Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 628/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 628/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int.4 professione: Agente di Polizia Locale reddito: euro 1.800,00 circa al mese e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: Agente di Polizia Locale reddito: euro 1.800,00 circa al mese entrambi con l'Avv. Marco Zancanaro presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Codigoro (FE) il 29-4-2006 (anno 2006, Numero 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
− la figlia di anni 13 (tredici), viene affidata ad entrambi i genitori Persona_2 con affido condiviso e residenza anagrafica presso la madre a Occhiobello (RO), Via Antonio Guariento, 4. Ella manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, da cui riceverà cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Su dette questioni di maggior interesse relative ad quindi, i genitori cercheranno di PE armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ad un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al PE suo sviluppo e alla sua educazione. La bimba verrà sottoposta, con regolarità ed estrema attenzione, ai controlli sanitari ciclici e/o specifici dettati dai protocolli sanitari e dalle esigenze di salute di cui sono attualmente a conoscenza i genitori e a quelli che si palesassero indispensabili in futuro, a cui i rispettivi genitori avranno cura di partecipare congiuntamente, previamente concordando date e orari con idoneo anticipo. Le scelte di sistematico regime alimentare e/o dietetico, nonché quelle di credo religioso della figlia saranno definite di comune PE accordo tra i genitori. Sin d'ora, i genitori concordano che segua una dieta PE varia, composta in maniera equilibrata da prodotti animali e vegetali di vario tipo per garantire un apporto nutrizionale completo al suo organismo, senza esclusione di alcun alimento, salve eventuali deroghe che fossero determinate da ragioni sanitarie di e che dovranno essere concordate tra i genitori con l'ausilio di un PE medico specialista scelto di comune accordo tra gli stessi. Fermo quanto sopra, ciascun genitore, assumerà le ulteriori decisioni relative all'ordinaria amministrazione, cura della persona e gestione della minore nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
− I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative della minore con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, con l'obbligo per PE entrambi e per i rispettivi parenti di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause della cessazione della relazione fra le parti e di non tenere nei confronti del minore condotte che comportino la vanificazione o il mancato rispetto delle scelte di educazione, istruzione, salute e cura della minore concordate tra i genitori.
− Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. e con la massima tempestività, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, curando di rendersi costantemente e comodamente reperibile per comunicazioni relative al minore e alla sua gestione.
− il sig. ha già trasferito da diversi anni la propria residenza in via Parte_1
Eliseo De Tomas, n.10 int.4 a Occhiobello, località NT MA EN (RO)
2 dove vive e dove la figlia trascorre i periodi con il padre (certificato di PE residenza e famiglia del SI. All.4); Parte_1
− La SI.ra risulta oggi unica proprietaria dell'immobile sito in Parte_2
Occhiobello, località NT MA EN, Via Antonio Guariento, 4, dove risiede con la figlia come risulta da atto notarile del notaio (repertorio PE Persona_3
n.4944 raccolta n.3886) del 22.10.2022 (All.5);
− Il SI. è proprietario dell'abitazione sita in via Eliseo De Tomas, n.10 Parte_1 int.4 a Occhiobello, località NT MA EN (RO) dal 11.11.2022 come risulta dal rogito notarile a firma del Notaio (repertorio n.5037 – Persona_3 raccolta n.3962 – All.6);
− In riferimento agli arredi in comproprietà tra i coniugi presenti nella residenza coniugale di Via Antonio Guariento, 4 ad Occhiobello (RO), così come ai beni ed effetti personali di proprietà esclusiva del sig. allocati presso la suddetta Parte_1 residenza, i coniugi si danno reciprocamente atto che il sig. ha già Parte_1 provveduto a prelevare dall'immobile tutto quanto in sua esclusiva proprietà e la sig.ra a ritenere, in via definitiva, quanto in comproprietà con il sig. Pt_2 che rinuncia definitivamente a vantare diritti e/o pretese di qualunque Parte_1 natura sugli arredi, elettrodomestici, dispositivi e suppellettili di cui è comproprietario tutti presenti nella residenza coniugale. Con il presente accordo, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra e viceversa, in relazione ad arredi e/o oggetti presenti nella residenza medesima e sue pertinenze.
− I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, concordano non darsi luogo al riconoscimento di alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
− I coniugi sono entrambi Agenti della Polizia Locale di Ferrara e svolgono l'attività lavorativa nella medesima sede e percepiscono uno stipendio mensile di importo pressoché identico (vedi buste paga Luglio, Agosto, Settembre 2024 – All.ti da n.7 a n.12 e Cu 2021, 2022 e 2023 di entrambi I coniugi All. da 13 a 18);
− I SI. e sono cointestatari del seguente rapporto Parte_2 Parte_1 finanziario acceso presso la CA UR (Iban IT97 I032 9601 6010 0006 7061 519, filiale di Ferrara, Viale Cavour 206) e che viene utilizzato da entrambi per il pagamento delle spese di vita della figlia (All.19); PE
− entrambi i coniugi hanno ciascuno un nuovo rapporto finanziario dove viene accreditato il rispettivo stipendio;
− la SI.ra è titolare del Conto Corrente n. 00001006700546605 Parte_2
(iban:IT91 F032 9601 6010 0006 7546 605) acceso presso la CA UR - Sportello CArio VLE CAVOUR 206 - 44100 FERRARA (All.20);
− il SI. è altresì titolare del rapporto bancario acceso presso la BVR Parte_1
CA Veneto Centrale, filiale in NT MA EN (Iban: [...]) (All.21);
− I si impegnano a versare sul conto cointestato (IT97 I032 9601 6010 Pt_3
0006 7061 519, filiale di Ferrara, Viale Cavour 206) la somma di € 400,00 ogni mese a titolo di spese comuni per il fabbisogno della minore PE
− I coniugi, separati di fatto già dal novembre 2022 (data di acquisto dell'abitazione da parte del SI. , continueranno ad utilizzare l'unico Parte_1
3 rapporto finanziario per garantire ad lo stesso identico tenore di vita che la PE stessa aveva prima della separazione;
− L'abitazione di proprietà del SI. dista pochi metri dall'abitazione Parte_1 della SI.ra dove la stessa risiede con la figlia e che è stata acquistata Pt_2 PE proprio nelle vicinanze per agevolare qualsiasi necessità della figlia minore e della SI.ra Pt_2
− Il sig. manterrà rapporti significativi e stretti di cura, Parte_1 condivisione e vicinanza con la figlia in conformità ai principi di affidamento PE condiviso e di effettiva bi-genitorialità. A tal fine egli starà insieme alla figlia due fine settimana al mese (weekend alternati) dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9,30 nei periodi extrascolastici) fino al lunedì successivo quando PE verrà riaccompagnata a scuola (o a casa della madre alle ore 9,30 nei periodi extrascolastici). Nelle settimane in cui sarà con la madre nel weekend, il PE padre potrà inoltre tenerla con sé due giornate infrasettimanali con pernottamento dall'uscita da scuola (o dalle ore 9,30 nei periodi extrascolastici) e sino al secondo giorno successivo, quando la bimba verrà riaccompagnata a scuola o alle 9,30 a casa della madre nei periodi extrascolastici;
− In caso di eccezionali e oggettive ragioni, certificate e comprovate, le quali impediscano di raggiungere il suddetto accordo tra i genitori, si individua sin d'ora quali giornate infrasettimanali il mercoledì e giovedì. Nel caso in cui la frequentazione paterna dei fine settimana alternati e/o infrasettimanale non sia possibile per oggettive e comprovate ragioni familiari e/o di salute e/o di lavoro del padre e/o di salute del minore, il padre avrà il diritto di recuperare i giorni perduti - unendoli, anche in maniera non consecutiva, ai successivi weekend o al giorno infrasettimanale di propria pertinenza entro 30 giorni, fornendo congruo preavviso alla madre.
− Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà il minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, trenta giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro almeno 8 giorni prima della partenza il luogo in cui si recherà con il minore per le vacanze estive, fornendo contestualmente i relativi recapiti.
− I coniugi sin d'ora prestano il loro consenso alla modifica delle giornate e degli orari di permanenza presso di sé della figlia previo breve preavviso;
− Con il piano genitoriale allegato al presente ricorso (all.to 22) ex art. 473 bis.12, secondo comma, Cod. proc. Civ., i genitori prevedono l'alternanza dell'affidamento del minore negli ulteriori giorni di festività nazionali e in particolari ricorrenze (es. compleanno del minore, compleanno dei genitori, festa della mamma, festa del papà, compleanno dei nonni ecc.).
− I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie di mantenimento di come da Protocollo del C.N.F. del 29.11.2017 a cui si riportano PE
4 integralmente. L'Assegno Unico rimarrà a favore dei genitori nella Per_4 medesima misura prevista a favore di ciascuno di essi dalla legge tempo per tempo vigente in materia e nella misura del 50% spetterà ai genitori la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore andranno a beneficio di entrambi i Persona_2 genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
− I coniugi dichiarano altresì di aver regolarizzato ogni altro ulteriore aspetto economico;
− I ricorrenti si danno reciproco assenso al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio impegnandosi a richiedere il rilascio del passaporto per la figlia e concordando che ogni viaggio all'estero del minore avverrà solo con il consenso di entrambi i genitori.
− Spese legali interamente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano PE in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
5
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 628/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Codigoro (FE) il 29- Parte_2
4-2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codigoro (FE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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