TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.10450/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, Via Ughetti n. 38/a, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina De Gaetani, difeso dall'Avv. Giorgio Allegrini che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. elett.te Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10 r presso lo studio di quest'ultimo e difeso dall'Avv. Antonino Petronaci e che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._3
Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giovanni Petronaci che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
), ) Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 CodiceFiscale_5
e ( ), elettivamente domiciliati in Casteggio (PV), Via Parte_5 CodiceFiscale_6
Roma 12 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Foschi che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.2453/2024 depositata in data 17.5.2024 si è statuito parzialmente sulle domande attoree, con rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza di pari data anche per l'integrazione del contraddittorio.
1 Da ultimo all'udienza del 15.10.2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ridotti.
Con distinte note depositate in data 24-26 e 27 novembre 25, le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con accettazione della rinuncia, con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione delle controparti, da cui appunto si evince la volontà abdicativa di tutte le parti.
Le spese vanno compensate secondo gli accordi delle parti. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, Via Ughetti n. 38/a, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina De Gaetani, difeso dall'Avv. Giorgio Allegrini che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. elett.te Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10 r presso lo studio di quest'ultimo e difeso dall'Avv. Antonino Petronaci e che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._3
Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giovanni Petronaci che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
), ) Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4 CodiceFiscale_5
e ( ), elettivamente domiciliati in Casteggio (PV), Via Parte_5 CodiceFiscale_6
Roma 12 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Foschi che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.2453/2024 depositata in data 17.5.2024 si è statuito parzialmente sulle domande attoree, con rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza di pari data anche per l'integrazione del contraddittorio.
1 Da ultimo all'udienza del 15.10.2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ridotti.
Con distinte note depositate in data 24-26 e 27 novembre 25, le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con accettazione della rinuncia, con accordo sulla compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione delle controparti, da cui appunto si evince la volontà abdicativa di tutte le parti.
Le spese vanno compensate secondo gli accordi delle parti. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 27/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2