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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Genovesi
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Cinzia CP_1 C.F._2
Genovesi
RICORRENTI con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.m. in sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data
08/09/2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (4.3.2020) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il tutto come Per_1 da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIVORNO il 08/09/2002 tra e e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002
Parte 2 Serie A n. 17.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 1.700,00= mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
CP_1
2)il sig. si farà carico integralmente delle spese straordinarie, mediche Pt_1 non coperte dal SSN, scolastiche (rette, tasse universitarie, libri di testo, corsi di aggiornamento etc..) sportive e ricreative, relative alla figlia ritenute Per_1 necessarie ed eventualmente documentate;
2 3)le parti concordano che il contributo al mantenimento di euro 1.700,00= e le spese straordinarie verranno corrisposte fino a quando non avrà Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
quindi, fino al momento in cui la stessa percepirà un reddito stabile ed adeguato al proprio mantenimento.
Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà del seguente Pt_1 CP_1 veicolo: -Autovettura Ford Ka, targata FY442GF.
Il sig. si farà carico di tutte le spese relative al passaggio di proprietà Pt_1 dell'autovettura che dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di LIVORNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 4/12/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Cinzia Genovesi
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Cinzia CP_1 C.F._2
Genovesi
RICORRENTI con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.m. in sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti (LI) in data
08/09/2002.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (4.3.2020) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il tutto come Per_1 da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIVORNO il 08/09/2002 tra e e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002
Parte 2 Serie A n. 17.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia la somma di euro 1.700,00= mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra
CP_1
2)il sig. si farà carico integralmente delle spese straordinarie, mediche Pt_1 non coperte dal SSN, scolastiche (rette, tasse universitarie, libri di testo, corsi di aggiornamento etc..) sportive e ricreative, relative alla figlia ritenute Per_1 necessarie ed eventualmente documentate;
2 3)le parti concordano che il contributo al mantenimento di euro 1.700,00= e le spese straordinarie verranno corrisposte fino a quando non avrà Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
quindi, fino al momento in cui la stessa percepirà un reddito stabile ed adeguato al proprio mantenimento.
Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà del seguente Pt_1 CP_1 veicolo: -Autovettura Ford Ka, targata FY442GF.
Il sig. si farà carico di tutte le spese relative al passaggio di proprietà Pt_1 dell'autovettura che dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di LIVORNO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 4/12/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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