TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6054/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Antonio Lo Giudice. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con le avv.te Domenica Manti Controparte_1
e MA D'LI.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al livello C, posizione retribu-tiva 2 dalla data dell'assunzione e posizione retributiva 1 dopo 5 anni, condannare conseguen-temente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corri-spondere alla ricorrente la somma di € 18.323,72;
In via subordinata, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al livello D, posizione retri-butiva 3 dalla data dell'assunzione e posizione retributiva 2 dopo 4 anni, condannare conse-guentemente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a cor-rispondere alla ricorrente la somma di € 8.650,97;
In entrambi i casi, o altra maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
***
1. L'attrice, seppur da ultimo inquadrata nel livello E del CCNL A.F., ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili nel livello C o, in subordine, nel livello D.
1 *
2. Stando al CCNL di settore:
- appartengono al livello E: “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecni-che e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite.
Figure professionali esemplificative:
Addetto di bordo
Lavoratori che, anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il servizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozze ferroviarie provvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e riscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla clientela con i relativi rendiconto”;
- appartengono invece al livello D: “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifi-che e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'am-bito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coor-dinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza pro-fessionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative:
Operatore Specializzato Commerciale
Lavoratori che svolgono sia a terra che a bordo treno attività di assistenza e accoglienza della clientela, anche con riferimento ai settori dell'accompagnamento notte e della ristorazione dialogando in lingua straniera quando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad assicurare il buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali”;
- appartengono invece al livello C: “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coor-dinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative
Tecnico Commerciale a terra/a bordo
2 Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze professionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo in particolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera quando necessario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di viaggio, informazioni alla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assi- curare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Sono responsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali”.
*
3. Innanzitutto, deve essere evidenziata una carenza allegativa, da parte della difesa attorea, nella comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
3.1. Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà specifico conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello e, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore (sul punto, si veda la pagina 9 del ricorso, in cui viene meramente riportata la declaratoria del livello E per poi affermare che la declaratoria risulterebbe incompatibile rispetto all'attività svolta dalla lavoratrice).
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
3.3. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
*
4. A ciò si aggiunga che la declaratoria del livello C del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali.
3 Inoltre, per la figura di Tecnico Commerciale (a cui aspira l'attrice), si richiede che il lavoratore sia in possesso di specifiche abilitazioni e competenze professionali.
4.1. Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcun riferimento al livello di conoscenze e professionalità, alle competenze né alle specifiche abilitazioni di cui sarebbe in possesso l'attrice.
4.2. Inoltre, nell'elencazione delle mansioni svolta in ricorso non è possibile enucleare elementi significativi da cui desumere che la prestazione lavorativa implicasse anche l'emissione dei titoli di viaggio, che rientra specificamente tra le attività espletate dal Tecnico Commerciale di cui al preteso livello C.
4.3. Tali considerazioni portano quindi a negare l'inquadramento nel livello C.
*
5. Quanto poi alla domanda subordinata relativa al livello D, si impone di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: “ADR: Nello svolgimento delle sue mansioni, la parte attrice non ha nessuno che Tes_1 coordina.
È la sola preposta sulle due vettore assegnate, non ha proprio nessuno da coordinare.
ADR: Le mansioni lei le esegue da sempre in piena autonomia. Non ha uno specifico coordinatore che ogni volta le assegna.
Dall'inizio, lei ha sempre agito in modo autonomo.
ADR: la responsabilità del servizio è dell'attrice, in quanto opera in piena autonomia.
ADR: è l'attrice che deve adempiere al rispetto delle norme igieniche;
è lei che compila i moduli per il servizio;
per eventuali problemi, lei si rivolge al capotreno.
Non c'è un coordinatore che è responsabile del servizio, è l'attrice ad esserlo.
ADR: in caso di elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), lei li segnala al capotreno.
ADR: Esiste la figura del coordinatore, ma lui sta nelle sue due vetture (da cui non può spostarsi) e non sta mai nelle vetture dell'attrice.
Si chiama “coordinatore”, ma in realtà fa le stesse mansioni dell'attrice.
Anche perché, come ho detto, il coordinatore dovrebbe fare da filtro e interfacciarci col capotre, ma anche l'attrice si interfaccia col capotreno.
ADR: l'attrice cura gli incassi a bordo treno usando il pos, per somministrazione di cibo e bevande;
poi però deve consegnare ricevute e contanti al coordinatore.
Poi il coordinatore li versa nelle casseforti aziendali.
ADR: Come ho detto, per ogni decisione operativa e/o anomalia non si confronta con il Coordinatore, ma al più riferisce direttamente al capotreno.
ADR: Io sono inquadrato al livello D, operatore specializzato commerciale. Io sono coordinatore e faccio le stesse mansioni dell'attrice.
ADR: Preciso però che la scheda di Dichiarazione di Prestazione viene compilata e firmata dal coordinatore.
4 In questa scheda vengono riportate tutte le questioni inerenti il servizio”;
- il teste ha dichiarato: “ADR: l'attrice è un addetto di bordo;
quindi, nello svolgimento delle sue mansioni, Tes_2 non coordina persone, ma è coordinata dal Coordinatore.
ADR: L'attrice fa riferimento al coordinatore. Lei non può rivolgersi al capotreno, una cosa che fa il coordinatore.
Il coordinatore deve necessariamente spostarsi nelle varie vetture a controllare l'operato dell'attrice e le dà tutte le istruzioni operative che servono.
ADR: la responsabilità dell'intero servizio è del Coordinatore dei Servizi di Bordo.
ADR: è il coordinatore ad essere responsabile del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali (o tale responsabilità è del Coordinatore dei Servizi di Bordo).
A riprova di ciò, è il coordinatore che compila e firma la Scheda di Prestazione, che deve consegnare al capotreno.
L'attrice non fa mai queste cose che spettano solo al coordinatore.
ADR: il coordinatore è responsabile degli incassi a bordo treno e cura il versamento degli stessi nelle casseforti aziendali.
L'attrice, invece, non ha quest compiti. Lei riceve la disposizione del coordinatore per effettuare il minibar, ma non cura i versamenti nelle casseforti. Tanto che il pos è intestato al coordinatore.
ADR: l'attrice, se rileva eventuali elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), li segnala al
Coordinatore della squadra.
ADR: l'attrice, quale Addetta di Bordo, per ogni decisione operativa e/o anomalia deve confrontarsi con il Coordinatore dei Servizi di bordo;
non si rivolge al capotreno.
ADR: Io queste le cose le so perché spesso effettuo controlli a bordo treno e assiste all'attività dell'attrice.
I controlli avvengono almeno uno a settimana e in queste occasioni io controllo anche l'attività dell'attrice”;
- il teste ha dichiarato: “ADR: l'attrice è autonoma nelle sue mansioni. Io non intervengo Testimone_3 nell'operato dell'attrice.
Io, però, come coordinatore, assegno le vetture all'attrice che poi svolge le sue mansioni di addetto.
ADR: Io poi, come coordinatore, sono responsabile di compilare e firmare la dichiarazione di prestazione, che poi consegno al capotreno.
ADR: se l'attrice ha qualche problema, lei si rivolge al capotreno, non a me;
anche perché io non posso abbandonare le mie vetture perché sono responsabile delle mie vetture.
ADR: la responsabilità dell'intero servizio è solo dell'attrice non mia: ognuno c'ha le proprie vetture.
Di fatto, l'unica differenza tra me l'attrice è solo sulla Dichiarazione di Prestazione.
Quindi, né io né lei siamo effettivamente coordinatori di personale.
ADR: la Dichiarazione di Prestazione contiene i nomi degli operatori e le conformità o non conformità che inserisce il capotreno.
C'è anche uno spazio per note del coordinatore (come per il defibrillatore).
5 Eventuali eventi particolari vanno segnalati dal capotreno nella Dichiarazione.
Dopo averla consegnata al capotreno, la scheda non viene più modificata da me.
ADR: l'attrice, per le sue vetture, è essere responsabile del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.
ADR: Nella compilazione e fima della Scheda di Prestazione, io non mi assumo una specifica responsabilità del servizio.
ADR: Io, come coordinatore, curo il versamento degli incassi nelle casseforti aziendali.
L'attrice, però, usa il pos (intestato a me) e riceve i contanti, che poi consegna a me.
ADR: l'attrice, se rileva eventuali elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), li segnala direttamente al capotreno.
ADR: l'attrice, per ogni decisione operativa e/o anomalia si rivolge al capotreno.
ADR: io il sig. a fare i controlli l'avrò visto una volta all'anno. Tes_2
Durante questi controlli, lui gira per tutte le carrozze e verifica i servizi.
ADR: Io, come coordinatore, sono l'unico ad avere un telefono aziendale col quale il capotreno può comunicare con il coordinatore. Io non lo uso per comunicare col capotreno, perché non ho il numero del capotreno.
Ma gli altri, come l'attrice, parlano col capotreno a voce”;
- il teste ha dichiarato: “Conosco l'attrice. Io coordino gli Area Manager che vanno, ma non salgo Tes_4 spesso a bordo treno.
Oggi posso quindi riferire solo quanto mi riferiscono gli area manager che coordino.
ADR: da quel che mi risulta, l'addetto di bordo, come l'attrice, è coordinato da un coordinatore che ha la responsabilità di tutto il servizio e di tutte le attività svolte dai membri del team.
ADR: è il coordinatore che assegna le vetture ai membri del team.
ADR: il coordinatore può e deve spaziare nell'intero convoglio;
escludo quindi che l'attrice possa andare direttamente dal capotreno per eventuali problemi, ma deve rivolgersi al coordinatore.
ADR: il coordinatore (non l'attrice) ha la responsabilità e questo risulta anche dalla Dichiarazione di Prestazione, che compila e firma il coordinatore.
Il coordinatore è anche responsabile della compilazione del rapporto di dotazione di servizio, in cui vengono indicati gli incassi, la documentazione utilizzata e altre cose.
ADR: è il coordinatore (e non l'attrice) che è responsabile degli incassi e del versamento nelle casse aziendali”.
5.1. Orbene, in base alla declaratoria del livello D, con riferimento alla figura dell'Operatore
Specializzato, in cui, come riconosciuto dalla stessa attrice, sono inquadrati i Coordinatori dei Servizi di
Bordo, l'Operatore/Coordinatore, oltre allo svolgimento delle attività operative di assistenza, accoglienza e accompagnamento, svolge attività di coordinamento assicurando - essendone perciò
6 responsabile - il buon andamento del servizio e curando altresì l'adempimento delle norme igieniche, tecniche, amministrative e fiscali.
In tal senso, deve escludersi che le mansioni dell'attrice, così come descritte dai testimoni, possano ricondursi al livello D, dacché tutti i testimoni hanno confermato che:
- l'attrice non ha poteri di coordinamento;
- l'attrice non assegna le vetture agli altri membri del team, essendo un compito del coordinatore;
- all'attrice non spettano la compilazione e la fima della Scheda di Prestazione, che è invece responsabilità del coordinatore che nella scheda annota le anomalie e/o gli eventi rilevanti afferenti alle carrozze attribuite agli altri operatori del team (addetti di bordo);
- l'attrice non è responsabile degli incassi, non cura la chiusura fiscale e non si occupa del versamento degli stessi all'interno delle casseforti aziendali: questi sono tutti compiti di spettanza del coordinatore;
- l'attrice non è dotata di telefono aziendale, che è invece assegnato esclusivamente al coordinatore (per poter ricevere le comunicazioni dal capotreno).
5.2. Dalle dichiarazioni testimoniali emerge quindi una vicinanza tra le mansioni dell'attrice e quelle dell'Operatore; ma tale vicinanza appare limitata alla fase operativa di assistenza e accoglienza della clientela, mancando in capo all'attrice tutta la parte relativa al coordinamento ed alla responsabilità tecnica, amministrativa e fiscale.
5.3. In ogni caso, la declaratoria del livello D implica il possesso di “conoscenze professionali specifiche”.
E, sulla scorta degli atti di causa, non si evince che l'attrice avesse conoscenze professionali specifiche, non potendo a ciò solo bastare la conoscenza delle lingue straniere (essendo un elemento comune a tutte le figure professionali in questione, espressamente richiamato anche nella declaratoria del livello E,
e connaturale ad attività che prevedono il contatto con la clientela su un mezzo di trasporto pubblico).
*
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, con addebito del residuo a carico della parte attrice.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali nella misura di 1/2, che determina per detta misura in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, compensando per il resto.
Milano, 17.12.2025
Il giudice
NC EO
7
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice NC EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6054 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Antonio Lo Giudice. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con le avv.te Domenica Manti Controparte_1
e MA D'LI.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al livello C, posizione retribu-tiva 2 dalla data dell'assunzione e posizione retributiva 1 dopo 5 anni, condannare conseguen-temente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a corri-spondere alla ricorrente la somma di € 18.323,72;
In via subordinata, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al livello D, posizione retri-butiva 3 dalla data dell'assunzione e posizione retributiva 2 dopo 4 anni, condannare conse-guentemente in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a cor-rispondere alla ricorrente la somma di € 8.650,97;
In entrambi i casi, o altra maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società convenuta si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
***
1. L'attrice, seppur da ultimo inquadrata nel livello E del CCNL A.F., ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili nel livello C o, in subordine, nel livello D.
1 *
2. Stando al CCNL di settore:
- appartengono al livello E: “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecni-che e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite.
Figure professionali esemplificative:
Addetto di bordo
Lavoratori che, anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il servizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozze ferroviarie provvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e riscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla clientela con i relativi rendiconto”;
- appartengono invece al livello D: “i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifi-che e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'am-bito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coor-dinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza pro-fessionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative:
Operatore Specializzato Commerciale
Lavoratori che svolgono sia a terra che a bordo treno attività di assistenza e accoglienza della clientela, anche con riferimento ai settori dell'accompagnamento notte e della ristorazione dialogando in lingua straniera quando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad assicurare il buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali”;
- appartengono invece al livello C: “i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coor-dinamento di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative
Tecnico Commerciale a terra/a bordo
2 Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze professionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo in particolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera quando necessario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di viaggio, informazioni alla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assi- curare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con iniziative promozionali e commerciali. Sono responsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali”.
*
3. Innanzitutto, deve essere evidenziata una carenza allegativa, da parte della difesa attorea, nella comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
3.1. Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà specifico conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello e, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore (sul punto, si veda la pagina 9 del ricorso, in cui viene meramente riportata la declaratoria del livello E per poi affermare che la declaratoria risulterebbe incompatibile rispetto all'attività svolta dalla lavoratrice).
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
3.3. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
*
4. A ciò si aggiunga che la declaratoria del livello C del CCNL richiede che si tratti di mansioni richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali.
3 Inoltre, per la figura di Tecnico Commerciale (a cui aspira l'attrice), si richiede che il lavoratore sia in possesso di specifiche abilitazioni e competenze professionali.
4.1. Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcun riferimento al livello di conoscenze e professionalità, alle competenze né alle specifiche abilitazioni di cui sarebbe in possesso l'attrice.
4.2. Inoltre, nell'elencazione delle mansioni svolta in ricorso non è possibile enucleare elementi significativi da cui desumere che la prestazione lavorativa implicasse anche l'emissione dei titoli di viaggio, che rientra specificamente tra le attività espletate dal Tecnico Commerciale di cui al preteso livello C.
4.3. Tali considerazioni portano quindi a negare l'inquadramento nel livello C.
*
5. Quanto poi alla domanda subordinata relativa al livello D, si impone di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: “ADR: Nello svolgimento delle sue mansioni, la parte attrice non ha nessuno che Tes_1 coordina.
È la sola preposta sulle due vettore assegnate, non ha proprio nessuno da coordinare.
ADR: Le mansioni lei le esegue da sempre in piena autonomia. Non ha uno specifico coordinatore che ogni volta le assegna.
Dall'inizio, lei ha sempre agito in modo autonomo.
ADR: la responsabilità del servizio è dell'attrice, in quanto opera in piena autonomia.
ADR: è l'attrice che deve adempiere al rispetto delle norme igieniche;
è lei che compila i moduli per il servizio;
per eventuali problemi, lei si rivolge al capotreno.
Non c'è un coordinatore che è responsabile del servizio, è l'attrice ad esserlo.
ADR: in caso di elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), lei li segnala al capotreno.
ADR: Esiste la figura del coordinatore, ma lui sta nelle sue due vetture (da cui non può spostarsi) e non sta mai nelle vetture dell'attrice.
Si chiama “coordinatore”, ma in realtà fa le stesse mansioni dell'attrice.
Anche perché, come ho detto, il coordinatore dovrebbe fare da filtro e interfacciarci col capotre, ma anche l'attrice si interfaccia col capotreno.
ADR: l'attrice cura gli incassi a bordo treno usando il pos, per somministrazione di cibo e bevande;
poi però deve consegnare ricevute e contanti al coordinatore.
Poi il coordinatore li versa nelle casseforti aziendali.
ADR: Come ho detto, per ogni decisione operativa e/o anomalia non si confronta con il Coordinatore, ma al più riferisce direttamente al capotreno.
ADR: Io sono inquadrato al livello D, operatore specializzato commerciale. Io sono coordinatore e faccio le stesse mansioni dell'attrice.
ADR: Preciso però che la scheda di Dichiarazione di Prestazione viene compilata e firmata dal coordinatore.
4 In questa scheda vengono riportate tutte le questioni inerenti il servizio”;
- il teste ha dichiarato: “ADR: l'attrice è un addetto di bordo;
quindi, nello svolgimento delle sue mansioni, Tes_2 non coordina persone, ma è coordinata dal Coordinatore.
ADR: L'attrice fa riferimento al coordinatore. Lei non può rivolgersi al capotreno, una cosa che fa il coordinatore.
Il coordinatore deve necessariamente spostarsi nelle varie vetture a controllare l'operato dell'attrice e le dà tutte le istruzioni operative che servono.
ADR: la responsabilità dell'intero servizio è del Coordinatore dei Servizi di Bordo.
ADR: è il coordinatore ad essere responsabile del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali (o tale responsabilità è del Coordinatore dei Servizi di Bordo).
A riprova di ciò, è il coordinatore che compila e firma la Scheda di Prestazione, che deve consegnare al capotreno.
L'attrice non fa mai queste cose che spettano solo al coordinatore.
ADR: il coordinatore è responsabile degli incassi a bordo treno e cura il versamento degli stessi nelle casseforti aziendali.
L'attrice, invece, non ha quest compiti. Lei riceve la disposizione del coordinatore per effettuare il minibar, ma non cura i versamenti nelle casseforti. Tanto che il pos è intestato al coordinatore.
ADR: l'attrice, se rileva eventuali elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), li segnala al
Coordinatore della squadra.
ADR: l'attrice, quale Addetta di Bordo, per ogni decisione operativa e/o anomalia deve confrontarsi con il Coordinatore dei Servizi di bordo;
non si rivolge al capotreno.
ADR: Io queste le cose le so perché spesso effettuo controlli a bordo treno e assiste all'attività dell'attrice.
I controlli avvengono almeno uno a settimana e in queste occasioni io controllo anche l'attività dell'attrice”;
- il teste ha dichiarato: “ADR: l'attrice è autonoma nelle sue mansioni. Io non intervengo Testimone_3 nell'operato dell'attrice.
Io, però, come coordinatore, assegno le vetture all'attrice che poi svolge le sue mansioni di addetto.
ADR: Io poi, come coordinatore, sono responsabile di compilare e firmare la dichiarazione di prestazione, che poi consegno al capotreno.
ADR: se l'attrice ha qualche problema, lei si rivolge al capotreno, non a me;
anche perché io non posso abbandonare le mie vetture perché sono responsabile delle mie vetture.
ADR: la responsabilità dell'intero servizio è solo dell'attrice non mia: ognuno c'ha le proprie vetture.
Di fatto, l'unica differenza tra me l'attrice è solo sulla Dichiarazione di Prestazione.
Quindi, né io né lei siamo effettivamente coordinatori di personale.
ADR: la Dichiarazione di Prestazione contiene i nomi degli operatori e le conformità o non conformità che inserisce il capotreno.
C'è anche uno spazio per note del coordinatore (come per il defibrillatore).
5 Eventuali eventi particolari vanno segnalati dal capotreno nella Dichiarazione.
Dopo averla consegnata al capotreno, la scheda non viene più modificata da me.
ADR: l'attrice, per le sue vetture, è essere responsabile del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.
ADR: Nella compilazione e fima della Scheda di Prestazione, io non mi assumo una specifica responsabilità del servizio.
ADR: Io, come coordinatore, curo il versamento degli incassi nelle casseforti aziendali.
L'attrice, però, usa il pos (intestato a me) e riceve i contanti, che poi consegna a me.
ADR: l'attrice, se rileva eventuali elementi di rischio (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi e/o smarriti), li segnala direttamente al capotreno.
ADR: l'attrice, per ogni decisione operativa e/o anomalia si rivolge al capotreno.
ADR: io il sig. a fare i controlli l'avrò visto una volta all'anno. Tes_2
Durante questi controlli, lui gira per tutte le carrozze e verifica i servizi.
ADR: Io, come coordinatore, sono l'unico ad avere un telefono aziendale col quale il capotreno può comunicare con il coordinatore. Io non lo uso per comunicare col capotreno, perché non ho il numero del capotreno.
Ma gli altri, come l'attrice, parlano col capotreno a voce”;
- il teste ha dichiarato: “Conosco l'attrice. Io coordino gli Area Manager che vanno, ma non salgo Tes_4 spesso a bordo treno.
Oggi posso quindi riferire solo quanto mi riferiscono gli area manager che coordino.
ADR: da quel che mi risulta, l'addetto di bordo, come l'attrice, è coordinato da un coordinatore che ha la responsabilità di tutto il servizio e di tutte le attività svolte dai membri del team.
ADR: è il coordinatore che assegna le vetture ai membri del team.
ADR: il coordinatore può e deve spaziare nell'intero convoglio;
escludo quindi che l'attrice possa andare direttamente dal capotreno per eventuali problemi, ma deve rivolgersi al coordinatore.
ADR: il coordinatore (non l'attrice) ha la responsabilità e questo risulta anche dalla Dichiarazione di Prestazione, che compila e firma il coordinatore.
Il coordinatore è anche responsabile della compilazione del rapporto di dotazione di servizio, in cui vengono indicati gli incassi, la documentazione utilizzata e altre cose.
ADR: è il coordinatore (e non l'attrice) che è responsabile degli incassi e del versamento nelle casse aziendali”.
5.1. Orbene, in base alla declaratoria del livello D, con riferimento alla figura dell'Operatore
Specializzato, in cui, come riconosciuto dalla stessa attrice, sono inquadrati i Coordinatori dei Servizi di
Bordo, l'Operatore/Coordinatore, oltre allo svolgimento delle attività operative di assistenza, accoglienza e accompagnamento, svolge attività di coordinamento assicurando - essendone perciò
6 responsabile - il buon andamento del servizio e curando altresì l'adempimento delle norme igieniche, tecniche, amministrative e fiscali.
In tal senso, deve escludersi che le mansioni dell'attrice, così come descritte dai testimoni, possano ricondursi al livello D, dacché tutti i testimoni hanno confermato che:
- l'attrice non ha poteri di coordinamento;
- l'attrice non assegna le vetture agli altri membri del team, essendo un compito del coordinatore;
- all'attrice non spettano la compilazione e la fima della Scheda di Prestazione, che è invece responsabilità del coordinatore che nella scheda annota le anomalie e/o gli eventi rilevanti afferenti alle carrozze attribuite agli altri operatori del team (addetti di bordo);
- l'attrice non è responsabile degli incassi, non cura la chiusura fiscale e non si occupa del versamento degli stessi all'interno delle casseforti aziendali: questi sono tutti compiti di spettanza del coordinatore;
- l'attrice non è dotata di telefono aziendale, che è invece assegnato esclusivamente al coordinatore (per poter ricevere le comunicazioni dal capotreno).
5.2. Dalle dichiarazioni testimoniali emerge quindi una vicinanza tra le mansioni dell'attrice e quelle dell'Operatore; ma tale vicinanza appare limitata alla fase operativa di assistenza e accoglienza della clientela, mancando in capo all'attrice tutta la parte relativa al coordinamento ed alla responsabilità tecnica, amministrativa e fiscale.
5.3. In ogni caso, la declaratoria del livello D implica il possesso di “conoscenze professionali specifiche”.
E, sulla scorta degli atti di causa, non si evince che l'attrice avesse conoscenze professionali specifiche, non potendo a ciò solo bastare la conoscenza delle lingue straniere (essendo un elemento comune a tutte le figure professionali in questione, espressamente richiamato anche nella declaratoria del livello E,
e connaturale ad attività che prevedono il contatto con la clientela su un mezzo di trasporto pubblico).
*
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, con addebito del residuo a carico della parte attrice.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali nella misura di 1/2, che determina per detta misura in complessivi euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, compensando per il resto.
Milano, 17.12.2025
Il giudice
NC EO
7