Art. 1.
L' art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall' art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3 , sono esenti dalla tassa di bollo".
L' art. 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall' art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.
Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3 , sono esenti dalla tassa di bollo".