Articolo 1 della Legge 21 luglio 1965, n. 924
Articolo 2
Versione
18 agosto 1965
Art. 1.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Entrata in vigore il 18 agosto 1965