TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1133/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 gennaio 2025
Sono presenti per parte attrice l'avv. Giampiero Bisorti e per parte convenuta l'avv. Alessandro
Caleo in sostituzione dell'avv. Francesco Torre, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , corrente in Parte_1
Altopascio, via Bientina n.34/d – P. Iva , spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n. 117/2023 – R.G. 267/2023, repertorio n. 202/2023, firmato digitalmente in data 25/1/2023 pubblicato in data 27/1/2023, notificato all'indirizzo p.e.c. in data 06/02/2023, emesso su ricorso di “ ”(già CP_1
codice fiscale e partita iva , con sede legale in Milano, Via Controparte_2 P.IVA_2
Caldera n. 21, con il quale veniva ingiunto alla società odierna opponente, a fronte della produzione di fatture asseritamente inevase, di pagare immediatamente, per somministrazione di gas ed energia elettrica, la somma di € 5.158,54 oltre interessi e spese di procedura liquidate in Decreto. L'ingiungente produceva le fatture di cui sopra e una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Dott. in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Controparte_3 tempore della “ rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 19 bis e Controparte_1
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché lettera di messa in mora.
L'opponente sosteneva in primo luogo la violazione dell'art. 642 c.p.c., in quanto i contratti di utenza prodotti, non erano asseritamente in formato leggibile e le fatture allegate non erano, sempre asseritamente, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. Sosteneva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, in quanto il credito era riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019 e la prescrizione risulterebbe maturata in data anteriore al 20/10/2022, prima della unica notifica di messa in mora, notificata a mezzo p.e.c. in data 23/11/2022 considerato che l'inizio della prescrizione delle utenze di gas ed energia elettrica partiva dalla data di scadenza del pagamento e riguardava anche i c.d. conguagli. Concludeva per la revoca o sospensione della
1 provvisoria esecutività e comunque per la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta opposta, la quale contestava le pretese illegittimità rilevando come, in primo luogo, i contratti prodotti consentissero di ritenere comprovati i diritti fatti valere in sede monitoria e come gli stessi non fossero disconosciuti allo stesso modo delle fatture prodotte, dovendosi ritenere pertanto provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. tali diritti. Per tali ragioni la convenuta opposta rilevava l'infondatezza della richiesta di sospensione avanzata da controparte. Proseguiva poi la convenuta rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice opponente, non essendo la stessa applicabile alla fattispecie ora in esame, dovendosi invece applicare il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. Rilevava, inoltre, l'interruzione della prescrizione ad opere di diversi solleciti che enumerava e produceva. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e il rigetto nel merito dell'opposizione e in via subordinata insisteva per la condanna di controparte al pagamento di quanto sarebbe risultato effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima sospendeva la provvisoria esecutività del Decreto opposto e quindi concedeva i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. La causa era in seguito assegnata al sottoscritto Giudice, che invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e quindi rinviava per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note spese.
Passando ora all'esame della causa si rileva innanzitutto come non siano stati depositati, con la comparsa di costituzione, i pur indicati atti interruttivi della prescrizione, tanto da dar luogo, alla prima udienza del 21/7/2023, alla sospensione della provvisoria esecutività del Decreto ad opera del precedente Giudice il quale, tuttavia, disponeva rinvio per consentire il deposito delle intimazioni, che avveniva successivamente, in data 24/7/2023. Tale deposito, per previsione del precedente Giudice, vale a sanare la suddetta irregolarità.
Nel merito si rileva che la questione principale oggetto di esame riguarda la prescrizione dei crediti ingiunti.
A riguardo si osserva come in forza della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al suo art. 1 comma 4 sia previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 296, , e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. Il successivo comma 10 del medesimo, citato art. 1 riporta, quindi, che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (quest'ultimo ora abrogato) si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018”.
Tali disposizioni trovano applicazione alla fattispecie ora in esame e quindi debbono applicarsi a parte opponente, in quanto sussistono i requisiti soggettivi (fatturato e numero di dipendenti)
2 come risultanti dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice. Le fatture cui si applica la prescrizione biennale sono dunque quelle successive alla predetta data del 1 marzo 2018.
Quanto sopra esposto occorre a questo punto verificare da un lato se la produzione delle intimazioni di pagamento abbia interrotto o meno il decorso della prescrizione e, dall'altro lato, se il decorso del termine per la prescrizione breve sopra riportato sia compiuto.
Sotto il profilo dalla produzione delle intimazioni di pagamento emerge come la prima di esse risalga al 25 maggio 2021, risultando inoltre prodotta la relativa attestazione di accettazione e consegna alla casella di posta certificata di parte convenuta opposta, come anche per le intimazioni successive. Essendo la data del 25 maggio 2021 inferiore rispetto alla data di scadenza del termine prescrizionale di due anni, decorrenti per la fattura più vecchia dal 15/9/2019, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata, deve essere accolta.
L'opposizione deve essere di conseguenza rigettata, dovendosi confermare il Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione della ridotta attività istruttoria e dell'altrettanto ridotto valore della controversia, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'attrice opponente, società “ , alla rifusione delle Parte_1 spese processuali di parte convenuta opposta, “ ”, che liquida in CP_1 complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.p.a. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 gennaio 2025
Sono presenti per parte attrice l'avv. Giampiero Bisorti e per parte convenuta l'avv. Alessandro
Caleo in sostituzione dell'avv. Francesco Torre, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , corrente in Parte_1
Altopascio, via Bientina n.34/d – P. Iva , spiegava opposizione avverso il Decreto P.IVA_1
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n. 117/2023 – R.G. 267/2023, repertorio n. 202/2023, firmato digitalmente in data 25/1/2023 pubblicato in data 27/1/2023, notificato all'indirizzo p.e.c. in data 06/02/2023, emesso su ricorso di “ ”(già CP_1
codice fiscale e partita iva , con sede legale in Milano, Via Controparte_2 P.IVA_2
Caldera n. 21, con il quale veniva ingiunto alla società odierna opponente, a fronte della produzione di fatture asseritamente inevase, di pagare immediatamente, per somministrazione di gas ed energia elettrica, la somma di € 5.158,54 oltre interessi e spese di procedura liquidate in Decreto. L'ingiungente produceva le fatture di cui sopra e una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Dott. in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Controparte_3 tempore della “ rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 19 bis e Controparte_1
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché lettera di messa in mora.
L'opponente sosteneva in primo luogo la violazione dell'art. 642 c.p.c., in quanto i contratti di utenza prodotti, non erano asseritamente in formato leggibile e le fatture allegate non erano, sempre asseritamente, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. Sosteneva, inoltre,
l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, in quanto il credito era riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019 e la prescrizione risulterebbe maturata in data anteriore al 20/10/2022, prima della unica notifica di messa in mora, notificata a mezzo p.e.c. in data 23/11/2022 considerato che l'inizio della prescrizione delle utenze di gas ed energia elettrica partiva dalla data di scadenza del pagamento e riguardava anche i c.d. conguagli. Concludeva per la revoca o sospensione della
1 provvisoria esecutività e comunque per la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta opposta, la quale contestava le pretese illegittimità rilevando come, in primo luogo, i contratti prodotti consentissero di ritenere comprovati i diritti fatti valere in sede monitoria e come gli stessi non fossero disconosciuti allo stesso modo delle fatture prodotte, dovendosi ritenere pertanto provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. tali diritti. Per tali ragioni la convenuta opposta rilevava l'infondatezza della richiesta di sospensione avanzata da controparte. Proseguiva poi la convenuta rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice opponente, non essendo la stessa applicabile alla fattispecie ora in esame, dovendosi invece applicare il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. Rilevava, inoltre, l'interruzione della prescrizione ad opere di diversi solleciti che enumerava e produceva. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e il rigetto nel merito dell'opposizione e in via subordinata insisteva per la condanna di controparte al pagamento di quanto sarebbe risultato effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima sospendeva la provvisoria esecutività del Decreto opposto e quindi concedeva i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. La causa era in seguito assegnata al sottoscritto Giudice, che invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e quindi rinviava per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note spese.
Passando ora all'esame della causa si rileva innanzitutto come non siano stati depositati, con la comparsa di costituzione, i pur indicati atti interruttivi della prescrizione, tanto da dar luogo, alla prima udienza del 21/7/2023, alla sospensione della provvisoria esecutività del Decreto ad opera del precedente Giudice il quale, tuttavia, disponeva rinvio per consentire il deposito delle intimazioni, che avveniva successivamente, in data 24/7/2023. Tale deposito, per previsione del precedente Giudice, vale a sanare la suddetta irregolarità.
Nel merito si rileva che la questione principale oggetto di esame riguarda la prescrizione dei crediti ingiunti.
A riguardo si osserva come in forza della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al suo art. 1 comma 4 sia previsto che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 296, , e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. Il successivo comma 10 del medesimo, citato art. 1 riporta, quindi, che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (quest'ultimo ora abrogato) si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018”.
Tali disposizioni trovano applicazione alla fattispecie ora in esame e quindi debbono applicarsi a parte opponente, in quanto sussistono i requisiti soggettivi (fatturato e numero di dipendenti)
2 come risultanti dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice. Le fatture cui si applica la prescrizione biennale sono dunque quelle successive alla predetta data del 1 marzo 2018.
Quanto sopra esposto occorre a questo punto verificare da un lato se la produzione delle intimazioni di pagamento abbia interrotto o meno il decorso della prescrizione e, dall'altro lato, se il decorso del termine per la prescrizione breve sopra riportato sia compiuto.
Sotto il profilo dalla produzione delle intimazioni di pagamento emerge come la prima di esse risalga al 25 maggio 2021, risultando inoltre prodotta la relativa attestazione di accettazione e consegna alla casella di posta certificata di parte convenuta opposta, come anche per le intimazioni successive. Essendo la data del 25 maggio 2021 inferiore rispetto alla data di scadenza del termine prescrizionale di due anni, decorrenti per la fattura più vecchia dal 15/9/2019, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata, deve essere accolta.
L'opposizione deve essere di conseguenza rigettata, dovendosi confermare il Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione della ridotta attività istruttoria e dell'altrettanto ridotto valore della controversia, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'attrice opponente, società “ , alla rifusione delle Parte_1 spese processuali di parte convenuta opposta, “ ”, che liquida in CP_1 complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.p.a. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3