Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto presidenziale 12 febbraio 2025
Decreto cautelare 21 febbraio 2025
Decreto cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 7 novembre 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
L'idoneità della documentazione falsa ad influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117 Di Giada Donati Abstract Con la pronuncia oggetto di analisi il Consiglio di Stato affronta il tema della produzione di documentazione falsa nell'ambito delle procedure di gara, soffermandosi sulla sua idoneità a condizionare indebitamente le valutazioni della Stazione Appaltante e sui conseguenti profili di responsabilità dell'Operatore Economico. Il Giudice amministrativo chiarisce che la negligenza del Legale Rappresentante non può essere elusa imputando la condotta irregolare all'infedeltà …
Leggi di più… - 2. La falsa dichiarazione in sede di gara, rileva ai fini dell’integrazione del grave illecito professionaleAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2025-03-06, n. 202500863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2025
N. 00863 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01889/2025 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2025, proposto da
Sfb – Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Roma Capitale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gmf S.r.l. - Già Gm S.r.l., Gec S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 01312/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il pregiudizio lamentato dall'appellante ha il carattere della estrema gravità e urgenza in quanto il termine assegnato per la demolizione dall'amministrazione scade in data antecedente alla prima camera di consiglio utile per la discussione davanti al Collegio a fronte di una vicenda che si protrae da diverso tempo;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare.
P.Q.M.
accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati in primo grado sino alla data della camera di consiglio.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 06 marzo 2025.
Il Presidente
Roberto Chieppa
IL SEGRETARIO