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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1985/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza dell'8.1.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
tra nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Giuseppe Bubbo del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Giuseppe Bubbo del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti come da note scritte in sostituzione d'udienza dell'8.1.2025; nulla osta del PM.
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29.11.2024, e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di CP_1 separazione di cui al decreto di omologazione cronol. n. 7045/2022 del 9.11.2022, pubblicato l'11.11.2022. In particolare, hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 14.8.1980, di essere genitori di un figlio oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e di essersi separati consensualmente nel 2022, alle seguenti condizioni: I) coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza, dovunque loro piaccia, anche all'estero; II) I coniugi e dichiarano di riconoscere, ciascuno, la propria Parte_1 CP_1 autosufficienza economica e, pertanto, di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
III) La sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione di via Carrao snc del Comune CP_1 di Cropani, e dalla data di sottoscrizione del presente accordo sosterrà in maniera esclusiva le spese relative suddetto immobile;
Il sig. lascerà la casa coniugale Pt_1
1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo portando via con sé i propri effetti personali, trasferendosi in Andali alla via Piano n. 54/2, e di cui sosterrà in maniera esclusiva le spese relative all'immobile; IV) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividere i rispettivi beni mobili comuni. Ciò premesso, i ricorrenti hanno dichiarato che le condizioni economiche di Parte_1 sono peggiorate - in quanto le sue uniche entrate sono costituite dal reddito di inclusione per un importo mensile di € 499,97 - mentre le condizioni patrimoniali ed economiche di sono rimaste invariate - continuando ella a svolgere la CP_1 propria attività lavorativa di insegnante - e di essere d'accordo fra loro circa la corresponsione da parte di , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, di un CP_1 assegno di mantenimento di € 100 in favore di Parte_1
2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'ordine pubblico, procede a rendere esecutiva la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 7045/2022 nel senso di prevedere, a carico di ed in favore di un assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento mensile di € 100, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 7045/2022 del 9.11.2022, pubblicato l'11.11.2022, nel senso di prevedere un assegno di mantenimento mensile di € 100,00 a carico di ed in favore di CP_1 Parte_1
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24.3.2025. Il giudice est. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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