Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3509/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
VANIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. LENZINI Controparte_1 C.F._2
LUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 17.02.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 468/2021 emesso in data 24.02.2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa familiare di proprietà esclusiva della IG.ra , come arredata, resta Parte_1
definitivamente assegnata alla stessa, dando atto i coniugi di aver già provveduto in sede di separazione alla divisione di arredi e suppellettili.
2) Il figlio di anni 15, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in modo condiviso, impegnandosi di conseguenza gli stessi ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, l'educazione e la formazione del figlio, nonché concordare preventivamente ogni decisione in merito;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento del minore in Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un'equilibrata e serena relazione affettiva di con entrambi i genitori, questi si impegnano a collaborare lealmente e Per_1 fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio e del suo diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita, si impegnano altresì a prestarsi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, così da consentire a di trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore, realizzando, altresì, quella Per_1
collaborazione tra i genitori (massima espressione dei principi sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso) e consentendo al figlio di avere un pieno e totale rapporto con entrambi i genitori.Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti il minore saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà il figlio presso di sé.
3) Il figlio continuerà ad avere collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa familiare.
4) I coniugi si danno atto di avere concordato il mantenimento del figlio minore, in considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto delle necessità e dell'interesse del figlio, come segue:
4.a) il IG. a decorrere dal 15 (quindici) agosto 2024 verserà entro il giorno 15 Controparte_1
(quindici) di ogni mese mediante accredito sul c/c bancario accesso presso filiale di Pavullo, CP_2
pagina 2 di 6 intestato alla IG.ra IBAN [...], la somma di € 300,00 Parte_1
(trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
Entro il 12.08.2024 il IG. corrisponderà alla IG.ra , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario (IBAN [...]) la somma di € 1.200,00 a titolo di rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento del figlio relativo agli anni 2020-2024. Per_1
4.b) il IG. sosterrà inoltre nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese di Controparte_1
carattere straordinario come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) farmaci tradizionali;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa-buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, formative, culturali, ricreative e ludiche nonché pertinenti attrezzature ed iscrizioni;
d) spese di custodia (baby sitter), spese relative alle feste di compleanno del figlio;
e) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet, ecc;
f) mezzi di locomozione, bicicletta, patente, moto, automobile, bollo, assicurazione;
g) viaggi e vacanze in autonomia o comunque senza i genitori.
I coniugi convengono altresì che le spese relative all'abbigliamento per l'attività sciistica e l'acquisto della bicicletta, vengano sostenute dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che avrà anticipato per intero spese tra quelle sopra indicate avrà titolo per ripeterle pro quota dall'altro esibendone idonea documentazione fiscale o comunque atta a comprovarne l'esborso e il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione di detta documentazione. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore, a pagina 3 di 6 fronte della richiesta proveniente dall'altro genitore (unicamente a mezzo dello strumento di whatsapp o anche sms (short message service), ossia altri canali di messaggi trasmessi con lo smartphone), dovrà manifestare e motivare il proprio dissenso entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà pertanto essere rimborsata per la quota di spettanza secondo le modalità suindicate.
Tutte le spese suindicate dovranno essere puntualmente rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha sostenute previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta spesa, in modo da consentire lo sgravio fiscale ad entrambi i genitori proquota.
5) Per quanto attiene alle modalità di frequentazione del figlio, il padre potrà fare visita a Per_1
ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le Parte_1
eIGenze scolastiche, sportive, ludico-ricreative e di riposo del minore. Egli terrà comunque con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
- un pomeriggio alla settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola di (ore Per_1
13,15) sino alla sera alle 20,30 (dopo cena) quando avrà cura di riaccompagnarlo alla casa materna;
- a fine settimana alternati dal sabato sera dopo cena (indicativamente verso le ore 20/20,30) sino alla domenica sera dopo cena verso le ore 20,30 allorché avrà cura di riaccompagnarlo alla casa materna.
- Per i giorni di compleanno di così come per ogni altra giornata importante per lo stesso (a Per_1
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: feste e riconoscimenti scolastici, gare sportive, ecc..) sarà sospesa ogni turnazione così da consentire al minore di trascorrere tali avvenimenti con entrambi i genitori, ferma la sua collocazione presso la madre;
- il padre, durante le ferie scolastiche natalizie, trascorrerà con il figlio un periodo di quattro giorni in date da concordare tra i genitori. Salvo diverso accordo trascorrerà con la madre il giorno Per_1
della vigilia ed il Natale, capodanno ed Epifania;
- durante le ferie scolastiche Pasquali, il padre trascorrerà col figlio tre giorni anche consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- il padre trascorrerà con il figlio 10 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre (prima dell'inizio delle attività scolastiche dei minori) durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. trascorrerà eventuali “ponti” previsti dal Per_1
calendario scolastico con la madre salvo diverso accordo tra i genitori.
I genitori sosterranno autonomamente le spese relative alle proprie vacanze con Resta inteso Per_1
che i genitori potranno accordarsi per eventuali modifiche al calendario sopra indicato, convenendo diverse modalità di visita e tempi di frequentazione, anche in considerazione delle eIGenze lavorative di ognuno. I coniugi si impegnano a non ostacolare i diritti del minore a mantenere una relazione pagina 4 di 6 IGnificativa con i nonni materni e paterni nonché le rispettive famiglie di origine. I coniugi dichiarano che le suestese condizioni relative al titolo dell'affidamento prescelto e alle modalità di frequentazione e di visita appaiono idonee a tutelare il preminente interesse del minore.
6) I genitori concordano che la possibilità di espatrio di con ciascuno di loro è subordinata, Per_1 volta per volta, al consenso espresso per iscritto dall'altro genitore, previa comunicazione scritta della località di soggiorno, un recapito telefonico fisso e/o mobile e fissata la data di rientro col figlio presso l'indirizzo di residenza in Italia.
7) I coniugi concordemente convengono che il libretto di deposito n. 0012 1326759 cat. 308 – DR
PROG.GRANDE 0-12, acceso presso ed intestato al figlio resti allo stesso intestato CP_2 Per_1
fino al compimento del 18 anno di età allorquando la somma ivi maturata venga trasferita in un conto corrente intestato allo stesso. Detto conto corrente verrà gestito congiuntamente dai IGg.ri CP_2
e sino al raggiungimento della maggiore età di Controparte_1 Parte_1 Per_1
8) I coniugi concordano altresì che la IG.ra abbia il diritto (di percepire, Parte_1 direttamente, per intero, l'importo dell'Assegno Unico. Quanto alle detrazioni delle spese i genitori si accordano affinché questi possano usufruirne nella misura del 50% ciascuno.
9) I coniugi convengono reciprocamente di non richiedersi alcunché a titolo di mantenimento, provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali eIGenze di vita con il rispettivo adeguato reddito da attività lavorativa.
10) Con il corretto e puntuale adempimento di quanto previsto nei capi precedenti, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere regolato i rapporti patrimoniali tra gli stessi insorti in previsione, occasione e costanza di matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto espressamente previsto nei presenti patti.
11) Le spese di procedura e di assistenza legale sono interamente compensate provvedendo ciascun coniuge alle spese di assistenza del relativo legale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 5 di 6 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PAVULLO N/F (MO) il 10/09/2005 fra nata a [...]_1
FRIGNANO (MO) il 06/05/1976 e nato a [...]_1
(MO) il 27/12/1978
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2005 Atto n. 22 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 8 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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