Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1094/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rizzo (C.F. ) C.F._1
e Francesca Andrea Cantone (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (C.F. ) e domiciliato come C.F._4
in atti;
-OPPOSTO –
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 30.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 7.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3689/2023, emesso dal Controparte_1
1
Premette l'opponente che aveva sottoscritto il 4.4.2017 il modulo di richiesta Controparte_1
Carta Explora che il 30.5.2023 ha inviata un'istanza ex art. Parte_1 Controparte_1
119 TUB per ottenere la consegna del contratto e dell'estratto conto storico;
di aver riscontrato a mezzo PEC la richiesta fornendo all'odierno opposto la documentazione richiesta. Ciò nonostante il ricorrente avrebbe comunque agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Ha quindi rilevato la legittimità della propria condotta, avendo consegnato ad la CP_1
documentazione richiesta prima ancora della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Per tale ragione ha invocato la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Controparte_1 Parte_1
non avrebbe consegnato la documentazione richiesta in modo completo, bensì indicato
[...]
soltanto un sito internet al quale accedere per leggere le condizioni generali di contratto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 30.1.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
L'opposizione è fondata e può essere accolta.
Dalla documentazione prodotta è possibile ricostruire la vicenda in fatto secondo la seguente scansione:
- con comunicazione del 30.5.2023 ha chiesto all'opposta, ai sensi dell'art. Controparte_1
119 TUB, la consegna del contratto e dell'estratto conto storico relativo al rapporto di credito revolving stipulato il 4.4.2017 (cfr. all. 2 all'atto di citazione in opposizione);
- con PEC del 25.8.2023 ha risposto inviando il modulo di richiesta Parte_1
della Carta sottoscritto da gli estratti conto Controparte_2 Controparte_1
relativi al rapporto e invitando a consultare il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta sul sito www.americanexpress.it nella sezione termini e condizioni (all.3);
- con successiva comunicazione del 23.11.2023 l'opposto ha chiesto di integrare la precedente richiesta con la documentazione relativa alla “modifica della modalità di pagamento da carta a saldo a carta revolving” (all.4);
- nel dicembre del 2024, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggi Controparte_1
opposto, relativo alla consegna del contratto e dell'estratto conto storico del rapporto;
- successivamente, con comunicazione del 5.2.2024, ha chiesto che la carta Parte_1 in questione non è mai stata “a saldo”, ma di tipologia revolving sin dall'emissione (all.5).
2 Così ricostruiti i fatti di causa, può dirsi pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale bancario indicato dall'ingiungente nel ricorso monitorio, presupposto legittimo della richiesta di ottenere la copia della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB.
Dagli atti di causa risulta che a fronte della richiesta formulata il 30.5.2023 da l'odierna CP_1
opposta ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 119 TUB, avendo inviato al richiedente il 25.8.2023– e quindi ben prima della proposizione del ricorso monitorio - il modulo di richiesta della carta, gli estratti conto e l'invito a consultare il regolamento della carta sul proprio sito internet.
I documenti sopra indicati risultano esaustivi, in quanto il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e nella comunicazione inviata a mezzo pec è indicato l'indirizzo del sito internet www.americanexpress.it in cui, alla sezione termini e condizioni, era consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta. Conseguentemente non è condivisibile la doglianza dell'opposto in ordine all'incompletezza della documentazione contrattuale inviatagli (cfr. sul punto Tribunale di Roma 11.12.2023), dal momento che la sua stessa richiesta, contenuta tanto nella comunicazione del 30.5.2023 quanto nel ricorso monitorio, era espressamente circoscritta al contratto e agli estratti conto.
Per tali ragioni l'opposizione deve senz'altro essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con condanna alle spese, liquidate ai sensi del DM 55/2014, seguendo il principio della soccombenza.
Va infine accolta la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta al pagamento dell'ulteriore somma prevista dall'art. 96 co.3 c.p.c., essendo evidente l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., dal momento che l'opposto ha agito in via giudiziale per la consegna della documentazione che già aveva ricevuto prima della proposizione del ricorso monitorio.
Il relativo importo va equitativamente determinato in misura parli alla metà delle spese di lite liquidate per il presente giudizio (sul punto Cass. 21570/2012, secondo cui nell'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c. “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con
l'unico limite della ragionevolezza”). A ciò va l'ulteriore importo previsto dall'art. 96 co.4 c.p.c. secondo cui nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a € 500 e non superiore a € 5.000. Nel caso di specie tale importo può essere determinato in misura pari ad €
500.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3689/2023, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 24.12.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 3.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per
[...]
legge;
- condanna ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 1.500; Parte_1
- condanna ai sensi dell'art. 96 co.4 c.p.c., al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 500. Parte_2
Aversa, 31/01/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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