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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1788/2023 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti TOLOMEI VIERI e TOLOMEI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BERCHET n. 16,
Contro
CP_1
(C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA ed elettivamente domiciliato in
PARMA, VIA DI CHICCA n. 1.
pagina 1 di 17 Oggetto della causa:
Riassunzione di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
649/2020, pubblicata in data 22.4.20.
Conclusioni della ricorrente:
In via principale di rito e di merito: in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertarsi, per tutti i motivi esposti, che non è possibile e quindi ammissibile, ai sensi degli artt. 64 e 67 L. 218/1995, il riconoscimento in Italia della sentenza emessa dal Tribunale moldavo di TI in data 28.12.2016, trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di
Sacco in data 18.2.2020 al n. 11 parte II serie C anno 2020.
Accertarsi di conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Padova n. 649/2020, pubblicata il 22.4.2020, con efficacia retroattiva, decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ordinandosi la cancellazione della trascrizione della sentenza straniera.
Si chiede la condanna del convenuto alla rifusione delle spese legali relative al giudizio di appello, la cui sentenza è stata riformata, relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni del resistente:
Voglia L'Onorevole Corte di Appello di Venezia giudice del rinvio:
Dichiarare il riconoscimento ai sensi dell'art.64 legge 1995 n.218 del divorzio tra e pronunciato dal Tribunale di TI(Moldavia) il 28 CP_1 Parte_1
novembre 2016 trascritto agli atti di divorzio n.4 del 2017, nonché trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Piove di Sacco in data 18.02.2020 n.11 parte II serie C
anno 2020 del registro degli atti di matrimonio.
pagina 2 di 17 In linea subordinata accertato e dichiarato il difetto di contraddittorio del procedimento di separazione giudiziale intentato dalla signora , dichiararsi la nullità della sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n.649/2020 come conseguenza delle nullità delle notifiche ex art. 140 cpc dell'atto introduttivo,del verbale e pedissequio provvedimento del Presidente
del Tribunale in sede di prima udienza presidenzIale e del ricorso ex art.156 VI sesto comma con effetto riflesso su tutti gli atti e provvedimenti assunti nella procedura iscritta a N.4144/2017 del Tribunale di Padova ivi comprese le statuizione di ordine patrimoniale.
Con condanna al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Ai fini istruttori chiede che l'Onorevole Corte di Appello voglia disporre la comparizione personale delle parti,
A)-ammettere interrogatorio della signora sui seguenti capitoli: Parte_1
1(-Vero che nel 2016 avevate la cittadinanza moldava e la residenza in TI
Dolostefla 9 ove avete conservato una casa di proprietà.
2)-Vero che avete presentato dopo il divorzio avanti Il Tribunale di TI nel 2017
richiesta di divisione dei beni in comune con vostro Marito.
B)- ordinare al Tribunale di TI di trasmettere presso la Corte di Appello di
Venezia – sezione quarta civile, copia autentica della registrazione audio della udienza del 28 novembre 2016 nel processo tra e fascicolo n. 50- CP_1 Parte_1
2-1895-28102016.8 ( nel nostro ordinamento la registrazione su nastro è prevista solo nel processo del lavoro su autorizzazione del giudice art.422 cpc)
pagina 3 di 17 C)- Disporre audizione di esperto di diritto Moldavo che illustri con ausilio dei testi.-
codici di diritto civile e procedura civile moldavi, lo svolgimento del procedimento e notifica postale.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su ulteriori istanze né il deposito di ulteriori documenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione in riassunzione dell'originario giudizio di appello, , Parte_1
premettendo:
- che in data 27.10.79 si era sposata in Moldavia con , dal quale aveva CP_1
avuto tre figli, ormai tutti maggiorenni ed autonomi,
- che nel 2017 aveva quindi presentato avanti al Tribunale di Padova ricorso per separazione giudiziale dal marito, il quale si era allontanato dalla casa coniugale senza fornire alcuna notizia di sé, lasciandola in precarie condizioni economiche,
- che, in effetti, mentre lei lavorava solo saltuariamente come collaboratrice domestica, percependo un reddito di circa € 300,00 mensili, il marito risultava dipendente della società SANDRA TRASPORTI SCARL di Parma, con uno stipendio mensile di € 1.773,00,
- che, rimasto quest'ultimo contumace e procedutosi ad emettere i provvedimenti provvisori, che autorizzavano i coniugi a vivere separati e ponevano a carico del marito il versamento di un importo di € 500,00 mensili, si veniva a scoprire che il medesimo si era nel frattempo impiegato presso l'impresa Giuseppe Flaccadori, con sede in Vigano San Martino (BG), dalla quale percepiva uno stipendio di € 2.000,00
mensili,
- che all'esito del giudizio veniva emessa la sentenza n. 649/2020, pubblicata in data pagina 4 di 17 22.4.20, con cui il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico del l'obbligo di versamento di un assegno di CP_1
mantenimento dell'importo di € 507,50 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
- che la predetta pronuncia veniva impugnata dal marito il quale:
o in via preliminare, chiedeva che, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995,
fosse dichiarato il riconoscimento della sentenza di divorzio del 28.12.16
emessa dal Tribunale di TI (Moldavia), trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco
in data 18.2.20 al n. 11 parte II serie C anno 2020, con conseguente improcedibilità dell'azione per separazione giudiziale da lei intrapresa in
Italia,
o nel merito:
▪ instava per l'accertamento del difetto di contraddittorio nel procedimento di separazione giudiziale con riferimento a tutti i provvedimenti emessi,
▪ chiedeva venisse quindi riformata la sentenza impugnata nel capo relativo all'assegno di mantenimento, essendo mancata la prova che la moglie avesse mai fornito alcun contributo alla vita familiare in costanza di matrimonio,
- che, nel costituirsi, ella faceva presente come il giudizio in Moldavia si fosse peraltro irritualmente svolto in sua assenza, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo tentata nei suoi confronti non era andata a buon fine,
- che, ciò nonostante, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 134/21 del
5.5.21, aveva accolto le domande del Bodrug, procedendo al riconoscimento della pronuncia straniera di divorzio e dichiarando inammissibile l'azione per separazione pagina 5 di 17 giudiziale da ella esperita, con condanna alla refusione delle spese di lite,
- che, promosso ricorso di legittimità, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 17111 del
15.6.23, disponeva la cassazione della pronuncia di secondo grado:
o affermando il principio che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere,
il primo comma, lett. b), dell'art. 64 della legge 31.5.95 n. 218, prevede come requisito che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, a tal fine non dovendosi applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana ma dovendosi al contrario verificare se la comunicazione dell'atto abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo fra tutti quello del contraddittorio,
o rilevando che, nella fattispecie, la Corte aveva arbitrariamente desunto che il termine moldavo “Placat”, apposto sulla cartolina postale, corrispondesse ad una assenza temporanea del destinatario e non invece ad un suo trasferimento altrove o ancora ad una sua irreperibilità,
o opinando non essersi quindi debitamente valutato se fosse stata regolarmente dichiarata la contumacia da parte del giudice moldavo e quali conseguenze processuali potesse avere tale omissione,
o sottolineando non essersi verificato se fossero state effettuate ricerche o tentativi di recapito dell'atto da notificare, né se la sentenza di divorzio le fosse stata notificata così da consentirle l'impugnazione e da verificare il corretto passaggio in giudicato della stessa,
- che alla luce di tutto quanto esposto non poteva allora darsi corso al riconoscimento pagina 6 di 17 in Italia della predetta sentenza moldava in quanto emessa:
o all'esito di un procedimento svoltosi senza che ella potesse parteciparvi, dal momento che la citazione le era stata artatamente notificata presso un immobile di sua proprietà in Moldavia, ove manteneva una residenza meramente formale, mentre già da molti anni si era trasferita in Italia, come peraltro ben noto al marito, il quale peraltro affermava in proposito il falso nel corso di quel giudizio,
o pur a fronte di una mancata dichiarazione di sua contumacia, che mai avrebbe potuto essere pronunciata in forza di quanto appena osservato,
o in palese contrasto con i principi di ordine pubblico sanciti dal nostro ordinamento,
- che, in ragione di tutto ciò doveva conseguentemente accertarsi il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/20, con efficacia retroattiva,
decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ed ordinarsi la cancellazione della trascrizione della sentenza straniera.
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- eccepiva la tardività della riassunzione, intervenuta solo in data 11.10.23 con il deposito telematico dell'atto di citazione, osservando che il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Cassazione, intervenuta in data 15.6.23, doveva essere peraltro determinato tenendo conto del fatto che alla causa non si applicava la sospensione dei termini feriali,
- sosteneva che la sentenza di divorzio oggetto del contendere non produceva effetti contrari al nostro ordine pubblico atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della convenuta in conformità della legge moldava presso la residenza anagrafica della stessa, a mezzo di pubblico ufficiale postale, sicché non pagina 7 di 17 era ipotizzabile alcuna violazione del diritto di difesa,
- precisava, in proposito, che il termine “Placat” vergato sull'avviso di ricevimento della cartolina postale significasse “partita” ed equivalesse al concetto del nostro ordinamento di assenza temporanea,
- contestava l'utilizzabilità in giudizio della traduzione del file audio dell'udienza tenutasi di fronte al giudice moldavo giacché il relativo deposito, compiuto tardivamente, non era comunque nemmeno stato autorizzato e in quanto la stessa risultava inoltre costellata di incertezze e frasi non ultimate,
- osservava che il Codice di procedura civile della Repubblica Moldava non regola l'istituto della contumacia e che la pronuncia di divorzio si svolge secondo una procedura sommaria e privilegiando la volontà delle parti,
- riproponeva, in subordine, le contestazioni relative alla mancata notifica nei suoi confronti del ricorso per separazione promosso dalla moglie e la conseguente nullità
della sentenza emessa al termine del relativo giudizio, rilevando che la notifica era stata compiuta ai sensi dell'art. 140 cpc laddove, essendosi lui ormai da tempo allontanato definitivamente dal luogo della residenza, come pure affermato dalla moglie nell'atto introduttivo della causa, si sarebbe semmai dovuto provvedere ai sensi dell'art. 143 cpc,
- instava quindi per la declaratoria di inammissibilità del giudizio di riassunzione o comunque per il rigetto delle avverse domande, previo riconoscimento ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/95 della pronuncia di divorzio pronunciata dal
Tribunale di TI (Moldavia) il 28.11.16 ovvero, in subordine, per la declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/2020 come conseguenza della nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Riscontrata l'ammissibilità dell'appello ed invitate le parti a dimettere copia originale e pagina 8 di 17 traduzione asseverata del codice processuale civile moldavo nella parte relativa alla citazione ed alla costituzione delle parti in giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza dell'8 gennaio 2025.
2. I motivi della decisione
2.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione ritiene la Corte di dover ribadire come non presenti alcun rilievo dirimente la circostanza che il giudizio sia stato riassunto mediante atto di citazione pur in relazione ad una causa in materia di separazione personale dei coniugi giacché il secondo comma dell'art. 392 cpc prevede espressamente che la riassunzione sia operata a mezzo di citazione, qualunque sia la materia oggetto del contendere.
Mentre, per quanto attiene alla dedotta tardività della riassunzione stessa, vale osservare come l'atto introduttivo del presente giudizio risulti comunque tempestivamente iscritto a ruolo in data 11.10.23 e cioè entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Cassazione, depositato in data 15.6.23, dovendosi tenere conto del fatto che la deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi (Cass.
7.9.20 n. 18612).
2.2 Sempre in via preliminare, poi, si ricorda come, secondo la Suprema Corte (Cass.
15.6.23 n. 17240 e 24.10.19 n. 27337), i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio siano diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione:
- essendo nella prima ipotesi il giudice di rinvio unicamente tenuto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 cpc, comma primo, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei pagina 9 di 17 fatti acquisiti al processo,
- potendo, al contrario, nella seconda ipotesi, non solo liberamente valutare i fatti già
accertati ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto,
peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi,
- dovendo invece, nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio,
estrinsecarsi sia nell'applicazione del principio di diritto sia nella valutazione ex
novo dei fatti già acquisiti nonché nella valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
E si precisa altresì che, vertendosi nel caso di specie del tutto evidentemente nella seconda delle predette ipotesi, dal momento che l'annullamento della sentenza d'appello
è stato pronunciato per vizio di motivazione, è allora possibile lo svolgimento di accertamenti ulteriori, tanto più ineludibili ove si ricordi che, a mente dell'art. 14 della legge 31.5.95 n. 218, l'accertamento della legge straniera deve essere compiuto d'ufficio da parte del giudice.
Al che si è quindi provveduto da parte della Corte avvalendosi di ogni mezzo idoneo allo scopo, compresa la valorizzazione del ruolo attivo delle parti come strumento utile per l'acquisizione della normativa moldava, così da garantire effettività al diritto straniero applicabile (Cass.
3.8.17 n. 19428 e 24.6.09 n. 14777).
2.3 Ciò posto, e venendo allora all'esame delle questioni di merito, a partire da quella sollevata dal in merito alla necessità di tenere conto in questa sede della CP_1
sentenza di divorzio pronunciata da un Tribunale moldavo, si nota come, dall'esame dei documenti depositati in giudizio, si possa evincere:
- che l'atto di citazione a comparire avanti al giudice estero per la data del 28.11.16
pagina 10 di 17 veniva indirizzato a siccome residente in [...]
civico n. 9 di via Dosoftei (doc. 7 resistente),
- che quanto meno sino alla data del 10.3.21 risultava dai registri Persona_1
dello stato civile moldavo effettivamente residente nell'indirizzo sopra indicato
(doc. 10 resistente),
- che peraltro l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del predetto atto non riporta alcuna indicazione dell'avvenuto compimento della notifica, non risultando presente alcuna relata dopo la dicitura: “Data Inminaril citatiei” (Data di consegna della citazione) (cfr. doc. 8 e 9 resistente),
- che nella trascrizione dell'udienza del 28.11.16, risulta che il giudice abbia rilevato che non si è presentata. È stata citata ed è ritornata la notifica Persona_1
nella quale è scritto che … è partita, sì? Partita?” ed a fronte della risposta affermativa del legale del marito abbia quindi precisato: “Partita, quindi non è stata citata. Cosa Facciamo?”, per poi ciò nonostante decidere di dare corso alla trattazione della causa a seguito della precisazione dell'avvocato del ricorrente che si trattava di una coppia ormai anziana, con figli autonomi ed autosufficienti, che già
da anni viveva separata (doc. 3 ricorrente),
- che nell'ambito della sentenza emessa in pari data il giudice precisava che la pronuncia veniva resa “in assenza della querelata che è stata Persona_1
citata” (doc. 3 resistente),
A fronte delle quali evenienze appare allora, innanzi tutto, assai dubbio che l'odierna ricorrente sia stata regolarmente citata avanti al giudice moldavo non esistendo agli atti di questo giudizio la prova certa di tale adempimento dal momento che, anche a voler considerare in qualche modo effettiva la residenza moldava della : Pt_1
- da un lato, manca la relativa relata di notifica, la quale, a norma dei commi primo,
pagina 11 di 17 quinto e settimo dell'art. 105 del codice procedurale moldavo, avrebbe dovuto essere redatta dall'impiegato postale o dall'addetto abilitato (comma primo: “La data di consegna dell'atto di citazione o dell'avviso è riportata sull'atto di citazione
o sull'avviso nella parte che viene consegnata al destinatario, nonché sul dorso che viene restituito al tribunale”, comma quinto “L'atto di citazione o l'avviso
indirizzati alla persona fisica vengono consegnati personalmente dietro firma sulla
cartolina di ricevimento”, comma settimo “In caso di assenza temporanea del destinatario, la persona che deve consegnare l'atto di citazione o l'avviso annota sulla cartolina il luogo in cui si è recato e il giorno in cui deve fare ritorno”),
- d'altro lato, lo stesso giudice in udienza, almeno in un primo momento, riteneva che ciò costituisse un problema tale da comportare il mancato perfezionamento della notifica, spiegandosi probabilmente la mancata redazione della relata proprio per l'irreperibilità della convenuta.
Ciò che, in effetti, a mente delle norme appena richiamate, appariva corretto mentre, a contrario, non risulta in alcun modo motivata la successiva scelta di ritenere ciò
nonostante superato il problema e di procedere quindi, senza necessità di ulteriori verifiche, alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Determinazione questa che – quand'anche assunta nel presupposto che dovesse allora ritenersi sconosciuta l'effettiva residenza della , alla quale, molto Pt_1
significativamente, il giudice moldavo non accenna mai – ciò nonostante viene peraltro a scontrarsi con il tenore del successivo art. 108 il quale al contrario statuisce che “Se
non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto e il ricorrente assicura che, pur
avendo fatto del suo meglio, non è riuscito a scoprire il suo domicilio, il presidente del
tribunale dispone la sua citazione mediante comunicazione pubblica”.
Dal che si desume, conclusivamente:
pagina 12 di 17 - che la comunicazione del ricorso per divorzio non abbia rispettato le regole previste dal diritto moldavo, anche a causa di una opinabile determinazione procedurale assunta dal giudice di quel processo,
- che la sentenza in questione avrebbe quindi potuto essere impugnata, a mente dell'art. 388 del codice moldavo, per la commissione di una violazione di norme diverse da quelle esplicitamente prese in considerazione dalla norma in oggetto ma tali comunque da aver condotto ad una erronea soluzione della causa, apparendo evidente che , ove regolarmente citata, avrebbe avuto l'occasione di Parte_1
esporre le proprie doglianze nei confronti del marito, accusato di avere improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, lasciandola da sola in precarie condizioni economiche, circostanze queste, tra l'altro, mai contestate dal CP_1
nell'ambito del presente procedimento.
Conseguendone allora l'assenza dei presupposti di legge per dare riconoscimento alla predetta sentenza di divorzio già alla luce di quanto previsto dal codice moldavo, a mente di quanto disposto dal primo e dal terzo comma dell'art. 67 della legge 31.5.95 n.
218, i quali prevedono che, in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento, con la precisazione che se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
In tale ambito, infatti, giusta quanto disposto dal precedente art. 64, la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia solo quando:
- il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano,
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in pagina 13 di 17 conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa,
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge,
- la pronuncia è poi passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata e non risulta in contrasto con altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato,
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero,
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Mentre, nel caso di specie, alla luce di quanto appena sopra riscontrato, appare evidente il mancato ricorrere quanto meno del secondo e del terzo dei citati requisiti.
2.4 Con riferimento, invece, all'eccezione sollevata dal in relazione alla nullità CP_1
della notifica effettuata nei suoi confronti nel giudizio di primo grado, si osserva,
innanzi tutto, come la stessa sia ben esaminabile in questa sede poiché, trattandosi di questione assorbita nell'ambito della originaria pronuncia di secondo grado poi ricorsa per cassazione, non sussisteva l'onere dell'interessato di formulare in proposito ricorso incidentale, che sarebbe stato viceversa necessario solo qualora la stessa fosse stata espressamente rigettata.
Venendo allora all'esame della medesima, si nota come la notifica in oggetto sia stata effettuata per compiuta giacenza in data 8.6.17, con atto non ritirato entro il successivo
20.6.17, presso la sua residenza nella casa famigliare di Piove di Sacco, via Borgo
Padova n. 11. È peraltro pacifico, siccome affermato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, che il medesimo si fosse allontanato da tale abitazione senza lasciare alcuna traccia di sé ancora il precedente 29.12.16, e cioè ben sei mesi prima pagina 14 di 17 dello svolgimento dell'incombente, e che nella stessa non avesse più fatto ritorno, a fronte della quale situazione si sarebbe allora, nell'ordine, dovuto procedere alla ricerca del destinatario dapprima, ai sensi dell'art. 139 cpc, presso il luogo ove esercitava la propria attività, peraltro ben noto alla che ne dava atto nello stesso ricorso (pag. Pt_1
2), precisando che il marito lavorava presso la SANDRA TRASPORTI SCARL di
Parma, e quindi ai sensi dell'art. 143 cpc, una volta preventivamente esperite tutte le ricerche del caso.
Affermando appunto, in proposito, la Suprema Corte:
- che ove non sia stato possibile eseguire la notificazione a norma degli artt. 138 e 139
cpc, i quali assumono quindi valenza preliminare, occorre che il notificante effettui tutte le ricerche consigliate dalla normale diligenza per individuare la residenza del destinatario, dandone atto specificamente nella relazione di notifica, così come prescritto dall'art. 148 cpc, solo a fronte del debito esperimento delle quali la notifica ex art. 143 cpc risulterà poi valida (Cass. 28.3.87 n. 3025),
- che, in effetti, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 cpc per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche (Cass. 16.12.21 n. 40467),
non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi (Cass.
8.11.21 n. 32444).
Ciò a cui nella fattispecie non si è in alcun modo provveduto, accontentandocisi di una notifica per compiuta giacenza, del tutto inidonea a porre il destinatario ad effettiva conoscenza dell'atto in quanto da tempo e pacificamente non più residente in loco, e senza che nemmeno ci si peritasse di dare una qualche apparenza di ritualità mediante il ricorso alle forme di notifica di cui all'art. 143 cpc.
pagina 15 di 17 Né, a contrario, vale riferirsi a quelle pronunce di legittimità le quali affermano che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la residenza ed il domicilio del convenuto, da accertarsi con riferimento alla situazione esistente alla data di notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti, va individuata sulla base delle risultanze anagrafiche, dal momento che le medesime hanno comunque cura di precisare che queste ultime ben ammettono prova contraria e sono superate dalla circostanza di un definitivo allontanamento dal luogo indicato, che comporti un trasferimento della residenza o del domicilio (Cass. 23.10.89 n. 4317 e
25.2.87 n. 1985).
Sicché, essendosi in presenza di una notifica chiaramente viziata – poiché scientemente compiuta in un luogo dal quale il convenuto si era definitivamente allontanato e senza nemmeno cercare di effettuarla presso il suo luogo di lavoro, viceversa ben noto – deve allora dichiararsi la nullità della stessa e conseguentemente disporsi, in accoglimento dell'appello ed a mente del disposto dell'art. 354 cpc, l'annullamento della sentenza di primo grado e di tutte le statuizioni in essa contenute, con rimessione delle parti avanti all'ufficio di primo grado.
3. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- del fatto che nel caso di specie risulta essersi in presenza di una reciproca soccombenza rispetto alle varie domande svolte in causa,
pagina 16 di 17 ritiene questa Corte di doverle integralmente compensare fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara l'insussistenza dei presupposti di legge per dare riconoscimento alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale moldavo di TI in data 28.12.16,
trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piove di Sacco in data 18.2.20 al n. 11 parte II serie C anno 2020;
2) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/2020, pubblicata in data 22.4.20, per nullità della notifica del ricorso introduttivo;
3) rimette le parti avanti al Tribunale di Padova, concedendo alle stesse termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1788/2023 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti TOLOMEI VIERI e TOLOMEI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA BERCHET n. 16,
Contro
CP_1
(C.F. C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SANTELLA LORENZA ed elettivamente domiciliato in
PARMA, VIA DI CHICCA n. 1.
pagina 1 di 17 Oggetto della causa:
Riassunzione di giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
649/2020, pubblicata in data 22.4.20.
Conclusioni della ricorrente:
In via principale di rito e di merito: in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, accertarsi, per tutti i motivi esposti, che non è possibile e quindi ammissibile, ai sensi degli artt. 64 e 67 L. 218/1995, il riconoscimento in Italia della sentenza emessa dal Tribunale moldavo di TI in data 28.12.2016, trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di
Sacco in data 18.2.2020 al n. 11 parte II serie C anno 2020.
Accertarsi di conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Padova n. 649/2020, pubblicata il 22.4.2020, con efficacia retroattiva, decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ordinandosi la cancellazione della trascrizione della sentenza straniera.
Si chiede la condanna del convenuto alla rifusione delle spese legali relative al giudizio di appello, la cui sentenza è stata riformata, relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni del resistente:
Voglia L'Onorevole Corte di Appello di Venezia giudice del rinvio:
Dichiarare il riconoscimento ai sensi dell'art.64 legge 1995 n.218 del divorzio tra e pronunciato dal Tribunale di TI(Moldavia) il 28 CP_1 Parte_1
novembre 2016 trascritto agli atti di divorzio n.4 del 2017, nonché trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Piove di Sacco in data 18.02.2020 n.11 parte II serie C
anno 2020 del registro degli atti di matrimonio.
pagina 2 di 17 In linea subordinata accertato e dichiarato il difetto di contraddittorio del procedimento di separazione giudiziale intentato dalla signora , dichiararsi la nullità della sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n.649/2020 come conseguenza delle nullità delle notifiche ex art. 140 cpc dell'atto introduttivo,del verbale e pedissequio provvedimento del Presidente
del Tribunale in sede di prima udienza presidenzIale e del ricorso ex art.156 VI sesto comma con effetto riflesso su tutti gli atti e provvedimenti assunti nella procedura iscritta a N.4144/2017 del Tribunale di Padova ivi comprese le statuizione di ordine patrimoniale.
Con condanna al pagamento delle spese del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Ai fini istruttori chiede che l'Onorevole Corte di Appello voglia disporre la comparizione personale delle parti,
A)-ammettere interrogatorio della signora sui seguenti capitoli: Parte_1
1(-Vero che nel 2016 avevate la cittadinanza moldava e la residenza in TI
Dolostefla 9 ove avete conservato una casa di proprietà.
2)-Vero che avete presentato dopo il divorzio avanti Il Tribunale di TI nel 2017
richiesta di divisione dei beni in comune con vostro Marito.
B)- ordinare al Tribunale di TI di trasmettere presso la Corte di Appello di
Venezia – sezione quarta civile, copia autentica della registrazione audio della udienza del 28 novembre 2016 nel processo tra e fascicolo n. 50- CP_1 Parte_1
2-1895-28102016.8 ( nel nostro ordinamento la registrazione su nastro è prevista solo nel processo del lavoro su autorizzazione del giudice art.422 cpc)
pagina 3 di 17 C)- Disporre audizione di esperto di diritto Moldavo che illustri con ausilio dei testi.-
codici di diritto civile e procedura civile moldavi, lo svolgimento del procedimento e notifica postale.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su ulteriori istanze né il deposito di ulteriori documenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del giudizio
Con atto di citazione in riassunzione dell'originario giudizio di appello, , Parte_1
premettendo:
- che in data 27.10.79 si era sposata in Moldavia con , dal quale aveva CP_1
avuto tre figli, ormai tutti maggiorenni ed autonomi,
- che nel 2017 aveva quindi presentato avanti al Tribunale di Padova ricorso per separazione giudiziale dal marito, il quale si era allontanato dalla casa coniugale senza fornire alcuna notizia di sé, lasciandola in precarie condizioni economiche,
- che, in effetti, mentre lei lavorava solo saltuariamente come collaboratrice domestica, percependo un reddito di circa € 300,00 mensili, il marito risultava dipendente della società SANDRA TRASPORTI SCARL di Parma, con uno stipendio mensile di € 1.773,00,
- che, rimasto quest'ultimo contumace e procedutosi ad emettere i provvedimenti provvisori, che autorizzavano i coniugi a vivere separati e ponevano a carico del marito il versamento di un importo di € 500,00 mensili, si veniva a scoprire che il medesimo si era nel frattempo impiegato presso l'impresa Giuseppe Flaccadori, con sede in Vigano San Martino (BG), dalla quale percepiva uno stipendio di € 2.000,00
mensili,
- che all'esito del giudizio veniva emessa la sentenza n. 649/2020, pubblicata in data pagina 4 di 17 22.4.20, con cui il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale dei coniugi e poneva a carico del l'obbligo di versamento di un assegno di CP_1
mantenimento dell'importo di € 507,50 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT,
- che la predetta pronuncia veniva impugnata dal marito il quale:
o in via preliminare, chiedeva che, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995,
fosse dichiarato il riconoscimento della sentenza di divorzio del 28.12.16
emessa dal Tribunale di TI (Moldavia), trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco
in data 18.2.20 al n. 11 parte II serie C anno 2020, con conseguente improcedibilità dell'azione per separazione giudiziale da lei intrapresa in
Italia,
o nel merito:
▪ instava per l'accertamento del difetto di contraddittorio nel procedimento di separazione giudiziale con riferimento a tutti i provvedimenti emessi,
▪ chiedeva venisse quindi riformata la sentenza impugnata nel capo relativo all'assegno di mantenimento, essendo mancata la prova che la moglie avesse mai fornito alcun contributo alla vita familiare in costanza di matrimonio,
- che, nel costituirsi, ella faceva presente come il giudizio in Moldavia si fosse peraltro irritualmente svolto in sua assenza, dal momento che la notifica dell'atto introduttivo tentata nei suoi confronti non era andata a buon fine,
- che, ciò nonostante, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 134/21 del
5.5.21, aveva accolto le domande del Bodrug, procedendo al riconoscimento della pronuncia straniera di divorzio e dichiarando inammissibile l'azione per separazione pagina 5 di 17 giudiziale da ella esperita, con condanna alla refusione delle spese di lite,
- che, promosso ricorso di legittimità, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 17111 del
15.6.23, disponeva la cassazione della pronuncia di secondo grado:
o affermando il principio che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere,
il primo comma, lett. b), dell'art. 64 della legge 31.5.95 n. 218, prevede come requisito che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, a tal fine non dovendosi applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana ma dovendosi al contrario verificare se la comunicazione dell'atto abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo fra tutti quello del contraddittorio,
o rilevando che, nella fattispecie, la Corte aveva arbitrariamente desunto che il termine moldavo “Placat”, apposto sulla cartolina postale, corrispondesse ad una assenza temporanea del destinatario e non invece ad un suo trasferimento altrove o ancora ad una sua irreperibilità,
o opinando non essersi quindi debitamente valutato se fosse stata regolarmente dichiarata la contumacia da parte del giudice moldavo e quali conseguenze processuali potesse avere tale omissione,
o sottolineando non essersi verificato se fossero state effettuate ricerche o tentativi di recapito dell'atto da notificare, né se la sentenza di divorzio le fosse stata notificata così da consentirle l'impugnazione e da verificare il corretto passaggio in giudicato della stessa,
- che alla luce di tutto quanto esposto non poteva allora darsi corso al riconoscimento pagina 6 di 17 in Italia della predetta sentenza moldava in quanto emessa:
o all'esito di un procedimento svoltosi senza che ella potesse parteciparvi, dal momento che la citazione le era stata artatamente notificata presso un immobile di sua proprietà in Moldavia, ove manteneva una residenza meramente formale, mentre già da molti anni si era trasferita in Italia, come peraltro ben noto al marito, il quale peraltro affermava in proposito il falso nel corso di quel giudizio,
o pur a fronte di una mancata dichiarazione di sua contumacia, che mai avrebbe potuto essere pronunciata in forza di quanto appena osservato,
o in palese contrasto con i principi di ordine pubblico sanciti dal nostro ordinamento,
- che, in ragione di tutto ciò doveva conseguentemente accertarsi il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/20, con efficacia retroattiva,
decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ed ordinarsi la cancellazione della trascrizione della sentenza straniera.
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- eccepiva la tardività della riassunzione, intervenuta solo in data 11.10.23 con il deposito telematico dell'atto di citazione, osservando che il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Cassazione, intervenuta in data 15.6.23, doveva essere peraltro determinato tenendo conto del fatto che alla causa non si applicava la sospensione dei termini feriali,
- sosteneva che la sentenza di divorzio oggetto del contendere non produceva effetti contrari al nostro ordine pubblico atteso che l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della convenuta in conformità della legge moldava presso la residenza anagrafica della stessa, a mezzo di pubblico ufficiale postale, sicché non pagina 7 di 17 era ipotizzabile alcuna violazione del diritto di difesa,
- precisava, in proposito, che il termine “Placat” vergato sull'avviso di ricevimento della cartolina postale significasse “partita” ed equivalesse al concetto del nostro ordinamento di assenza temporanea,
- contestava l'utilizzabilità in giudizio della traduzione del file audio dell'udienza tenutasi di fronte al giudice moldavo giacché il relativo deposito, compiuto tardivamente, non era comunque nemmeno stato autorizzato e in quanto la stessa risultava inoltre costellata di incertezze e frasi non ultimate,
- osservava che il Codice di procedura civile della Repubblica Moldava non regola l'istituto della contumacia e che la pronuncia di divorzio si svolge secondo una procedura sommaria e privilegiando la volontà delle parti,
- riproponeva, in subordine, le contestazioni relative alla mancata notifica nei suoi confronti del ricorso per separazione promosso dalla moglie e la conseguente nullità
della sentenza emessa al termine del relativo giudizio, rilevando che la notifica era stata compiuta ai sensi dell'art. 140 cpc laddove, essendosi lui ormai da tempo allontanato definitivamente dal luogo della residenza, come pure affermato dalla moglie nell'atto introduttivo della causa, si sarebbe semmai dovuto provvedere ai sensi dell'art. 143 cpc,
- instava quindi per la declaratoria di inammissibilità del giudizio di riassunzione o comunque per il rigetto delle avverse domande, previo riconoscimento ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/95 della pronuncia di divorzio pronunciata dal
Tribunale di TI (Moldavia) il 28.11.16 ovvero, in subordine, per la declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/2020 come conseguenza della nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Riscontrata l'ammissibilità dell'appello ed invitate le parti a dimettere copia originale e pagina 8 di 17 traduzione asseverata del codice processuale civile moldavo nella parte relativa alla citazione ed alla costituzione delle parti in giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza dell'8 gennaio 2025.
2. I motivi della decisione
2.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione ritiene la Corte di dover ribadire come non presenti alcun rilievo dirimente la circostanza che il giudizio sia stato riassunto mediante atto di citazione pur in relazione ad una causa in materia di separazione personale dei coniugi giacché il secondo comma dell'art. 392 cpc prevede espressamente che la riassunzione sia operata a mezzo di citazione, qualunque sia la materia oggetto del contendere.
Mentre, per quanto attiene alla dedotta tardività della riassunzione stessa, vale osservare come l'atto introduttivo del presente giudizio risulti comunque tempestivamente iscritto a ruolo in data 11.10.23 e cioè entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Cassazione, depositato in data 15.6.23, dovendosi tenere conto del fatto che la deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi (Cass.
7.9.20 n. 18612).
2.2 Sempre in via preliminare, poi, si ricorda come, secondo la Suprema Corte (Cass.
15.6.23 n. 17240 e 24.10.19 n. 27337), i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio siano diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione:
- essendo nella prima ipotesi il giudice di rinvio unicamente tenuto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 cpc, comma primo, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei pagina 9 di 17 fatti acquisiti al processo,
- potendo, al contrario, nella seconda ipotesi, non solo liberamente valutare i fatti già
accertati ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto,
peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi,
- dovendo invece, nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio,
estrinsecarsi sia nell'applicazione del principio di diritto sia nella valutazione ex
novo dei fatti già acquisiti nonché nella valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
E si precisa altresì che, vertendosi nel caso di specie del tutto evidentemente nella seconda delle predette ipotesi, dal momento che l'annullamento della sentenza d'appello
è stato pronunciato per vizio di motivazione, è allora possibile lo svolgimento di accertamenti ulteriori, tanto più ineludibili ove si ricordi che, a mente dell'art. 14 della legge 31.5.95 n. 218, l'accertamento della legge straniera deve essere compiuto d'ufficio da parte del giudice.
Al che si è quindi provveduto da parte della Corte avvalendosi di ogni mezzo idoneo allo scopo, compresa la valorizzazione del ruolo attivo delle parti come strumento utile per l'acquisizione della normativa moldava, così da garantire effettività al diritto straniero applicabile (Cass.
3.8.17 n. 19428 e 24.6.09 n. 14777).
2.3 Ciò posto, e venendo allora all'esame delle questioni di merito, a partire da quella sollevata dal in merito alla necessità di tenere conto in questa sede della CP_1
sentenza di divorzio pronunciata da un Tribunale moldavo, si nota come, dall'esame dei documenti depositati in giudizio, si possa evincere:
- che l'atto di citazione a comparire avanti al giudice estero per la data del 28.11.16
pagina 10 di 17 veniva indirizzato a siccome residente in [...]
civico n. 9 di via Dosoftei (doc. 7 resistente),
- che quanto meno sino alla data del 10.3.21 risultava dai registri Persona_1
dello stato civile moldavo effettivamente residente nell'indirizzo sopra indicato
(doc. 10 resistente),
- che peraltro l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del predetto atto non riporta alcuna indicazione dell'avvenuto compimento della notifica, non risultando presente alcuna relata dopo la dicitura: “Data Inminaril citatiei” (Data di consegna della citazione) (cfr. doc. 8 e 9 resistente),
- che nella trascrizione dell'udienza del 28.11.16, risulta che il giudice abbia rilevato che non si è presentata. È stata citata ed è ritornata la notifica Persona_1
nella quale è scritto che … è partita, sì? Partita?” ed a fronte della risposta affermativa del legale del marito abbia quindi precisato: “Partita, quindi non è stata citata. Cosa Facciamo?”, per poi ciò nonostante decidere di dare corso alla trattazione della causa a seguito della precisazione dell'avvocato del ricorrente che si trattava di una coppia ormai anziana, con figli autonomi ed autosufficienti, che già
da anni viveva separata (doc. 3 ricorrente),
- che nell'ambito della sentenza emessa in pari data il giudice precisava che la pronuncia veniva resa “in assenza della querelata che è stata Persona_1
citata” (doc. 3 resistente),
A fronte delle quali evenienze appare allora, innanzi tutto, assai dubbio che l'odierna ricorrente sia stata regolarmente citata avanti al giudice moldavo non esistendo agli atti di questo giudizio la prova certa di tale adempimento dal momento che, anche a voler considerare in qualche modo effettiva la residenza moldava della : Pt_1
- da un lato, manca la relativa relata di notifica, la quale, a norma dei commi primo,
pagina 11 di 17 quinto e settimo dell'art. 105 del codice procedurale moldavo, avrebbe dovuto essere redatta dall'impiegato postale o dall'addetto abilitato (comma primo: “La data di consegna dell'atto di citazione o dell'avviso è riportata sull'atto di citazione
o sull'avviso nella parte che viene consegnata al destinatario, nonché sul dorso che viene restituito al tribunale”, comma quinto “L'atto di citazione o l'avviso
indirizzati alla persona fisica vengono consegnati personalmente dietro firma sulla
cartolina di ricevimento”, comma settimo “In caso di assenza temporanea del destinatario, la persona che deve consegnare l'atto di citazione o l'avviso annota sulla cartolina il luogo in cui si è recato e il giorno in cui deve fare ritorno”),
- d'altro lato, lo stesso giudice in udienza, almeno in un primo momento, riteneva che ciò costituisse un problema tale da comportare il mancato perfezionamento della notifica, spiegandosi probabilmente la mancata redazione della relata proprio per l'irreperibilità della convenuta.
Ciò che, in effetti, a mente delle norme appena richiamate, appariva corretto mentre, a contrario, non risulta in alcun modo motivata la successiva scelta di ritenere ciò
nonostante superato il problema e di procedere quindi, senza necessità di ulteriori verifiche, alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Determinazione questa che – quand'anche assunta nel presupposto che dovesse allora ritenersi sconosciuta l'effettiva residenza della , alla quale, molto Pt_1
significativamente, il giudice moldavo non accenna mai – ciò nonostante viene peraltro a scontrarsi con il tenore del successivo art. 108 il quale al contrario statuisce che “Se
non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto e il ricorrente assicura che, pur
avendo fatto del suo meglio, non è riuscito a scoprire il suo domicilio, il presidente del
tribunale dispone la sua citazione mediante comunicazione pubblica”.
Dal che si desume, conclusivamente:
pagina 12 di 17 - che la comunicazione del ricorso per divorzio non abbia rispettato le regole previste dal diritto moldavo, anche a causa di una opinabile determinazione procedurale assunta dal giudice di quel processo,
- che la sentenza in questione avrebbe quindi potuto essere impugnata, a mente dell'art. 388 del codice moldavo, per la commissione di una violazione di norme diverse da quelle esplicitamente prese in considerazione dalla norma in oggetto ma tali comunque da aver condotto ad una erronea soluzione della causa, apparendo evidente che , ove regolarmente citata, avrebbe avuto l'occasione di Parte_1
esporre le proprie doglianze nei confronti del marito, accusato di avere improvvisamente abbandonato il tetto coniugale, lasciandola da sola in precarie condizioni economiche, circostanze queste, tra l'altro, mai contestate dal CP_1
nell'ambito del presente procedimento.
Conseguendone allora l'assenza dei presupposti di legge per dare riconoscimento alla predetta sentenza di divorzio già alla luce di quanto previsto dal codice moldavo, a mente di quanto disposto dal primo e dal terzo comma dell'art. 67 della legge 31.5.95 n.
218, i quali prevedono che, in caso di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento, con la precisazione che se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
In tale ambito, infatti, giusta quanto disposto dal precedente art. 64, la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia solo quando:
- il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano,
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in pagina 13 di 17 conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa,
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge,
- la pronuncia è poi passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata e non risulta in contrasto con altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato,
- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero,
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Mentre, nel caso di specie, alla luce di quanto appena sopra riscontrato, appare evidente il mancato ricorrere quanto meno del secondo e del terzo dei citati requisiti.
2.4 Con riferimento, invece, all'eccezione sollevata dal in relazione alla nullità CP_1
della notifica effettuata nei suoi confronti nel giudizio di primo grado, si osserva,
innanzi tutto, come la stessa sia ben esaminabile in questa sede poiché, trattandosi di questione assorbita nell'ambito della originaria pronuncia di secondo grado poi ricorsa per cassazione, non sussisteva l'onere dell'interessato di formulare in proposito ricorso incidentale, che sarebbe stato viceversa necessario solo qualora la stessa fosse stata espressamente rigettata.
Venendo allora all'esame della medesima, si nota come la notifica in oggetto sia stata effettuata per compiuta giacenza in data 8.6.17, con atto non ritirato entro il successivo
20.6.17, presso la sua residenza nella casa famigliare di Piove di Sacco, via Borgo
Padova n. 11. È peraltro pacifico, siccome affermato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, che il medesimo si fosse allontanato da tale abitazione senza lasciare alcuna traccia di sé ancora il precedente 29.12.16, e cioè ben sei mesi prima pagina 14 di 17 dello svolgimento dell'incombente, e che nella stessa non avesse più fatto ritorno, a fronte della quale situazione si sarebbe allora, nell'ordine, dovuto procedere alla ricerca del destinatario dapprima, ai sensi dell'art. 139 cpc, presso il luogo ove esercitava la propria attività, peraltro ben noto alla che ne dava atto nello stesso ricorso (pag. Pt_1
2), precisando che il marito lavorava presso la SANDRA TRASPORTI SCARL di
Parma, e quindi ai sensi dell'art. 143 cpc, una volta preventivamente esperite tutte le ricerche del caso.
Affermando appunto, in proposito, la Suprema Corte:
- che ove non sia stato possibile eseguire la notificazione a norma degli artt. 138 e 139
cpc, i quali assumono quindi valenza preliminare, occorre che il notificante effettui tutte le ricerche consigliate dalla normale diligenza per individuare la residenza del destinatario, dandone atto specificamente nella relazione di notifica, così come prescritto dall'art. 148 cpc, solo a fronte del debito esperimento delle quali la notifica ex art. 143 cpc risulterà poi valida (Cass. 28.3.87 n. 3025),
- che, in effetti, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 cpc per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche (Cass. 16.12.21 n. 40467),
non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi (Cass.
8.11.21 n. 32444).
Ciò a cui nella fattispecie non si è in alcun modo provveduto, accontentandocisi di una notifica per compiuta giacenza, del tutto inidonea a porre il destinatario ad effettiva conoscenza dell'atto in quanto da tempo e pacificamente non più residente in loco, e senza che nemmeno ci si peritasse di dare una qualche apparenza di ritualità mediante il ricorso alle forme di notifica di cui all'art. 143 cpc.
pagina 15 di 17 Né, a contrario, vale riferirsi a quelle pronunce di legittimità le quali affermano che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la residenza ed il domicilio del convenuto, da accertarsi con riferimento alla situazione esistente alla data di notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti, va individuata sulla base delle risultanze anagrafiche, dal momento che le medesime hanno comunque cura di precisare che queste ultime ben ammettono prova contraria e sono superate dalla circostanza di un definitivo allontanamento dal luogo indicato, che comporti un trasferimento della residenza o del domicilio (Cass. 23.10.89 n. 4317 e
25.2.87 n. 1985).
Sicché, essendosi in presenza di una notifica chiaramente viziata – poiché scientemente compiuta in un luogo dal quale il convenuto si era definitivamente allontanato e senza nemmeno cercare di effettuarla presso il suo luogo di lavoro, viceversa ben noto – deve allora dichiararsi la nullità della stessa e conseguentemente disporsi, in accoglimento dell'appello ed a mente del disposto dell'art. 354 cpc, l'annullamento della sentenza di primo grado e di tutte le statuizioni in essa contenute, con rimessione delle parti avanti all'ufficio di primo grado.
3. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
- del fatto che nel caso di specie risulta essersi in presenza di una reciproca soccombenza rispetto alle varie domande svolte in causa,
pagina 16 di 17 ritiene questa Corte di doverle integralmente compensare fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara l'insussistenza dei presupposti di legge per dare riconoscimento alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale moldavo di TI in data 28.12.16,
trascritta agli atti di divorzio n. 4 del 2017 e nei registri dello Stato Civile del
Comune di Piove di Sacco in data 18.2.20 al n. 11 parte II serie C anno 2020;
2) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 649/2020, pubblicata in data 22.4.20, per nullità della notifica del ricorso introduttivo;
3) rimette le parti avanti al Tribunale di Padova, concedendo alle stesse termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
4) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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