Art. 1.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.