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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G. e vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Parte_1 C.F._1
Foscolo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza via Madonna del Carmine 171, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina CP_1
Savastano e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Per_1
Roma, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2023 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dal 28.1.2021 con diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata in data 30.10.2023 si è costituito l'istituto ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto e la conferma della precedente valutazione.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha confermato la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 con diritto all'accompagnamento a decorrere da aprile 2024 (data del documentato peggioramento delle condizioni sanitarie), dichiarando, in particolare: “ La Sig.ra è da Parte_1 intendersi: “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3, L.104/92 nonché “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100%” ed abbia, inoltre, diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento a far data da Aprile 2024 in quanto verosimilmente da tale epoca le patologie di cui è portatrice, in particolare il declino cognitivo da M. di Alzheimer e la poliartrosi, hanno ridotto
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nello specifico dalla visita medica espletata dalla sottoscritta, si evince che il paziente necessiti di aiuto nell'abbigliamento, nella cura ed igiene della persona nonché nell'assumere i farmaci e nella deambulazione che non risulta possibile in maniera autonoma.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento di entrambe le prestazioni domandate.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva alla proposizione del ricorso, comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 riconoscendo alla ricorrente la quota di 1/5 delle spese pari a euro 539,40 come da protocollo dell'Ufficio .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 23.3.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data da aprile 2024;
b) conferma e dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
a far data da aprile 2024;
c) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto per CP_1
l'handicap grave e l'indennità di accompagnamento, oltre accessori come per legge;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1
liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 17 4 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla