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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. BOSCOLO CHIELON TIZIANO C.F._2
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._3 CP_2
), con l'avv. FOIS FULVIA C.F._4
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22.05.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2022, e hanno agito Parte_1 Parte_2
in giudizio nei confronti di e , al fine di sentir dichiarare CP CP_2
questi ultimi debitori della somma di euro 114.700,00, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni esistenziali cagionati.
1 A sostegno delle pretese, gli attori hanno affermato che i convenuti, quali titolari della società avevano contratto con la Banca di Parte_3
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, oggi Banca Patavina, un finanziamento chirografario per euro 48.000,00, il quale era stato altresì garantito da fideiussioni nei limiti dell'importo di euro 420.000,00, rilasciate dai soci e , CP CP_2
nonché dai coniugi e e da , padre di e Parte_2 Parte_1 Persona_1 CP
; che con comunicazione in data 2.01.2012, la aveva intimato Pt_2 Controparte_3
senza esito alla società il pagamento di quanto dovuto;
che a fronte dell'inadempimento del debitore principale, l'istituto di credito aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 47.818,54, notificato a tutti i fideiussori;
che nonostante le rassicurazioni dei soci e costoro non avevano provveduto al pagamento, tanto che la Pt_2 CP_2
banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà di per Parte_1
l'importo di euro 60.000,00; che i coniugi e dopo aver Parte_2 Parte_1
corrisposto l'importo di euro 45.200,00, avevano scoperto che vi erano ulteriori pendenze tra la società e e Banca Patavina, ex Banca di CP Parte_3
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, per un ammontare complessivo di euro 190.501,07;
che al fine di evitare ulteriori pregiudizi, aveva concordato con la cessionaria Parte_4
IS Finance in data 27.01.2020 il pagamento della somma di euro 60.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria complessiva gravante sulla società, con conseguente estinzione e cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
che da tale situazione era conseguito altresì l'esborso della somma di euro 9.500,00 in favore dei professionisti che avevano seguito gli attori nella predetta vicenda.
2 Invocando l'applicabilità dell'art. 1949 c.c. ed il conseguente diritto di surrogarsi nelle pretese vantate da Banca Patavina nei confronti di e per CP CP_2
l'avvenuta estinzione del debito gravante sulla società Parte_3
, gli attori hanno concluso come in premessa.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.05.2022, i convenuti CP
e hanno, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di
[...] CP_2
legittimazione passiva, in quanto citati in giudizio sia in proprio, per il pagamento di un debito della società, peraltro senza indicare il titolo, sia in qualità di soci della
[...]
pur essendo la società debitrice ancora attiva;
la Parte_3
nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc, per omessa o incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, avendo gli attori agito in surroga ex art. 1949 cc e non avendo gli stessi chiarito i rapporti contrattuali dedotti in giudizio e le relative condizioni contrattuali;
la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stato Parte_2
individuato il titolo della sua azione ma anche di entrambi gli attori per le somme corrisposte all'istituto di credito da , in assenza di prova dell'avvenuta Parte_5
restituzione del denaro da costui versato.
Nel merito, i convenuti hanno poi eccepito di aver contribuito ai pagamenti rateali inizialmente effettuati dalla hanno negato la ripetibilità in sede di rivalsa della Pt_1
somma di euro 9.000,00 richiesta dall'avvocato per l'assistenza stragiudiziale relativa alle trattative con IS AL SR ed altresì della somma di euro 500,00, versata per la cancellazione dell'ipoteca; hanno, infine, contestato la pretesa risarcitoria avversaria in
3 assenza di un fatto illecito atto a giustificare la stessa e a fronte della genericità ed indeterminatezza della domanda stessa.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi i coniugi o, comunque, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di e, in ogni caso, la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc e, nel Parte_2
merito, il rigetto delle pretese avversarie o, in subordine, lo scomputo dall'importo dovuto delle somme versate da , delle spese legali e delle spese di cancellazione Parte_5
dell'ipoteca.
Con provvedimento di data 25.05.2022 l'allora giudice istruttore del giudizio ha disposto l'integrazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 164 ultimo comma cpc.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22.05.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dato atto che con memoria depositata in data 14.07.2022, gli attori hanno integrato la domanda, chiarendo di aver agito nei confronti della società CP
e e di aver citato e sia
[...] Parte_3 CP CP_2
in rappresentanza della società stessa, quali unici soci, sia personalmente, quali soci illimitatamente responsabili, per il caso in cui la società risulti incapiente.
Delineati in questi termini i contorni dell'azione esercitata dagli attori, il contraddittorio deve ritenersi integro, tenuto conto che sono stati citati tutti i soci della società convenuta
(cfr. visura sub doc. 3 fasc. convenuti).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il necessario contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia
4 convenuta la società, ma tutti i soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere un proprio credito nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 5248/2012).
D'altro canto, già in atto di citazione veniva precisato che “i Signori e CP
, quali titolari della ditta (…) CP_2 Parte_3
dovranno essere condannati a versare alla e al la somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 114.700,00”(cfr. pag. 10), con ciò indirizzando primariamente l'azione nei confronti della società.
Non risulta, pertanto, configurabile un difetto di legittimazione passiva dei convenuti, ove citati quali legali rappresentanti della società.
Ma neppure può ritenersi che i convenuti siano privi di legittimazione passiva ove citati personalmente, quali soci illimitatamente responsabili, posto che, per consolidata giurisprudenza della Cassazione “il "beneficium excussionis" concesso ai soci
illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale
non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio
sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può
procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui
beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi
confronti in sede di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. n. 279/2017).
5 Fatta tale premessa, va ora accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1949 c.c., il quale prevede espressamente che “il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dagli attori non consente di pervenire all'accoglimento della domanda dai medesimi proposta, sol che si consideri – in primo luogo - che nessuno dei pagamenti effettuati, come evincibili dai documenti da 6 a 11,
risulta formalmente riconducibile a Parte_1
In atto di citazione, infatti, si dà conto di come i pagamenti di euro 8500,00 in data
20.09.2016 e di euro 20.000,00 in data 21.09.2016 siano stati effettuati dal terzo Pt_5
(figlio degli attori), né vi è prova del fatto che le somme in questione siano state
[...]
effettivamente restituite al medesimo dalla madre o dal padre.
Del pari, sempre riconducibile a e senza prova di effettiva restituzione da Parte_5
parte dei genitori risulta una considerevole parte dei versamenti in contanti effettuati nel conto a sofferenza (cfr. in via esemplificativa i Parte_6
versamenti di novembre 2016, giugno, settembre, ottobre 2017, gennaio, maggio, giugno,
luglio 2018 – docc. da 7 a 11 fasc. attoreo).
Molteplici versamenti in contanti risultano, poi, effettuati dalla società Parte_6
, senza che sia effettivamente individuabile il soggetto fisico cui appartiene
[...]
la relativa provvista (cfr. in via esemplificativa i versamenti di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2017 e febbraio 2018 – docc.
da 7 a 11 fasc. attoreo).
6 Risulta, ancora, agli atti un versamento effettuato congiuntamente da e Parte_2
(cfr. versamento di dicembre 2016 – doc. 8 fasc. attoreo), senza peraltro CP
che sia possibile individuare il preciso importo imputabile a ciascuno di essi.
Gli ulteriori versamenti in contanti, infine, sono effettivamente imputabili a Parte_2
(cfr. versamenti di marzo, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 – docc. 10 e 11 fasc. attoreo) e, tuttavia, la mancata produzione della fideiussione asseritamente rilasciata dal medesimo non consente di ritenere fondata la domanda di regresso da egli proposta.
Da ultimo, per quanto attiene al pagamento della somma di euro 60.000,00 - che in tesi attorea avrebbe definito tutte le pendenze riconducibili alla società Parte_6
(oggi nei confronti di IS
[...] Parte_3
Finance/Banca Patavina/Marte SPV SR, – quand'anche si ritenesse che i documenti prodotti siano idonei a dimostrare l'effettivo versamento dell'importo in questione, comunque non sarebbe possibile comprendere a chi sia in concreto riconducibile la relativa provvista.
Conseguentemente, anche con riferimento all'importo de quo, alla luce delle contestazioni dei convenuti e degli elementi di prova offerti dagli attori, l'azione di regresso da costoro esercitata non può essere accolta.
Il mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 1949 c.c. giustifica altresì ex se il rigetto della domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni esistenziali cagionati, per l'accoglimento della quale, in ogni caso, non sussisterebbero i relativi presupposti, essendosi volontariamente esposta al Parte_1
7 rischio di essere chiamata ad onorare i debiti contratti dalla società in forza della fideiussione rilasciata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale in concreto posta in essere dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta le pretese attoree;
condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 7 gennaio 2024
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. BOSCOLO CHIELON TIZIANO C.F._2
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP C.F._3 CP_2
), con l'avv. FOIS FULVIA C.F._4
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22.05.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2022, e hanno agito Parte_1 Parte_2
in giudizio nei confronti di e , al fine di sentir dichiarare CP CP_2
questi ultimi debitori della somma di euro 114.700,00, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni esistenziali cagionati.
1 A sostegno delle pretese, gli attori hanno affermato che i convenuti, quali titolari della società avevano contratto con la Banca di Parte_3
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, oggi Banca Patavina, un finanziamento chirografario per euro 48.000,00, il quale era stato altresì garantito da fideiussioni nei limiti dell'importo di euro 420.000,00, rilasciate dai soci e , CP CP_2
nonché dai coniugi e e da , padre di e Parte_2 Parte_1 Persona_1 CP
; che con comunicazione in data 2.01.2012, la aveva intimato Pt_2 Controparte_3
senza esito alla società il pagamento di quanto dovuto;
che a fronte dell'inadempimento del debitore principale, l'istituto di credito aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 47.818,54, notificato a tutti i fideiussori;
che nonostante le rassicurazioni dei soci e costoro non avevano provveduto al pagamento, tanto che la Pt_2 CP_2
banca aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà di per Parte_1
l'importo di euro 60.000,00; che i coniugi e dopo aver Parte_2 Parte_1
corrisposto l'importo di euro 45.200,00, avevano scoperto che vi erano ulteriori pendenze tra la società e e Banca Patavina, ex Banca di CP Parte_3
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, per un ammontare complessivo di euro 190.501,07;
che al fine di evitare ulteriori pregiudizi, aveva concordato con la cessionaria Parte_4
IS Finance in data 27.01.2020 il pagamento della somma di euro 60.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria complessiva gravante sulla società, con conseguente estinzione e cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
che da tale situazione era conseguito altresì l'esborso della somma di euro 9.500,00 in favore dei professionisti che avevano seguito gli attori nella predetta vicenda.
2 Invocando l'applicabilità dell'art. 1949 c.c. ed il conseguente diritto di surrogarsi nelle pretese vantate da Banca Patavina nei confronti di e per CP CP_2
l'avvenuta estinzione del debito gravante sulla società Parte_3
, gli attori hanno concluso come in premessa.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.05.2022, i convenuti CP
e hanno, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di
[...] CP_2
legittimazione passiva, in quanto citati in giudizio sia in proprio, per il pagamento di un debito della società, peraltro senza indicare il titolo, sia in qualità di soci della
[...]
pur essendo la società debitrice ancora attiva;
la Parte_3
nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc, per omessa o incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, avendo gli attori agito in surroga ex art. 1949 cc e non avendo gli stessi chiarito i rapporti contrattuali dedotti in giudizio e le relative condizioni contrattuali;
la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stato Parte_2
individuato il titolo della sua azione ma anche di entrambi gli attori per le somme corrisposte all'istituto di credito da , in assenza di prova dell'avvenuta Parte_5
restituzione del denaro da costui versato.
Nel merito, i convenuti hanno poi eccepito di aver contribuito ai pagamenti rateali inizialmente effettuati dalla hanno negato la ripetibilità in sede di rivalsa della Pt_1
somma di euro 9.000,00 richiesta dall'avvocato per l'assistenza stragiudiziale relativa alle trattative con IS AL SR ed altresì della somma di euro 500,00, versata per la cancellazione dell'ipoteca; hanno, infine, contestato la pretesa risarcitoria avversaria in
3 assenza di un fatto illecito atto a giustificare la stessa e a fronte della genericità ed indeterminatezza della domanda stessa.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi i coniugi o, comunque, la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di e, in ogni caso, la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc e, nel Parte_2
merito, il rigetto delle pretese avversarie o, in subordine, lo scomputo dall'importo dovuto delle somme versate da , delle spese legali e delle spese di cancellazione Parte_5
dell'ipoteca.
Con provvedimento di data 25.05.2022 l'allora giudice istruttore del giudizio ha disposto l'integrazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 164 ultimo comma cpc.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22.05.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente, va dato atto che con memoria depositata in data 14.07.2022, gli attori hanno integrato la domanda, chiarendo di aver agito nei confronti della società CP
e e di aver citato e sia
[...] Parte_3 CP CP_2
in rappresentanza della società stessa, quali unici soci, sia personalmente, quali soci illimitatamente responsabili, per il caso in cui la società risulti incapiente.
Delineati in questi termini i contorni dell'azione esercitata dagli attori, il contraddittorio deve ritenersi integro, tenuto conto che sono stati citati tutti i soci della società convenuta
(cfr. visura sub doc. 3 fasc. convenuti).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il necessario contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia
4 convenuta la società, ma tutti i soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere un proprio credito nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 5248/2012).
D'altro canto, già in atto di citazione veniva precisato che “i Signori e CP
, quali titolari della ditta (…) CP_2 Parte_3
dovranno essere condannati a versare alla e al la somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 114.700,00”(cfr. pag. 10), con ciò indirizzando primariamente l'azione nei confronti della società.
Non risulta, pertanto, configurabile un difetto di legittimazione passiva dei convenuti, ove citati quali legali rappresentanti della società.
Ma neppure può ritenersi che i convenuti siano privi di legittimazione passiva ove citati personalmente, quali soci illimitatamente responsabili, posto che, per consolidata giurisprudenza della Cassazione “il "beneficium excussionis" concesso ai soci
illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale
non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio
sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può
procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui
beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi
confronti in sede di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. n. 279/2017).
5 Fatta tale premessa, va ora accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1949 c.c., il quale prevede espressamente che “il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dagli attori non consente di pervenire all'accoglimento della domanda dai medesimi proposta, sol che si consideri – in primo luogo - che nessuno dei pagamenti effettuati, come evincibili dai documenti da 6 a 11,
risulta formalmente riconducibile a Parte_1
In atto di citazione, infatti, si dà conto di come i pagamenti di euro 8500,00 in data
20.09.2016 e di euro 20.000,00 in data 21.09.2016 siano stati effettuati dal terzo Pt_5
(figlio degli attori), né vi è prova del fatto che le somme in questione siano state
[...]
effettivamente restituite al medesimo dalla madre o dal padre.
Del pari, sempre riconducibile a e senza prova di effettiva restituzione da Parte_5
parte dei genitori risulta una considerevole parte dei versamenti in contanti effettuati nel conto a sofferenza (cfr. in via esemplificativa i Parte_6
versamenti di novembre 2016, giugno, settembre, ottobre 2017, gennaio, maggio, giugno,
luglio 2018 – docc. da 7 a 11 fasc. attoreo).
Molteplici versamenti in contanti risultano, poi, effettuati dalla società Parte_6
, senza che sia effettivamente individuabile il soggetto fisico cui appartiene
[...]
la relativa provvista (cfr. in via esemplificativa i versamenti di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2017 e febbraio 2018 – docc.
da 7 a 11 fasc. attoreo).
6 Risulta, ancora, agli atti un versamento effettuato congiuntamente da e Parte_2
(cfr. versamento di dicembre 2016 – doc. 8 fasc. attoreo), senza peraltro CP
che sia possibile individuare il preciso importo imputabile a ciascuno di essi.
Gli ulteriori versamenti in contanti, infine, sono effettivamente imputabili a Parte_2
(cfr. versamenti di marzo, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 – docc. 10 e 11 fasc. attoreo) e, tuttavia, la mancata produzione della fideiussione asseritamente rilasciata dal medesimo non consente di ritenere fondata la domanda di regresso da egli proposta.
Da ultimo, per quanto attiene al pagamento della somma di euro 60.000,00 - che in tesi attorea avrebbe definito tutte le pendenze riconducibili alla società Parte_6
(oggi nei confronti di IS
[...] Parte_3
Finance/Banca Patavina/Marte SPV SR, – quand'anche si ritenesse che i documenti prodotti siano idonei a dimostrare l'effettivo versamento dell'importo in questione, comunque non sarebbe possibile comprendere a chi sia in concreto riconducibile la relativa provvista.
Conseguentemente, anche con riferimento all'importo de quo, alla luce delle contestazioni dei convenuti e degli elementi di prova offerti dagli attori, l'azione di regresso da costoro esercitata non può essere accolta.
Il mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 1949 c.c. giustifica altresì ex se il rigetto della domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni esistenziali cagionati, per l'accoglimento della quale, in ogni caso, non sussisterebbero i relativi presupposti, essendosi volontariamente esposta al Parte_1
7 rischio di essere chiamata ad onorare i debiti contratti dalla società in forza della fideiussione rilasciata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale in concreto posta in essere dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta le pretese attoree;
condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 7 gennaio 2024
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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