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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 12158/2019
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Gennaro Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Bologna, n. 20
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Rita Matassino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acerno (SA)
alla Via Tenente D'Urso, n. 2
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 13 Novembre 2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere proprietaria Parte_1
di un appartamento ubicato al piano secondo del di Controparte_1
EV SU NO (SA) Via Mensa, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 17,
Particella 715, sub 8, impugnava la delibera condominiale del 13 Novembre 2019 adottata dal predetto Condominio per omessa convocazione in violazione dell'art. 66 Disp. attuaz.
cod. civ..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
di EV SU NO (SA) deducendo preliminarmente l'improcedibilità
[...]
della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito,
eccepiva l'infondatezza della domanda attrice atteso che l'assemblea condominiale era stata convocata per questioni non scrivibili alla posizione dell'attrice ed era stata ratificata da successiva delibera condominiale. Deduceva altresì l'avvenuta convocazione dell'attrice sia tramite invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, sia tramite pec inviata all'indirizzo dell'Avv. Gennaro Pellegrino, per come concordato con la stessa attrice, e per come confermato da regolare prassi esistente.
Instava conseguentemente per la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice e, nel merito, per il rigetto.
2 Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di sospensione ed assegnato a parte attrice termine per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione e di smaltimento delle cause di più
risalente iscrizione a ruolo in attuazione del PNRR, all'udienza del 19 Febbraio 2025, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, cod.
proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice ottemperato all'ordine di esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Deve poi rilevarsi che, nell'assemblea del 18 Dicembre 2019, il Controparte_1
ha ratificato la delibera per cui è giudizio.
[...]
Detta circostanza, così come ratificato in sede di Mediazione e come dichiarato da entrambe le parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il che va riconosciuto con pronuncia dichiarativa essendo venuta meno la pretesa di diritto sostanziale fatta valere nel presente giudizio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d.
soccombenza virtuale, questo giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. Civ., Sez. III,
8 giugno 2005, n.11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734), cioè quale sarebbe stato l'esito del giudizio se fosse pervenuto al suo esito.
La domanda è infondata.
Giova premettere che, in caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il ed un CP_1
3 singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né,
dunque, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3192 del 2
Febbraio 2023).
Ne consegue che, nella fattispecie, avendo l'assemblea condominiale del 13 Novembre 2019
ad oggetto l'eventuale costituzione in giudizio del convenuto in un CP_1
procedimento giudiziale intentato dall'attrice, quest'ultima difetta di legittimazione a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione
Le ragioni di impugnazione formulate da parte attrice sono conseguentemente infondate ed,
ove il giudizio fosse pervenuto a conclusione, avrebbero determinato il rigetto dell'impugnazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00 –: Fase di Studio: € 919,00; Fase
introduttiva: € 777,00; Fase decisionale: € 1.701,00 – Fase istruttoria e/o di trattazione:
esclusa, siccome non svolta, Totale € 3.397,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in
4 primo grado al n. 12158/2019 R.G. – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio, che liquida complessivamente in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e Cassa, come per legge, nonché al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15
% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte convenuta AVV. RITA MATASSINO.
Così deciso in Salerno, lì 14 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 12158/2019
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Gennaro Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Bologna, n. 20
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Rita Matassino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acerno (SA)
alla Via Tenente D'Urso, n. 2
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 13 Novembre 2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere proprietaria Parte_1
di un appartamento ubicato al piano secondo del di Controparte_1
EV SU NO (SA) Via Mensa, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 17,
Particella 715, sub 8, impugnava la delibera condominiale del 13 Novembre 2019 adottata dal predetto Condominio per omessa convocazione in violazione dell'art. 66 Disp. attuaz.
cod. civ..
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_1
di EV SU NO (SA) deducendo preliminarmente l'improcedibilità
[...]
della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito,
eccepiva l'infondatezza della domanda attrice atteso che l'assemblea condominiale era stata convocata per questioni non scrivibili alla posizione dell'attrice ed era stata ratificata da successiva delibera condominiale. Deduceva altresì l'avvenuta convocazione dell'attrice sia tramite invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, sia tramite pec inviata all'indirizzo dell'Avv. Gennaro Pellegrino, per come concordato con la stessa attrice, e per come confermato da regolare prassi esistente.
Instava conseguentemente per la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice e, nel merito, per il rigetto.
2 Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di sospensione ed assegnato a parte attrice termine per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione e di smaltimento delle cause di più
risalente iscrizione a ruolo in attuazione del PNRR, all'udienza del 19 Febbraio 2025, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, cod.
proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice ottemperato all'ordine di esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Deve poi rilevarsi che, nell'assemblea del 18 Dicembre 2019, il Controparte_1
ha ratificato la delibera per cui è giudizio.
[...]
Detta circostanza, così come ratificato in sede di Mediazione e come dichiarato da entrambe le parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il che va riconosciuto con pronuncia dichiarativa essendo venuta meno la pretesa di diritto sostanziale fatta valere nel presente giudizio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d.
soccombenza virtuale, questo giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza della domanda (cfr. in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. Civ., Sez. III,
8 giugno 2005, n.11962; Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734), cioè quale sarebbe stato l'esito del giudizio se fosse pervenuto al suo esito.
La domanda è infondata.
Giova premettere che, in caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il ed un CP_1
3 singolo condòmino, non sussiste il diritto di quest'ultimo, che è portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale, a partecipare all'assemblea, né,
dunque, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3192 del 2
Febbraio 2023).
Ne consegue che, nella fattispecie, avendo l'assemblea condominiale del 13 Novembre 2019
ad oggetto l'eventuale costituzione in giudizio del convenuto in un CP_1
procedimento giudiziale intentato dall'attrice, quest'ultima difetta di legittimazione a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione
Le ragioni di impugnazione formulate da parte attrice sono conseguentemente infondate ed,
ove il giudizio fosse pervenuto a conclusione, avrebbero determinato il rigetto dell'impugnazione.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00 –: Fase di Studio: € 919,00; Fase
introduttiva: € 777,00; Fase decisionale: € 1.701,00 – Fase istruttoria e/o di trattazione:
esclusa, siccome non svolta, Totale € 3.397,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in
4 primo grado al n. 12158/2019 R.G. – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio, che liquida complessivamente in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e Cassa, come per legge, nonché al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15
% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte convenuta AVV. RITA MATASSINO.
Così deciso in Salerno, lì 14 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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