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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott. Michele Basta Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 650/2025 R.G.
Avente per oggetto: revoca della curatela e contestuale richiesta di trasmissione degli atti processuali al Giudice tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno
Promossa da: avv. Francesca Olivero del Foro di Cuneo, con studio in Fossano, Via Monsignor
Dionisio Borra 18, in qualità di Curatore del signor C.F. Controparte_1
nato in [...] il [...], ora residente in [...]
Po 69 -come da decreto di sostituzione del curatore del Tribunale di Cuneo, Giudice
Dottoressa Alessandra Nocco, emesso il 30.11.2021 nella procedura n. 274/2003 V.G.,
RICORRENTE
Contro
, C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
ora residente in [...],
1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“la scrivente presenta formale istanza di revoca dell'inabilitazione del signor CP_1
[...]
e conseguentemente chiede altresì la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 406- 429 C.C. comma 3, al fine di evitare vuoti di tutela per il signor ”; CP_1
per il Pubblico ministero intervenuto:
“si dichiari l'interdizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473bis 52 c.p.c. l'avv. Francesca Olivero del
Foro di Cuneo, con studio in Fossano, Via Monsignor Dionisio Borra 18, in qualità di
Curatore del signor , C.F. nato in Controparte_1 C.F._1
Albania il 02.10.1976, ora residente in [...], ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che è celibe, e i genitori sono CP_1
deceduti entrambi negli ultimi anni (madre, deceduta il 28.12.2023 e Persona_1
deceduto il 19.2.2021); che vive stabilmente in Via Persona_2 Controparte_1
Valle Po 69, fino a pochi mesi fa insieme alla zia (sorella della madre) Parte_1
che non lavora, ma è impegnato in un P.A.S.S. ormai da molti anni
[...] CP_1
presso la farmacia Cumino di Fossano, di cui è originario;
che i familiari, il fratello
2 e la di lui moglie e la zia si prendono Persona_3 Persona_4 Parte_1
quotidianamente cura di lui preparando i pasti e assistendolo nelle incombenze quotidiane;
che, per contro, è autonomo nelle azioni quotidiane di Controparte_1
igiene personale e spostamenti (si sposta in autobus regolarmente per andare a
Fossano, ha una buona rete di relazioni in Fossano a livello di conoscenze di vecchia data, deambula autonomamente); che non è titolare di beni immobili né CP_1
mobili registrati ed ha un conto corrente bancario presso CRF- Sede di Fossano;
che è
in grado di gestire autonomamente le spese quotidiane;
che non sostiene direttamente le spese domestiche come le utenze, pagate dal fratello, né paga un canone per l'alloggio, fornito in comodato gratuito dalla cognata;
che è destinatario di CP_1
provvedimento di invalidità all'80% (“invalidità con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura superiore ad 2/3”) fin dal 2005, e percepisce una pensione mensile pari ad euro 190 circa, e un contributo dovuto al P.A.S.S. pari ad euro 50 mensili;
che il beneficiario è seguito dal Consorzio Socio Assistenziale del in particolare dalla dottoressa per i Servizi Lavorativi e CP_2 Testimone_1
dall'Assistente Sociale;
che la cartella medica è andata perduta nei Testimone_2
passaggi di competenze tra un medico e l'altro, ed è stato possibile recuperare solo alcuni appunti del dottor , di Fossano;
che il beneficiario ha Persona_5
necessità di cure quotidiane, a livello di ordinaria amministrazione;
che le spese necessarie al suo mantenimento sono elevate rispetto alle sue entrate;
che il sig.
non è lavorativamente occupabile in modo da avere un effettivo stipendio;
che CP_1
gli introiti del sig. sono così contenuti e limitati da non essere rilevanti per CP_1
soggetti terzi che dovessero farsi garanti di una gestione economica corretta e a tutela degli interessi del soggetto.
3 Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame del convenuto all'udienza del
24.6.2025 dinanzi al GOT , in qualità di GOT delegato per Persona_6
l'incombente istruttorio, nonché alla successiva udienza del 16.9.2025 sulle conclusioni rassegnate dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere quindi accolta per le ragioni di seguito esposte.
La parte convenuta nel corso dell'esame ha risposto con precisione e con lucidità alle domande che le sono state rivolte;
in particolare è stata in grado di riferire correttamente luogo e data di nascita;
ha precisato dove si trovava al momento dell'esame dinanzi al GOT;
è stata in grado di riferire quale tipo di lavoro svolgesse;
ha riferito dove e con chi vive attualmente;
ha riconosciuto la banconota che le è stata esibita;
ha saputo riferire in ordine al costo di beni di prima necessità; è stata in grado di ricordarsi chi compie le attività quotidiane nella casa in cui vive;
è stata altresì in grado di ricordare cosa avesse mangiato a cena il giorno precedente all'esame dinanzi al GOT;
inoltre, alla domanda del GOT “Vuole che il Tribunale nomini una persona
che l'aiuti nello svolgimento del pratiche e a prendere le decisioni importanti che la
riguardano, se serva metta delle firme al suo posto ? Pensa di avere bisogno di un
aiuto ?” la parte convenuta ha così risposto: “Non mi sembra, ora mi aiuta mio
fratello e mia cognata, per prendere qualche decisione importante”; ha riferito di non essere indipendente dal punto di vista economico (“Ho bisogno di essere aiutato, tra
lavoro e pensione non arrivo a 300,00 euro, arrivo a 200,00 scarse”).
4 Orbene, tenuto conto delle capacità residue della parte convenuta, la misura dell'inabilitazione in precedenza irrogatale appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia.
La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere accolto, trovandosi la parte convenuta nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la revoca dell'inabilitazione dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n.427/2003.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali, tenuto conto dell'esito della causa, della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, nonché della mancata richiesta sul punto da parte dell'attrice.
5 Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione dichiarata con sentenza del
Tribunale di Cuneo n.427/2003.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 18.9.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Michele Basta Dott. ssa Roberta Bonaudi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott. Michele Basta Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 650/2025 R.G.
Avente per oggetto: revoca della curatela e contestuale richiesta di trasmissione degli atti processuali al Giudice tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno
Promossa da: avv. Francesca Olivero del Foro di Cuneo, con studio in Fossano, Via Monsignor
Dionisio Borra 18, in qualità di Curatore del signor C.F. Controparte_1
nato in [...] il [...], ora residente in [...]
Po 69 -come da decreto di sostituzione del curatore del Tribunale di Cuneo, Giudice
Dottoressa Alessandra Nocco, emesso il 30.11.2021 nella procedura n. 274/2003 V.G.,
RICORRENTE
Contro
, C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
ora residente in [...],
1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“la scrivente presenta formale istanza di revoca dell'inabilitazione del signor CP_1
[...]
e conseguentemente chiede altresì la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli artt. 406- 429 C.C. comma 3, al fine di evitare vuoti di tutela per il signor ”; CP_1
per il Pubblico ministero intervenuto:
“si dichiari l'interdizione”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473bis 52 c.p.c. l'avv. Francesca Olivero del
Foro di Cuneo, con studio in Fossano, Via Monsignor Dionisio Borra 18, in qualità di
Curatore del signor , C.F. nato in Controparte_1 C.F._1
Albania il 02.10.1976, ora residente in [...], ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che è celibe, e i genitori sono CP_1
deceduti entrambi negli ultimi anni (madre, deceduta il 28.12.2023 e Persona_1
deceduto il 19.2.2021); che vive stabilmente in Via Persona_2 Controparte_1
Valle Po 69, fino a pochi mesi fa insieme alla zia (sorella della madre) Parte_1
che non lavora, ma è impegnato in un P.A.S.S. ormai da molti anni
[...] CP_1
presso la farmacia Cumino di Fossano, di cui è originario;
che i familiari, il fratello
2 e la di lui moglie e la zia si prendono Persona_3 Persona_4 Parte_1
quotidianamente cura di lui preparando i pasti e assistendolo nelle incombenze quotidiane;
che, per contro, è autonomo nelle azioni quotidiane di Controparte_1
igiene personale e spostamenti (si sposta in autobus regolarmente per andare a
Fossano, ha una buona rete di relazioni in Fossano a livello di conoscenze di vecchia data, deambula autonomamente); che non è titolare di beni immobili né CP_1
mobili registrati ed ha un conto corrente bancario presso CRF- Sede di Fossano;
che è
in grado di gestire autonomamente le spese quotidiane;
che non sostiene direttamente le spese domestiche come le utenze, pagate dal fratello, né paga un canone per l'alloggio, fornito in comodato gratuito dalla cognata;
che è destinatario di CP_1
provvedimento di invalidità all'80% (“invalidità con riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura superiore ad 2/3”) fin dal 2005, e percepisce una pensione mensile pari ad euro 190 circa, e un contributo dovuto al P.A.S.S. pari ad euro 50 mensili;
che il beneficiario è seguito dal Consorzio Socio Assistenziale del in particolare dalla dottoressa per i Servizi Lavorativi e CP_2 Testimone_1
dall'Assistente Sociale;
che la cartella medica è andata perduta nei Testimone_2
passaggi di competenze tra un medico e l'altro, ed è stato possibile recuperare solo alcuni appunti del dottor , di Fossano;
che il beneficiario ha Persona_5
necessità di cure quotidiane, a livello di ordinaria amministrazione;
che le spese necessarie al suo mantenimento sono elevate rispetto alle sue entrate;
che il sig.
non è lavorativamente occupabile in modo da avere un effettivo stipendio;
che CP_1
gli introiti del sig. sono così contenuti e limitati da non essere rilevanti per CP_1
soggetti terzi che dovessero farsi garanti di una gestione economica corretta e a tutela degli interessi del soggetto.
3 Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame del convenuto all'udienza del
24.6.2025 dinanzi al GOT , in qualità di GOT delegato per Persona_6
l'incombente istruttorio, nonché alla successiva udienza del 16.9.2025 sulle conclusioni rassegnate dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere quindi accolta per le ragioni di seguito esposte.
La parte convenuta nel corso dell'esame ha risposto con precisione e con lucidità alle domande che le sono state rivolte;
in particolare è stata in grado di riferire correttamente luogo e data di nascita;
ha precisato dove si trovava al momento dell'esame dinanzi al GOT;
è stata in grado di riferire quale tipo di lavoro svolgesse;
ha riferito dove e con chi vive attualmente;
ha riconosciuto la banconota che le è stata esibita;
ha saputo riferire in ordine al costo di beni di prima necessità; è stata in grado di ricordarsi chi compie le attività quotidiane nella casa in cui vive;
è stata altresì in grado di ricordare cosa avesse mangiato a cena il giorno precedente all'esame dinanzi al GOT;
inoltre, alla domanda del GOT “Vuole che il Tribunale nomini una persona
che l'aiuti nello svolgimento del pratiche e a prendere le decisioni importanti che la
riguardano, se serva metta delle firme al suo posto ? Pensa di avere bisogno di un
aiuto ?” la parte convenuta ha così risposto: “Non mi sembra, ora mi aiuta mio
fratello e mia cognata, per prendere qualche decisione importante”; ha riferito di non essere indipendente dal punto di vista economico (“Ho bisogno di essere aiutato, tra
lavoro e pensione non arrivo a 300,00 euro, arrivo a 200,00 scarse”).
4 Orbene, tenuto conto delle capacità residue della parte convenuta, la misura dell'inabilitazione in precedenza irrogatale appare francamente afflittiva, anche alla luce della recente ma consolidata giurisprudenza in materia.
La Suprema Corte ha infatti ribadito anche di recente come “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Così, tra le altre, Cass. civ. sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Alla luce di tutto quanto sopra detto il ricorso deve essere accolto, trovandosi la parte convenuta nelle condizioni che legittimano, alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale come sopra richiamato, la revoca dell'inabilitazione dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n.427/2003.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali, tenuto conto dell'esito della causa, della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, nonché della mancata richiesta sul punto da parte dell'attrice.
5 Con separata ordinanza si provvede alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per le valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione dichiarata con sentenza del
Tribunale di Cuneo n.427/2003.
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 18.9.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Michele Basta Dott. ssa Roberta Bonaudi
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