Articolo 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 844
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 gennaio 1979
Art. 16.
Le spese di cui ai capitoli nn. 2532 e 2533 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli numeri 1301 e 1302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed ai capitoli numeri 1261 e 1262 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate nell'anno finanziario 1978 possono essere impegnate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979