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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte coi nn° 3010/2021 e 1666/22 al Ruolo Generale e. vertenti tra
(già ) Parte_1 Parte_2
(avv.vv. Giuseppe Sperti, Paola Tascione ed Annalisa Bragaglia)
-ATTRICE e in liquidazione (avv. Pietro Golisano) CP_1
-CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI:
(già ): Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previa ogni opportuna declaratoria:
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la grave iniquità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 7 bis D. Lgs. 231/2002, del termine di pagamento di 120 giorni applicato nel corso dell'intera relazione commerciale tra già
oggi e e, per l'effetto, (i) dichiarare la Controparte_2 Parte_1 CP_1 nullità, ex art. 1419, comma 2, codice civile, della clausola di cui all'art. 3, lett. h) del Contratto - con conseguente sostituzione, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, del termine di pagamento di 120 giorni con quello di 30 giorni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2002 o con il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia (ii) condannare a risarcire, ex art. 7 bis D. Lgs. 231/2002, i CP_1
danni ingiustamente causati a già oggi a causa Controparte_2 Parte_1 dell'applicazione di un termine di pagamento gravemente iniquo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare il diritto di oggi al Controparte_2 Parte_1 pagamento degli interessi di mora sui ritardi nei pagamenti delle forniture e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1 CP_2
oggi degli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.
[...] Parte_1
231/2002 sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a far data dal 1° aprile 2016 sino alla sottoscrizione del Contratto, nonché, nella misura, convenzionalmente determinata, del 5% su base annua, sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a partire dalla stipula del Contratto in data 1° gennaio 2017, quantificati (applicando il termine di pagamento di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2002) nella somma complessiva di Euro
165.972,59 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, dalla domanda al saldo;
-accertare e dichiarare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. i) del Contratto, non CP_1
aveva diritto al riconoscimento dei premi di risultato non avendo rispettato i termini di pagamento previsti dal Contratto e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla restituzione in favore di oggi della Controparte_2 Parte_1 somma di Euro 1.432.290,60 indebitamente percepita a titolo di premi di risultati o della maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'abuso di dipendenza economica perpetrato da parte di in danno di oggi ai CP_1 Controparte_2 Parte_1 sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998 e, in conseguenza di ciò:
(i) accertare e dichiarare la nullità del patto di cui all'art. 3, lett. h) del Contratto, con conseguente sostituzione, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, del termine di pagamento di 120 giorni con quello di
30 giorni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2002 o del diverso termine che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare, senza locupletazione di somme, in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Controparte_2 oggi degli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 Parte_1
sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a far data dal 1° aprile 2016 sino alla sottoscrizione del
Contratto, nonché, nella misura, convenzionalmente determinata, del 5% su base annua, sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a partire dalla stipula del Contratto in data 1° gennaio 2017, quantificati nella somma complessiva di Euro 165.972,59, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, dalla domanda al saldo;
(ii) accertare e dichiarare la nullità del patto di cui all'art. 3, lett. i) del Contratto e per l'effetto, condannare, senza locupletazione di somme, in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, alla restituzione, in favore di oggi Controparte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 1.432.290,60 illegittimamente riscosso a titolo di premi di risultato;
(iii) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che gli investimenti effettuati da
[...]
oggi non previsti dal Contratto e imposti da il Controparte_2 Parte_1 CP_1
condizionamento dei pagamenti dovuti da al riconoscimento da parte di CP_1 Parte_2
oggi di premi di risultato e il condizionamento dell'emissione di nuovi
[...] Parte_1 ordini da parte di all'emissione da parte di oggi CP_1 Controparte_2 Parte_1
di note di credito per merce invenduta rappresentano condotte integranti l'abuso di dipendenza
[...] economica;
e per l'effetto, condannare, senza locupletazione di somme, in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni ingiustamente procurati a
[...]
oggi e quantificati, provvisoriamente, in Euro 343.881,99 Parte_2 Parte_1
per investimenti non previsti dal Contratto, in Euro 1.432.290,60 a titolo di riconoscimenti di premi di risultato non dovuti e in Euro 859.559,97 per note di credito emesse da oggi Controparte_2
a fronte di resi merce invenduta da quindi, complessivamente, in Parte_1 CP_1 Euro 2.635.732,56 o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori danni, anche d'immagine, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, procurati a oggi Controparte_2 [...]
per avere, a causa della propria condotta, provocato il recesso e la richiesta di rientro Parte_1 immediato dell'esposizione debitoria da parte degli istituti bancari e finanziari con i quali CP_2
oggi operava, nonché per avere interrotto arbitrariamente la
[...] Parte_1
relazione commerciale in corso tra le parti in causa.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare e dichiarare che gli interessi di mora debbano essere conteggiati dalle scadenze contrattuali di pagamento e, quindi, con decorrenza dal
121° giorno data fattura Fine Mese e che da tale computo debbano essere escluse le fatture oggetto di cessione al factor, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento, in favore di oggi degli interessi di mora Controparte_2 Parte_1 calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a far data dal 1° aprile 2016 sino alla sottoscrizione del Contratto, nonché, nella misura, convenzionalmente determinata, del 5% su base annua, sui ritardati pagamenti delle fatture emesse a partire dalla stipula del Contratto in data 1° gennaio 2017, quantificati -applicando il termine di pagamento di 120 giorni dalla data di ricevimento delle fatture di cui all'art. 3, lett. h) del Contratto ed escludendo dal conteggio le fatture oggetto di cessione al factor- nella somma complessiva di Euro
53.421,61 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, dalla domanda al saldo;
Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere le risultanze processuali insufficienti per l'accoglimento delle domande di oggi e per il rigetto delle domande Controparte_2 Parte_1 di controparte, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.
183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c.”.
CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte ragioni:
- in via principale: rigettare integralmente, in quanto infondata in fatto e diritto, ogni avversa domanda;
- in via subordinata: salvo gravame, rideterminare la pretesa economica dell'attrice, limitandola ai soli interessi, previa riquantificazione degli stessi e in ogni caso operando la compensazione con il credito vantato da per € 42.882,30” CP_1 In relazione a rapporto di somministrazione iniziato nel 2012, formalizzato per iscritto a partire dal 1° gennaio 2017 e cessato al 31 dicembre 2020, nel corso del quale è stata rifornita da CP_1 [...]
di prodotti destinati a successiva rivendita in proprio punto vendita di Roma: Parte_2
(poi divenuta ha agito in giudizio rivendicando nei Parte_2 Parte_1
confronti di controparte crediti restitutori, risarcitori e per interessi, in forza della allegata nullità di talune clausole contrattuali e per altrui abuso di dipendenza economica, generando il procedimento principale n°3010/21 RG.; si è opposta ad ogni domanda, a sua volta rivendicando un credito, poi separatamente CP_1
azionato in monitorio;
, replicando la propria difesa, ha opposto l'ingiunzione, provvisoriamente Parte_2
esecutiva, dando vita al procedimento n°1666/22 RG.
Delle ragioni delle parti si darà conto in motivazione.
Riunite le cause;
rigettate le istanze proposte da ex artt. 186 ter e 649 cpc;
Parte_2
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori;
la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduti in data 11 aprile 2024 i termini ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) L'attrice, in primo luogo, invoca a suo favore il precetto dell'art.9 della legge n. 192/1998 che (nel testo vigente dal 15 novembre 2011 al 26 agosto 2022, qui rilevante ratione temporis) dispone quanto segue:
“E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo…..”.
1.1) E' pacifico (a partire da Cass., SU, n°24906 del 2011) che l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 cit. configuri una fattispecie di applicazione generale, posta a presidio di ogni relazione commerciale fra fornitori e clienti regolata da contratto.
Elementi costitutivi della fattispecie sono, come risulta dal chiaro dato letterale:
a) lo stato di dipendenza economica nel quale si trova l'impresa (nella specie, somministrante) nei riguardi del proprio partner commerciale (nella specie, somministrata);
b) l'aver quest'ultimo abusato della propria posizione dominante.
Trattasi di elementi costitutivi necessariamente concorrenti, nel senso che l'assenza dell'uno esclude ex se la speciale tutela apprestata dalla norma, rendendo superflua ogni ulteriore indagine.
1.2) Lo stato di dipendenza economica si caratterizza per il fatto che la parte debole non è realmente libera di sottrarsi ai patti voluti dalla controparte forte, poiché, in concreto, per essa rifiutare significa andare incontro a costi (di riorganizzazione) e perdite (per mancanza di partner concorrenti, o di pari livello) superiori agli oneri supplementari che la controparte pretende.
Per questo la dipendenza economica va valutata “tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti".(art.9 cit.).
E' quindi in primo luogo necessario “con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare .. se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto)…” (così, ex multis, Cass., n°1184 del 2020).
1.3) Nella specie, l'indagine riguarda un mercato -quello della vendita a catena di accessori per telefonia e tablet attraverso il circuito della grande distribuzione- che vede la presenza di plurimi potenziali acquirenti-rivenditori finali, ed un soggetto, l'attuale attrice, che -come allegato, documentato e non contestato- ha sempre venduto i prodotti propri (e di terzi di cui è licenziataria del marchio) a rivenditori di analoghe dimensioni e collocazione geografica.
E' poi noto che nel settore commerciale in questione l'organizzazione e la programmazione economica non mutano significativamente al mutare del somministrato.
L'analisi della dimensione economica dell'impresa in tesi abusata, a sua volta, attesta che essa, negli anni, ha realizzato fatturati generati dal rapporto con per non più di un decimo del suo totale. CP_1
Tali elementi conducono univocamente alla considerazione che l'odierna convenuta, in luogo di accettare un regolamento contrattuale ritenuto squilibrato, ben avrebbe potuto utilmente rivolgersi ad altri rivenditori equivalenti sul mercato, ovvero ampliare l'offerta a costoro, con cui era già in affari, senza subire significativi squilibri economici, attesa la sua dimensione.
L'addebito alla controparte, ove fondato, le avrebbe infatti certamente consentito di recedere dal contratto per altrui inadempimento, per quanto previsto al suo punto 4b).
In tale contesto, l'aver mantenuto il canale di vendita con costituisce una scelta soggettiva, CP_1
irrilevante ai fini del presente scrutinio.
1.4) Va pertanto escluso che il rapporto commerciale fra le odierne parti in causa sia stato in concreto caratterizzato dallo stato di dipendenza economica della somministrante nei confronti della somministrata.
La tutela dell'art.9 della legge n. 192/1998 non può essere pertanto nella specie utilmente invocata.
2) L'attrice, poi, allega la nullità della clausola 3 lett. h), con cui era previsto in “120 giorni data fattura fine mese con traslazione +30 gg per ordini emessi dopo il 25 del mese” il termine dei pagamenti a carico di CP_1
A tal fine, è richiamato il disposto dell'art. 7 del Dlgs. n°231 del 2002; che, per quello che qui rileva, prevede quanto segue:
“Le clausole relative al termine di pagamento…..a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede
e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare … ai termini di pagamento…”.
2.1) Per effetto del DL n°135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n°12/2019, nell'art.7 è stato poi introdotto il co. 4 bis, secondo cui “Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI”.
Trattasi di disposizione vigente dal 13 febbraio 2019, che quindi non trova diretta applicazione nella specie, pur essendo l'attrice una PMI. 2.2) Il Dlgs. n°231 del 2002, all'art. 4 comma 2°, prevede che, “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e
5”, “il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura….”.
Tuttavia, il comma 3° di tale disposizione prevede che “nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2.
Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
In sintesi, per le transazioni commerciali fra imprese possono essere liberamente pattuiti termini di pagamento fino a sessanta giorni. Per termini superiori, è necessario il patto scritto. Tale patto è valido, salvo che i termini siano “gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7”.
2.3) Il regolamento contrattuale scritto oggetto di scrutinio prevedeva, a carico della somministrata, il pagamento nei termini indicati di quanto via via oggetto di fornitura, senza alcuno sconto sui prezzi di listino, a fronte del riconoscimento di un premio di risultato pari al 12% del totale del “fatturato annuo imponibile Prodotti dal Fornitore al Cliente” (con ulteriori incrementi legati al risultato), soggetto a liquidazione annuale.
Ove le parti si fossero accordate per una vendita al prezzo ribassato del 12% su quelli di listino, prevedendo termini di pagamento fino a 60 giorni, nessuno avrebbe potuto porre in dubbio l'equità del patto, sul piano temporale degli incassi del creditore.
Eppure, in tal caso, il flusso di cassa verso il creditore è nei periodi infrannuali certamente minore, perché lo sconto è riconosciuto a monte con la stessa periodicità dei pagamenti, che quindi pervengono nella disponibilità del creditore al netto dello sconto;
non a valle una volta l'anno, dopo aver via via incassato il prezzo pieno, mediante un meccanismo di rimborso del solo capitale, senza i frutti da esso medio tempore generati in favore del creditore.
Un regolamento contrattuale che, sul piano economico, porta al creditore nei vari periodi infrannuali un risultato più favorevole di quello raggiungibile con equo patto analogo, per definizione non può essere iniquo, tantomeno “grandemente”.
“Le circostanze del caso” attestano pertanto inconfutabilmente l'esistenza, nella specie, di “motivi oggettivi per derogare … ai termini di pagamento”.
2.4) Per altro verso, la convenuta ha allegato specificamente che trattasi non di grave scostamento dalla prassi commerciale della contraente, ma di “una condizione di pagamento abitualmente praticata da
nei rapporti commerciali con i propri Clienti (Euronics, Unieuro, MediaWorld, che anzi, CP_2 evidentemente per ragione imprenditoriali proprie, in alcuni casi concorda termini di pagamento a 150 giorni)”.
In assenza di contestazione, la circostanza si assume per vera, ex art.115 cpc.
2.5) Non ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per pronunciare, ex art.7 Dlgs. n°231 del 2002, la nullità dei patti intercorsi fra le parti in relazione ai termini dei pagamenti a carico di CP_1
[...]
3) Al rigetto delle suddette domande di accertamento consegue il rigetto di ogni altra domanda proposta in via principale dall'attrice, risarcitoria o restitutoria, in quanto fondata sul presupposto dell'invalidità dei patti di cui all'art.2, punti h) ed i) del contratto.
4) E' dotata di autonomia, e quindi va separatamente trattata, la domanda principale dell'attrice volta ad ottenere la restituzione di Euro 1.432.290,60 indebitamente percepita a titolo di premi di risultati, previo accertamento e dichiarazione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. i) del Contratto, non aveva diritto al riconoscimento dei premi di risultato non avendo rispettato i termini CP_1
di pagamento previsti dal Contratto.
La ripetizione riguarda i premi corrisposti alla somministrata, maturati fino a tutto il 2019, vigente il contratto, poi cessato nel 2020.
4.1) La domanda non merita accoglimento, per un doppio ordine di ragioni, che appresso si espongono.
4.2) Il contratto di somministrazione intercorso fra le parti, poi cessato, è, tipicamente, ad esecuzione periodica.
In tali contratti, “l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva”. Ne deriva che, in caso di cessazione a qualunque titolo del rapporto “rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio: l'esecuzione di queste prestazioni attua, progressivamente, l'equilibrio contrattuale senza che si renda necessaria alcuna restituzione” (ex multis Cass. n°4225 del 2022).
Nella specie, la liquidazione del premio di risultato annuo in favore della somministrata, che nel corso dell'anno ha via via pagato alla somministrante le forniture a prezzo pieno, come visto, partecipa del sinallagma contrattuale, con funzione di riequilibrio economico delle posizioni delle parti nell'unità di tempo.
La liquidazione ed il pagamento del premio di risultato costituiscono gli ultimi atti di esecuzione delle reciproche prestazioni relative a ciascun anno. I pagamenti eseguiti a tale titolo, a chiusura del periodo, restano definitivamente “debiti”, in quanto dovuti per il ripristino periodico dell'equilibrio contrattuale. Raggiunto tale equilibrio, il rapporto si azzera per il periodo successivo, dovendo per il passato intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio.
4.3) Per altro verso, la domanda si fonda sulla previsione contrattuale che prevede l'automatica e definitiva decadenza della somministrata “dai diritti di ottenere i premi di risultato” anche nel caso di
“ritardi nei pagamenti”, che si assume essersi nella specie verificati.
La disposizione in parola (art.3 lett. i, ultimo capoverso) prevede altresì che il premio, ricorrendone le condizioni, sia regolato mediante emissione di nota di accredito da parte della somministrante, seguito dal suo pagamento.
Ciò vuol dire che è la somministrante a valutare la ricorrenza delle condizioni di riconoscimento del premio, e ad assumere l'iniziativa in proposito.
Il pagamento annuale del premio a seguito di tale valutazione costituisce, perciò, riconoscimento dell'altrui diritto, “proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”. Trattandosi di diritti disponibili e di decadenza contrattuale, la decadenza è, in tal modo, definitivamente “impedita” (art.2966 cc).
5) La domanda proposta in via subordinata dall'attrice, allo scopo di ottenere il pagamento degli interessi di mora sui ritardati pagamenti delle fatture via via emesse:
- calcolato il ritardo rispetto alle scadenze contrattuali previste;
- escluse le fatture oggetto di cessione a terzi (vedi infra);
- computati gli interessi al saggio previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti delle fatture emesse fino al 31 dicembre 2016, nonché “nella misura percentuale del 5% su base annua”, convenzionalmente determinata (all'art. 5 lett a), sui ritardati pagamenti delle fatture successivamente emesse, vigente il contratto scritto;
è in astratto fondata, perché ciò che si vuole in tal modo tutelare è un diritto, in detti termini, riconosciuto al creditore dalla legge e dal contratto.
5.1) A sostegno dell'assunto contrario, la convenuta invoca il doc.10 dell'altrui produzione, costituito
“da una pec di del 19 aprile 2019, a firma il quale rivolgendosi a CP_2 Persona_1 Parte_3
l'altro- ammette di aver applicato 'dilazioni di pagamento concordate di volta in volta ed eccezionalmente in deroga ai già lunghi termini di pagamento contrattualmente previsti”, per affermare che “per espressa dichiarazione dell'attrice, ove mai ci sia stato un ritardo nel termine di pagamento contrattualmente previsto, non è stato frutto di un inadempimento di ma al contrario, CP_1 di uno specifico accordo e/o concessione della creditrice”. In realtà, concedere una dilazione di pagamento non significa automaticamente rinunciare ai diritti correlati al ritardo.
In tale scritto, l'attrice si riferisce a pregresse dilazioni di pagamento concordate di volta in volta in maniera generica ed esemplificativa del proprio spirito di collaborazione negli anni, in calce all'esposizione della questione principale, rappresentata dal ritardo nel pagamento delle fatture ivi specificamente elencate;
che “oltre ad essere contrario al contratto, sta danneggiando molto seriamente la scrivente”.
Il senso complessivo dello scritto, pertanto, non ne consente l'interpretazione in termini di rinuncia del creditore ai diritti correlati al ritardo nei pagamenti a lui dovuti.
Si tratta di una esegesi che, del resto, risulta preventivamente esclusa dalle parti;
che, nelle disposizioni generali, al punto 7 d), hanno espressamente previsto che “l'eventuale tolleranza di una parte di comportamenti posti in essere dalla controparte in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizioni violate…”.
5.2) L'attrice, a sostegno della domanda subordinata, ha depositato (doc.20) un riepilogo degli interessi di mora maturati, a suo dire calcolati secondo i metodi ed i limiti esposti.
Si tratta di riepilogo analitico, in cui per ciascuna fattura, singolarmente individuata, è indicata la data di scadenza contrattuale, la data di pagamento ed il conseguente numero di giorni di ritardo, su cui computare gli interessi di mora dovuti, applicando il saggio legale, prima, e quello contrattuale, poi.
Risultano in tal modo allegati tutti gli elementi necessari al computo.
5.3) La convenuta ha specificamente contestato che in tale riepilogo “risultano incluse le fatture n. 19-
VI-001259 del 28.02.2019, n. 19-VI-001260 del 28.02.2019, n. 19-VI-001908 del 15.03.2019, n. 19-VI-
002364 del 29.03.2019, n. 19-VI-002365 del 29.03.2019, n. 19-VI-002421 del 29.03.2019, n. 19-VI-
002869 del 14.04.2019, le quali come da comunicazione del Sig. del 19.11.2019 Persona_2 risultano essere state cedute a ”. CP_3
Tale affermazione è confortata dal suo doc.12, ed è rimasta incontestata.
La cessione comporta il trasferimento al cessionario di tutti i diritti connessi al credito, inclusi quelli correlati al danno da ritardo già maturato, con conseguente perdita in capo al cedente della legittimazione attiva.
L'importo indicato dall'attrice come dovuto in tale riepilogo -€.53.421,61- va pertanto senz'altro depurato della somma calcolata sui ritardi nel pagamento delle suddette fatture -complessivi
€.4.454,46. 5.4) Quanto al residuo credito di €.48.967,15, non vi sono specifiche contestazioni della convenuta, che si è invece limitata a mettere in dubbio, in linea generale, l'attendibilità dei dati ex adverso allegati, per impossibilità del loro riscontro di conformità alla data degli ordini -per cui ha chiesto ordine di esibizione ex art.210 cpc, “atteso che la data dell'ordine determinerebbe un diverso termine di decorrenza degli interessi”.
In realtà, da un controllo a campione sulle fatture prodotte dall'attrice, risulta che il termine di pagamento è esposto in ciascuna di esse unitamente alla data dei correlati ordini.
Si tratta di dati certamente disponibili per la somministrata, una volta ricevuta la fattura;
tali da consentirle in autonomia ogni verifica. Nonostante ciò, non risulta che essa abbia mai sollevato obiezioni, nel corso del rapporto e nella fase preprocessuale della lite.
Ciò impone di ritenere i termini di pagamento esposti in fattura dalla creditrice correttamente determinati secondo contratto.
In ogni caso -ed in definitiva, gli elementi necessari al computo, esposti nel suddetto riepilogo, costituiscono fatti noti alla controparte, che questa -salvo quanto esposto al precedente punto- non ha specificamente contestato, e che dunque vanno assunti in causa come incontroversi, ex art.115 cpc.
5.5) In assenza di accordi anteriori a quello riportato nel contratto scritto -che non possono presumersi- gli interessi moratori del periodo anteriore alla sua vigenza vanno calcolati al tasso legale previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, pari al 8,05% nel primo semestre 2016 ed all'8% del secondo. Si tratta dei tassi correttamente utilizzati dall'attrice, nel suo riepilogo.
5.6) In definitiva la domanda dell'attrice, depurata come al punto 5.3), risulta per il resto fondata su dati incontroversi, che consentono di determinare l'ammontare dovuto in complessivi €.48.967,15.
6) Il credito rivendicato dalla convenuta, portato nell'ingiunzione opposta, pari ad €.44.014,32, risulta CP_ da 21 note di credito emesse da nel periodo 30 settembre 2020-31 maggio 2021, in relazione ai resi effettuati da CP_1
Si tratta, pertanto, di credito riconosciuto dalla debitrice.
Escluso, come sopra, che l'emissione di tali note sia riconducibile a fattispecie integrante l'abuso di dipendenza economica, resta il debito impagato.
7) Trattandosi di contrapposti crediti derivanti da un unico rapporto, opera la c.detta “compensazione impropria”, che impone al giudice di procedere ad un unitario “accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (così, ex multis, Cass.
n°4825 del 2019), anche d'ufficio (vedi, ex multis Cass. n°12302 del 2016), perché la compensazione impropria rende “inapplicabili le ..norme processuali che pongono preclusioni o decadenze” (Cass.
n°8971 del 2011 e Cass. n°19798 del 2018) e non “necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.n°4825/19 cit.).
7.1) In tal modo operando, la relazione fra le parti va definitivamente ed unitariamente chiusa riconoscendo a (già ) un credito di €.4.952,83, pari alla Parte_1 Parte_2
differenza fra quanto a credito (€.48.967,15) e quanto a debito (€.44.014,32).
8) In definitiva, ogni altra domanda rigettata, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di €.4.952,83. CP_1
Non è stata proposta dalla creditrice domanda di interessi.
9) La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in giudizio riunito;
1) REVOCA il decreto ingiuntivo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore di del complessivo importo CP_1 Parte_1 di €.4.952,83.
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta da Parte_1
4) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Modena, 5 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-