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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4046/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4046/2024 R.G.V.G. avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Doro ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Sassari, in viale Umberto I n.108, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.11.2024 ed allegata al ricorso introduttivo e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Piu Parte_2 C.F._3
( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via Muroni n.22, C.F._4 in virtù di procura alle liti rilasciata in data 16.10.2024 ed allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 11.12.2024, premesso che:
pagina 1 di 3 -con sentenza n. 1400/2014 del 05.11.2014 il Tribunale di Sassari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.9.1992, in Sassari (trascritto al n. 283, serie A, parte II, anno 1992) tra e ponendo a carico del un assegno mensile di € Parte_1 Parte_2 Pt_1
250,00 per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
, all'attualità 31enne, aveva raggiunto da tempo l'indipendenza economica, affermandosi Controparte_1
come trader, formatore ed imprenditore nel settore dell'alta orologeria;
hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza n.1400/2014 del Tribunale di Sassari, revocare e/o dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento in capo al Sig. Parte_1 dell'assegno di mantenimento a favore del proprio figlio con decorrenza dalla data di Controparte_1
deposito del presente ricorso”.
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente, ritiene che la domanda Controparte_1 congiunta delle parti possa pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4046/2024 R.G.V.G. avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-congiunto”, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Doro ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Sassari, in viale Umberto I n.108, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.11.2024 ed allegata al ricorso introduttivo e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Piu Parte_2 C.F._3
( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, in via Muroni n.22, C.F._4 in virtù di procura alle liti rilasciata in data 16.10.2024 ed allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 11.12.2024, premesso che:
pagina 1 di 3 -con sentenza n. 1400/2014 del 05.11.2014 il Tribunale di Sassari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.9.1992, in Sassari (trascritto al n. 283, serie A, parte II, anno 1992) tra e ponendo a carico del un assegno mensile di € Parte_1 Parte_2 Pt_1
250,00 per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]); Per_1
, all'attualità 31enne, aveva raggiunto da tempo l'indipendenza economica, affermandosi Controparte_1
come trader, formatore ed imprenditore nel settore dell'alta orologeria;
hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza n.1400/2014 del Tribunale di Sassari, revocare e/o dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento in capo al Sig. Parte_1 dell'assegno di mantenimento a favore del proprio figlio con decorrenza dalla data di Controparte_1
deposito del presente ricorso”.
Le parti hanno confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente indipendente, ritiene che la domanda Controparte_1 congiunta delle parti possa pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3