Versione
20 novembre 1957
20 novembre 1957
Art. 4.
Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.