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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
Dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11814/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Papotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 16.5.2023, notificato il 19.5.2023, di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'U.E. Conclusioni parte attrice: “-in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98, come introdotta dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020”.
Conclusioni di parte convenuta: “Previa revoca della sospensiva disposta, respingere il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato e confermare la legittimità dello stesso. Revocare il patrocinio statale ove concesso. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.6.2023, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 TUI, allegando:
1. la lunga permanenza in Italia (dal 1996);
2. il matrimonio con cittadina italiana (nel 2004);
3. la nascita di due figlie cittadine italiane (rispettivamente in data
22.12.2008 e in data 27.8.2012);
4. la circostanza di aver ottenuto nel 2006 un permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. C TUI, prorogato fino al 2010, e la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'U.E., scaduta nel 2016; 5. che le esigenze di tutela dei legami familiari dovevano ritenersi prevalenti rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, “non sussistendo profili di carattere pubblico di portata attuale e imperiosa”, richiamando la pena
“esigua” dell'ultima sentenza di condanna del 2022; 6. che non ricorreva alcuna pericolosità concreta e attuale;
7. la valutazione di pericolosità effettuata dal Magistrato di Sorveglianza;
8. l'assenza di legami con il Marocco;
9. che la Questura non aveva disposto la trasmissione degli atti alla CT per il relativo parere.
Il Tribunale, sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023, con cui è stato dichiarato illegittimo il decreto di espulsione ed è stato accertato in capo al ricorrente il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30/2007, ha accolto, con provvedimento del 19.7.2023, l'istanza di sospensione del provvedimento opposto.
Si è costituita la PA, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso, depositato in data 22.6.2023,
e deducendo nel merito: l'“atteggiamento di totale contrasto e spregio delle regole e dell'ordinamento giuridico” fin dall'ingresso in Italia del ricorrente, con condotte delittuose reiterate che denotavano una pericolosità sociale concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
l'assenza di attività lavorativa e di reddito per il sostegno della famiglia.
La parte convenuta, dopo il deposito della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 10.5.2024, che ha riformato l'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza e la revoca del provvedimento di sospensione. All'udienza del 27.9.2024 la parte attrice si è opposta alla revoca della sospensione e alla domanda di “improcedibilità” del ricorso per litispendenza e ha insistito nelle conclusioni richiamate nella memoria del 17.7.2023. La parte convenuta ha richiamato le sue conclusioni.
Con provvedimento del 30.9.2024 il Tribunale ha revocato il provvedimento di sospensione del decreto del Questore di Torino oggetto di impugnazione;
ha proceduto alla separazione delle domande della parte attrice, con conseguente formazione di un procedimento e di un fascicolo a parte contenente esclusivamente la domanda di accertamento “del diritto al soggiorno permanente del sig.
ex art. 14, D. Lgs. 30/07”; con riferimento al presente procedimento, avente ad oggetto la Pt_1
domanda di riconoscimento della protezione speciale, ha fissato udienza in data 24.1.2025 per le conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato le note nei termini fissati.
**********************************
Preliminarmente occorre delibare in ordine all'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale.
La parte convenuta ha contestato la tempestività del ricorso. Il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo di rigetto, a pena di inammissibilità (cfr art 19 ter d.lvo 150/2011).
Nel caso concreto il provvedimento della PA è stato notificato in data 19.5.2023 e il ricorso è stato depositato in data 18.6.2023, come risulta dallo stato “Generale” estratto da Consolle, e reso visibile dalla cancelleria in data 22.6.2023. Il ricorso risulta pertanto tempestivo, in quanto depositato il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento opposto.
Si osserva ancora, in via preliminare, che la domanda è ammissibile in ragione del fatto che la PA, indicando nel provvedimento che “(..) non risultano, seri motivi di carattere umanitario (..)”, ha preso in considerazione la fattispecie oggetto di giudizio, escludendola.
Infine, con riguardo alla censura mossa dalla parte ricorrente e consistente nel fatto che la Questura non ha disposto la trasmissione degli atti alla CT per il relativo parere, si rileva che oggetto del presente processo non è la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo, ma la spettanza o meno del diritto preteso: il riconoscimento della protezione speciale.
Passando al merito della controversia, il provvedimento opposto ha rigettato la domanda per la pericolosità del ricorrente (emergente dai plurimi precedenti penali e da una pendenza), per l'assenza di fonti di reddito lecite a sostegno della famiglia e per il disinteresse mostrato nei confronti della famiglia, risultante dai lunghi periodi di carcerazione. Tali deduzioni sono state ribadite dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e contestate dalla parte attrice che ha ritenuto prevalenti le esigenze familiari rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica.
La domanda del ricorrente è stata presentata alla PA in data 29.11.2022, con conseguente applicazione del regime previsto dal DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato, in particolare, l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» (la sottolineatura è del Tribunale).
Alla luce della disposizione sopra riportata, la tutela della vita privata e familiare intanto è garantita, in quanto non emergano esigenze di tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Di conseguenza, la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono elementi ostativi al riconoscimento del diritto. In altri termini, la pericolosità sociale del richiedente, da intendersi alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, come concreta e attuale, costituisce un ostacolo al riconoscimento della protezione speciale.
In ordine a quest'ultima considerazione si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17070 del 2018 che, sebbene in una fattispecie diversa da quella in oggetto, contiene principi in tema di pericolosità sociale rilevanti anche nel caso de quo: “In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt.
4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del
1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.” (Cass. 30342/2021).
Alla luce dei suesposti principi va pertanto condotta, da un lato, l'indagine relativa alla sussistenza, nel caso de quo, di effettivi legami familiari da tutelare e, dall'altro, la valutazione in ordine al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico e l'interesse privatistico alla vita familiare, tutelato anche dall'art. 8 CEDU, valutazione quest'ultima che non può che contenere l'accertamento della sussistenza della pericolosità attuale e concreta del ricorrente. Su quest'ultimo aspetto la sentenza CEDU, Sezione Seconda del 2.11.2001, caso LT (LT v.
Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX.), ha elaborato alcuni criteri volti ad orientare il giudizio di bilanciamento: la valutazione della gravità e della natura dei precedenti penali, la risalenza nel tempo delle condotte delittuose e la condotta successiva ai fatti di reato, anche inframuraria, la durata del soggiorno, nonché la presenza e la qualità dei rapporti familiari.
Dagli atti di causa è emerso pacificamente e documentato che il ricorrente è sposato con una cittadina italiana e ha due figli.
È pure emerso dal casellario giudiziale che il ricorrente è stato condannato:
-in data 28.6.1997 per tentato furto aggravato alla pena di mesi 4 di reclusione;
-in data 1.9.1997 per cessione illecita di stupefacenti alla pena di mesi 8 di reclusione;
-in data 21.5.1999 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso alla reclusione di 1 anno;
-in data 10.3.2000 per rissa e resistenza a PU alla pena di mesi 4 di reclusione;
-in data 5.6.2003 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, per ricettazione e detenzione abusiva di armi alla reclusione di anni 4 e mesi 8;
-in data 22.9.2016 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente alla reclusione di anni 8.
Risulta una condanna non definitiva, disposta con la sentenza del Tribunale di Torino in data
21.10.2022, alla pena di mesi 6 di reclusione, ex artt. 81, 604 bis c. 1 lett. A c.p. (propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), fatto commesso mentre era detenuto in carcere in ragione della condanna a 8 anni di reclusione per cessione e detenzione di sostanza stupefacente. La gravità dei fatti di reato emerge dalle sentenze depositate. In particolare, con riguardo alla sentenza definitiva di condanna alla pena di anni 8 di reclusione, il ricorrente è stato ritenuto responsabile in concorso dell'acquisto, del trasporto e della detenzione di 34,8383 KG di hashish, nonché 462,586 gr di cocaina e 443,25 gr di eroina. Nella sentenza viene esclusa la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici del ricorrente, della sentenza di condanna della
Corte d'Appello di Torino del 5.6.2003 alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per lo stesso reato, nonché in ragione “della non occasionalità dei fatti delittuosi, delle modalità esecutive dei reati” da cui emerge la disponibilità “di consistenti quantitativi di stupefacenti senza entrare a diretto contatto con la sostanza”, circostanza che dimostra il suo “inserimento a livello medio alto nel circuito dei trafficanti operanti a livello non soltanto locale”. La stessa decisione ha disposto la misura della sicurezza dell'espulsione dalla Stato a pena eseguita, ritenendo recessive le esigenze di tutela familiare rispetto alla “elevata e perdurante pericolosità” del ricorrente, “il cui radicamento in Italia trova giustificazione nello stabile inserimento dello stesso nel circuito dei traffici di droga”.
Da tali considerazioni emerge pertanto la gravità dei precedenti penali del ricorrente, rilevante ai fini della valutazione della pericolosità. Tale ultima circostanza emerge pure con riferimento alle condotte successive ai fatti di reato, anche inframurarie. È pur vero che la difesa del ricorrente ha depositato attività lavorativa svolta durante la detenzione, ma tale circostanza va ulteriormente valutata unitamente ad altri preponderanti fatti commessi dal ricorrente. Lo stesso è infatti stato condannato, sebbene con sentenza non definitiva, per il reato di propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ex artt. 81, 604 bis c. 1 lett. A cp, commesso in tempi diversi nell'anno 2020 all'interno della Casa Circondariale di Alessandria, in qualità di imam durante la preghiera del venerdì. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nel primo grado di giudizio, per i seguenti fatti commessi durante la preghiera del venerdì in qualità di imam: aver additato gli ebrei e i cristiani come nemici (“fratelli miei, i nostri nemici sono gli ebrei, i cristiani e i socialisti”) accusati di desiderare la “distruzione dell'Islam”; aver definito i “nemici dell'Islam”, cioè ebrei e cristiani, come
“scimmie e maiali”, invocando Dio affinché “avranno una brutta fine”; essersi augurato che gli ebrei, definiti come “scimmie e maiali” e “nemici di Dio, dei profeti e dei suoi fedeli”, morissero, sostenendo
“morite nel vostro odio”; aver auspicato che l'imminente festa del Natale si trasformasse in un
“massacro” e in un “inferno”; aver invocato Dio affinché punisse i nemici della religione con la morte. La circostanza che tali fatti siano stati realizzati durante la detenzione comprova ulteriormente la riottosità del ricorrente al rispetto delle regole della convivenza civile e dei valori tutelati dal nostro ordinamento. Le frasi pronunciate, peraltro, sono “fortemente aggressive nei confronti di cristiani ed ebre, ripetutamente presentati come “scimmie e “maiali”, tanto da invocare su di essi “la maledizione divina” (cfr. sentenza citata). Ritiene il Tribunale che tali ulteriori fatti, commessi in espiazione di una pena molto grave per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, destìno un grave allarme sociale, considerandosi altresì la modalità della condotta (al cospetto di più persone), capace di alimentare l'odio nei confronti dei nemici (cristiani ed ebrei) e di sviluppare comportamenti discriminatori contro gli stessi, anche e soprattutto in ragione del suo ruolo di imam, idoneo, come tale, a influenzare i fedeli che lo ascoltavano. Inoltre, tali contestazioni mosse al ricorrente confermano la sua pericolosità anche in tempi recenti (agosto-dicembre 2020, cfr. sentenza citata).
Peraltro, leggendo il casellario giudiziale, si evince che il ricorrente è stato ristretto in regime carcerario dal 26.4.2003 al 1.8.2006 e dal 8.4.2015 al 1.6.2022 (per un periodo di oltre 10 anni), con l'ulteriore considerazione che, sebbene non risultino ulteriori notizie di reato dopo il 2015 per fatti commessi in libertà, essendo appunto detenuto, risulta la condanna non definitiva per il reato ex artt.
81 604 bis cp, commesso in carcere.
Va aggiunto che la pericolosità del ricorrente è anche ribadita dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto con decisione del 31.5.2022 ove si afferma “(..) il profilo di pericolosità sociale del condannato, pur emergente dagli atti, anche se ancora in corso il procedimento penale per affermarne l'eventuale responsabilità rispetto ai più allarmanti fatti di proselitismo jihadista di recente contestatogli, risulti comunque non rilevante, a fronte di un espresso divieto contenuto in tal senso nel testo unico immigrazione”. Con la già menzionata pronuncia, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto non eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, sulla base della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3516/2012 e Cass. 40529/2017) per cui non è consentita l'espulsione dello straniero che conviva con il coniuge o con parenti cittadini italiani entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C TUI.
Con riguardo al caso in esame, si evidenzia che l'oggetto della causa non è costituito né dall'impugnazione di un provvedimento espulsivo, né dalla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 lett. C cit. (di cui comunque ne andrebbero valutati i presupposti), bensì dalla domanda di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Per le stesse ragioni, si osserva l'irrilevanza delle deduzioni dalla parte attrice contenute nelle note conclusive scritte in cui si argomenta l'assenza della pericolosità in ragione del fatto che la PA non abbia emesso un provvedimento ministeriale di espulsione ex art. 13 c. 1 TUI, atteso che tale ultima norma, peraltro già presa in considerazione dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino del
10.5.2024, depositata dalla parte convenuta, per quanto qui interessa è richiamata esclusivamente nell'ambito della fattispecie di cui all'art 19 c. 2 lett. C TUI, non oggetto di giudizio.
Infine, va evidenziato che il profilo della pericolosità del ricorrente è stato anche ribadito nell'ambito della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 10.5.2024 (impugnata dalla parte attrice) di riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023. Si legge, infatti, che nel bilanciamento tra le esigenze di tutela della vita privata e familiare del ricorrente e quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono predominanti queste ultime, giacché il ricorrente dall'ingresso in Italia e durante la sua permanenza ha attuato condotte di particolare “allarme sociale, turbando il quieto vivere dei consociati” e generando insicurezza.
Come già evidenziato, il ricorrente è coniugato con una cittadina italiana (nel 2004) e ha due figlie, parimenti cittadine italiane nate nel 2008 e nel 2012. Sul punto si osserva che la presenza di familiari non ha costituito alcuna controspinta all'azione criminosa del ricorrente che, anzi, ha posto in essere condotte gravissime quando già era sposato e aveva due figli (si pensi alla condanna a 8 anni del 2016 per fatti commessi dal novembre 2013, quando erano già nati i figli). Con tali condotte il ricorrente ha mostrato disinteresse alla cura e alla tutela dei familiari, subendo peraltro una condanna di 8 anni, espiata dal 8.4.2015 al 1.6.2022, allontanandosi così dalla famiglia per un lungo periodo e facendo mancare il sostegno morale e materiale alle figlie soprattutto nella fase di crescita. Va ancora aggiunto che il ricorrente ha commesso gravi reati quando era regolare sul territorio nazionale, avendo beneficiato di permessi di soggiorno e della carta di soggiorno fino al 2016. In tale periodo il ricorrente non ha svolto alcuno sforzo integrativo, nonostante ne avesse la possibilità, avendo preferito delinquere e inserirsi in “circuiti medio alti” dei trafficanti di droga, comprovando così che il suo “radicamento in Italia trova giustificazione nello stabile inserimento dello stesso nel circuito dei traffici di droga”.
Proprio quest'ultima considerazione consente di valutare come irrilevante la sua lunga presenza nel territorio italiano: il ricorrente, fin dall'anno successivo al suo ingresso in Italia (1996), ha commesso molti reati (cfr. casellario giudiziale), per lo più in materia di stupefacenti, inserendosi in circuiti criminali medio alti, come denotano la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione del 2003 e quella a
8 anni del 2016. Dal suo ingresso in Italia, come già rilevato poc'anzi, il ricorrente ha trascorso più di 10 anni rinchiuso in carcere, circostanza che non lo ha distolto da propositi criminosi, come risulta dalla condanna del 2016 e da quella del 2022, ancora non definitiva, per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Non risulta peraltro che il ricorrente, nei periodi in cui non era ristretto in carcere, abbia svolto attività lavorativa volta a mantenere e a provvedere alla famiglia e alle figlie, nonostante fosse regolare in
Italia e potesse, appunto, provvedervi. La deduzione di parte convenuta per cui è ragionevole che il ricorrente tragga le proprie fonti di sostentamento da fatti illeciti è condivisibile e comprovata dall'assenza di attività lavorativa, anche nel periodo in cui era regolare sul territorio nazionale, dalle condanne per enormi quantitativi di droga, anche di natura diversa. La circostanza dedotta dalla parte ricorrente (per confutare la provenienza illecita delle fonti di sostentamento) per cui sarebbe la moglie a provvedere al mantenimento non è convincente: non solo è contraddetta dalle condotte criminose del ricorrente, ma il reddito della moglie appare inidoneo al mantenimento di 5 persone (il ricorrente, la moglie, le due figlie e la suocera). Infatti, nel 2021 il reddito era pari a euro 15.865,19 e nel 2022
a euro 16.327,65 (cfr. docc. 22 e 23). Con riferimento alla suocera viene dedotta la percezione di pensione, senza comprovarne il quantum (cfr. doc. 24).
L'assenza di legami familiari nel paese di origine, oltre ad essere una mera deduzione della parte ricorrente, non assume valore decisivo alla luce di tutte le argomentazioni fino ad ora svolte.
In conseguenza delle considerazioni sopra riportate il Tribunale ritiene che la domanda della parte ricorrente debba essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00, oltre oneri se dovuti.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 2.2.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
Dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11814/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Papotti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 16.5.2023, notificato il 19.5.2023, di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'U.E. Conclusioni parte attrice: “-in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98, come introdotta dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020”.
Conclusioni di parte convenuta: “Previa revoca della sospensiva disposta, respingere il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato e confermare la legittimità dello stesso. Revocare il patrocinio statale ove concesso. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.6.2023, il sig. ha impugnato il provvedimento Parte_1 indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 TUI, allegando:
1. la lunga permanenza in Italia (dal 1996);
2. il matrimonio con cittadina italiana (nel 2004);
3. la nascita di due figlie cittadine italiane (rispettivamente in data
22.12.2008 e in data 27.8.2012);
4. la circostanza di aver ottenuto nel 2006 un permesso di soggiorno ex art 19 c. 2 lett. C TUI, prorogato fino al 2010, e la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'U.E., scaduta nel 2016; 5. che le esigenze di tutela dei legami familiari dovevano ritenersi prevalenti rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, “non sussistendo profili di carattere pubblico di portata attuale e imperiosa”, richiamando la pena
“esigua” dell'ultima sentenza di condanna del 2022; 6. che non ricorreva alcuna pericolosità concreta e attuale;
7. la valutazione di pericolosità effettuata dal Magistrato di Sorveglianza;
8. l'assenza di legami con il Marocco;
9. che la Questura non aveva disposto la trasmissione degli atti alla CT per il relativo parere.
Il Tribunale, sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023, con cui è stato dichiarato illegittimo il decreto di espulsione ed è stato accertato in capo al ricorrente il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30/2007, ha accolto, con provvedimento del 19.7.2023, l'istanza di sospensione del provvedimento opposto.
Si è costituita la PA, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso, depositato in data 22.6.2023,
e deducendo nel merito: l'“atteggiamento di totale contrasto e spregio delle regole e dell'ordinamento giuridico” fin dall'ingresso in Italia del ricorrente, con condotte delittuose reiterate che denotavano una pericolosità sociale concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
l'assenza di attività lavorativa e di reddito per il sostegno della famiglia.
La parte convenuta, dopo il deposito della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 10.5.2024, che ha riformato l'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza e la revoca del provvedimento di sospensione. All'udienza del 27.9.2024 la parte attrice si è opposta alla revoca della sospensione e alla domanda di “improcedibilità” del ricorso per litispendenza e ha insistito nelle conclusioni richiamate nella memoria del 17.7.2023. La parte convenuta ha richiamato le sue conclusioni.
Con provvedimento del 30.9.2024 il Tribunale ha revocato il provvedimento di sospensione del decreto del Questore di Torino oggetto di impugnazione;
ha proceduto alla separazione delle domande della parte attrice, con conseguente formazione di un procedimento e di un fascicolo a parte contenente esclusivamente la domanda di accertamento “del diritto al soggiorno permanente del sig.
ex art. 14, D. Lgs. 30/07”; con riferimento al presente procedimento, avente ad oggetto la Pt_1
domanda di riconoscimento della protezione speciale, ha fissato udienza in data 24.1.2025 per le conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato le note nei termini fissati.
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Preliminarmente occorre delibare in ordine all'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale.
La parte convenuta ha contestato la tempestività del ricorso. Il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo di rigetto, a pena di inammissibilità (cfr art 19 ter d.lvo 150/2011).
Nel caso concreto il provvedimento della PA è stato notificato in data 19.5.2023 e il ricorso è stato depositato in data 18.6.2023, come risulta dallo stato “Generale” estratto da Consolle, e reso visibile dalla cancelleria in data 22.6.2023. Il ricorso risulta pertanto tempestivo, in quanto depositato il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento opposto.
Si osserva ancora, in via preliminare, che la domanda è ammissibile in ragione del fatto che la PA, indicando nel provvedimento che “(..) non risultano, seri motivi di carattere umanitario (..)”, ha preso in considerazione la fattispecie oggetto di giudizio, escludendola.
Infine, con riguardo alla censura mossa dalla parte ricorrente e consistente nel fatto che la Questura non ha disposto la trasmissione degli atti alla CT per il relativo parere, si rileva che oggetto del presente processo non è la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo, ma la spettanza o meno del diritto preteso: il riconoscimento della protezione speciale.
Passando al merito della controversia, il provvedimento opposto ha rigettato la domanda per la pericolosità del ricorrente (emergente dai plurimi precedenti penali e da una pendenza), per l'assenza di fonti di reddito lecite a sostegno della famiglia e per il disinteresse mostrato nei confronti della famiglia, risultante dai lunghi periodi di carcerazione. Tali deduzioni sono state ribadite dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e contestate dalla parte attrice che ha ritenuto prevalenti le esigenze familiari rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica.
La domanda del ricorrente è stata presentata alla PA in data 29.11.2022, con conseguente applicazione del regime previsto dal DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato, in particolare, l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» (la sottolineatura è del Tribunale).
Alla luce della disposizione sopra riportata, la tutela della vita privata e familiare intanto è garantita, in quanto non emergano esigenze di tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Di conseguenza, la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono elementi ostativi al riconoscimento del diritto. In altri termini, la pericolosità sociale del richiedente, da intendersi alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, come concreta e attuale, costituisce un ostacolo al riconoscimento della protezione speciale.
In ordine a quest'ultima considerazione si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17070 del 2018 che, sebbene in una fattispecie diversa da quella in oggetto, contiene principi in tema di pericolosità sociale rilevanti anche nel caso de quo: “In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt.
4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del
1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.” (Cass. 30342/2021).
Alla luce dei suesposti principi va pertanto condotta, da un lato, l'indagine relativa alla sussistenza, nel caso de quo, di effettivi legami familiari da tutelare e, dall'altro, la valutazione in ordine al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico e l'interesse privatistico alla vita familiare, tutelato anche dall'art. 8 CEDU, valutazione quest'ultima che non può che contenere l'accertamento della sussistenza della pericolosità attuale e concreta del ricorrente. Su quest'ultimo aspetto la sentenza CEDU, Sezione Seconda del 2.11.2001, caso LT (LT v.
Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX.), ha elaborato alcuni criteri volti ad orientare il giudizio di bilanciamento: la valutazione della gravità e della natura dei precedenti penali, la risalenza nel tempo delle condotte delittuose e la condotta successiva ai fatti di reato, anche inframuraria, la durata del soggiorno, nonché la presenza e la qualità dei rapporti familiari.
Dagli atti di causa è emerso pacificamente e documentato che il ricorrente è sposato con una cittadina italiana e ha due figli.
È pure emerso dal casellario giudiziale che il ricorrente è stato condannato:
-in data 28.6.1997 per tentato furto aggravato alla pena di mesi 4 di reclusione;
-in data 1.9.1997 per cessione illecita di stupefacenti alla pena di mesi 8 di reclusione;
-in data 21.5.1999 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso alla reclusione di 1 anno;
-in data 10.3.2000 per rissa e resistenza a PU alla pena di mesi 4 di reclusione;
-in data 5.6.2003 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, per ricettazione e detenzione abusiva di armi alla reclusione di anni 4 e mesi 8;
-in data 22.9.2016 per detenzione e cessione di sostanza stupefacente alla reclusione di anni 8.
Risulta una condanna non definitiva, disposta con la sentenza del Tribunale di Torino in data
21.10.2022, alla pena di mesi 6 di reclusione, ex artt. 81, 604 bis c. 1 lett. A c.p. (propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), fatto commesso mentre era detenuto in carcere in ragione della condanna a 8 anni di reclusione per cessione e detenzione di sostanza stupefacente. La gravità dei fatti di reato emerge dalle sentenze depositate. In particolare, con riguardo alla sentenza definitiva di condanna alla pena di anni 8 di reclusione, il ricorrente è stato ritenuto responsabile in concorso dell'acquisto, del trasporto e della detenzione di 34,8383 KG di hashish, nonché 462,586 gr di cocaina e 443,25 gr di eroina. Nella sentenza viene esclusa la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali specifici del ricorrente, della sentenza di condanna della
Corte d'Appello di Torino del 5.6.2003 alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per lo stesso reato, nonché in ragione “della non occasionalità dei fatti delittuosi, delle modalità esecutive dei reati” da cui emerge la disponibilità “di consistenti quantitativi di stupefacenti senza entrare a diretto contatto con la sostanza”, circostanza che dimostra il suo “inserimento a livello medio alto nel circuito dei trafficanti operanti a livello non soltanto locale”. La stessa decisione ha disposto la misura della sicurezza dell'espulsione dalla Stato a pena eseguita, ritenendo recessive le esigenze di tutela familiare rispetto alla “elevata e perdurante pericolosità” del ricorrente, “il cui radicamento in Italia trova giustificazione nello stabile inserimento dello stesso nel circuito dei traffici di droga”.
Da tali considerazioni emerge pertanto la gravità dei precedenti penali del ricorrente, rilevante ai fini della valutazione della pericolosità. Tale ultima circostanza emerge pure con riferimento alle condotte successive ai fatti di reato, anche inframurarie. È pur vero che la difesa del ricorrente ha depositato attività lavorativa svolta durante la detenzione, ma tale circostanza va ulteriormente valutata unitamente ad altri preponderanti fatti commessi dal ricorrente. Lo stesso è infatti stato condannato, sebbene con sentenza non definitiva, per il reato di propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ex artt. 81, 604 bis c. 1 lett. A cp, commesso in tempi diversi nell'anno 2020 all'interno della Casa Circondariale di Alessandria, in qualità di imam durante la preghiera del venerdì. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nel primo grado di giudizio, per i seguenti fatti commessi durante la preghiera del venerdì in qualità di imam: aver additato gli ebrei e i cristiani come nemici (“fratelli miei, i nostri nemici sono gli ebrei, i cristiani e i socialisti”) accusati di desiderare la “distruzione dell'Islam”; aver definito i “nemici dell'Islam”, cioè ebrei e cristiani, come
“scimmie e maiali”, invocando Dio affinché “avranno una brutta fine”; essersi augurato che gli ebrei, definiti come “scimmie e maiali” e “nemici di Dio, dei profeti e dei suoi fedeli”, morissero, sostenendo
“morite nel vostro odio”; aver auspicato che l'imminente festa del Natale si trasformasse in un
“massacro” e in un “inferno”; aver invocato Dio affinché punisse i nemici della religione con la morte. La circostanza che tali fatti siano stati realizzati durante la detenzione comprova ulteriormente la riottosità del ricorrente al rispetto delle regole della convivenza civile e dei valori tutelati dal nostro ordinamento. Le frasi pronunciate, peraltro, sono “fortemente aggressive nei confronti di cristiani ed ebre, ripetutamente presentati come “scimmie e “maiali”, tanto da invocare su di essi “la maledizione divina” (cfr. sentenza citata). Ritiene il Tribunale che tali ulteriori fatti, commessi in espiazione di una pena molto grave per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, destìno un grave allarme sociale, considerandosi altresì la modalità della condotta (al cospetto di più persone), capace di alimentare l'odio nei confronti dei nemici (cristiani ed ebrei) e di sviluppare comportamenti discriminatori contro gli stessi, anche e soprattutto in ragione del suo ruolo di imam, idoneo, come tale, a influenzare i fedeli che lo ascoltavano. Inoltre, tali contestazioni mosse al ricorrente confermano la sua pericolosità anche in tempi recenti (agosto-dicembre 2020, cfr. sentenza citata).
Peraltro, leggendo il casellario giudiziale, si evince che il ricorrente è stato ristretto in regime carcerario dal 26.4.2003 al 1.8.2006 e dal 8.4.2015 al 1.6.2022 (per un periodo di oltre 10 anni), con l'ulteriore considerazione che, sebbene non risultino ulteriori notizie di reato dopo il 2015 per fatti commessi in libertà, essendo appunto detenuto, risulta la condanna non definitiva per il reato ex artt.
81 604 bis cp, commesso in carcere.
Va aggiunto che la pericolosità del ricorrente è anche ribadita dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto con decisione del 31.5.2022 ove si afferma “(..) il profilo di pericolosità sociale del condannato, pur emergente dagli atti, anche se ancora in corso il procedimento penale per affermarne l'eventuale responsabilità rispetto ai più allarmanti fatti di proselitismo jihadista di recente contestatogli, risulti comunque non rilevante, a fronte di un espresso divieto contenuto in tal senso nel testo unico immigrazione”. Con la già menzionata pronuncia, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto non eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, sulla base della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3516/2012 e Cass. 40529/2017) per cui non è consentita l'espulsione dello straniero che conviva con il coniuge o con parenti cittadini italiani entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. C TUI.
Con riguardo al caso in esame, si evidenzia che l'oggetto della causa non è costituito né dall'impugnazione di un provvedimento espulsivo, né dalla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 lett. C cit. (di cui comunque ne andrebbero valutati i presupposti), bensì dalla domanda di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Per le stesse ragioni, si osserva l'irrilevanza delle deduzioni dalla parte attrice contenute nelle note conclusive scritte in cui si argomenta l'assenza della pericolosità in ragione del fatto che la PA non abbia emesso un provvedimento ministeriale di espulsione ex art. 13 c. 1 TUI, atteso che tale ultima norma, peraltro già presa in considerazione dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino del
10.5.2024, depositata dalla parte convenuta, per quanto qui interessa è richiamata esclusivamente nell'ambito della fattispecie di cui all'art 19 c. 2 lett. C TUI, non oggetto di giudizio.
Infine, va evidenziato che il profilo della pericolosità del ricorrente è stato anche ribadito nell'ambito della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 10.5.2024 (impugnata dalla parte attrice) di riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 7.7.2023. Si legge, infatti, che nel bilanciamento tra le esigenze di tutela della vita privata e familiare del ricorrente e quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono predominanti queste ultime, giacché il ricorrente dall'ingresso in Italia e durante la sua permanenza ha attuato condotte di particolare “allarme sociale, turbando il quieto vivere dei consociati” e generando insicurezza.
Come già evidenziato, il ricorrente è coniugato con una cittadina italiana (nel 2004) e ha due figlie, parimenti cittadine italiane nate nel 2008 e nel 2012. Sul punto si osserva che la presenza di familiari non ha costituito alcuna controspinta all'azione criminosa del ricorrente che, anzi, ha posto in essere condotte gravissime quando già era sposato e aveva due figli (si pensi alla condanna a 8 anni del 2016 per fatti commessi dal novembre 2013, quando erano già nati i figli). Con tali condotte il ricorrente ha mostrato disinteresse alla cura e alla tutela dei familiari, subendo peraltro una condanna di 8 anni, espiata dal 8.4.2015 al 1.6.2022, allontanandosi così dalla famiglia per un lungo periodo e facendo mancare il sostegno morale e materiale alle figlie soprattutto nella fase di crescita. Va ancora aggiunto che il ricorrente ha commesso gravi reati quando era regolare sul territorio nazionale, avendo beneficiato di permessi di soggiorno e della carta di soggiorno fino al 2016. In tale periodo il ricorrente non ha svolto alcuno sforzo integrativo, nonostante ne avesse la possibilità, avendo preferito delinquere e inserirsi in “circuiti medio alti” dei trafficanti di droga, comprovando così che il suo “radicamento in Italia trova giustificazione nello stabile inserimento dello stesso nel circuito dei traffici di droga”.
Proprio quest'ultima considerazione consente di valutare come irrilevante la sua lunga presenza nel territorio italiano: il ricorrente, fin dall'anno successivo al suo ingresso in Italia (1996), ha commesso molti reati (cfr. casellario giudiziale), per lo più in materia di stupefacenti, inserendosi in circuiti criminali medio alti, come denotano la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione del 2003 e quella a
8 anni del 2016. Dal suo ingresso in Italia, come già rilevato poc'anzi, il ricorrente ha trascorso più di 10 anni rinchiuso in carcere, circostanza che non lo ha distolto da propositi criminosi, come risulta dalla condanna del 2016 e da quella del 2022, ancora non definitiva, per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Non risulta peraltro che il ricorrente, nei periodi in cui non era ristretto in carcere, abbia svolto attività lavorativa volta a mantenere e a provvedere alla famiglia e alle figlie, nonostante fosse regolare in
Italia e potesse, appunto, provvedervi. La deduzione di parte convenuta per cui è ragionevole che il ricorrente tragga le proprie fonti di sostentamento da fatti illeciti è condivisibile e comprovata dall'assenza di attività lavorativa, anche nel periodo in cui era regolare sul territorio nazionale, dalle condanne per enormi quantitativi di droga, anche di natura diversa. La circostanza dedotta dalla parte ricorrente (per confutare la provenienza illecita delle fonti di sostentamento) per cui sarebbe la moglie a provvedere al mantenimento non è convincente: non solo è contraddetta dalle condotte criminose del ricorrente, ma il reddito della moglie appare inidoneo al mantenimento di 5 persone (il ricorrente, la moglie, le due figlie e la suocera). Infatti, nel 2021 il reddito era pari a euro 15.865,19 e nel 2022
a euro 16.327,65 (cfr. docc. 22 e 23). Con riferimento alla suocera viene dedotta la percezione di pensione, senza comprovarne il quantum (cfr. doc. 24).
L'assenza di legami familiari nel paese di origine, oltre ad essere una mera deduzione della parte ricorrente, non assume valore decisivo alla luce di tutte le argomentazioni fino ad ora svolte.
In conseguenza delle considerazioni sopra riportate il Tribunale ritiene che la domanda della parte ricorrente debba essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00, oltre oneri se dovuti.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 2.2.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio