Articolo 2 della Legge 1 luglio 1966, n. 597
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 agosto 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 17 agosto 1966