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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3827/2019 R.G., avente ad oggetto “Querela di falso”, fissato per la discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
(applicabile ratione temporis), all'udienza collegiale del 9.7.2025
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello e di delibera di G.C. n. 198 dell'1.8.2019, dall'avv. ANTONIETTA
COLANTUONI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio, sito in Napoli alla via dei Tribunali n. 181;
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(c.f. , tutti n.q. di eredi di , rappresentati e CP_4 C.F._5 Persona_1 difesi, in virtù di procure alle liti rilasciate su foglio separato da ritenersi apposte in calce alle comparse di costituzione in appello, dall'avv. AUGUSTO CIGLIANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Napoli, alla via C.F._6
Mergellina n. 216;
APPELLATI
1 NONCHE'
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore Generale della Repubblica;
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, tempestivamente notificato in data 30.8.2019, il
[...]
impugnava la sentenza n. 1534/2019, pubblicata il 28.6.2019 e notificatagli in Parte_1 data 3.7.2019, con la quale il Tribunale di Nola, decidendo sulla querela di falso proposta in via incidentale da , dichiarava la falsità dei verbali di consistenza ed immissione in Persona_1 possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del 22.5.1986, relativi alla procedura di esproprio in loc. Boschetto in Madonna dell'Arco “in relazione ai capoversi degli stessi, indicati e circoscritti nell'atto di citazione” per le parti relative all'attestazione della presenza del ER
alle suddette operazioni, nonché all'attribuzione allo stesso di dichiarazioni o incarichi
[...] di custode dell'immobile mai avuti in quanto assente.
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione proposta dal e rigettata dal ER
Tribunale sul presupposto che, anche alla luce dell'interpretazione dei verbali sopra indicati, non potesse ritenersi provato l'animus possidendi necessario ad usucapire. Tale sentenza veniva impugnata da dinanzi a questa Corte d'appello (giudizio incardinato al n. R.G. Persona_1
2025/2011), con contestuale proposizione della presente querela di falso incidentale e il giudice di secondo grado, ritenuta l'ammissibilità della querela (presentata dall'attore a mezzo di procuratore speciale con indicazione degli elementi di prova, nonché deposito dei documenti ex art. 223 c.c. e intervento ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c. del P.M.), con ordinanza del 6.2.2015, sospendeva il giudizio e rimetteva la causa davanti al Tribunale per l'accertamento della falsità.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza appellata in questa sede, dopo aver dato atto che, nel caso di specie, bisognava accertare se il contenuto dei menzionati verbali fosse fidefacente
“nella parte in cui per il Verbale del 22.5.1986 viene specificato che il SI. “dichiara di ER non accettare la nomina a custode rappresentando l'improcrastinabile eSIenza che prima di ogni e qualsivoglia spossessamento venga effettuato il pagamento di tutte le indennità loro spettanti per legge”, per il Verbale del 27.6.1985 all'ultima pagina viene riportato “nomina contestualmente il SI. custode provvisorio dei beni”, per il Verbale del 8.6.1985 Persona_1 si riporta tra i presenti (pag. 2) la SI.ra , mentre la stessa non sarebbe Parte_2 presente in alcun momento alla redazione di detto documento” (pagg. 3 - 4 della sentenza),
2 rilevava che, in relazione a quest'ultimo verbale, in realtà l'attore non aveva coltivato la propria domanda, ma aveva invocato il verbale soltanto a “conferma indiretta della fondatezza fattuale della propria prospettazione” (pag. 4 sentenza impugnata), volta a dimostrare il falso ideologico relativo alla sua presunta presenza emergente dagli altri verbali ovvero alle presunte dichiarazioni da lui rese nel corso del sopralluogo del 22.5.1986.
Nel merito, il Tribunale argomentava che la tesi attorea (ossia l'assenza del alle ER suddette operazioni di immissione in possesso, con conseguente falsità dei verbali dai quali, invece, il Tribunale a quo ne aveva desunto la presenza) trovava conferma nelle prove orali espletate e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 ritenute dal primo giudice univoche e concordanti (a dispetto delle generiche dichiarazioni del teste all'epoca dei fatti presidente della e, quindi, come Testimone_3 Parte_3 tale, inattendibile), nonché nelle stesse risultanze dei verbali impugnati, quali non si rinveniva né l'indicazione del tra i presenti, né la sua sottoscrizione. Sulla base di tali Persona_1 presupposti, il Tribunale dichiarava la falsità di tutti e tre i verbali di immissione in possesso con riferimento ai quali era stata proposta la querela.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il formulando Parte_1 quattro motivi di impugnazione, sulla base dei quali ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “rigettare la domanda proposta dal SI. , confermando la veridicità Persona_1 dei verbali di consistenza del complesso immobiliare denominato “Villa Tortora Brayda”, datati 8.6.1985, 27.6.1985 e 22.5.1986”. In particolare, con il primo motivo, i ha Pt_1 invocato l'inammissibilità della domanda di querela di falso, deducendo, a sostegno, che i verbali di consistenza non hanno natura di atti pubblici e che, in ogni caso, la querela era diretta a contestare aspetti dei verbali che esorbitavano i limiti di cui all'art. 2700 c.c., in quanto non volti a contestare l'attività del Pubblico Ufficiale agente. Con il secondo motivo di appello,
l'Ente ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver dichiarato la falsità anche del verbale dell'8.6.1985, sebbene nella parte motiva avesse riconosciuto che il menzionato atto non era stato più oggetto di querela, ma invocato solo a sostegno della falsità degli altri due verbali.
Con gli ultimi due motivi di appello, poi, il ha lamentato, con il terzo, l'errata Pt_1 valutazione della prova orale e, con il quarto, l'omessa valutazione delle missive inviate dal al in data 27.12.1993 e 24.4.1999, già allegate e prodotte in primo grado. ER Pt_1
Con due atti separati, a mezzo dello stesso difensore, si sono costituiti in giudizio i SI.ri
, e (con comparsa telematicamente depositata Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 in data 6.7.2020) e il SI. (con atto di costituzione depositato in cancelleria in Controparte_4
3 data 28.11.2019), tutti nella qualità di eredi di (deceduto il 27.8.2017), chiedendo Persona_1 il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la comunicazione del procedimento alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, all'udienza del 9.7.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto Pt_1 ammissibile la querela di falso, in violazione dell'art. 221 c.p.c., senza considerare che essa non era diretta a contestare il falso ideologico contenuto in un atto pubblico, bensì quello emergente dai verbali di consistenza e di immissione in possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del
22.5.1986, costituenti atti privi di tale natura, volti unicamente a provare lo stato dei luoghi
“per una più agevole determinazione del quantum monetario dovuto all' espropriando” (pag. 9 atto di appello) e, quindi, privi della pubblica fede privilegiata ai sensi e per gli effetti degli artt.
2699 e 2700 c.c. Nel medesimo motivo, poi, l'appellante ha dedotto che l'inammissibilità della domanda deriverebbe anche dal suo essere stata esperita per contestare aspetti del contenuto ideologico dei documenti che, non costituendo attività compiute dal Pubblico Ufficiale, esorbitano i limiti dell'azione di cui all'art. 2700 c.c.
Con il secondo motivo di appello, il ha evidenziato la contraddittorietà tra la Pt_1 motivazione della sentenza, nella quale cui il primo giudice aveva riconosciuto che l'attore non aveva coltivato la querela di falso in relazione al verbale dell'8.6.1985, e il suo dispositivo, nel quale, invece, il predetto verbale (espressamente dichiarato non oggetto della domanda) era stato ritenuto affetto da falsità. Il Comune ha, altresì, evidenziato che, ad ogni modo, tale verbale aveva ad oggetto la veridicità della presenza alle operazioni non già del stesso, ER ma della SI.ra , unica, eventualmente, legittimata a proporre, di propria Parte_2 iniziativa o per mezzo di procuratore speciale, una querela di falso sul punto.
Con il terzo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, delle testimonianze del SI. (le cui dichiarazioni, lungi dal confermare la Tes_2 tesi attorea, la smentiscono, confermando la presenza del il giorno del sopralluogo) e del ER SI. (le quali, oltre ad essere contraddittorie, riferendo che “le operazioni di Testimone_1 verbalizzazione erano molto complesse in quanto intervenivano nuovi soggetti nel corso delle operazioni”, avvaloravano la presunzione che il fosse intervenuto ad operazioni già ER iniziate). Ha rilevato ulteriormente l'appellante che “la mancata sottoscrizione di alcuni soggetti non può essere un elemento scriminante per mettere in discussione la veridicità di
4 quanto avvenuto”, tanto che dalla lettura dei verbali emergeva chiaramente che anche altri soggetti, presenti ai sopralluoghi, non risultavano tra i sottoscrittori degli stessi (ad esempio, la SI.ra - anch'essa nominata custode dei beni da essa condotti - e lo stesso ing. CP_6
. Tes_2
Con il quarto motivo, infine, sempre sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione e valorizzazione delle missive, prodotte in primo grado, prot. gen. n. 17419 del 29.12.1993 e prot. gen. n. 5225 de 26.4.1999, inviate al dallo stesso SI. dalle quali risultava che egli agiva, nella prima, nella Pt_1 ER sua qualità di “custode provvisorio come da stato di consistenza del 1986” e, nella seconda, quale “custode provvisorio nominato da esproprio del 22.5.1985”. Con riferimento a quest'ultima missiva il Comune evidenziava che l'indicazione della data (22.5.1985) fosse una mera svista e dovesse intendersi invece riferita al 22.5.1986, unica data in cui fu redatto un verbale di consistenza.
Osserva la Corte che, pur afferendo il primo motivo, per ragioni di priorità logico- giuridica, alla questione pregiudiziale dell'ammissibilità della domanda, possano essere esaminati per primi il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame riguardanti il merito dell'appello proposto (la prova della falsità), in virtù della ragione più liquida. Principio, quest'ultimo, ritenuto applicabile dalla Cassazione, in numerosi e recenti arresti, anche in relazione a vizi processuali della domanda, per la salvaguardia del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della
Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che impone al giudice
(ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24
Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma
2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.
n. 15106/2013; Cass. 11287/18; Cass. 12515/18), essendo i tre motivi di gravame anzidetti pienamente fondati, per le ragioni di seguito esposte.
E' innanzitutto fondato il secondo motivo di appello, attinente alla erronea dichiarazione di falsità del verbale redatto in data 8.6.1985.
Ed infatti, sebbene nel dispositivo della sentenza ne sia stata dichiarata la falsità, nella parte motiva il Tribunale ha espressamente riconosciuto (cfr. pag.4), che “tuttavia parte istante
5 non risulta aver coltivato la querela di falso anche per detto ultimo verbale ma ha probabilmente solo utilizzato il medesimo quasi a conferma indiretta della fondatezza fattuale della propria prospettazione”. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato nel dispositivo la falsità anche del verbale di consistenza datato 8.6.1985, in quanto da esso stesso ritenuto estraneo all'oggetto del giudizio. La mancata proposizione della querela anche rispetto a tale documento si evince, altresì, dall'esame dell'articolazione istruttoria effettuata dal in ER primo grado, condotta all'esclusivo fine di verificare la presenza o l'assenza di Persona_1 durante i sopralluoghi del 27.6.1985 e del 22.5.1986, senza nulla dedurre in ordine alle operazioni compiute il giorno 8.6.1985.
Per completezza, la Corte non può esimersi dal rilevare che non era neppure Persona_1 legittimato a contestare la veridicità di dichiarazioni riguardanti la persona della SI.ra e che, anche ove si volesse ritenere che il suddetto verbale fosse stato Parte_2 oggetto della querela di falso in esame, unitamente agli altri due, comunque, non risulta raggiunta la prova - posta a carico di chi agisce - della sua falsità, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze utili a verificare la presenza o meno della SI.ra alle Pt_2 operazioni verbalizzate in data 8.6.1985.
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento della falsità dei verbali redatti in data
27.6.1985 e del 22.5.1986 (oggetto del terzo e del quarto motivo di appello), la Corte osserva che, a norma dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Tale efficacia probatoria privilegiata, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti e l'interpretazione di tali dichiarazioni si risolve in un apprezzamento di fatto, devoluto al giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 9909/2001; Cass. 641/1979; Cass.
2659/1968).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che dalla lettura di entrambi i verbali non risulta essere mai stata attestata la presenza del SI. alle operazioni di consistenza e ER immissione in possesso compiute il 27.6.1985 e il 22.5.1986, né questi risulta tra i sottoscrittori dei verbali medesimi. Nessuna falsità idonea a fondare la querela di falso risulta, quindi, compiuta, sotto tale aspetto, dal pubblico ufficiale che ha redatto gli atti.
Invero, il desume la falsità dei suddetti verbali, lì dove le espressioni in essi ER contenute e, precisamente, per l'atto del 27.6.1985 quella in cui si legge “nomina contestualmente il SI. custode provvisorio dei beni” e per l'atto del 22.5.1986 Persona_1
6 quella in cui il “dichiara di non accettare la nomina a custode rappresentando ER
l'improcrastinabile eSIenza che prima di ogni e qualsiasivoglia spossessamento venga effettuato il pagamento di tutte le indennità loro spettanti per legge”, sono state utilizzate dal
Tribunale a quo quali elementi indiziari (in via implicita) della sua presenza alle operazioni e, quindi, della sua mancanza di animus possidendi utile ad usucapire. Trattasi, in realtà, di una questione prettamente interpretativa del contenuto dei documenti e del materiale probatorio, che non attiene alla falsità dei documenti stessi, così come delineata dall'art. 2700 c.c.
A ben vedere, quindi, la querela di falso proposta dal non mira a contestare ER direttamente la veridicità delle attività compiute dal pubblico ufficiale verbalizzante o la sua attestazione del raccoglimento dinanzi a sé delle dichiarazioni di terzi, da lui indicata come contestualmente avvenuta, bensì circostanze (l'assenza del soggetto, il mancato rilascio durante le operazioni delle dichiarazioni inerenti la nomina a custode e la mancata accettazione di tale nomina) che non costituiscono elementi attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Difatti, nel verbale del 27.6.1985 il SI. viene “deSInato” come custode ER dell'immobile, ma non viene dato atto né della sua presenza fisica alle operazioni, né della sua accettazione dell'incarico. Né tale circostanza può desumersi dall'avverbio “contestualmente” il quale letteralmente sta ad indicare solamente che un fatto (la deSInazione quale custode) si è verificato nell'immediatezza di un altro fatto (lo svolgimento delle operazioni di consistenza), consentendo di ordinare gli eventi sotto il profilo temporale, ma non già sul piano spaziale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi per il verbale del 22.5.1986, nel quale, da un lato, il non viene mai riportato tra i presenti e, dall'altro lato, non si dà atto che la ER dichiarazione ivi riportata e contestata (l'accettazione dell'incarico di custode solo previo pagamento delle indennità dovute) sia stata resa dalla parte al momento del sopralluogo stesso.
È opportuno precisare, a tal proposito, che la nomina di un soggetto quale custode di un bene immobile può avvenire anche in assenza dell'interessato; in tale ipotesi, tuttavia, essa si perfeziona solo nel momento in cui, a seguito della comunicazione del provvedimento, interviene anche l'accettazione dell'incarico da parte del nominato. Il solo fatto che il SI. ER nel verbale di consistenza del 27.6.1985 sia stato indicato come deSInato custode, quindi, non dimostra di per sé né la sua presenza al momento della redazione dei verbali, né la sua accettazione dell'incarico ricevuto.
Parimenti, la dichiarazione del di accettare l'incarico di custode solo dopo il ER pagamento delle indennità, riportata nel verbale di sopralluogo del 22.5.1986, poiché non reca l'attestazione che essa è stata resa durante lo svolgimento delle operazioni davanti al pubblico
7 ufficiale che ha predisposto il verbale, non può costituire oggetto di accertamento della falsità, ma al più oggetto di un'attività interpretativa del giudice a cui il documento è sottoposto, al fine di stabilire se e quando le dichiarazioni sarebbero state rese e la portata probatoria degli enunciati in esso contenuti, anche alla luce delle altre prove in suo possesso. Altra e diversa questione, quindi, - che non attiene alla querela di falso in esame e di cui dovrà occuparsi il giudice a quo - è quella relativa alla valutazione dell'eventuale avvenuta accettazione della nomina a custode del (non indicata come avvenuta alla presenza del pubblico ufficiale), ER anche alla luce di tutti gli altri elementi probatori e interpretativi in atti, tra cui anche le missive da lui inviate al e prodotte dall' appellante sin dal primo grado di giudizio. Pt_1 Pt_4
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che le circostanze dedotte dal possano Persona_1 costituire oggetto della querela di falso in esame circa la sua assenza alle operazioni e la sua mancata accettazione della nomina, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non risulta che il querelante
(attore in primo grado e appellato nell'odierno giudizio) abbia fornito la prova univoca e puntuale (posta a suo carico) della propria pretesa.
Le dichiarazioni dei testi escussi, infatti, non confermano in modo univoco la falsità di quanto attestato nei verbali impugnati del 27.6.1985 e del 22.5.1986, oggetto di querela.
Invero, va innanzi tutto rilevato che il teste ing. redattore materiale dei Testimone_2 verbali di consistenza e immissione in possesso del 27.6.1985 e del 22.5.1986, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi neppure lui (così come affermato dal primo giudice per il teste del tutto attendibile, stante il suo evidente interesse a far Testimone_3 emergere l'assoluta veridicità e completezza di quanto verbalizzato e a non far risultare la presenza di soggetti non riportati tra i presenti nel verbale. Ad ogni modo, il teste non Tes_2 ha dichiarato in modo espresso che il era certamente assente durante le operazioni di ER sopralluogo da lui verbalizzate, essendosi limitato a riferire che “sicuramente il SI. ER
qualche volta l'ho visto…non sono tuttavia in questo momento in grado di individuare
[...] fisicamente il SInor , in quanto stiamo parlando di fatti risalenti a vari decenni Persona_1 orsono…per quello che è la mia esperienza personale…non è mio uso dichiarare il falso, anche per omissione…non avevo del resto alcun interesse a riportare nel verbale circostanze non vere
o di omettere la presenza di alcuno…non sono in grado di confermare o meno tale circostanza
(ossia se tutti i presenti avessero firmato il verbale); comunque, tutto quello che ho scritto nei verbali corrisponde a verità”.
Posto, quindi, che il teste - dopo aver riconosciuto come da lui materialmente redatti entrambi i verbali oggetto dell'azione in esame - ha riferito che tutto ciò che è stato
8 verbalizzato corrisponde a verità (compresa, quindi, la dichiarazione attribuita al , ER
l'incompletezza della verbalizzazione emerge in modo evidente dal contenuto stesso del verbale del 22.5.1986, in cui la suddetta dichiarazione è riportata senza alcuna specificazione a verbale, né del soggetto che l'ha riferita al pubblico ufficiale verbalizzante, né delle circostanze spazio temporali in cui essa sarebbe stata resa dal ER
Anche la testimonianza di ritenuta dal Tribunale la prova principale in Testimone_1 ordine alla falsità dei verbali sotto il profilo dell'assenza del alle operazioni e della sua ER mancata accettazione della carica di custode, risulta caratterizzata da molteplici contraddizioni intrinseche ed estrinseche, tali da renderla inidonea a comprovare la falsità di quanto riportato nei verbali.
Innanzitutto, il teste ha riferito che l'ing. aveva partecipato ad uno solo Tes_1 Tes_2 dei verbali, in senso difforme da quanto dichiarato dallo stesso che ha riconosciuto Tes_2 espressamente i due verbali, confermando di esserne stato il materiale redattore: tale imprecisione dimostra chiaramente la presenza di inesattezze nei ricordi del teste, come, del resto, appare verosimilmente plausibile considerato sia il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi, sia l'età adolescenziale che aveva il testimone all'epoca dei fatti (peraltro, non direttamente coinvolto negli accertamenti in corso), sia, ancora, la circostanza riferita dal teste stesso per cui “le operazioni erano molto complesse in quanto intervenivano nuovi soggetti nel corso delle operazioni”.
A tali circostanze, a dimostrazione della non completa attendibilità e precisione neppure delle dichiarazioni rilasciate dal teste si aggiunge che egli ha dichiarato di avere un Tes_1 giudizio in corso con il Comune, nel quale è stato convenuto insieme alla madre per l'annullamento della donazione dell'appartamento facente parte dell'immobile espropriato, precisando di “non ricordo(are) se in detto giudizio è stata proposta domanda di usucapione”.
Ebbene, appare inverosimile che un soggetto, che non riesca a ricordare un accadimento personale rilevante e gravoso - l'aver coltivato innanzi al Tribunale un'azione giudiziale - ancora in corso al momento dell'escussione, sia, invece, perfettamente in grado di riferire su circostanze accadute molti anni addietro e non direttamente riguardanti la sua persona o quella dei suoi diretti familiari.
Peraltro, a ben vedere, la certezza del teste sull'assenza del alle operazioni è stata da ER lui ancòrata alla circostanza (riferitagli dallo stesso che egli all'epoca della redazione dei ER verbali “era operaio in una ditta che produceva scarpe per cui durante l'orario di lavoro non poteva allontanarsi”: la circostanza, evidentemente, non risulta idonea ad escludere con certezza la presenza del alle operazioni di immissione in possesso (peraltro neppure ER
9 attestata nei verbali), atteso il prevedibile svolgimento della sua attività lavorativa secondo turni, il che non gli avrebbe impedito di essere presente per un frangente alle operazioni e poi allontanarsi.
Per le ragioni anzidette, anche tralasciando le assorbenti considerazioni svolte inizialmente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessuno dei testi può ritenersi decisivo nel senso di far ritenere raggiunta la prova della falsità del verbale dedotta dal SI. e ER dimostrata la sua assenza alle operazioni svolte. La sentenza impugnata va, quindi, riformata e la querela di falso proposta da va rigettata. Persona_1
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna degli appellati costituiti, in qualità di coeredi del de cuius , in solido tra loro, al Persona_1 pagamento, in favore del nella misura liquidata in dispositivo, sulla Parte_1 base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, considerando lo scaglione tra € 26.000,00 ed €
52.000,00), attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Persona_1
Nola n. 1534/2019 pubblicata il 28.6.2019, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta la domanda di querela di falso proposta da avverso i verbali di Persona_1 consistenza e immissione in possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del 22.5.1986;
2) condanna , e , tutti in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi di , al pagamento, in solido tra loro, in favore del Persona_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in Parte_1 complessivi € 3.809,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e, per il presente giudizio di appello, in € 196,27 per spese ed € 4.996,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% per compensi professionali.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 9.7.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3827/2019 R.G., avente ad oggetto “Querela di falso”, fissato per la discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
(applicabile ratione temporis), all'udienza collegiale del 9.7.2025
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di appello e di delibera di G.C. n. 198 dell'1.8.2019, dall'avv. ANTONIETTA
COLANTUONI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio, sito in Napoli alla via dei Tribunali n. 181;
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
(c.f. , tutti n.q. di eredi di , rappresentati e CP_4 C.F._5 Persona_1 difesi, in virtù di procure alle liti rilasciate su foglio separato da ritenersi apposte in calce alle comparse di costituzione in appello, dall'avv. AUGUSTO CIGLIANO (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Napoli, alla via C.F._6
Mergellina n. 216;
APPELLATI
1 NONCHE'
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore Generale della Repubblica;
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello, tempestivamente notificato in data 30.8.2019, il
[...]
impugnava la sentenza n. 1534/2019, pubblicata il 28.6.2019 e notificatagli in Parte_1 data 3.7.2019, con la quale il Tribunale di Nola, decidendo sulla querela di falso proposta in via incidentale da , dichiarava la falsità dei verbali di consistenza ed immissione in Persona_1 possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del 22.5.1986, relativi alla procedura di esproprio in loc. Boschetto in Madonna dell'Arco “in relazione ai capoversi degli stessi, indicati e circoscritti nell'atto di citazione” per le parti relative all'attestazione della presenza del ER
alle suddette operazioni, nonché all'attribuzione allo stesso di dichiarazioni o incarichi
[...] di custode dell'immobile mai avuti in quanto assente.
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione proposta dal e rigettata dal ER
Tribunale sul presupposto che, anche alla luce dell'interpretazione dei verbali sopra indicati, non potesse ritenersi provato l'animus possidendi necessario ad usucapire. Tale sentenza veniva impugnata da dinanzi a questa Corte d'appello (giudizio incardinato al n. R.G. Persona_1
2025/2011), con contestuale proposizione della presente querela di falso incidentale e il giudice di secondo grado, ritenuta l'ammissibilità della querela (presentata dall'attore a mezzo di procuratore speciale con indicazione degli elementi di prova, nonché deposito dei documenti ex art. 223 c.c. e intervento ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c. del P.M.), con ordinanza del 6.2.2015, sospendeva il giudizio e rimetteva la causa davanti al Tribunale per l'accertamento della falsità.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza appellata in questa sede, dopo aver dato atto che, nel caso di specie, bisognava accertare se il contenuto dei menzionati verbali fosse fidefacente
“nella parte in cui per il Verbale del 22.5.1986 viene specificato che il SI. “dichiara di ER non accettare la nomina a custode rappresentando l'improcrastinabile eSIenza che prima di ogni e qualsivoglia spossessamento venga effettuato il pagamento di tutte le indennità loro spettanti per legge”, per il Verbale del 27.6.1985 all'ultima pagina viene riportato “nomina contestualmente il SI. custode provvisorio dei beni”, per il Verbale del 8.6.1985 Persona_1 si riporta tra i presenti (pag. 2) la SI.ra , mentre la stessa non sarebbe Parte_2 presente in alcun momento alla redazione di detto documento” (pagg. 3 - 4 della sentenza),
2 rilevava che, in relazione a quest'ultimo verbale, in realtà l'attore non aveva coltivato la propria domanda, ma aveva invocato il verbale soltanto a “conferma indiretta della fondatezza fattuale della propria prospettazione” (pag. 4 sentenza impugnata), volta a dimostrare il falso ideologico relativo alla sua presunta presenza emergente dagli altri verbali ovvero alle presunte dichiarazioni da lui rese nel corso del sopralluogo del 22.5.1986.
Nel merito, il Tribunale argomentava che la tesi attorea (ossia l'assenza del alle ER suddette operazioni di immissione in possesso, con conseguente falsità dei verbali dai quali, invece, il Tribunale a quo ne aveva desunto la presenza) trovava conferma nelle prove orali espletate e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 ritenute dal primo giudice univoche e concordanti (a dispetto delle generiche dichiarazioni del teste all'epoca dei fatti presidente della e, quindi, come Testimone_3 Parte_3 tale, inattendibile), nonché nelle stesse risultanze dei verbali impugnati, quali non si rinveniva né l'indicazione del tra i presenti, né la sua sottoscrizione. Sulla base di tali Persona_1 presupposti, il Tribunale dichiarava la falsità di tutti e tre i verbali di immissione in possesso con riferimento ai quali era stata proposta la querela.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il formulando Parte_1 quattro motivi di impugnazione, sulla base dei quali ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “rigettare la domanda proposta dal SI. , confermando la veridicità Persona_1 dei verbali di consistenza del complesso immobiliare denominato “Villa Tortora Brayda”, datati 8.6.1985, 27.6.1985 e 22.5.1986”. In particolare, con il primo motivo, i ha Pt_1 invocato l'inammissibilità della domanda di querela di falso, deducendo, a sostegno, che i verbali di consistenza non hanno natura di atti pubblici e che, in ogni caso, la querela era diretta a contestare aspetti dei verbali che esorbitavano i limiti di cui all'art. 2700 c.c., in quanto non volti a contestare l'attività del Pubblico Ufficiale agente. Con il secondo motivo di appello,
l'Ente ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver dichiarato la falsità anche del verbale dell'8.6.1985, sebbene nella parte motiva avesse riconosciuto che il menzionato atto non era stato più oggetto di querela, ma invocato solo a sostegno della falsità degli altri due verbali.
Con gli ultimi due motivi di appello, poi, il ha lamentato, con il terzo, l'errata Pt_1 valutazione della prova orale e, con il quarto, l'omessa valutazione delle missive inviate dal al in data 27.12.1993 e 24.4.1999, già allegate e prodotte in primo grado. ER Pt_1
Con due atti separati, a mezzo dello stesso difensore, si sono costituiti in giudizio i SI.ri
, e (con comparsa telematicamente depositata Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 in data 6.7.2020) e il SI. (con atto di costituzione depositato in cancelleria in Controparte_4
3 data 28.11.2019), tutti nella qualità di eredi di (deceduto il 27.8.2017), chiedendo Persona_1 il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la comunicazione del procedimento alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, all'udienza del 9.7.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la sentenza laddove ha ritenuto Pt_1 ammissibile la querela di falso, in violazione dell'art. 221 c.p.c., senza considerare che essa non era diretta a contestare il falso ideologico contenuto in un atto pubblico, bensì quello emergente dai verbali di consistenza e di immissione in possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del
22.5.1986, costituenti atti privi di tale natura, volti unicamente a provare lo stato dei luoghi
“per una più agevole determinazione del quantum monetario dovuto all' espropriando” (pag. 9 atto di appello) e, quindi, privi della pubblica fede privilegiata ai sensi e per gli effetti degli artt.
2699 e 2700 c.c. Nel medesimo motivo, poi, l'appellante ha dedotto che l'inammissibilità della domanda deriverebbe anche dal suo essere stata esperita per contestare aspetti del contenuto ideologico dei documenti che, non costituendo attività compiute dal Pubblico Ufficiale, esorbitano i limiti dell'azione di cui all'art. 2700 c.c.
Con il secondo motivo di appello, il ha evidenziato la contraddittorietà tra la Pt_1 motivazione della sentenza, nella quale cui il primo giudice aveva riconosciuto che l'attore non aveva coltivato la querela di falso in relazione al verbale dell'8.6.1985, e il suo dispositivo, nel quale, invece, il predetto verbale (espressamente dichiarato non oggetto della domanda) era stato ritenuto affetto da falsità. Il Comune ha, altresì, evidenziato che, ad ogni modo, tale verbale aveva ad oggetto la veridicità della presenza alle operazioni non già del stesso, ER ma della SI.ra , unica, eventualmente, legittimata a proporre, di propria Parte_2 iniziativa o per mezzo di procuratore speciale, una querela di falso sul punto.
Con il terzo motivo, ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, delle testimonianze del SI. (le cui dichiarazioni, lungi dal confermare la Tes_2 tesi attorea, la smentiscono, confermando la presenza del il giorno del sopralluogo) e del ER SI. (le quali, oltre ad essere contraddittorie, riferendo che “le operazioni di Testimone_1 verbalizzazione erano molto complesse in quanto intervenivano nuovi soggetti nel corso delle operazioni”, avvaloravano la presunzione che il fosse intervenuto ad operazioni già ER iniziate). Ha rilevato ulteriormente l'appellante che “la mancata sottoscrizione di alcuni soggetti non può essere un elemento scriminante per mettere in discussione la veridicità di
4 quanto avvenuto”, tanto che dalla lettura dei verbali emergeva chiaramente che anche altri soggetti, presenti ai sopralluoghi, non risultavano tra i sottoscrittori degli stessi (ad esempio, la SI.ra - anch'essa nominata custode dei beni da essa condotti - e lo stesso ing. CP_6
. Tes_2
Con il quarto motivo, infine, sempre sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione e valorizzazione delle missive, prodotte in primo grado, prot. gen. n. 17419 del 29.12.1993 e prot. gen. n. 5225 de 26.4.1999, inviate al dallo stesso SI. dalle quali risultava che egli agiva, nella prima, nella Pt_1 ER sua qualità di “custode provvisorio come da stato di consistenza del 1986” e, nella seconda, quale “custode provvisorio nominato da esproprio del 22.5.1985”. Con riferimento a quest'ultima missiva il Comune evidenziava che l'indicazione della data (22.5.1985) fosse una mera svista e dovesse intendersi invece riferita al 22.5.1986, unica data in cui fu redatto un verbale di consistenza.
Osserva la Corte che, pur afferendo il primo motivo, per ragioni di priorità logico- giuridica, alla questione pregiudiziale dell'ammissibilità della domanda, possano essere esaminati per primi il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame riguardanti il merito dell'appello proposto (la prova della falsità), in virtù della ragione più liquida. Principio, quest'ultimo, ritenuto applicabile dalla Cassazione, in numerosi e recenti arresti, anche in relazione a vizi processuali della domanda, per la salvaguardia del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della
Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che impone al giudice
(ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24
Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma
2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass.
n. 15106/2013; Cass. 11287/18; Cass. 12515/18), essendo i tre motivi di gravame anzidetti pienamente fondati, per le ragioni di seguito esposte.
E' innanzitutto fondato il secondo motivo di appello, attinente alla erronea dichiarazione di falsità del verbale redatto in data 8.6.1985.
Ed infatti, sebbene nel dispositivo della sentenza ne sia stata dichiarata la falsità, nella parte motiva il Tribunale ha espressamente riconosciuto (cfr. pag.4), che “tuttavia parte istante
5 non risulta aver coltivato la querela di falso anche per detto ultimo verbale ma ha probabilmente solo utilizzato il medesimo quasi a conferma indiretta della fondatezza fattuale della propria prospettazione”. Erroneamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato nel dispositivo la falsità anche del verbale di consistenza datato 8.6.1985, in quanto da esso stesso ritenuto estraneo all'oggetto del giudizio. La mancata proposizione della querela anche rispetto a tale documento si evince, altresì, dall'esame dell'articolazione istruttoria effettuata dal in ER primo grado, condotta all'esclusivo fine di verificare la presenza o l'assenza di Persona_1 durante i sopralluoghi del 27.6.1985 e del 22.5.1986, senza nulla dedurre in ordine alle operazioni compiute il giorno 8.6.1985.
Per completezza, la Corte non può esimersi dal rilevare che non era neppure Persona_1 legittimato a contestare la veridicità di dichiarazioni riguardanti la persona della SI.ra e che, anche ove si volesse ritenere che il suddetto verbale fosse stato Parte_2 oggetto della querela di falso in esame, unitamente agli altri due, comunque, non risulta raggiunta la prova - posta a carico di chi agisce - della sua falsità, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze utili a verificare la presenza o meno della SI.ra alle Pt_2 operazioni verbalizzate in data 8.6.1985.
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento della falsità dei verbali redatti in data
27.6.1985 e del 22.5.1986 (oggetto del terzo e del quarto motivo di appello), la Corte osserva che, a norma dell'art. 2700 c.c., “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Tale efficacia probatoria privilegiata, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti e l'interpretazione di tali dichiarazioni si risolve in un apprezzamento di fatto, devoluto al giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 9909/2001; Cass. 641/1979; Cass.
2659/1968).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che dalla lettura di entrambi i verbali non risulta essere mai stata attestata la presenza del SI. alle operazioni di consistenza e ER immissione in possesso compiute il 27.6.1985 e il 22.5.1986, né questi risulta tra i sottoscrittori dei verbali medesimi. Nessuna falsità idonea a fondare la querela di falso risulta, quindi, compiuta, sotto tale aspetto, dal pubblico ufficiale che ha redatto gli atti.
Invero, il desume la falsità dei suddetti verbali, lì dove le espressioni in essi ER contenute e, precisamente, per l'atto del 27.6.1985 quella in cui si legge “nomina contestualmente il SI. custode provvisorio dei beni” e per l'atto del 22.5.1986 Persona_1
6 quella in cui il “dichiara di non accettare la nomina a custode rappresentando ER
l'improcrastinabile eSIenza che prima di ogni e qualsiasivoglia spossessamento venga effettuato il pagamento di tutte le indennità loro spettanti per legge”, sono state utilizzate dal
Tribunale a quo quali elementi indiziari (in via implicita) della sua presenza alle operazioni e, quindi, della sua mancanza di animus possidendi utile ad usucapire. Trattasi, in realtà, di una questione prettamente interpretativa del contenuto dei documenti e del materiale probatorio, che non attiene alla falsità dei documenti stessi, così come delineata dall'art. 2700 c.c.
A ben vedere, quindi, la querela di falso proposta dal non mira a contestare ER direttamente la veridicità delle attività compiute dal pubblico ufficiale verbalizzante o la sua attestazione del raccoglimento dinanzi a sé delle dichiarazioni di terzi, da lui indicata come contestualmente avvenuta, bensì circostanze (l'assenza del soggetto, il mancato rilascio durante le operazioni delle dichiarazioni inerenti la nomina a custode e la mancata accettazione di tale nomina) che non costituiscono elementi attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Difatti, nel verbale del 27.6.1985 il SI. viene “deSInato” come custode ER dell'immobile, ma non viene dato atto né della sua presenza fisica alle operazioni, né della sua accettazione dell'incarico. Né tale circostanza può desumersi dall'avverbio “contestualmente” il quale letteralmente sta ad indicare solamente che un fatto (la deSInazione quale custode) si è verificato nell'immediatezza di un altro fatto (lo svolgimento delle operazioni di consistenza), consentendo di ordinare gli eventi sotto il profilo temporale, ma non già sul piano spaziale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi per il verbale del 22.5.1986, nel quale, da un lato, il non viene mai riportato tra i presenti e, dall'altro lato, non si dà atto che la ER dichiarazione ivi riportata e contestata (l'accettazione dell'incarico di custode solo previo pagamento delle indennità dovute) sia stata resa dalla parte al momento del sopralluogo stesso.
È opportuno precisare, a tal proposito, che la nomina di un soggetto quale custode di un bene immobile può avvenire anche in assenza dell'interessato; in tale ipotesi, tuttavia, essa si perfeziona solo nel momento in cui, a seguito della comunicazione del provvedimento, interviene anche l'accettazione dell'incarico da parte del nominato. Il solo fatto che il SI. ER nel verbale di consistenza del 27.6.1985 sia stato indicato come deSInato custode, quindi, non dimostra di per sé né la sua presenza al momento della redazione dei verbali, né la sua accettazione dell'incarico ricevuto.
Parimenti, la dichiarazione del di accettare l'incarico di custode solo dopo il ER pagamento delle indennità, riportata nel verbale di sopralluogo del 22.5.1986, poiché non reca l'attestazione che essa è stata resa durante lo svolgimento delle operazioni davanti al pubblico
7 ufficiale che ha predisposto il verbale, non può costituire oggetto di accertamento della falsità, ma al più oggetto di un'attività interpretativa del giudice a cui il documento è sottoposto, al fine di stabilire se e quando le dichiarazioni sarebbero state rese e la portata probatoria degli enunciati in esso contenuti, anche alla luce delle altre prove in suo possesso. Altra e diversa questione, quindi, - che non attiene alla querela di falso in esame e di cui dovrà occuparsi il giudice a quo - è quella relativa alla valutazione dell'eventuale avvenuta accettazione della nomina a custode del (non indicata come avvenuta alla presenza del pubblico ufficiale), ER anche alla luce di tutti gli altri elementi probatori e interpretativi in atti, tra cui anche le missive da lui inviate al e prodotte dall' appellante sin dal primo grado di giudizio. Pt_1 Pt_4
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che le circostanze dedotte dal possano Persona_1 costituire oggetto della querela di falso in esame circa la sua assenza alle operazioni e la sua mancata accettazione della nomina, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non risulta che il querelante
(attore in primo grado e appellato nell'odierno giudizio) abbia fornito la prova univoca e puntuale (posta a suo carico) della propria pretesa.
Le dichiarazioni dei testi escussi, infatti, non confermano in modo univoco la falsità di quanto attestato nei verbali impugnati del 27.6.1985 e del 22.5.1986, oggetto di querela.
Invero, va innanzi tutto rilevato che il teste ing. redattore materiale dei Testimone_2 verbali di consistenza e immissione in possesso del 27.6.1985 e del 22.5.1986, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi neppure lui (così come affermato dal primo giudice per il teste del tutto attendibile, stante il suo evidente interesse a far Testimone_3 emergere l'assoluta veridicità e completezza di quanto verbalizzato e a non far risultare la presenza di soggetti non riportati tra i presenti nel verbale. Ad ogni modo, il teste non Tes_2 ha dichiarato in modo espresso che il era certamente assente durante le operazioni di ER sopralluogo da lui verbalizzate, essendosi limitato a riferire che “sicuramente il SI. ER
qualche volta l'ho visto…non sono tuttavia in questo momento in grado di individuare
[...] fisicamente il SInor , in quanto stiamo parlando di fatti risalenti a vari decenni Persona_1 orsono…per quello che è la mia esperienza personale…non è mio uso dichiarare il falso, anche per omissione…non avevo del resto alcun interesse a riportare nel verbale circostanze non vere
o di omettere la presenza di alcuno…non sono in grado di confermare o meno tale circostanza
(ossia se tutti i presenti avessero firmato il verbale); comunque, tutto quello che ho scritto nei verbali corrisponde a verità”.
Posto, quindi, che il teste - dopo aver riconosciuto come da lui materialmente redatti entrambi i verbali oggetto dell'azione in esame - ha riferito che tutto ciò che è stato
8 verbalizzato corrisponde a verità (compresa, quindi, la dichiarazione attribuita al , ER
l'incompletezza della verbalizzazione emerge in modo evidente dal contenuto stesso del verbale del 22.5.1986, in cui la suddetta dichiarazione è riportata senza alcuna specificazione a verbale, né del soggetto che l'ha riferita al pubblico ufficiale verbalizzante, né delle circostanze spazio temporali in cui essa sarebbe stata resa dal ER
Anche la testimonianza di ritenuta dal Tribunale la prova principale in Testimone_1 ordine alla falsità dei verbali sotto il profilo dell'assenza del alle operazioni e della sua ER mancata accettazione della carica di custode, risulta caratterizzata da molteplici contraddizioni intrinseche ed estrinseche, tali da renderla inidonea a comprovare la falsità di quanto riportato nei verbali.
Innanzitutto, il teste ha riferito che l'ing. aveva partecipato ad uno solo Tes_1 Tes_2 dei verbali, in senso difforme da quanto dichiarato dallo stesso che ha riconosciuto Tes_2 espressamente i due verbali, confermando di esserne stato il materiale redattore: tale imprecisione dimostra chiaramente la presenza di inesattezze nei ricordi del teste, come, del resto, appare verosimilmente plausibile considerato sia il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi, sia l'età adolescenziale che aveva il testimone all'epoca dei fatti (peraltro, non direttamente coinvolto negli accertamenti in corso), sia, ancora, la circostanza riferita dal teste stesso per cui “le operazioni erano molto complesse in quanto intervenivano nuovi soggetti nel corso delle operazioni”.
A tali circostanze, a dimostrazione della non completa attendibilità e precisione neppure delle dichiarazioni rilasciate dal teste si aggiunge che egli ha dichiarato di avere un Tes_1 giudizio in corso con il Comune, nel quale è stato convenuto insieme alla madre per l'annullamento della donazione dell'appartamento facente parte dell'immobile espropriato, precisando di “non ricordo(are) se in detto giudizio è stata proposta domanda di usucapione”.
Ebbene, appare inverosimile che un soggetto, che non riesca a ricordare un accadimento personale rilevante e gravoso - l'aver coltivato innanzi al Tribunale un'azione giudiziale - ancora in corso al momento dell'escussione, sia, invece, perfettamente in grado di riferire su circostanze accadute molti anni addietro e non direttamente riguardanti la sua persona o quella dei suoi diretti familiari.
Peraltro, a ben vedere, la certezza del teste sull'assenza del alle operazioni è stata da ER lui ancòrata alla circostanza (riferitagli dallo stesso che egli all'epoca della redazione dei ER verbali “era operaio in una ditta che produceva scarpe per cui durante l'orario di lavoro non poteva allontanarsi”: la circostanza, evidentemente, non risulta idonea ad escludere con certezza la presenza del alle operazioni di immissione in possesso (peraltro neppure ER
9 attestata nei verbali), atteso il prevedibile svolgimento della sua attività lavorativa secondo turni, il che non gli avrebbe impedito di essere presente per un frangente alle operazioni e poi allontanarsi.
Per le ragioni anzidette, anche tralasciando le assorbenti considerazioni svolte inizialmente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessuno dei testi può ritenersi decisivo nel senso di far ritenere raggiunta la prova della falsità del verbale dedotta dal SI. e ER dimostrata la sua assenza alle operazioni svolte. La sentenza impugnata va, quindi, riformata e la querela di falso proposta da va rigettata. Persona_1
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna degli appellati costituiti, in qualità di coeredi del de cuius , in solido tra loro, al Persona_1 pagamento, in favore del nella misura liquidata in dispositivo, sulla Parte_1 base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, considerando lo scaglione tra € 26.000,00 ed €
52.000,00), attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Persona_1
Nola n. 1534/2019 pubblicata il 28.6.2019, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta la domanda di querela di falso proposta da avverso i verbali di Persona_1 consistenza e immissione in possesso dell'8.6.1985, del 27.6.1985 e del 22.5.1986;
2) condanna , e , tutti in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi di , al pagamento, in solido tra loro, in favore del Persona_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in Parte_1 complessivi € 3.809,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e, per il presente giudizio di appello, in € 196,27 per spese ed € 4.996,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% per compensi professionali.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 9.7.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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