Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott. Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 911/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZANARDI ROSSANA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Articolo 1
(Mutuo rispetto)
pagina 1 di 7
autorizzato dalla IGnora , sin dalla data odierna di deposito del presente ricorso Parte_2 congiunto per separazione ha provveduto a trasferirsi altrove, asportando dall'abitazione familiare tutti i suoi effetti personali.
Articolo 2
(Assegnazione casa familiare)
Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, resterà prevalentemente convivente Per_1 con la madre, , nell'abitazione di San PE (MO), via Alessandro Volta Parte_2
n. 24, ove manterrà la residenza anche ai fini anagrafici. Detta abitazione familiare di San PE
(MO), via Alessandro Volta n. 24, pertanto, viene assegnata alla IG.ra , con ogni Parte_2
arredo e corredo, la quale – in relazione al suddetto immobile – curerà di volturare, a proprio nome, cura e spese, tutte le eventuali utenze (luce, acqua, gas, rifiuti, ecc.) intestate al IG. entro il Parte_1
termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto
Articolo 3
(Concorso al mantenimento del figlio spese straordinarie necessarie e voluttuarie) Per_1
3.1 Concorso al mantenimento ordinario
Il IG. a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio (maggiorenne e non Parte_1 economicamente autosufficiente) s'impegna ed obbliga a corrispondere, entro e non oltre il Per_1 decimo giorno di ciascun mese, alla IG.ra , che accetta, l'importo di euro Parte_2
800,00= (ottocento virgola zero zero) mensili, per dodici mensilità annue, mediante accredito da effettuarsi alle coordinate bancarie intestate alla IG.ra e che la stessa avrà cura Parte_2
d'indicare, compresa ogni eventuale, successiva variazione. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata alla stregua della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
3.2 Concorso al mantenimento straordinario del figlio Per_1
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio verranno sostenute dal IG. Per_1
in via integrale, con impegno per il genitore che non ha sostenuto la spesa a rifondere Parte_1
l'altro entro il termine di quindici giorni dall'esibizione dei documenti giustificativi degli oneri versati ed intestati al figlio In particolare, fermo restando l'obbligo di esibizione della documentazione Per_1
giustificativa, i genitori concordano nel ritenere che le spese straordinarie dovranno essere pagina 2 di 7 preventivamente concordate o, viceversa, non concordate secondo il seguente schema che gli stessi espressamente dichiarano di condividere ed al quale integralmente si rimettono:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e post scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
3.3 Spese straordinarie che richiedono l'accordo preventivo
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, mail, WhatsApp, fax, ecc.), dovrà manifestare sia l'assenso, che un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio varrà quale consenso alla spesa.
Articolo 4
(Disposizioni fiscali)
I genitori espressamente convengono che il figlio, qualora risultasse fiscalmente a loro carico, lo sarà nella misura del 100% a carico del IG. Parte_1
Articolo 5
(Pattuizioni patrimoniali)
A riequilibrio e ristoro dell'essenziale contributo apportato dalla IG.ra al Parte_2
ménage familiare, nonché, più in generale, a definizione delle questione economiche discendenti dal pagina 3 di 7 matrimonio, dei rapporti di natura patrimoniale intercorrenti tra i coniugi ed a convenzionale scioglimento di ogni comunione eventualmente tra loro in essere, nessuna esclusa, il IG. Parte_1
, con ogni e più ampia garanzia per i casi di evizione, promette di trasferire, come in effetti
[...]
trasferirà, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione
(avanti ministero di notaio scelto dalla parte promissaria acquirente), alla IG.ra Parte_2
, la quale accetta di acquistare per sé, il diritto di piena proprietà per l'intero della porzione
[...]
di fabbricato ad uso civile abitazione sito in San PE (MO), Piazza Gramsci n. 10, segnatamente:
a) appartamento posto al piano secondo, composto da corridoio, due camere da letto, cucina, sala da pranzo e bagno, confinante con ragioni Cocuzza, via Bergamini, parti comuni da più lati, salvo altri;
b) locale pertinenziale a uso deposito (soffitta) al piano terzo, confinante con ragioni Cocuzza, ragioni
Singh, via Bergamini, parti comuni da più lati, salvo altri;
c) locale ad uso autorimessa al piano terra, confinante con ragioni Cocuzza, ragioni Bicchierini, via
Bergamini, parti comuni da più lati, salvo altri.
Il tutto distinto al Catasto fabbricati di detto comune di San PE (MO) come segue: Foglio 14, particella 111, subalterni:
- 3, via Bergamini, piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 11, R.C. euro 35,79;
- 24, Piazza Gramsci n. 10, piano 2, cat. A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. euro 440,28;
- 25, Piazza Gramsci n. 10, piano 2, cat. A/2, classe 2, vani 1, R.C. euro 80,05;
- 26, Piazza Gramsci n. 10, piano 3, cat. C/2, classe 5, mq. 25, R.C. euro 63,27.
La parte promittente il trasferimento dichiara:
- che, quanto alla quota indivisa di 1/2 (un mezzo), è a lei pervenuta in data 26.10.1993 in virtù di atto a ministero notaio dott. del distretto notarile di Modena, Repertorio n. 115153, Persona_2
Raccolta n. 5085, registrato a Carpi (MO) il 15.11.1993 al n. 1120, serie 1V;
- che, quanto alla residua quota indivisa di 1/2 (un mezzo), è a lei pervenuta il 25.05.2006 in virtù di atto a ministero notaio dott. del distretto notarile di Modena, Repertorio Persona_3
n. 28511 e Raccolta n. 4849, registrato il 30.05.2006 in Mirandola (MO) al n. 818, serie 1T, atti di provenienza che vengono allegati al presente ricorso congiunto. La parte promittente il trasferimento dichiara che le unità immobiliari sopra descritte sono conformi alle planimetrie depositate in catasto in data 13.07.2021 con prot. n. MO0071082 (abitazione e deposito), nonché in data 26.11.1984 con prot. n. 1266 (autorimessa). La parte promittente il trasferimento dichiara, e la parte promissaria acquirente ne prende atto, che i dati catastali sopra riportati e le predette planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto. Il diritto di piena proprietà sulle unità immobiliari in oggetto verrà trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle pagina 4 di 7 parti, con ogni aderenza, accessione, pertinenza, uso, comunione, servitù attiva e passiva, se ed in quanto legalmente esistente, e con tutti i patti contenuti o richiamati negli atti di provenienza, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti, dichiarando la promittente l'acquisto del trasferimento di esserne pienamente a conoscenza.
Parimenti, il diritto sarà trasferito con l'eventuale quota condominiale sulle parti comuni dell'immobile di cui le unità immobiliari in esame fanno parte, così come elencate nell'art. 1117 c.c., dal regolamento di condominio – ove esistente – e dai titoli di provenienza. La promessa di trasferimento immobiliare di cui sopra deve considerarsi effettuata a carattere oneroso, anche se senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento definitivo verrà effettuato in esenzione da ogni tributo, in ossequio al disposto dell'art. 19 della legge n. 74/1987, come disciplinato dal d.lgs. n. 23/2011, dalla circolare esplicativa n. 2/E e ss.mm.ii., nonché dalla risoluzione n. 80/E del 09.09.2019 dell'Agenzia delle Entrate. Il trasferimento convenuto a favore della predetta IG.ra costituisce, per espressa dichiarazione dei Parte_2
coniugi istanti, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e condizione espressa del presente accordo. Il IG. garantisce la proprietà e la piena Parte_1
disponibilità della porzione immobiliare in oggetto. In ossequio alla legge n. 47/1985 e ss.mm.ii, al
D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché al d.lgs. n. 192/2005, il IG. si obbliga a Parte_1
rendere le necessarie dichiarazioni ed a consegnare alla IG.ra tutta la Parte_2
documentazione ivi contemplata al momento della stipulazione dell'atto definitivo di trasferimento, compresi l'attestato di prestazione energetica e l'attestato di regolarità edilizia.
Articolo 6
(Alimenti ed assegno di mantenimento)
Il IG. s'impegna e obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento del coniuge, Parte_1
alla IGnora , che accetta, un importo di euro 800,00= (diconsi euro Parte_2
ottocento virgola zero zero) mensili, entro e non oltre il decimo giorno di ciascun mese, per dodici mensilità annue, con piena decorrenza dalla prima mensilità successiva al deposito del presente ricorso congiunto per separazione, alle coordinate bancarie intestate alla IGnora che Parte_2 ella avrà cura d'indicare, compresa ogni loro eventuale e successiva variazione. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata alla stregua della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo la data di pubblicazione dell'emananda sentenza.
Articolo 7
pagina 5 di 7 (Spese ed oneri)
Gli oneri e le spese della presente procedura di separazione consensuale, così come tutti i costi e le spese occorrenti per la stipula degli atti definitivi in ossequio al disposto di cui al precedente articolo
5, compresi quelli per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e dell'attestato di regolarità edilizia, vengono concordemente posti ad esclusivo carico del IG. . Parte_1
Articolo 8
(Accettazione delle condizioni)
I coniugi si dichiarano entrambi integralmente soddisfatti delle presenti condizioni che accettano e provvedono a sottoscrivere, dandosi reciprocamente atto di aver, con quanto sopra, risolto fra loro, anche a titolo di transazione, ogni altra questione avente carattere economico-patrimoniale, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed assistenziale, patiti e patendi, sorti ed eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi – anche altro e qui non previsto – titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nelle pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione alle suestese condizioni, cui attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale immediata e vincolante sin dalla data odierna di sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso
[...]
e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
pagina 6 di 7 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 13 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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