessa, oltre spese e competenze di procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nel termine di rito e sotto le comminatorie di legge”, come si legge testualmente nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il decreto, reso su ricorso della Sig.ra aveva ingiunto all'opponente “di CP_2
consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. copia del contratto revolving n. 374678995632008; nonché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per onorari, in €
286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, che si è dichiarato antistatari”, negando la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in quanto non ne ricorrevano i presupposti ex art. 642 c.p.c.
Invero, dai documenti in atti, si evince che la convenuta opposta, in data 14.06.2023 e non in data 07.03.2023, come invece deduce la convenuta opposta, ebbe a richiedere la documentazione relativa al contratto di Carta Revolving intestato a e, CP_2
segnatamente, contratto, estratto storico (dalla data di apertura alla data della richiesta o di chiusura) ed eventuale liberatoria di estinzione.
Di contra l'opponente deduce, in via preliminare, di aver provveduto a consegnare la documentazione richiesta al cliente, precisando, come si legge nella risposta fornita alla convenuta opposta, che sono stati posti a disposizione della gli estratti conto emessi CP_2
negli ultimi 10 anni - conformemente alle disposizioni di cui all'art. 119 del Testo Unico
Bancario - contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate - tra cui
TAN e TAEG - nonché la proposta contrattuale che si intendeva accettata al momento dell'emissione della Carta, invitando altresì la cliente a consultare sul sito www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni - il Regolamento vigente per la specifica tipologia di Carta. Inoltre precisava la banca che, qualora il Titolare di Carta fosse iscritto nell'area riservata del sito, avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti
5 N.R.G. 560/2023
(che era sempre a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24 al numero 0672461), fermo restando il limite temporale dei 10 anni.
La dunque, correttamente respinge gli addebiti ad essa mossi in virtù del puntuale CP_5
assolvimento del proprio obbligo ex art. 119 TUB nei confronti della Sig.ra CP_2
pertanto, stante la legittimità della propria condotta, rilevava che il decreto ingiuntivo opposto risulta carente dei requisiti per la sua emanazione.
Sul punto, si osserva che le deduzioni relative a presunti inviti rivolti dalla alla Banca CP_2
in merito alla “bonaria consegna” della documentazione in parola, asseritamente vani, sono rimasti del tutto sguarniti di prova, pertanto restano mere deduzioni delle quali non si può tenerne conto per la decisione.
Detto ciò, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, poiché la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In altre parole ,il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Orbene, in punto di diritto, si osserva che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore.
Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
6 N.R.G. 560/2023
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 19/2024 del 05-01-
2024).
Nel caso di specie, l'esame dei documenti prodotti conduce la scrivente al convincimento che l'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita Parte_1
accoglimento.
Infatti, nel caso in esame, l'oggetto della richiesta della fase monitoria era solo la consegna dei documenti in forza del disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 TUB.
In via preliminare, va richiamato il quarto comma dell'art. 119 TUB, secondo cui “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Detto ciò, si osserva che la in questa sede, ha dimostrato di aver già consegnato al cliente CP_5
la copia della documentazione relativa al contratto di credito revolving n. 374678995632008, nonché di aver messo a disposizione della cliente gli estratti conto e gli altri documenti dai quali la cliente poteva attingere a tutte le informazioni utili relative al contratto da essa stipulato con la medesima. CP_5
Infatti, come chiarito dall'opponente anche nella sua comparsa conclusionale, il documento indicato come “Modulo di richiesta carta” costituisce proprio il contratto in parola, poiché nella propria risposta del 12.09.2023, tale proposta contrattuale si intendeva accettata al momento dell'emissione della Carta, emissione che evidentemente è avvenuta e, pertanto, il contratto de quo, con la ricezione della Carta , si è perfezionato. CP_9
Sul punto, si deve osservare inoltre che la norma citata non prevede affatto l'obbligo della di trasmettere la documentazione mediante posta elettronica, ma è sufficiente che tali CP_5
documenti vengano messi a disposizione del cliente entro il termine previsto.
Inoltre, dall'esame della documentazione inviata dalla in data 12.09.2023, in riscontro CP_5
alla richiesta della cliente del 14.06.2023, è di solare evidenza come la abbia pienamente CP_5
assolto al suo obbligo, nel termine di legge (novanta giorni), come espressamente previsto dalla norma richiamata. 7 N.R.G. 560/2023
Peraltro, comunicava anche la disponibilità del Servizio Clienti Controparte_10 che “era sempre a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24 al numero 0672461”, dunque la cliente avrebbe potuto manifestare al Servizio Clienti ogni doglianza relativa alla documentazione inviatale.
Venendo ora al presunto obbligo di consegna del contratto, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si limita a sancire l'obbligo, per la
Banca, di consegnare una copia del contratto al cliente, al momento della stipulazione, senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso da parte dell' . CP_11
Infine, si deve rilevare l'assoluta indeterminatezza della domanda di consegna di documenti relativi all'esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Infatti, il ricorrente, nella fase monitoria, non ha affatto dimostrato che vi sia stata una modifica delle condizioni contrattuali iniziali, ragion per cui non è possibile chiedere la condanna alla consegna di un documento di cui non è provata l'esistenza.
Come insegna la Suprema Corte nella sentenza n. 4598/1997, “in un giudizio avente ad oggetto unicamente e specificamente l'accertamento del diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti, e tendente all'emanazione di una sentenza di condanna a tale consegna, discende dai principi generali sull'onere della prova nel processo che l'attore medesimo debba dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (ivi compreso l'oggetto) del proprio preteso diritto;
e non potrebbe del resto neppure ipotizzarsi la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato né determinabile l'oggetto. Non si vuole con ciò affermare che il curatore del fallimento abbia l'onere, nel proporre un'azione come quella in esame, di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna. Ma non v'è dubbio che egli debba fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione di tali documenti, e che, dal punto di vista della prova, ove la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione (contestando, ad esempio, di aver intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con il fallito, oppure che siano stati redatti contratti scritti inerenti ad ulteriori rapporti confluiti nel conto), sia pur sempre l'attore a dover dimostrare, anche se eventualmente a mezzo di presunzioni o, comunque, con tutti gli strumenti processuali al riguardo utilizzabili, che viceversa quei documenti esistono e che perciò la banca è tenuta a consegnarli”.
Per tutti i motivi sopra esposti, la doglianza di parte convenuta opposta risulta infondata avendo la banca assolto pienamente al suo obbligo di consegna della documentazione contrattuale e, nell'ipotesi, a questo punto inverosimile, che la avesse ritenuto la stessa incompleta, CP_2
8 N.R.G. 560/2023
avrebbe potuto rivolgersi al Servizio Clienti a disposizione della cliente, ma ha preferito la via giudiziale, pertanto, la domanda della anche sotto tale profilo, Parte_1
merita accoglimento.
Spese processuali
5. Le spese del presente giudizio e quelle relative alla fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato a complessità molto bassa (scaglione compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00) per la semplicità e ripetitività delle questioni trattate, per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria non svolta.
6. In ordine alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente Parte_1
si ritiene che la stessa non può trovare accoglimento poiché non ricorrono i
[...]
presupposti per l'accoglimento, pertanto non può che essere rigettata. 14.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Sig.ra Controparte_10 CP_2
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 222/2023, depositato il 10.11.2023, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice opponente, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 222/2023 reso dal Tribunale di
Chieti, Sezione Distaccata di Ortona;
Condanna
parte convenuta opposta, Sig.ra al pagamento delle spese processuali relative CP_2
al presente procedimento in favore di parte opponente, quantificate in € 286,00 per spese vive
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ed € 2.906,00 per compensi (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva ed € 1453,00 fase decisionale, nulla per la fase di trattazione non svoltasi), oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna
parte convenuta opposta, Sig.ra al pagamento delle spese processuali relative CP_2
alla fase monitoria, come da parte motiva.
Rigetta
la domanda di parte opponente di condanna della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c.
********
Rigettata ogni altra richiesta, poiché infondata e non dimostrata,
Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Chieti, il 31.03.2025
Il Giudice OP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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