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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1019/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in giudizio a mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. Parte_2
MENGHINI STEFANO
appellante e
(C.F. ), in giudizio a Controparte_1 P.IVA_2 mezzo della mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GRILLO GAETANO
EREDITA' GIACENTE (C.F. ), in CP_3 C.F._1 persona del curatore dott.ssa contumace Controparte_4
appellato
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_3
patrocinio dell'Avv. GAETANO NICOLA intervenuto
CONCLUSIONI per parte appellante: Nel merito accogliere l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata dichiarare che l'atto dedotto in giudizio per Notar Persona_1
del 5.12.2007 sub rep. n. 80749 trascritto con nota del 7.12.2007 Reg Gen. 29735 e Reg.
Part. 6310 presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RC Servizio Pubblicità
Immobiliare Circoscrizione di RC con il quale nata il [...] e Parte_3
residente in [...] (CF: ) giusta procura C.F._2
Rep. 80741 racc. Notar del 3.12.2007 in nome, per conto e Persona_1 nell'interesse del mandante ha concesso alla CP_3 CP_1 CP_6
(Ex Banca Intesa Mediocredito SpA), a garanzia di contratto di
[...]
finanziamento, ipoteca sui seguenti beni immobili < commerciale sito nel Comune di RC Superstrada Jonica n. 14 località Arangea sviluppantesi su tre elevazioni oltre seminterrato, con aree scoperte annesse ubicato all'interno di un'area di complessivi mq 7.60 confinate nell'insieme con Superstrada
Jonica.
Il complesso immobiliare è riportato al catasto urbano del Comune di RC sezione GNA foglio 3 part. 1577 Via Superstrada Jonica n. 14 P. S1-T-1-2-3 zona censuaria 3 categoria D8 rendita catastale €. 46.660,00 le aree scoperte annesse sono riportate al catasto terreni al foglio 3 con le seguenti indicazioni particella 2005 ente urbano are 73 ca 80 particella 2006 ente urbano are 00 ca 50; particella 2007 ente urbano are 00 ca 30;
è pienamente valido ed efficace;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge del primo grado e dell'appello.
per parte appellata: Previo accertamento della titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla rappresentata da Controparte_7 Controparte_2
-Rigettare l'appello notificato tramite pec il 13.12.2019 perché proposto dopo la scadenza del termine breve di 30 giorni ex art.325 c.p.c. che è decorso dalla notifica della sentenza effettuata tramite pec il 29.07.2019;
-Per l'effetto dichiarare assorbiti i motivi di appello e dichiarare come conseguenza del tardivo appello il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio pag. 2/7 -In caso di mancato accoglimento della discussa eccezione di inammissibilità dell'appello, rigettare l'appello dichiarando inammissibile per via dei motivi privi di specificità, di cui all'art.342 c.p.c.
-Per l'effetto dichiarare come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio
In via più gradata
-Rigettare ancora il proposto appello ritenendolo infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza di I° grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche di questo secondo grado di giudizio.
per la parte intervenuta: si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e, quindi, a quelle rassegnata dalla banca cedente,
[...]
nel proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
11.01.2011, conveniva in giudizio Parte_4 [...]
e l'eredità giacente di per ottenere la revoca dell'atto Controparte_8 CP_3
per Notar del 5.12.2007 sub rep. n. 80749 trascritto con nota del Persona_1
7.12.2007 Reg Gen. 29735 e Reg. Part. 6310 presso Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di RC Servizio Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di RC con il quale in nome e per conto di ha concesso alla Parte_3 CP_3 [...]
ipoteca sul complesso immobiliare ad uso commerciale sito Controparte_9
nel Comune di Reggio Calabria, in catasto al foglio 3 part. 1577, 2005, 2006 e 2007.
Si costituivano i convenuti, contestando la domanda per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, e concludevano per il rigetto.
Con sentenza n. 931/2019, depositata il 25.6.2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della dazione di ipoteca, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
pag. 3/7 Con atto di citazione notificato il 13.12.2019, per mezzo della Parte_1
procuratrice impugnava la predetta sentenza, affermando di aver Parte_2
acquisito il credito controverso con contrato di cessione stipulato il 20.04.2008 con
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto Controparte_6 nel merito dell'azione revocatoria.
Si costituiva a mezzo della mandataria che CP_7 Controparte_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, e nel merito concludeva per il rigetto del gravame.
L'eredità giacente di non si costituiva. CP_3
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti ai fini della transazione della lite, con ordinanza del 2.2.2011 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione, onerando l'appellata del deposito della prova della notifica della sentenza in formato eml.
Interveniva in giudizio cessionaria del Controparte_5
credito di che si associava alle difese di quest'ultima. CP_7
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
Nel costituirsi, l'appellata eccepiva la inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine breve per l'appello ex art. 325 c.p.c., decorrente ai sensi dell'art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza. L'appellata ha prodotto inizialmente copia in pdf della intervenuta notifica in data 29.7.2019 a mezzo pec all'indirizzo del procuratore costituito di , avv. Lucia Rosa De Benedetto, ai sensi Controparte_9
degli artt. 285 e 170 c.p.c.
A fronte di detta produzione, l'appellante lamentava di non avere mai ricevuto la notifica della sentenza impugnata e di non avere riscontrato la prova dell'asserita notificazione, contestando altresì la nullità della produzione ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art.19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile
2014, secondo cui la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute,
pag. 4/7 previste dall'art.
3-bis comma 3, della legge 21.1.1994 n.53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art.9 comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art.14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all'art.12, comma 1, lettera e.
L'eccezione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
La produzione della notifica dell'atto in formato difforme da quello richiesto dalle regole tecniche determina la nullità della notifica solo ove la parte non sia in grado di fornire la prova ai sensi dell'art. 9 della l. 53 del 1994, mentre nel caso di specie l'appellata ha depositato la prova della notifica correttamente effettuata in favore del procuratore della dante causa della cessionaria Controparte_10
in formato “eml”. Parte_1
La Corte ha potuto così verificare l'effettivo invio e la ricezione della sentenza ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 29.7.2024. Il termine per impugnare la sentenza n. 931/2019 scadeva, pertanto, in data 30.09.2019, per cui la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio deve ritenersi intempestiva, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado e pronuncia di inammissibilità dell'appello.
La produzione della notifica della sentenza impugnata da parte dell'appellata non può essere considerata tardiva, visto che la copia in pdf della notifica era già stata depositata dall'appellante e, soprattutto, poiché la verifica della ammissibilità dell'appello per tempestività della impugnazione può essere effettuata d'ufficio, anche nel successivo giudizio di legittimità.
L'inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la parte appellata, nel lamentare il mancato rilievo della tardività, può sollecitare il giudice ad effettuare la verifica utilizzando i propri poteri officiosi.
La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione e, quindi, all'accertamento del rispetto dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione. Tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e pag. 5/7 grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad errores in procedendo (cfr. Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10440 del 06/05/2013, Rv. 627236 - 01).
Infine, si deve rilevare che la tardività della notifica dell'appello non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello esclude che la possibilità che la Corte esamini alcuna delle questioni sottoposte dalle parti alla sua cognizione, anche se qualificate come questioni preliminari (quale quella sulla “titolarità del rapporto” richiesta dall'appellata o sulla novità della domanda indicata dall'appellante).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicando i minimi tariffari per lo scaglione di valore fino ad € 16.000.000,00 nei seguenti termini:
€ 37.351,00 (€ 8.149,00 per la fase di studio, € 4.738,00 per la fase introduttiva, €
10.916,00 per la fase di trattazione, € 13.548,00 per la fase decisionale), importo su cui viene operata la riduzione ex art. 4 comma 9 del DM citato per la pronuncia in rito per giungere alla liquidazione di € 18.675,50.
Le spese di lite possono invece compensarsi rispetto all'intervenuta, tenuto conto della tempistica dell'intervenuto, della volontarietà dello stesso e della minima attività difensiva prestata nel corso del giudizio dall'appello, che era già stato rinviato per la discussione sulla scorta della eccezione di inammissibilità per tardività all'epoca dell'intervento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
931/2019, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_2
in qualità di mandataria di delle spese del
[...] Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 18.675,50, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra appellante e intervenuto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 1019/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in giudizio a mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. Parte_2
MENGHINI STEFANO
appellante e
(C.F. ), in giudizio a Controparte_1 P.IVA_2 mezzo della mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GRILLO GAETANO
EREDITA' GIACENTE (C.F. ), in CP_3 C.F._1 persona del curatore dott.ssa contumace Controparte_4
appellato
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_3
patrocinio dell'Avv. GAETANO NICOLA intervenuto
CONCLUSIONI per parte appellante: Nel merito accogliere l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata dichiarare che l'atto dedotto in giudizio per Notar Persona_1
del 5.12.2007 sub rep. n. 80749 trascritto con nota del 7.12.2007 Reg Gen. 29735 e Reg.
Part. 6310 presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RC Servizio Pubblicità
Immobiliare Circoscrizione di RC con il quale nata il [...] e Parte_3
residente in [...] (CF: ) giusta procura C.F._2
Rep. 80741 racc. Notar del 3.12.2007 in nome, per conto e Persona_1 nell'interesse del mandante ha concesso alla CP_3 CP_1 CP_6
(Ex Banca Intesa Mediocredito SpA), a garanzia di contratto di
[...]
finanziamento, ipoteca sui seguenti beni immobili < commerciale sito nel Comune di RC Superstrada Jonica n. 14 località Arangea sviluppantesi su tre elevazioni oltre seminterrato, con aree scoperte annesse ubicato all'interno di un'area di complessivi mq 7.60 confinate nell'insieme con Superstrada
Jonica.
Il complesso immobiliare è riportato al catasto urbano del Comune di RC sezione GNA foglio 3 part. 1577 Via Superstrada Jonica n. 14 P. S1-T-1-2-3 zona censuaria 3 categoria D8 rendita catastale €. 46.660,00 le aree scoperte annesse sono riportate al catasto terreni al foglio 3 con le seguenti indicazioni particella 2005 ente urbano are 73 ca 80 particella 2006 ente urbano are 00 ca 50; particella 2007 ente urbano are 00 ca 30;
è pienamente valido ed efficace;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge del primo grado e dell'appello.
per parte appellata: Previo accertamento della titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla rappresentata da Controparte_7 Controparte_2
-Rigettare l'appello notificato tramite pec il 13.12.2019 perché proposto dopo la scadenza del termine breve di 30 giorni ex art.325 c.p.c. che è decorso dalla notifica della sentenza effettuata tramite pec il 29.07.2019;
-Per l'effetto dichiarare assorbiti i motivi di appello e dichiarare come conseguenza del tardivo appello il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio pag. 2/7 -In caso di mancato accoglimento della discussa eccezione di inammissibilità dell'appello, rigettare l'appello dichiarando inammissibile per via dei motivi privi di specificità, di cui all'art.342 c.p.c.
-Per l'effetto dichiarare come conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio
In via più gradata
-Rigettare ancora il proposto appello ritenendolo infondato in fatto ed in diritto con la conseguente conferma della sentenza di I° grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche di questo secondo grado di giudizio.
per la parte intervenuta: si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e, quindi, a quelle rassegnata dalla banca cedente,
[...]
nel proprio atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
11.01.2011, conveniva in giudizio Parte_4 [...]
e l'eredità giacente di per ottenere la revoca dell'atto Controparte_8 CP_3
per Notar del 5.12.2007 sub rep. n. 80749 trascritto con nota del Persona_1
7.12.2007 Reg Gen. 29735 e Reg. Part. 6310 presso Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di RC Servizio Pubblicità Immobiliare Circoscrizione di RC con il quale in nome e per conto di ha concesso alla Parte_3 CP_3 [...]
ipoteca sul complesso immobiliare ad uso commerciale sito Controparte_9
nel Comune di Reggio Calabria, in catasto al foglio 3 part. 1577, 2005, 2006 e 2007.
Si costituivano i convenuti, contestando la domanda per difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, e concludevano per il rigetto.
Con sentenza n. 931/2019, depositata il 25.6.2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda e dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della dazione di ipoteca, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
pag. 3/7 Con atto di citazione notificato il 13.12.2019, per mezzo della Parte_1
procuratrice impugnava la predetta sentenza, affermando di aver Parte_2
acquisito il credito controverso con contrato di cessione stipulato il 20.04.2008 con
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto Controparte_6 nel merito dell'azione revocatoria.
Si costituiva a mezzo della mandataria che CP_7 Controparte_2 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, e nel merito concludeva per il rigetto del gravame.
L'eredità giacente di non si costituiva. CP_3
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti ai fini della transazione della lite, con ordinanza del 2.2.2011 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione, onerando l'appellata del deposito della prova della notifica della sentenza in formato eml.
Interveniva in giudizio cessionaria del Controparte_5
credito di che si associava alle difese di quest'ultima. CP_7
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
Nel costituirsi, l'appellata eccepiva la inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine breve per l'appello ex art. 325 c.p.c., decorrente ai sensi dell'art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza. L'appellata ha prodotto inizialmente copia in pdf della intervenuta notifica in data 29.7.2019 a mezzo pec all'indirizzo del procuratore costituito di , avv. Lucia Rosa De Benedetto, ai sensi Controparte_9
degli artt. 285 e 170 c.p.c.
A fronte di detta produzione, l'appellante lamentava di non avere mai ricevuto la notifica della sentenza impugnata e di non avere riscontrato la prova dell'asserita notificazione, contestando altresì la nullità della produzione ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art.19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile
2014, secondo cui la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute,
pag. 4/7 previste dall'art.
3-bis comma 3, della legge 21.1.1994 n.53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art.9 comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art.14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all'art.12, comma 1, lettera e.
L'eccezione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
La produzione della notifica dell'atto in formato difforme da quello richiesto dalle regole tecniche determina la nullità della notifica solo ove la parte non sia in grado di fornire la prova ai sensi dell'art. 9 della l. 53 del 1994, mentre nel caso di specie l'appellata ha depositato la prova della notifica correttamente effettuata in favore del procuratore della dante causa della cessionaria Controparte_10
in formato “eml”. Parte_1
La Corte ha potuto così verificare l'effettivo invio e la ricezione della sentenza ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. in data 29.7.2024. Il termine per impugnare la sentenza n. 931/2019 scadeva, pertanto, in data 30.09.2019, per cui la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio deve ritenersi intempestiva, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado e pronuncia di inammissibilità dell'appello.
La produzione della notifica della sentenza impugnata da parte dell'appellata non può essere considerata tardiva, visto che la copia in pdf della notifica era già stata depositata dall'appellante e, soprattutto, poiché la verifica della ammissibilità dell'appello per tempestività della impugnazione può essere effettuata d'ufficio, anche nel successivo giudizio di legittimità.
L'inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la parte appellata, nel lamentare il mancato rilievo della tardività, può sollecitare il giudice ad effettuare la verifica utilizzando i propri poteri officiosi.
La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione e, quindi, all'accertamento del rispetto dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione. Tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e pag. 5/7 grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad errores in procedendo (cfr. Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10440 del 06/05/2013, Rv. 627236 - 01).
Infine, si deve rilevare che la tardività della notifica dell'appello non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
L'inammissibilità dell'appello esclude che la possibilità che la Corte esamini alcuna delle questioni sottoposte dalle parti alla sua cognizione, anche se qualificate come questioni preliminari (quale quella sulla “titolarità del rapporto” richiesta dall'appellata o sulla novità della domanda indicata dall'appellante).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicando i minimi tariffari per lo scaglione di valore fino ad € 16.000.000,00 nei seguenti termini:
€ 37.351,00 (€ 8.149,00 per la fase di studio, € 4.738,00 per la fase introduttiva, €
10.916,00 per la fase di trattazione, € 13.548,00 per la fase decisionale), importo su cui viene operata la riduzione ex art. 4 comma 9 del DM citato per la pronuncia in rito per giungere alla liquidazione di € 18.675,50.
Le spese di lite possono invece compensarsi rispetto all'intervenuta, tenuto conto della tempistica dell'intervenuto, della volontarietà dello stesso e della minima attività difensiva prestata nel corso del giudizio dall'appello, che era già stato rinviato per la discussione sulla scorta della eccezione di inammissibilità per tardività all'epoca dell'intervento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
931/2019, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
pag. 6/7 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_2
in qualità di mandataria di delle spese del
[...] Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 18.675,50, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra appellante e intervenuto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7