Articolo 4 della Legge 18 ottobre 1957, n. 1026
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 novembre 1957
Art. 4.
Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 20 novembre 1957