Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5089 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è riunita la causa n. 5116/2020, posta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA (C.F./P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore SI
, con l'avvocato Marco Marchese, Parte_2
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 con l'avvocato Mariateresa Fiore e l'avvocato Ornella Politi, PARTE APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO RIUNITO E
C.F. e P. IVA , e per Controparte_1 P.IVA_2 essa, quale mandataria per la gestione del credito CP_2
C.F. – P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa e dall'avvocato Michele Saponaro e dall'avvocato Filippo Paolelli, PARTE APPELLATA E
[...]
(C.F. Controparte_3
- P.I. ), in persona del Segretario P.IVA_5 P.IVA_6
Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'avvocato CP_4
Roberto Santucci, PARTE APPELLATA
1
(C.F./P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_7
Dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_3
Leonilda Mari, PARTE APPELLATA NONCHE' CONTRO (C.F. e P.IVA ), Controparte_6 P.IVA_8 rappresentata da Controparte_7
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale P.IVA_9 dott. , in qualità di amministratore delegato, con CP_8
l'avvocato Giuliana Stellato, TERZA INTERVENUTA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1541/2020 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Seconda Civile, pubblicata in data 05.08.2020 in materia di contratti bancari – fideiussione - opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con separati atti di citazione ritualmente notificati, Pt_1
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina n. 1520/2014 con il quale veniva ingiunto loro, in solido, rispettivamente in qualità di debitrice principale e di fideiussore, il pagamento della somma di euro 70.488,88, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1 chiedendo di revocare il d.i. opposto e, in via Parte_1 subordinata, di ricondurre la somma richiesta a quanto effettivamente dovuto, con richiesta di autorizzazione a chiamare in causa di Controparte_9 Controparte_3 CP_3
a fini di manleva;
TI SQ chiedeva, invece, di voler accertare preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito di revocare il d.i. opposto e, in via subordinata, di ricondurre la somma richiesta a quanto effettivamente dovuto;
- in via istruttoria, è stato altresì richiesto di volersi esperire una CTU contabile;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_10
chiedendo di rigettare le domande avanzate dalle
[...]
2 opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché di confermare il d.i. opposto;
- e Controparte_9 CP_3 Controparte_3 CP_3 ritualmente chiamate in causa, si sono costituite separatamente, chiedendo l'estromissione dal giudizio a causa del proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie;
- il Tribunale, previa riunione dei due giudizi e previa disposizione di una CTU grafologica sulla paternità della sottoscrizione apposta alla fideiussione, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 28 gennaio 2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1520/2014, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone le spese di CTU a carico di;
Parte_2
- condanna gli opponenti alla rifusione in favore di e per essa, quale mandataria per la gestione del Controparte_1 credito delle spese di lite del presente giudizio, CP_2 che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di TR
, che liquida in € 9.000,00 per compensi per Controparte_3 ciascuna parte chiamata, oltre spese generali ed accessori di legge.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla asserita infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova scritta e per erronea e illegittima qualificazione del credito
“In primo luogo, parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova scritta e per erronea ed illegittima quantificazione del credito.
In merito alla prova del credito azionato si osserva che lo stesso risulta documentato attraverso la produzione -già nel procedimento monitorio- del contratto di conto corrente stipulato in data 06.07.2012 n. 102152581, del contratto di c/c anticipi n.102152953, dei contratti di affidamento stipulati sempre in data 06.07.2012 rispettivamente per € 30.000,00 ed € 50.000,00, l'atto di fideiussione sottoscritto da il 06.07.2012, della lettera di Parte_2
3 revoca degli affidamenti e di recesso dal c/c n. 401270263 inviata mediante racc a/r alla debitrice principale ed al garante.
Costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto altresì CP_1 estratto conto e conti scalari del rapporti di conto corrente.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sugli opponenti l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Non merita accoglimento il primo motivo di opposizione secondo cui parte opposta non avrebbe interamente documentato il rapporto contrattuale, perché sussisterebbe una continuità tra il rapporto di conto corrente n.
102152581 intercorso tra e ed il rapporto di conto CP_1 Parte_1 corrente in precedenza intercorso tra la la che aveva CP_1 CP_12 precedentemente ceduto un ramo di azienda ad Parte_1 L'onere probatorio gravante sulla parte opposta riguarda esclusivamente i rapporti contrattuali sorti con il debitore ingiunto Parte_1 Come documentato in atti, i titoli negoziali in ragione dei quali l'istituto di credito ha avanzato domanda monitoria sono il contratto di conto corrente n. 102152581 con affidamento di € 30.000,00 ed il contratto di c/c anticipi n.102152953 con affidamento di € 50.000,00. Detti rapporti contrattuali, come sopra detto, sono stati adeguatamente provati in giudizio.
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 2558 c.c., che invece –nell'ambito della disciplina della cessione di azienda- tutela il cessionario nel mantenimento dell'attività economica in precedenza avviata dal cedente, prevedendo che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa che non abbiano carattere personale. Nel caso di specie non è configurabile una successione di nei contratti in precedenza stipulati da con Parte_1 CP_12 CP_1
[...
, ma vi è insorgenza di nuovi ed autonomi rapporti contrattuali tra Parte_1 e l'istituto di credito.
- sulla asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito In secondo luogo l'opponente ha eccepito la violazione da parte di del dovere di correttezza e buona fede. CP_1
Sotto il profilo strettamente formale la parte opposta ha provato di aver agito secondo le modalità di recesso previste dall'art. 7 dei contratti (cfr. doc. n. 8 fascicolo monitorio), debitamente sottoscritti dal correntista. Per quanto riguarda il merito della decisione dell'opposta di procedere alla revoca degli affidamenti, è sufficiente rilevare come la stessa abbia agito in ragione di una accertata esposizione debitoria della Infine, né nei Parte_1 contratti sottoscritti nel caso di specie né nella elaborazione giurisprudenziale in materia sulla disciplina ratione temporis vigente vi è la previsione di un tempo minimo predeterminato di attesa dell'istituto di credito dal momento in cui si registra una esposizione debitoria, per poter procedere con la risoluzione del contratto e con l'esercizio dell'azione giudiziale per il recupero del credito. Quanto alla buona fede in executivis gravante sul creditore, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta emerge che in concreto l'istituto ha comunicato la revoca degli affidamenti quando ormai l'esposizione debitoria della era conclamata, protratta nel tempo e non suscettibile di Parte_1 sanatoria.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
4
- sulla asserita applicazione di tassi di interesse anatocistici e sul superamento del tasso usurario Non sono meritevoli di accoglimento le contestazioni di parte opponente attinenti la corretta determinazione della somma ingiunta per asserita illegittima determinazione ed applicazione da parte della banca di tassi di interesse anatocistici, in quanto del tutto generiche e non riferite in modo specifico al rapporto contrattuale dedotto a sostegno della domanda monitoria.
In ogni caso si osserva sul punto che i titoli posti a fondamento del credito sono costituiti da contratto di c/c e conto anticipi stipulato dalle parti in data 06.07.2012, in epoca successiva quindi rispetto alla emanazione della delibera CICR del 09.02.2000 operante in materia. Nei contratti sono previste sia dal lato attivo che dal lato passivo identica periodicità trimestrale nella determinazione nella determinazione degli interessi e degli ulteriori oneri nei rapporti dare avere tra le parti.
In secondo luogo, in merito all'asserito superamento del tasso usurario, si aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rilevanti ai fini della determinazione degli interessi usurari rende ad essi inapplicabile il principio
"iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza della loro produzione nel corso dell'intero giudizio di merito, deve ritenersi inammissibile ogni domanda ed eccezione relativa al dedotto superamento dei tassi soglia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15065 del 02/07/2014; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9941 del 29/04/2009; Cass., n. 8742/2001; Tribunale di Mantova,
1.12.2009; Cass., sez. un., n. 9941/2009). Nel caso di specie parte opponente non ha prodotto né con l'atto introduttivo né con le memorie istruttorie i decreti ministeriali rilevanti ai fini della determinazione degli interessi usurari.
Non possono pertanto trovare accoglimento dette eccezioni, in difetto di una circostanziata e documentata contestazione sul punto. Occorre al riguardo ribadire che non può essere accolta la contestazione relativa al mancato ricorso allo strumento della CTU contabile. Si rileva che la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n.
11317/2003). Nel caso di specie, in considerazione della mancata prova da parte degli opponenti della fondatezza delle ragioni di opposizione e tenuto conto che le contestazioni mosse alla pretesa creditoria di parte opposta appaiono del tutto generiche, non circostanziate e prive del necessario riscontro probatorio, risulta superfluo avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
- sulla posizione del garante , in qualità di Parte_2 legale rappresentante della debitrice principale Parte_1
5 Occorre infine esaminare la posizione del garante , il Parte_2 quale rivestiva all'epoca dei fatti il ruolo di legale rappresentante della debitrice principale Parte_1
Contestualmente alla conclusione dei contratti di conto corrente ed alla concessione dell'affidamento, intervenuta in data 06.07.2012, si costituiva fideiussore della . Controparte_13
Quanto alla paternità della sottoscrizione, esaminati i documenti prodotti dalle parti e la relazione tecnica d'ufficio grafologica disposta nel corso del giudizio, meritano adesione le conclusioni cui è giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali, poiché la relazione finale risulta adeguatamente motivata, priva di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Di conseguenza la sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione deve ritenersi autografa.
Quanto invece alla riconducibilità della sottoscrizione a Parte_2 personalmente ovvero quale legale rappresentante della si
[...] Parte_1 osserva che la sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione non riporta il timbro della società né in detto atto TI dichiara di agire nella qualità di legale rappresentante della persona giuridica.
È sufficiente infine osservare che, considerando il tenore letterale e la volontà delle parti come emerge dalla disamina della lettera di fideiussione, si tratta di atto con cui un soggetto assume il ruolo di garante per le obbligazioni altrui. Detto soggetto non può che essere diverso dall'obbligato principale. Ne consegue che ha sottoscritto la lettera di fideiussione non Parte_2 spendendo il nome della società, ma quale persona fisica che si impegna a garantire dinanzi ad un terzo, l'istituto di credito, il corretto adempimento delle obbligazioni della società Parte_1 Anche sotto tale profilo pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
- sulla eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust Da ultimo, è necessario soffermarsi sulla nullità della fideiussione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 eccepita da parte opponente solo in sede di comparsa conclusionale.
È sufficiente sul punto precisare che, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la nullità della fideiussione dedotta dall'opponente deve essere in ogni caso ritenuta parziale, poiché riguarda solo alcune clausole contrattuali. L'unica parte legittimata ad eccepirne l'estensione all'intero contratto ex art. 1419 c.c. deve quindi essere individuata nella parte che senza quella clausola non avrebbe stipulato l'intero contratto, quindi la creditrice opposta, e non invece il cliente il quale, interessato esclusivamente a prestare garanzia, l'avrebbe data ugualmente -anche in assenza delle clausole nulle- in quanto per lui meno onerosa (cfr Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1306 del 03/02/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 27/01/2003;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10690 del 20/05/2005). L'eccezione non può quindi essere accolta.
- sulla domanda di manleva avanzata nei confronti di e Camera di Controparte_5 CP_3 CP_3
Non merita accoglimento la domanda di manleva avanzata da Parte_1 nei confronti di e Camera di Commercio di Controparte_5 CP_3
6 Esaminando il titolo negoziale posto a fondamento del ricorso monitorio e l'ulteriore documentazione prodotta dalle terze chiamate, si evince che in ragione di una convenzione stipulata con ratione temporis efficace CP_1 tra le parti, le imprese richiedevano un finanziamento alla tramite CP_1 uno dei confidi ed i finanziamenti poi erogati erano assistiti per il 70% da dalla
Camera di Commercio e per il 5% dalla garanzia dei FI. Nel caso di specie fu la RE ZI spca a comunicare all'istituto di credito la richiesta di finanziamento per ex art. 7 della convenzione. Verificata la sussistenza Parte_1 dei presupposti veniva concesso il finanziamento con le garanzie e secondo le modalità di cui all'art. 7 della convenzione.
Dalla mera lettura degli artt. 9 e 10 della stessa convenzione emerge che
è solo la banca che, in caso di inadempimento del correntista, può esperire le azioni di recupero del credito e chiedere alla ed a Controparte_3
RE ZI spca, obbligate ad adempiere a semplice richiesta, il rimborso del credito garantito nei limiti delle quote sopra indicate. Sono inoltre fatti salvi espressamente i diritti della banca nei confronti della impresa debitrice e dei garanti. Infine, l'art. 12 della convenzione precisa “le parti concordano fin d'ora che l'eventuale azione di recupero dei crediti sarà svolta dalla banca anche per le quote garantite dalla Camera di Commercio e dall'Organismo di garanzia fidi.” Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione e domanda deve quindi ritenersi accertata la carenza di legittimazione attiva della debitrice rispetto alla domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti Parte_1 di e di Controparte_14 Controparte_3 CP_3
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “- IN VIA PRELIMINARE, sospendere ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (sentenza n. 1541/20 pronunciata dal Tribunale Civile di Latina in data 31.07.20 e pubblicata il 05.08.20);
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1541/20 pronunciata dal Tribunale
Civile di Latina in data 31.07.20 e pubblicata il 05.08.20, accogliere l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1520/2014, emesso dal Tribunale Civile di Latina (R. g. n° 3625/14) con il quale la
[...] ingiungeva alla ed al SI Controparte_10 Parte_1
, nella qualità di fideiussore, il pagamento in Parte_2 solido della somma di €. 70.488,88, oltre interessi e spese, maturata in relazione alle esposizioni nei rapporti di conto corrente ordinario n° 102152581, per la somma di € 37.678,08, e di conto corrente anticipi n. 102152953, per la somma di € 32.810,80;
7 - IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto provato il credito, accogliere la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_5
(già e della
[...] Controparte_15 [...]
di il tutto, Controparte_16 CP_3 con vittoria di spese ed onorari, Iva e Cpa e spese generali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, l'appellante reitera l'istanza già formulata nel giudizio di primo grado e per l'effetto chiede ammettersi CTU econometrica avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei tassi di interesse applicati ai rapporti bancari intercorsi tra la e la Parte_1 Controparte_1
Ha proposto altresì autonomo appello , il Parte_2 quale è stato iscritto al numero 5116 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ed ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata N. 1541/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data, 05.08.2020 accogliere l'opposizione proposta originariamente dal SI Parte_2 con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo
[...] opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto provato il diritto da parte della opposta di esigere delle somme dall'opponente quale fideiussore, si vorrà Parte_2 ridurre la somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa. Sempre in via subordinata, nel non creduto caso di conferma della sentenza impugnata, ridurre le spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa nella solo misura dovuta alla CP_17 escludendo quelle liquidate in favore dei terzi chiamati in causa dalla opponente con separato atto di citazione in Parte_1 opposizione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.”
e per essa, quale mandataria per la Controparte_1 gestione del credito a resistito al gravame ed ha CP_2 così concluso: “Piaccia all'adita Corte, contrariis rejectis, previa conferma dell'impugnata sentenza, rigettare l'appello, perché
8 inammissibile, generico, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti ed onorario del grado ex DM 55/2014”.
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha resistito al gravame ed ha così concluso:
“che l'Ill.ma Corte d'Appello di adita voglia:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità del presente appello per i motivi indicati in premessa;
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le deduzioni sopra riportate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze, onorari oltre c.a., iva e spese generali.”
Con provvedimento del 20 aprile 2021, il Presidente ha disposto la riunione della causa R.G. n. 5116/2020 alla presente causa, in quanto trattasi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
ha resistito al gravame ed ha Controparte_5 così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'inammissibilità degli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale Civile di Latina n. 1541/20 pubblicata il 05/08/20 e notificata il 09/09/20, in ogni caso rigettandoli in quanto infondati in fatto ed in diritto, in particolare per quanto qui interessa con riguardo all'appello proposto da nei confronti di e nel punto E Parte_1 Controparte_5 dell'appello di che riguarda Parte_2 Controparte_5
in punto di spese.
[...]
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di , oltre Controparte_5 accessori e 15% forf.”
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 24.03.2023, si è costituita in giudizio rappresentata da Controparte_6 quale cessionaria del Controparte_7 credito controverso, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed ha così concluso: “si costituisce ex art. 111 c.p.c. formalmente per la e per essa quale Controparte_6 procuratrice la per effetto Controparte_7 dei suesposti passaggi societari e cessioni di credito nel giudizio di appello portante R.G. n. 5089/2020 (a cui è riunito il giudizio
9 R.G. n. 5116/2020) riportandosi integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito, verbalizzato e prodotto documentalmente.”
Con ordinanza del 27.09.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata da mentre ha sospeso la Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza, limitatamente alla condanna di , al pagamento delle spese di lite in Parte_2 favore di e della Controparte_5 Controparte_3 di CP_3
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 31 marzo 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 16.01.2025.
§ 5. — L'appello proposto da contiene i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
- ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RITENUTO DOCUMENTATO IL RAPPORTO CONTRATTUALE Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova circa la spettanza del credito, posto che la pretesa si fonda su rapporti autonomi.
A ben vedere, parte appellante sostiene che deve trovare applicazione al caso di specie l'art. 2558 c.c., in quanto vi sarebbe una successione nel contratto dalla alla Controparte_12 Pt_1
in virtù della quale il calcolo del saldo contabile deve partire
[...] dalla data corretta di origine del rapporto. Invero, in data 06.07.2012, ha sottoscritto un Parte_1 contratto di conto corrente e di conto anticipi, con annessi affidamenti, partendo da un saldo negativo, in forza di un bonifico di €27.507,00 in favore della “per estinzione fido per CP_12 traslazione”, dopo l'acquisto di un ramo dell'azienda avvenuto in data 27.05.2011. Di conseguenza, appare evidente come anche CP_12 risulti debitrice in solido della somma ingiunta, stante la
[...] continuità del rapporto, e che l'istituto di credito abbia omesso di fornire la prova per l'intera durata dello stesso.
***
Il motivo va respinto.
10 Il conto corrente n. 102152581 sottoscritto da Parte_1 prodotto in atti dalla banca opposta in primo grado non parte con un saldo negativo di -€27.507,00, ma parte da saldo zero alla data del 3.7.2012. Alla data del 6.7.2012 è registrato in uscita un bonifico di €27.507,00 in favore della “per CP_12 estinzione fido per traslazione”.
Se fosse vera la tesi della continuità tra il precedente conto della e quello intestato a il conto non CP_12 Parte_1 avrebbe un saldo iniziale pari a zero, ma registrerebbe un saldo negativo di -€27.507,00 e vi sarebbe una rimessa sul conto di
€27.507,00 da parte di per riportare a zero il saldo. Parte_1
Invece, proprio la circostanza del bonifico di €27.507,00 in favore di sta ad indicare l'autonomia del nuovo CP_12 rapporto di c/c intestato ad rispetto a quello Parte_1 intrattenuto da con la stessa banca, dovendosi CP_12 pertanto ritenere che lo spostamento della somma in questione in favore della cedente il ramo di azienda dimostri esattamente il contrario della tesi sostenuta dall'appellante, ossia la nascita ex novo del rapporto di c/c, e non già la prosecuzione del rapporto precedentemente intrattenuto dalla cedente.
- , CONTRADDITTORIA E CARENTE Tes_1
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA E
DA PARTE DELLA BANCA CP_18
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che l'istituto di credito non ha violato i canoni di correttezza e buona fede. Al contrario, l'appellante rileva che la banca ha esercitato il recesso a distanza di soli due anni dall'apertura dei rapporti, immotivatamente, senza alcuna giustificazione e senza che vi fosse alcun tipo di ritardo o anomalo andamento.
***
Il motivo va respinto.
Premesso che in relazione al contratto di affidamento di euro
30.000 la società correntista aveva utilizzato i fondi messi a disposizione dalla banca oltre la soglia dell'affidamento concesso, va rilevato che nei contratti era espressamente previsto all'art. 7, trattandosi di rapporti a tempo indeterminato, con cliente non appartenente alla categoria consumatore, la possibilità di revoca della banca dalla concessione del credito con preavviso di un giorno.
11 Detta clausola risulta specificamente richiamata e sottoscritta dal legale rappresentante della società correntista ai sensi dell'art. 1341 c.c., di talché il recesso della banca in data 2.12.2013 prodotto in atti non risulta illegittimo né contrario a buona fede.
- , CONTRADDITTORIA E CARENTE Tes_1
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA
ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di errata quantificazione della somma dovuta anche per illegittima applicazione dei tassi di interesse. Invero, sostiene parte appellante che, dall'analisi dell'andamento dei rapporti, emerge in più occasioni il superamento del tasso soglia, configurando l'ipotesi di usura ex art. 644 c.p. nonché ex art. 1815 comma 2 c.c. In particolare, sostiene l'appellante, “ad un'analisi sommaria dei tassi applicati, nel conto corrente n. 102152953 si riscontrano diversi casi di superamento del tasso soglia: basti pensare che, solamente nel III° trimestre 2012, si registra un TAEG applicato del 21,43%, nonostante la previsione di un tasso Soglia fissato al 13,338%”. Inoltre, la banca avrebbe applicato ai rapporti in esame il sistema di capitalizzazione detto di “interessi composto”, in violazione dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, l'appellante contesta la mancata ammissione di una CTU econometrica, reiterandola in sede di appello, al fine di valutare la corretta applicazione dei tassi di interesse nonché l'asserita violazione del divieto di anatocismo.
*** Il motivo è inammissibile. A parte l'erroneità del riferimento al TAEG, anziché al TEG, quale indice in base al quale verificare il superamento del tasso soglia, la censura prescinde totalmente dalla ragione in base alla quale il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la dedotta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, ossia: la mancata produzione da parte degli opponenti dei D.M. rilevanti ai fini della determinazione degli interessi usurari, avendo il giudice osservato in proposito che: “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rilevanti ai fini della determinazione degli interessi usurari rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul
12 piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza della loro ritenersi inammissibile ogni domanda ed eccezione relativa al dedotto superamento dei tassi soglia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15065 del 02/07/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009; Cass., n. 8742/2001; Tribunale di Mantova, 1.12.2009; Cass., sez. un., n. 9941/2009)”. Orbene la suddetta ratio decidendi non è stata in alcun modo censurata dalla società appellante, di talché la statuizione sul punto è divenuta definitiva, dovendosi in proposito solo osservare che, a fronte del giudicato, neppure vale invocare il potere di rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice dell'appello. Quanto alla violazione dell'art. 1283 c.c., deve rilevarsi come già il giudice di primo grado, con motivazione non specificatamente contrastata, abbia riscontrato la presenza della clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e degli interessi attivi in entrambi i rapporti intrattenuti dall'appellante dal luglio 2012 al dicembre 2013 di talchè deve ritenersi insussistente la dedotta violazione. Del tutto fuori bersaglio è la contestazione della illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al 1.1.2014, atteso che, come risulta dalla comunicazione di recesso inviata dalla banca, i rapporti sono cessati a dicembre 2013 e nel 2014 sono passati a sofferenza. Non rinvenendosi clausole affette da invalidità, non deve procedersi ad alcun ricalcolo della somma pretesa dalla banca opposta, dovendosi pertanto rigettarsi l'istanza di CTU.
- SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE – Controparte_19
[...]
Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva nei confronti della per il 5%, e CP_5 dalla di per il 50%. Controparte_3 CP_3
A ben vedere, sostiene l'appellante che la garanzia fornita dalle stesse era originariamente volta a coprire il 75% del debito in sede di prima escussione, e che la stessa dopo aver CP_5 implicitamente ammesso di aver prestato tale garanzia per il proprio 5% sin dal primo grado del giudizio, avrebbe già pagato alla banca quanto dalla stessa dovuto.
*** Il motivo è inammissibile.
13 Il giudice di primo grado aveva rilevato che, in base alla Convenzione stipulata tra le parti, FI e la Camera di Commercio avevano prestato garanzia autonoma in favore della per il finanziamento concesso alla società appellante, ed CP_20 avevano convenuto che, avvenuto il pagamento, l'azione di recupero sarebbe stata svolta esclusivamente dalla CP_20 pertanto, aveva ritenuto il Tribunale, la società debitrice non era legittimata a proporre azione di manleva nei confronti delle due chiamate in causa, essendosi queste ultime obbligate esclusivamente nei confronti della CP_20
La ratio decidendi esposta dal giudice di primo grado non è stata neppure attinta dal motivo in esame, di talché deve ritenersi che la sentenza sia divenuta definitiva quanto all'accertato difetto di legittimazione di Parte_1
§ 5. — L'appello proposto da contiene i Parte_2 seguenti motivi di impugnazione:
- ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA ECCEZIONE FORMULATA DALL'OPPONENTE DI NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'intera fideiussione sottoscritta dall'appellante , in qualità di amministratore di Pt_2 Pt_1
in quanto tale nullità deve essere ritenuta parziale e limitata
[...] soltanto a determinate clausole.
Invero, sostiene l'appellante che la fideiussione debba essere dichiarata nulla nella sua interezza, in quanto contraria alla normativa Antitrust per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della legge 287/1990, come anche sostenuto dalla più recente giurisprudenza in tema.
*** Il motivo va respinto. Le S.U. hanno stabilito, quanto agli effetti della dedotta nullità, che: I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
14 unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021.
In proposito, l'appellante non ha provato alcuna circostanza, esterna al contratto o desumibile dal testo contrattuale, idonea a dimostrare che la banca avrebbe rinunciato alla fideiussione prestata dal legale rappresentante della società debitrice in mancanza delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Vi è poi un'altra ragione che induce a ritenere la censura priva di fondatezza.
Come osservato dalla S.C., la rilevazione della nullità a valle dell'intesa anticoncorrenziale contenuta nello schema ABI
2002-2005, “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di
15 compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” Cass. 30383/2024. Nel giudizio che ci occupa, la fideiussione è stata stipulata nel 2012 e, dunque, ben 7 anni dopo il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005. Ne deriva che detto provvedimento, emesso all'esito di un'istruttoria condotta su un campione di banche utilizzanti lo schema ABI di fideiussione omnibus nel periodo
2002-2005, non costituisce prova privilegiata di condotte successive a quelle esaminate dall'autorità antitrust.
Con riguardo alla fideiussione omnibus stipulata dall'appellante nel 2012, dunque, il avrebbe dovuto Pt_2 provare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche nel periodo indicato, prova che, nel caso che ci occupa, è del tutto mancata.
Altresì, è mancata del tutto da parte dell'opponente l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., di talché, anche se le tre clausole fossero dichiarate nulle, il rimarrebbe pur sempre obbligato in forza del contratto di Pt_2 fideiussione, seppure depurato delle clausole ritenute invalide.
- ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA ECCEZIONE FORMULATA DALL'OPPONENTE DI INVALIDITA' E/O INEFFICACIA DELLA FIDEIUSSIONE Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di dichiarazione di invalidità e/o inefficacia della
16 fideiussione, sottoscritta da in qualità di legale Parte_2 rappresentante della debitrice principale e non già Parte_1 personalmente. A ben vedere, sostiene l'appellante che la fideiussione in parola sarebbe affetta - ex art. 1390 c.c. - da un vizio della volontà del rappresentante, il quale ha sottoscritto il modulo sottopostogli nella erronea convinzione di prestare una co-fideiussione – congiuntamente a di – Controparte_19 CP_3 quale legale rappresentante di e non già a titolo Parte_1 personale. Tale aspetto si evincerebbe anche dall'indicazione nel documento contrattuale della sede operativa e legale della società piuttosto che della propria residenza. Trattandosi di errore essenziale ex art. 1429 c.c., la fideiussione deve ritenersi nulla anche sotto tale aspetto.
*** La censura è inammissibile. Essa prescinde totalmente dalla ratio espressa dal Tribunale nella parte in cui ha osservato che: “considerando il tenore letterale e la volontà delle parti come emerge dalla disamina della lettera di fideiussione, si tratta di atto con cui un soggetto assume il ruolo di garante per le obbligazioni altrui. Detto soggetto non può che essere diverso dall'obbligato principale. Ne consegue che ha sottoscritto la lettera di fideiussione non Parte_2 spendendo il nome della società, ma quale persona fisica che si impegna a garantire dinanzi ad un terzo, l'istituto di credito, il corretto adempimento delle obbligazioni della società . Parte_1
Il ragionamento del giudice è pienamente condivisibile: ed in effetti, non è ragionevole ritenere che l'appellante abbia prima sottoscritto i contratti di conto corrente con affidamento in qualità di legale rappresentante della società e poi, per errore, Parte_1 abbia sottoscritto un contratto, denominato fideiussione, in proprio, e non quale legale rappresentante della società, atteso che per chiunque è evidente che il garante è per forza un soggetto diverso dal debitore. Il ha sottoscritto la fideiussione in proprio, essendo Pt_2 ben consapevole della qualità di garante che andava ad assumere per la società da lui stesso amministrata.
- , CONTRADDITTORIA E CARENTE Tes_1
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA ECCEPITA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA E DA PARTE DELLA CP_18
BANCA
17 Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha accolto la domanda di revoca del d.i. opposto per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca. Rileva l'appellante che l'istituto di credito avrebbe revocato tutti i rapporti in essere con a distanza di un solo anno Parte_1 rispetto alla data di apertura e senza alcun giustificato motivo, in tal modo aggravando la posizione del fideiussore e in totale spregio dei principi sanciti dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui la revoca degli affidamenti risulta illegittima qualora il cliente versi in una situazione economica inalterata.
*** Si rinvia a quanto già osservato con riguardo allo stesso motivo proposto dalla società debitrice.
- , CONTRADDITTORIA E CARENTE Tes_1
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA ECCEPITA ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL
DEBITO INGIUNTO Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di illegittima quantificazione della somma ingiunta per illegittima applicazione e determinazione dei tassi di interesse anatocistici, applicati dalla banca ai rapporti oggetto di controversia. Invero, sostiene l'appellante che l'istituto di credito avrebbe nel complesso applicato tassi usurari, derivanti da una girocontazione delle diverse competenze del conto corrente e del conto anticipi. Di conseguenza, egli contesta la decisione del primo giudice di rigettare la richiesta di CTU contabile, come tale idonea a ricostruire analiticamente l'andamento dei rapporti in esame.
*** Si rinvia a quanto già osservato con riguardo allo stesso motivo proposto dalla società debitrice.
- SULLA CONDANNA DELL'OPPONENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE AI TERZI CHIAMATI DALLA Parte_1
Con il quinto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese nei confronti di Parte_2
18 e di in Controparte_5 Controparte_3 CP_3 quanto trattasi di terzi chiamati in causa da con Parte_1 autonomo atto di citazione e non già dal Sig. , il quale deve Pt_2 quindi essere tenuto indenne da tali spese, quand'anche soccombente.
*** Si rinvia a quanto già osservato con riguardo allo stesso motivo proposto dalla società debitrice.
§ 5. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico delle parti appellanti in solido, stante l'interesse comune nella causa (art. 97 I comma c.p.c.). Esse si liquidano nel medio, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da euro 52.001 a 260.000), nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA in favore di ciascuna delle appellate costituite e della parte intervenuta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e per essa quale mandataria per la gestione del credito
[...]
Dovalue S.p.a., Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Roma, e dell'intervenuta Controparte_5
rappresentata da Controparte_6 Controparte_7 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — rigetta gli appelli proposti da e da Parte_1 Parte_2
[...]
2. — — condanna e in solido, Parte_1 Parte_2 al rimborso, in favore di ciascuna parte appellata costituita e della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2025. Il Presidente estensore
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