Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9034/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 27.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott.ssa Federica Benvenuti -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9034/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 27.06.2023 da
Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ferica Padoan, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
CP_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Glauco Susa, presso lo studio della quale ha eletto domicilio;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in punto: modifica della regolamentazione del regime di mantenimento della prole minore nata fuori dal matrimonio;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate rispettivamente in data
19.12.2024 e 18.12.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
(classe 1982) ha promosso ricorso nei confronti Parte_1 CP_1 (classe 1977), padre della loro figlia minore (nata il [...] dalla loro Per_1 relazione non coniugale), al fine di veder disposto dal Tribunale, a modifica del precedente decreto del Tribunale di Treviso d.d. 11-18.01.2022 di ratifica dell'accordo intervenuto nel corso del procedimento tra le parti in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento collocamento e mantenimento della figlia,
l'aumento da € 1.800 ad € 2.200 dell'assegno mensile dovutole, quale genitore prevalentemente collocatario, dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di fermo l'onere in capo al di sostenere l'80% Per_1 CP_1 delle spese straordinarie -ma con la necessità di regolamentare la spese di baby sitter- e le altre condizioni di cui all'accordo ratificato (affidamento condiviso;
calendario di visita padre-figlia).
A sostegno della domanda, per quanto qui maggiormente rileva, la ricorrente ha sostenuto: di continuare a far fronte in via esclusiva alla spesa per la baby-sitter della figlia, anticipandone integralmente gli importi senza ricevere alcun rimborso da parte del di aver perso il suo impiego presso la ditta Re.Ma. s.r.l. (ove CP_1
pagina1 di 7
s.r.l., di cui sarebbe socio unico e amministratore unico) e, non trovando CP_1 altra occupazione lavorativa dipendente, di aver avviato una propria attività di lavoro autonomo, svolgendo consulenze commerciali e illuminotecniche in favore di società e studi professionali (docc. 14- 15) nel frattempo percependo una Naspi pari ad € 600 e l'assegno unico per la famiglia di circa € 250 mensili;
di aver lasciato la casa dei nonni materni avendo reperito per sé e per la figlia una Per_1 sistemazione abitativa in affitto, con canone di locazione di € 550,00 quale canone di locazione, oltre ad € 100,00 mensili per spese condominiali ed oltre alle utenze
(doc. 16); che il aveva avviato una nuova relazione stabile e di convivenza CP_1 con altra donna (e il di lei figlio di undici anni) con conseguente necessità di assumere accortezze in occasioni delle visite con;
di aver venduto in via Per_1 prudenziale il proprio immobile di NO (doc. 26), con conseguente perdita dell'entrata di € 400 rappresentata dal canone di affitto che la stessa ritraeva dall'immobile, ma con riPArmio del pagamento della rata di mutuo e possibilità di investimento in un fondo per ogni necessità; che, al contrario, la situazione economica del convenuto era rimasta inalterata, egli potendo beneficiare, oltre che dell'immobile di proprietà, di una retribuzione media mensile di circa € 10.741 quale consigliere di amministrazione all'interno di VI s.p.a. e VI Estate
s.r.l. (entrambe società di famiglia), del canone di locazione pari ad € 2.7000 relativo ad un immobile di sua proprietà a Venezia, di un auto aziendale (oltre a numerosi altri veicoli e motocicli).
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso avversario e, in via riconvenzionale, l'aumento dei tempi di visita da trascorrere con la figlia nonché la riduzione ad € 650 dell'importo dell'assegno dovuto alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia.
Più in dettaglio, il , oltre ad evidenziare che nei giorni di propria CP_1 competenza la figlia era sempre stata serena senza manifestare turbamenti in ragione della presenza della sua compagna, ha dedotto, per quanto qui rileva: che nel determinare l'importo a suo carico di € 1.800 oggetto del precedente accordo si era tenuto conto dello stato di disoccupazione delle (dalla stessa Parte_1 determinato, essendosi volontariamente dimessa dalla Venice Olfactory s.r.l. di cui era socio e unico amministratore) e della necessità, per lei, di reperire un'abitazione in locazione a Treviso (TV) ove i genitori ritenevano che la minore dovesse continuare a risiedere, avendo la madre rinunciato alla richiesta di assegnazione della casa familiare, già abbandonata a favore del trasferimento con la minore presso l'abitazione dei genitori in NO (VE) via dei Battuti n. 16; che la attualmente lavorerebbe come titolare di Partita Iva come procacciatore Parte_1 d'affari e consulente aziendale, dotata peraltro di una laurea specialistica in disegno industriale del prodotto (doc. 12); che non risultava verosimile un reddito da lavoro della mensilmente pari a poco più di € 600; che nel corso degli Parte_1 anni la aveva disposto plurimi giroconti in suo favore, periodici Parte_1 accantonamenti in favore di e Allianz Spa e bonifici in Controparte_2 favore della madre che la sua situazione era mutata in peggio, la sua Per_2 società avendo presentato nel 2022 un bilancio in perdita per € 48.213,00 regolarmente depositato presso la CCIAA;
che, a questo proposito, mentre la dichiarazione dei redditi del 2021 recava un reddito complessivo di € 163.376,00, nel 2022 il reddito era diminuito a € 141.909,00, mentre nel 2023 si era ulteriormente ridotto a € 138.844,00 (docc. 20-24) cosicché, al netto delle imposte,
pagina2 di 7 poteva contare esclusivamente su entrate mensili di circa € 7.000 date dal compenso quale membro del Cda della società dei genitori VI PA (€ 4.570,00) e dal canone di locazione (€ 2.500,00) percepito in virtù del contatto relativo all'immobile di sua proprietà sito in Venezia;
che da tale importo, a decorrere dal mese di gennaio
2023, doveva essere dedotta la somma di € 2.000, restituita mensilmente alla madre in regione del prestito di € 220.000 da questa e dal padre ricevuto per procedere all'acquisto della casa di Treviso ove attualmente risiedeva.
Giova evidenziare che alla prima udienza di comparizione le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse relative all'aumento delle visite del calendario padre-figlia e alla regolamentazione delle spese di baby sitter.
In particolare, a seguito di discussione, le parti, ferme le ulteriori disposizioni di cui al precedente accordo, hanno concordano che il padre vedesse e tenesse con sé la figlia con il seguente calendario:
-nella settimana A (con fine settimana di competenza materna): il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore
20.30 con onere del padre di accompagnarla a NO al corso di nuoto;
il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 quando la madre andrà a recuperarla a Treviso;
-nella settimana B (con fine settimana di competenza paterna): il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore
20.30 con onere del padre di accompagnarla a NO al corso di nuoto;
-10 giorni anche consecutivi durante il periodo di vacanze estive.
Hanno inoltre concordato che il padre contribuisse alle spese di baby sitter nella misura di € 80 mensili in via forfettaria.
In ordine ai provvedimenti economici, rimasti oggetto di conflitto tra le parti, con ordinanza 24.01.2024 il GI ha disposto che, ferme le condizioni stabilite dal Tribunale di Treviso in punto affidamento e collocamento della minore e fermo l'accordo tra le parti intervenuto in ordine al calendario di visita del padre e al regime di spesa della baby sitter, il padre corrispondesse alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata e con decorrenza dall'ordinanza, l'assegno di € 1.500 oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Il procedimento è stato istruito mediante la produzione documentale delle parti, cui sono stati concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
La ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “nel merito: ogni contraria domanda disattesa, a parziale modifica delle condizioni di mantenimento ed esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_3 nata a [...] il [...], come stabilite dal Tribunale di Treviso con provvedimento del 11-18.01.2022 all'esito del proc. n. 4716/2021 r.g. vol. Trib.
Treviso: 1) confermare le condizioni consensualmente individuate tra le parti in ordine al calendario di visita del padre – con la precisazione che al giovedì, fermo restando l'impegno del padre di accompagnare la figlia a nuoto a NO, lo stesso potrà riaccompagnarla presso l'abitazione materna a partire dalle 18:00 ed entro le
20:30 – e al regime di spesa della baby sitter e di cui al verbale di udienza del
09.01.2024; ovvero, nella denegata ipotesi in cui tali condizioni siano in tutto o in parte non confermate, quantificare forfetariamente in Euro 140,00 mensili, o nella diversa misura che risulterà congrua all'esito dell'istruttoria processuale,
pagina3 di 7 l'importo dovuto dal a titolo di rimborso pro quota delle spese di intervento CP_1 della baby-sitter, con possibilità di aggiornamento futuro, al ricorrere di comprovate modifiche nell'organizzazione familiare e, conseguentemente, nelle ore di intervento della baby-sitter; ovvero, in ulteriore subordine, espressamente stabilire che le spese di baby-sitting della minore non siano soggette al requisito del preventivo accordo tra genitori, conformemente a quanto previsto in proposito dal Protocollo di famiglia in uso presso l'intestato Tribunale di Venezia, precisando altresì, in questo ultimo caso, che la ricorrenza delle ipotesi di necessario intervento della baby-sitter (per impegno lavorativo del genitore collocatario o per malattia della minore) non deve essere previamente comunicata né documentalmente dimostrata, né può essere sindacata dal genitore non collocatario, salva la possibilità di chiedere un accertamento in tal senso da parte del Tribunale in caso di abusi;
2) aggiornare l'importo dell'assegno mensile posto a carico del per il mantenimento ordinario della figlia in Euro 2.200,00 mensili, o CP_1 Per_1 nella diversa misura che all'esito dell'istruttoria processuale risulterà congrua rispetto all'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e ferme restando le rimanenti condizioni, come previste dal sopra citato provvedimento del 11-18.01.2022 Trib.
Treviso, nonché con attribuzione alla sola degli assegni per il Parte_1 nucleo familiare Inps;
in ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite”.
Il convenuto ha invece così concluso: “nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale: a modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Treviso con decreto n. r.g. 4716/2021 dell'11.1.2022 - disporsi che il padre veda la figlia minore secondo il seguente calendario concordato tra le parti all'udienza del 10.01.2024: - nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre il padre vedrà la minore il martedì dell'uscita da scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore
18.30-20.30 con onere del padre di accompagnarla a NO a nuoto;
il venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 quando la madre andrà a recuperarla a
Treviso; - nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con il padre, quest'ultimo vedrà la minore il martedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore 18.30-20.30 con onere del padre di accompagnarla a
NO a nuoto;
- a weekend alternati, il sabato allorché la madre porterà la minore presso la casa paterna verso le ore 10.00 ove pernotterà; la domenica il padre riporterà alla madre verso le ore 21.00 dopo averla fatta cenare;
- una Per_1 settimana continuativa da alternarsi durante le vacanze di Natale e Capodanno, trascorrendo ad anni alterni la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con
l'altro; tre giorni continuativi a Pasqua comprensivi o del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
almeno 10 giorni consecutivi durante il periodo di vacanze estive con impegno per entrambi i genitori di comunicare il periodo feriale prescelto entro il 30.04 di ogni anno;
ogni ulteriore periodo di vacanza e/o festività da trascorrere con la figlia verrà suddiviso tra i genitori in via alternata, salvo diverso accordo;
- ridursi il contributo al mantenimento posto a carico del padre nella misura di € 650,00 mensili o in quella diversa CP_1 ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla comparizione delle parti innanzi al tribunale per la discussione del ricorso;
l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
- ridursi l'obbligo del padre di
pagina4 di 7 contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50 % in conformità al protocollo del Tribunale di Venezia;
- in conformità all'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 10.01.2024, il padre contribuirà alle spese di baby-sitter nella misura di € 80,00 mensili in via forfettaria;
- autorizzare il rilascio o rinnovo del passaporto della figlia minore, prevedendo che ogni eventuale soggiorno all'estero della minore debba comunque essere previamente concordato;
in ogni caso: con integrale rifusione delle competenze e delle spese e di lite”.
La causa passa ora in decisione al collegio.
Occorre in via preliminare dare atto che, in occasione della prima udienza di comparizione ed esame, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine a due questioni controverse: l'aumento dei tempi di visita padre/figlia e la ripartizione tra genitori delle spese di baby sitter.
Più in dettaglio, le parti hanno concordato, a modifica del precedente decreto emesso dal Tribunale di Treviso, l'aumento dei tempi di visita del padre con il seguente calendario: “-nella settimana A (con fine settimana di competenza materna): il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore
20.30 con onere del padre di accompagnarla a NO al corso di nuovo nuoto;
il venerdì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 quando la madre andrà a recuperarla a
Treviso; -nella settimana B (con fine settimana di competenza paterna): il martedì dall'uscita di scuola con pernottamento fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore
20.30 con onere del padre di accompagnarla a NO al corso di nuoto;
-il padre resterà con la figlia 10 giorni anche consecutivi durante il periodo di vacanze estive”.
Hanno altresì concordato che “il padre contribuirà alle spese di baby sitter nella misura di € 80 mensili in via forfettaria.
Il Tribunale ritiene di ratificare l'accordo delle parti, non essendovi ragione alcuna per discostarsene. Soprattutto con riguardo al calendario di visita padre-figlia, in effetti, l'accordo raggiunto tra le parti consente di ritenere superfluo ogni accertamento tecnico mediante CTU psicologica per verificare la condizione della minore in occasione della permanenza presso il padre e con i lui conviventi.
Quanto al mantenimento indiretto dovuto dal padre -quale genitore non prevalentemente collocatario- alla madre -quale genitore prevalentemente collocatario, dev'essere disposta una leggera riduzione del quantum dell'assegno corrisposto mensilmente dal alla luce delle seguenti circostanze di fatto. CP_1 In effetti, alla luce del mutato calendario di visita, il padre convenuto avrà l'onere di provvedere in maniera più significativa al mantenimento diretto della minore (che, dunque, resterà con la baby sitter ragionevolmente solamente due ore a settimana nella giornata di lunedì).
Tuttavia, rispetto all'assetto di interessi economici concordato dai genitori a gennaio 2022, non appaiono essere intervenute sopravvenienze idonee a sconvolgere (come, di fatto, richiesto prevalentemente dal padre in via riconvenzionale) l'equilibrio economico precedentemente raggiunto atteso:
i)che la determinazione del quantum dell'assegno dovuto dal padre alla madre in forza del precedente accordo era stata effettuata sulla scorta della necessità della madre (e già da allora manifestata in ricorso) di provvedere al pagamento di un canone di locazione a Treviso (previsto –in eccesso rispetto alla situazione attuale- in € 800 considerando l'importo del pagina5 di 7 mercato immobiliare trevigiano, pag. 10 del ricorso presentato al Tribunale di Treviso) e non già, dunque, a NO (dove i costi di affitto risultano mediamente minori);
ii) che, sebbene al momento dell'accordo del 21.12.2021 la ricorrente fosse disoccupata per essersi volontariamente dimessa il giorno precedente dal lavoro presso la società di famiglia del convenuto (doc. 11 di parte convenuta), deve ritenersi del tutto verosimile che, ai fini della determinazione del quantum, le parti avessero considerato la possibilità, ed anzi la ragionevole certezza, per la di reperire immediatamente un Parte_1 altro impiego come dipendente –come poi avvenuto- ai primi di gennaio 2022 presso la Re. non risulta pertanto sostenibile che l'assegno di CP_3 mantenimento in questione fosse stato determinato in ragione dello stato di disoccupazione della (condizione solo temporanea); Parte_1 iii) che la recente scelta dell'apertura di partita IVA da parte della ricorrente come lavoratrice autonoma nel settore della consulenza aziendale e del procacciamento d'affari doveva ragionevolmente prospettarsi come maggiormente fruttuosa per la (senz'altro in misura ben superiore Parte_1 alla somma di € 640 mensili allegata, nemmeno sufficiente per corrispondere, ancorché temporaneamente, il canone di locazione di € 650 spese condominiali incluse e del tutto incompatibile con il recente acquisto dell'immobile a
NO via Battuti per € 145.000 -seppure effettuato con i riPArmi derivanti dalla vendita dell'altro immobile di proprietà di NO e con il disinvestimento delle polizze precedentemente attivate e documentate-); ad ogni modo la circostanza deve ritenersi superata alla luce del recente impiego della ricorrente come amministratore della cosicché Controparte_4 il suo reddito appare dunque destinato a crescere progressivamente (rispetto agli attuali € 15.000 percepiti in pochi mesi, rimborsi spese ed indennità escluse) e a consentirle di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, tenuto conto dell'assenza di oneri di mutuo (estinto nel
2023) e del carattere non tassativo della somma pari ad € 500 da restituire alla madre per il prestito da essa ricevuto per l'acquisto della casa;
iv) che, pur a fronte di un leggero calo, il reddito dichiarato dal convenuto (quale componente del CDA di VI Spa e proprietario dell'immobile locato a Venezia, oltre che dell'immobile ove attualmente risiede) risulta tuttora del tutto idoneo a consentirgli un assai elevato tenore di vita (esemplificativamente confermato dal numero e dal valore dei beni mobili registrati in suo possesso);
v) che la sopravvenuta convivenza del convenuto con la sua attuale compagna, assunta come dipendente presso l'azienda di famiglia (e dunque percipiente uno stipendio), determina il presumibile concorso della stessa al menage familiare (con conseguente riPArmio di spesa del rispetto alla CP_1 che, allo stato, vive da sola); Parte_1 vi) che deve presumersi estremamente flessibile il termine fissato per la restituzione del prestito ricevuto dal nel 2018 da parte dei suoi CP_1 genitori per l'acquisto della casa ove attualmente risiede, tenuto conto, oltre che del termine di fatto sempre prorogato finora, dell'aiuto economico da essi effettuato anche nell'ultimo biennio a favore del figlio anche per far fronte al mantenimento arretrato dovuto per (con conseguente solo Per_1 parziale rilevanza dell'asserito obbligo restitutorio di € 2.000 mensili). Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene dunque di rideterminare, con efficacia dalla presente decisione, in € 1.300 l'importo pagina6 di 7 dell'assegno dovuto mensilmente dal padre a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat e oltre all'80% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale. Il parziale accordo tra le parti e la soccombenza reciproca delle parti in ordine alle residue questioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione, eccezione o domanda, così provvede:
-A modifica del decreto del Tribunale di Treviso d.d. 11-18.01.2022 così provvede:
1) Ratifica l'accordo tra le parti in ordine all'aumento del calendario di visita padre-figlia;
2) Ratifica l'accordo tra le parti in ordine alla ripartizione di baby sitter;
3) Impone al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla presente decisione, l'assegno mensile pari ad € 1.300 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre all'80% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia d.d. 20.09.2019;
-Spese di lite integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
dott. Alessandro Cabianca
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