Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5107 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1292/2023.
TRA
difensore di sé stesso, dom. in Lettere, via S. Alfonso 18 --- Parte_1
appellante
E
elett. dom. in Gragnano, via Vittorio Veneto 15 (Casa Comunale-Ufficio Controparte_1
Avvocatura) unitamente agli avv. Anna Lucia Grivet Fojaja e Alfonso Navarra che la e dif. giusta procura in atti---
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato addì 22.10.2023 l'avv. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1292/2023 del Giudice di Pace di Gragnano pubblicata in data 20.3.2023
Il giudizio di primo grado era stato iniziato da esso per ottenere la restituzione di una Pt_1
multa/sanzione amministrativa pagata erroneamente in misura superiore a quanto dovuto.
Il si costituiva in prime cure e contestava l'entità della somma pretesa (€ 58,80) e CP_1
riconosceva il versamento errato di € 30,40 del quale disponeva il rimborso.
L'attore, accettava tale minore importo, ma sul presupposto che lo stesso era stato versato dopo l'iscrizione a ruolo della causa rinunciava ai compensi legali chiedendo al comune di essere
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rimborsato del solo costo del ruolo.
Il GdP con l'impugnata sentenza qualificava innanzitutto la domanda come ripetizione di indebito ed individuava come corretta la somma rimborsata dal e che la stessa era stata corrisposta CP_1
all'attore prima dell'iscrizione a ruolo della causa. Questa la motivazione:
Riteneva quindi non sussistente l'indebito e motivava per il rigetto della domanda così statuendo nel dispositivo:
La sentenza però andava censurata sia per gli errori evidenti che conteneva (nel dispositivo la domanda veniva rigettata nei confronti di tale , che è persona del tutto ignota ed Persona_1
estranea al presente giudizio ed inoltre da un lato v'era la compensazione delle spese e dall'altro la condanna dell'attore al pagamento delle stesse) sia perché era errata la condanna alle spese che non aveva tenuto conto del fatto che il aveva effettivamente emesso il mandato di pagamento in CP_1
data 26.2.2021, ma non aveva per nulla avvisato l'istante del pagamento in corso e lo stesso era effettivamente avvenuto il 2.3.2021 dopo l'iscrizione a ruolo dello stesso giorno.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva anche in appello il che eccepiva: Controparte_1
- il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita,
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 cpc trattandosi di causa avente valore inferiore ad €
1.100 e quindi deciso secondo equità e solo ricorribile;
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- l'infondatezza nel merito.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe questo giudice assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Tale procedura infatti non è obbligatoria per le controversie di valore inferiore ad € 1.100,00 vale a dire per le controversie in cui è possibile la difesa personale.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla inappellabilità della sentenza de quo.
Invero, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2004, trasfusa poi nella modifica normativa dell'art. 339 cpc (D. L.vo 40/2006) anche per i giudizi da decidere secondo equità (quale quello qui in esame ratione valoris) l'appello è ammissibile per la “violazione delle norme sul procedimento … ovvero dei principi regolatori della materia”.
Si tratta della fattispecie di più difficile interpretazione fra le eccezioni al regime della non appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 cpc e (come insegna la giurisprudenza) impone di condurre l'analisi per verificare se vi siano state violazioni “in concreto”
dei principi regolatori della materia.
Orbene nella fattispecie in esame appare evidente che il GdP è stato tratto in inganno dalla data del mandato di pagamento (26.2.21) nel mentre l'attore/appellante ha messo in evidenza che il non l'aveva informato del pagamento in corso e così era stato costretto ad iscrivere la causa CP_1
a ruolo per il recupero dell'indebito che – fino a quel momento – il non gli aveva restituito. CP_1
Trattasi quindi di ipotesi di chiaro “errore di fatto” risultante dagli atti (l'attore aveva infatti esibito la contabile bancaria da cui risultava che il pagamento gli era stato riconosciuto e reso disponibile il 2.3.2021) che è normativamente previsto dagli art. 395 e 396 cpc (quale motivo di revocazione o di appello a seconda delle ipotesi).
Esso concreta quindi una chiara violazione dei principi regolatori della materia che (ovviamente)
prevedono che la decisione non può fondarsi su un fatto interpretato in maniera contraria a quanto
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risulta invece chiaramente dagli atti di causa
Ritenuta quindi l'ammissibilità dell'appello, va evidenziato che le considerazioni “in fatto” (di cui sopra) impongono l'accoglimento dell'appello essendo del tutto pacifico che l'attore iscriveva la causa a ruolo ignorando senza sua colpa che il aveva già disposto il pagamento (ed anche CP_1
laddove l'avesse saputo aveva ugualmente la facoltà di iscrivere a ruolo al fine di domandare le spese sostenute sino a quel momento).
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere e – come da richiesto dell'attore – il va condannato a rimborsare le spese di C.U. CP_1
sostenute in prime cure.
Le spese del seguente grado devono poi seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(tenuto conto del valore estremamente esiguo della controversia). In proposito si deve evidenziare che (come dichiarato nell'atto di appello e non contraddetto dall'appellato il convenuto CP_1
ha già richiesto all'attore il pagamento delle spese cui l'attore è stato condannato con la CP_1
sentenza impugnata (nel mentre appariva davvero evidente che le stesse non erano dovute)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notif. in data 22.10.2023 nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
1292/2023 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara cessata la materia del contendere---
- condanna il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento dell'importo di C.U. versato dall'attore per il primo grado di giudizio---
- condanna il convenuto in persona del sindaco pro-tempore al Controparte_1
pagamento, in favore dell'avv. delle spese del presente grado di giudizio Parte_1
che si liquidano in € 1.000,00 oltre importo C.U. ed accessori di legge.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 23.3.2025.
IL GIUDICE
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