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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1572 / 2021 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. BACINO Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA SAN PIO V, 20 10125
TORINO;
- attore in riassunzione contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in VIA ARSENALE 21 TORINO;
- convenuta in riassunzione
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale. Danno da trasfusione di emoderivati.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione: “Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 25514/21 del 18/3-21/09/2021
▪ accertarsi e dichiararsi, per i fatti tutti di cui in narrativa, l'esclusiva responsabilità del
nella causazione della patologia epatica (epatite cronica HCV Controparte_1
correlata), contratta dal Sig. a seguito della trasfusione di sangue praticata Parte_1 al medesimo in data 07/12/1967, nonché delle ulteriori patologie psico – fisiche diagnosticate al Sig. e, per l'effetto Pt_1
▪ condannare il a risarcire al Sig. tutti i danni Controparte_1 Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta, in misura non inferiore a € 96.082,34, già rivalutata
e maggiorata di interessi legali fino al 04/04/2015, oltre aggiornamenti tabellari, rivalutazione monetaria e interessi legali dal 04/04/2015, e così in totale complessivi € 115.880,75, come quantificati dalla CTU Dr.ssa nella relazione peritale in data 16/04/2024, Persona_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali successivi, fino al saldo effettivo;
▪ con vittoria di diritti e onorari e spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfetario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge, oltre al definitivo accollo in capo al delle spese delle CTU esperite in tutti i CP_1
gradi del giudizio di merito nonché nel presente giudizio di rinvio, con conseguente obbligo di restituzione al Sig. di quanto da questi anticipato;
Pt_1
▪ respingersi integralmente l'appello proposto dal avverso alla Controparte_1
sentenza n. 2371/2015 del Tribunale di Torino, pronunciata in data 04-07/04/2015, in quanto infondato in fatto e in diritto;
▪ accogliersi l'appello incidentale proposto dal Sig. e conseguentemente, Parte_1
anche in parziale riforma della sentenza n. 2371/2015 del Tribunale di Torino, pronunciata inter partes in data 04/04/2015, depositata in data 07/04/2015, dichiarare tenuto e condannarsi il al pagamento in favore del Sig. della Controparte_1 Parte_1 predetta somma di € 96.082,34, già rivalutata e maggiorata di interessi legali fino al
04/04/2015, oltre aggiornamenti tabellari, rivalutazione monetaria e interessi legali dal
04/04/2015, e così in totale complessivi € 115.880,75, come quantificati dalla CTU Dr.ssa
2 nella relazione peritale in data 16/04/2024, oltre rivalutazione monetaria Persona_1
e interessi legali successivi, fino al saldo effettivo”.
Per parte appellata: “ Dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di interesse a proporla, ovvero a coltivarla, in ragione dell'avvenuta corresponsione in favore del danneggiato dei benefici assistenziali previsti dalla legge 210/1992 per importi di gran lunga superiori rispetto all'entità del danno risarcibile;
in subordine, rigettarsi tutte le domande risarcitorie formulate nei confronti del in quanto infondate;
Controparte_1
in ogni caso, col favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA: reiterarsi ai sensi dell'art. 213 cpc alla Regione Piemonte e all'Azienda ospedaliera competente all'erogazione in favore di del Parte_1 beneficio assistenziale previsto dall'art. 1 comma III della legge n. 210/1992, l'ordine di esibizione dei dati contabili relativi a tale beneficio, con indicazione analitica di quanto corrisposto con cadenza bimestrale al sig. nel corso del tempo per il titolo Parte_1 indicato, onde consentire la detrazione dall'eventuale danno risarcibile in ipotesi riconoscibile al danneggiato il valore capitale della rendita vitalizia fruita dal medesimo”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la vicenda processuale.
1.1.1 – ha introdotto, con citazione notificata il 6.10.2011, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino domanda di risarcimento nei confronti del per i Controparte_1
danni subiti in conseguenza della patologia epatica per infezione da virus HCV contratta a seguito della trasfusione di sangue ricevuta presso l di Torino in Controparte_2
occasione di un ricovero in data 7.12.1967.
L'attore, esponendo che fin dal 1966 erano noti metodi di rilevazione indiretta dei virus epatici quali la determinazione sistematica delle transaminasi (cd. markers surrogati), invocavano la responsabilità omissiva del nel non avere provveduto a tali CP_1
accertamenti e non avere conseguentemente eliminato il sangue dei donatori potenzialmente infetto: il test dei markers surrogati avrebbe infatti consentito di prevenire, con elevata probabilità, la trasmissione ematica della patologia, e la condotta del CP_1
doveva perciò ritenersi colpevole per avere violato le regole cautelari nel campo delle trasfusioni note all'epoca nella comunità scientifica e relative alla raccolta e al controllo del sangue umano.
3 Nello specifico, riferiva poi che la domanda di indennizzo ex lege 210/92, Parte_1
pervenuta il 15.12.2004, in un primo tempo respinta dal , era stata alfine accolta CP_1
dal Tribunale di Torino, sez. Lavoro, con sent, n. 2945/2008, confermata in appello, che aveva condannato la Regione Piemonte, come soggetto erogatore della prestazione, alla corresponsione della provvidenza pubblica, con il riconoscimento della VIII categoria tab. A, allegata al d.P.R. 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
il danno complessivo veniva quantificato in € 489.831,25 o in altra somma ritenuta di giustizia.
1.1.2 – Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 rispetto ad un'azione contrattuale (a); l'inammissibilità dell'azione risarcitoria in quanto gli attori avevano già agito per ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 210/92 e, in subordine, la detrazione di quanto ricevuto a titolo di indennizzo dal quantum risarcibile (b); e la prescrizione quinquennale del diritto, risalendo ad oltre cinque anni dalla citazione sia il fatto generatore del danno, sia la conoscenza della patologia e del verosimile rapporto di causalità tra i trattamenti praticati e le infezioni contratte (c).
1.1.3 – Dopo lo svolgimento di CTU medico legale, le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 13.11.2014.
Il , per tramite dell'Avvocatura erariale, produceva a quell'udienza la Controparte_1 missiva del 21.02.2014 a firma del legale dell'attore, nella quale si riferiva che egli, in ottemperanza alla sent. n. 2945/2008 del 17.07.2008 del Tribunale di Torino - Sez. lavoro, che aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennizzo ex lege
210/92, la somma di € 24.070,70 oltre a non ben precisati “pagamenti disposti in epoca successiva”; in relazione a tale produzione documentale, chiedeva in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, detrarsi dal danno risarcibile il valore capitale dell'indennizzo percepito dal danneggiato e ridursi proporzionalmente l'ammontare del risarcimento.
1.1.4 – Con sent. n. 2371/2015, pubblicata il 4.04.2015, il Tribunale di Torino, accogliendo in parte la domanda, condannava il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
di € 73.110,57, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e alle spese
[...]
di lite.
Nel dettaglio, il primo Giudice:
4 a) respingeva l'eccezione di inammissibilità per duplicazione dell'indennizzo di cui all'art. 2 l. 210/92, ma accoglieva la richiesta del , avanzata in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, di detrarre quanto risultava documentalmente aver riscosso a Parte_1
titolo di indennizzo, in ragione del fatto che, in sede di determinazione del danno da emotrasfusione, le somme percepite dal danneggiato ai sensi della l. 210/92 dovevano essere detratte anche d'ufficio, a titolo di compensatio lucri cum damno, e valendosi di tutto il materiale probatorio prodotto;
rimarcava che, in ogni caso, l'attore avrebbe dovuto indicare fin da subito tutto quanto percepito in relazione alla malattia contratta, in nome dei principi di lealtà e correttezza processuali;
b) respingeva l'eccezione di prescrizione avanzata dal;
CP_1
c) individuava, sulla scorta delle risultanze della CTU, come fatto illecito generatore del danno la violazione da parte del dell'obbligo specifico, previsto dalla circolare CP_1
ministeriale n. 50 del 28.03.1966, di garantire il controllo che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus, omettendo di verificare previamente l'eventuale anomalia dei valori delle transaminasi del donatore, unica indagine disponibile all'epoca per ridurre il rischio di epatite post trasfusionale;
d) riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, individuato nella patologia epatica e nel disturbo psichico permanente da essa derivato;
e) deduceva infine dalla somma globalmente calcolata con un'invalidità riconosciuta del
20 %, pari ad € 96.028,34 attualizzati, l'importo documentato dell'indennizzo liquidato all'attore, pari ad € 24.070,70.
1.2.1 – La sentenza di primo grado veniva appellata dal dinanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Torino, denunciando l'appellante l'insussistenza dell'illecito omissivo, del nesso causale tra trasfusione ed infezione, l'erronea valutazione del danno biologico,
l'inammissibilità del cumulo della tutela assistenziale con quella risarcitoria, nonchè
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di interesse perché l'indennizzo pagato ex lege 210/92 era comunque superiore a quanto dovuto a titolo di risarcimento, dovendosi operare tra le due voci una reciproca elisione onde evitare un indebito arricchimento del danneggiato.
proponeva, a sua volta, appello incidentale chiedendo che la sentenza di Parte_1
primo grado venisse riformata in punto al riconoscimento della compensatio lucri cum damno: tale operazione non poteva infatti essere disposta d'ufficio dal Giudicante e, in ogni caso, non era stata richiesta, in via di eccezione, nei termini di legge e per di più era stata
5 documentata con la produzione di una missiva, di per sé inconferente, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1.2.2 - La Corte d'Appello disponeva un supplemento di CTU per l'accertamento del danno psichico e della correlazione causale alla diagnosi di epatite C.
Con sent. n. 690/2018 del 6.03-16.04.2018, la Corte territoriale ha negato la sussistenza di qualunque addebito omissivo in capo al : il riconoscimento di una colpa Controparte_1
per omissione in capo al , in relazione agli obblighi dettati dalla l. 592/67 nella CP_1
organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e nella relativa vigilanza, presupponeva che all'epoca dei fatti
(1967) fossero stati messi a punto i test per l'identificazione dei virus dell'epatite, in particolare dell'epatite C, giacchè diversamente sarebbe stato impossibile poter effettuare uno screening dei donatori con un certo grado di affidabilità; tuttavia, nel 1967 non esistevano trattamenti generalizzati per ridurre o eliminare il rischio di contagio da virus HCV
(i termotrattamenti sono stati introdotti nell'uso clinico solo a partire dai primi anni '80), i primi test per evidenziare nel sangue la presenza di virus dell'epatite risalgono, per il virus B, al
1970 e l'unica indagine concretamente disponibile per ridurre il rischio di epatite post- trasfusionale era rappresentata dalla determinazione nel sangue dei donatori di un livello abnorme di transaminasi, sebbene la dimostrazione di una correlazione tra elevata concentrazione di tali valori nel sangue del donatore e sviluppo di epatite post-trasfusionale
NANB (non A – non B) sia avvenuta solo nei primi anni '80.
1.3 – Impugnata in cassazione la pronuncia della Corte torinese, la S.C., con sent. n.
25514/2021 del 18.03-21.09.2021, annullava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte
d'Appello di Torino in diversa composizione.
La Corte di Cassazione censurava “l'affermazione della Corte d'Appello circa il fatto che la giurisprudenza di legittimità faccia risalire ad epoca non anteriore al 1974 la configurabilità della colpa del;
in senso contrario va richiamato … un recente arresto che ha CP_1
ritenuto che possa essere ravvisata responsabilità anche per fatti risalenti all'anno 1968 (...) atteso che già alla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) del virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica , gravando pertanto sul
[...]
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una CP_1
6 pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi. (…). Pur dandone atto la Corte [d'Appello di Torino] ha sostanzialmente privato di rilevanza che la circolare n. 50 del 1966 prevedesse la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori (…).
(…) la Corte [d'Appello di Torino] ha tuttavia omesso di confrontarsi effettivamente con
l'esistenza della prescrizione – contenuta nella circolare del 1966 – concernente la determinazione “sistematica e periodica” del livello delle transaminasi nei donatori, che ha introdotto una norma di precauzione che dev'essere necessariamente valutata nell'ambito del giudizio volto ad accertare la colpa del;
una siffatta valutazione deve precedere CP_1 quella – logicamente successiva – concernente l'”affidabilità” dello screening, ossia
l'idoneità dell'osservanza della norma precauzionale (controllo sistematico e periodico dei valori delle transaminasi dei donatori) ad evitare il contagio;
e ciò anche alla luce del dato
(..) che, sulla base di studi retrospettivi, è emerso che il controllo sistematico del livello ALT nei donatori era in grado di ridurre la percentuale di epatiti C post trasfusionali soltanto del
30%.
Va rimarcato, peraltro, che la valutazione circa l'efficacia che il rispetto della misura precauzionale avrebbe potuto concretamente esplicare in termini di impedimento del contagio esula dal terreno proprio della colpa per ricadere in quello dell'accertamento del nesso di causa fra l'omissione (del controllo sistematico) e l'infezione virale e concerne pertanto un accertamento che la Corte [d'Appello di Torino] avrebbe dovuto compiere (e che dovrà effettuare in sede di rinvio) soltanto dopo aver accertato la ricorrenza della colpa;
non avrebbe invece potuto – se non sovrapponendo erroneamente i piani dell'elemento soggettivo e del nesso di causa e invertendo l'ordine logico delle questioni – desumere senz'altro dalla postulata scarsa affidabilità dello screening (sulle transaminasi del donatore) la conclusione del difetto dell'elemento soggettivo.”
2. – Il presente giudizio di rinvio.
2.1 – ha riassunto il processo per veder accolta la domanda risarcitoria Parte_1
sulla scorta della pronuncia della Cassazione, per tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta, in misura non inferiore a € 96.082,34; la quantificazione è effettuata con riferimento sia ai postumi della sofferta epatite (epatopatia di grado lieve: fibrosi), sia al disturbo psichico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato), riscontrato anche dalla
7 CTU di approfondimento disposta in secondo grado, con una percentuale complessiva di danno biologico permanente che arriva al 20 %, oltre al danno da inabilità temporanea totale e parziale.
L'attore in riassunzione rinnovava in questa sede le richieste di riforma della decisione di primo grado, formulate con l'appello incidentale, con il quale aveva contestato, nel merito come sotto il profilo processuale, la compensatio lucri cum damno operata dal primo Giudice in riferimento alle somme fino a quel momento (asseritamente) percepite dal danneggiato come indennità ai sensi della l. 210/92: dal punto di vista sostanziale, perché secondo l'art. 2 l. 210/92, l'indennizzo “è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito”, quindi può coesistere e sommarsi al risarcimento del danno da parte della stessa tenuta a corrispondere entrambi;
sotto il profilo processuale, Controparte_3 la corresponsione dell'indennizzo non sarebbe stata provata dal nella sua esatta CP_1 entità, se non producendo, all'udienza di p.c. (e dunque dopo maturate le preclusioni istruttorie dell'art. 183, 6° co., c.p.c.), una missiva del legale di esso attore che menzionava la ricezione, a titolo indennitario ex lege 210/92, di € 24.070,70 oltre a non ben precisati
“pagamenti disposti in epoca successiva” – tenuto conto, altresì, che quella missiva era comunque priva di qualsivoglia valore probatorio, dovendo il pagamento dell'indennizzo essere dimostrato attraverso un documento dell'ente erogatore, ossia la Regione Piemonte.
2.2 – Il convenuto, per tramite dell'Avvocatura erariale, si è costituito contestando CP_1
ancora una volta le avversarie pretese.
Sotto il profilo del nesso causale, il , richiamando le risultanze della CTU di primo CP_1
grado, ha osservato che le terapie trasfusionali praticate nei casi in esame risalivano al dicembre 1967, e dunque ad un'epoca in cui il controllo delle transaminasi dei donatori veniva individuato come uno strumento operativo semplicemente utile e solo raccomandato dalle circolari dell'autorità sanitaria centrale, ma era reputato non decisivo per evitare la trasmissione dell'epatite NANB;
pertanto, le misure di prevenzione di cui si denuncia l'omissione sarebbero state, in realtà, tempestivamente adottate dal e la loro CP_1
scarsa efficacia non sarebbe riconducibile ad errori compiuti in sede di programmazione o di coordinamento, bensì al fatto che i controlli e le precauzioni a quel tempo praticabili non costituivano uno strumento sicuro e neppure attendibile per operare una effettiva selezione dei donatori portatori del virus.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'Amministrazione convenuta ribadisce che lo screening del sangue per il virus dell'epatite B (test per l'identificazione dell'antigene
8 “Australia”, definito HbsAg) venne solo raccomandato dopo l'identificazione di tale virus come causa di epatite post-trasfusionale nel 1968, ma solo nel 1972 la Food and Drug
Administration lo rese obbligatorio e solo nel 1973 i test divennero sufficientemente affidabili nei loro risultati. Pertanto, si dice, l'autorità sanitaria italiana non poteva essere ritenuta responsabile dei contagi trasfusionali per avere in ipotesi omesso i controlli sul sangue destinato alle trasfusioni negli anni tra il 1966 e il 1973, dato che a quell'epoca i dati forniti dalla comunità scientifica non erano affatto certi e gli strumenti di indagine pienamente affidabili;
a tutto concedere, poiché il non esercita e non esercitava Controparte_1 all'epoca in materia che compiti di sorveglianza, direzione ed autorizzazione (leggi nn.
592/67, 833/78 e 531/87), la responsabilità potrebbe, in ipotesi, essere ascritta unicamente agli operatori del settore (dai distributori del plasma al personale ospedaliero che lo utilizza),
e non all'Amministrazione statale della Sanità.
Il ha altresì contestato la permanenza di postumi della malattia: partendo dalla CP_1 constatazione, risultante dalla CTU di primo grado, per cui il “è clinicamente guarito Pt_1
(dopo il trattamento con interferone e ribavirina) con una modesta fibrosi epatica quale esito” della sofferta epatite, egli risulterebbe unicamente portatore di un disturbo dell'adattamento valutabile in termini di danno biologico nella misura del 9% (e non del 20 % come ritenuto dal consulente), non riferibile con certezza all'evento trasfusionale.
A tutto concedere, dovrebbe operarsi una compensatio lucri cum damno, in relazione alle provvidenze della legge 210/92 erogate al danneggiato, ed al riguardo, capitalizzando la rendita fin qui percepita e percipienda in relazione alla presumibile durata di vita del e scomputandola dalle somme ipoteticamente liquidabili a titolo di risarcimento, la Pt_1 pretesa risarcitoria dell'attore in riassunzione risulterebbe di fatto azzerata, considerato il lungo periodo trascorso dal riconoscimento dei benefici di legge, la sua durata vitalizia ed il risarcimento calcolato sulle percentuali di biologico reali, od anche solo su quelle stabilite dal CTU di primo grado:
considerato che
il ha percepito tra il 2005 e il 2008 a titolo Pt_1 di indennizzo ex lege 210/92 l'importo di €. 24.070,70 – somma, questa, già scomputata dal
Giudice di primo grado – si arriverebbe ad un importo totale di quanti già da lui percepito di complessivi € 108.318,15, in grado di coprire l'importo del risarcimento anche se calcolato sul 20 % di biologico. A tale proposito, l'Amministrazione instava perché la Corte disponesse ex art. 213 c.p.c. l'assunzione di informazioni presso l'autorità sanitaria regionale, competente al pagamento delle somme ai sensi degli artt. 114 d.lgs. 112/98, del d.P.C.M.
238/2000 e dell'Accordo Stato-Regioni 8.08.2001 – non senza rilevare come tale competenza escludesse che esso avesse la materiale disponibilità della CP_1
9 documentazione relativa alle provvidenze pagate, onde poterle riversare in atti di questo processo.
2.3 – Con ordinanza di rimessione in istruttoria in data 28.07.2023, questa Corte ha disposto l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'ASL “Città di Torino”, nel cui distretto risiede ad oggi l'attore in riassunzione, sull'assegno ex artt. 1, 3° co., e 2 l. 210/98 fin qui percepito e da percepirsi per il futuro da parte di , attraverso una sua Parte_1
capitalizzazione in relazione alle aspettative medie di vita della popolazione;
quindi, con successiva ordinanza del 24.10.2023, sulla scorta del fatto che l'ASL “Città di Torino” si era limitata a fornire l'indicazione delle somme fin qui da essa corrisposte al titolo di Pt_1
indennità ai sensi della legge 210/92, ha conferito un incarico peritale per procedere alla capitalizzazione della rendita costituita ai sensi della l. cit., considerando l'età del danneggiato, la patologia da cui è affetto e le aspettative di vita conseguenti;
la CTU è stata poi svolta, con il consenso di entrambe le parti, sulla base degli indici ISTAT di mortalità, anziché secondo le sue presumibili aspettative di vita, potenzialmente diminuite dalla patologia contratta.
Le parti hanno infine riprecisato le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
3. – Gli elementi di responsabilità del . Controparte_1
3.1 – La sentenza di annullamento ha richiamato la giurisprudenza più recente sulla base della quale sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni praticate prima CP_1
che fosse acquisita la piena conoscenza scientifica dei virus HBV, HIV e HCV, poichè già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale e si utilizzavano test per la rilevazione indiretta dei virus mediante gli indicatori della funzionalità epatica (i cc.dd. markers surrogati).
La stessa Cassazione ha individuato una pluralità di fonti normative, a partire dal 1958, che conferivano al – ex una serie di obblighi specifici Controparte_1 Controparte_4
di vigilanza e controllo sul sangue destinato alle emotrasfusioni: si tratta, per quel che qui interessa e con riferimento al periodo cui risalgono le trasfusioni all'origine delle patologie riscontrate, della l. 296/58, della l. 592/67 e del suo regolamento di esecuzione D.P.R.
1256/71, del D.M.
7.02.1972 e del D.M. 15.09.1972, ai quali si aggiunge la circ. n. 50 del
28.03.1966, par. F.
In particolare, la circ. n. 50/1966, la cui inosservanza viene individuata dall'attore come fatto all'origine della responsabilità omissiva del – ex , Controparte_1 Controparte_4
10 ha imposto la verifica sistematica e periodica dei livelli delle transaminasi sieriche nei donatori, disponendo, in caso fossero emersi dei risultati anomali, il divieto di utilizzare il sangue così prelevato per trasfusioni. Così il testo della circolare:
“Non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia, è da prescrivere “la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore 40 UI e GPT superiore a 30
UI) nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobulina con il metodo di Cohn e di albumine”.
Già dunque all'epoca delle terapie trasfusionali e/o con emoderivati per cui ora è processo
(dicembre 1967) gravava sul il dovere di vigilare e di fare tutto quanto Controparte_1
richiesto dalle migliori conoscenze scientifiche del tempo per evitare o quantomeno ridurre il rischio di infezioni virali connesse a tali trattamenti. L'emanazione della circ. n. 50/1966 – oltre che dimostrare ancora una volta che il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era conosciuto dal Ministero della Sanità già a metà degli anni '60 – rivela, altresì, come a partire da quella stessa data le autorità sanitarie centrali fossero ben consapevoli dell'esistenza di metodi di screening i quali, benchè ancora empirici, se applicati avrebbero consentito di ridurre notevolmente la diffusione dei virus.
3.2 – La condotta lesiva imputabile al all'origine dell'infezione virale Controparte_1 contratta da consiste, appunto, nell'omissione del controllo sistematico del Parte_1
sangue dei donatori, prescritto dalla circ. n. 50/1966, e più in generale nel comportamento omissivo e non diligente della stessa autorità sanitaria centrale rispetto agli oneri di controllo normativamente posti a carico di essa.
I CTU di primo grado hanno anzitutto dato atto che il ha contratto l'epatite da HCV Pt_1
diagnosticata nel 2001, da cui è guarito con postumi di lieve fibrosi;
per quanto riguarda la causa di tale patologia, i consulenti hanno affermato che la trasfusione di sangue subita in occasione del ricovero del dicembre 1967 all' di Torino, debba Controparte_2 essere considerata probabile fattore causale dell'infezione da HCV in quanto:
11 - l'indagine anamnestica non evidenziava altri significativi fattori di rischio (comportamenti sessuali, tossicodipendenza, presenza di infezione nei familiari, trapianti d'organo, emodialisi, esposizione di tipo occupazionale;
- il rischio di contrarre l'infezione da HCV era, negli anni in cui venne effettuata la trasfusione, particolarmente significativo;
- il lasso di tempo intercorso tra la trasfusione (1967) e la diagnosi (2001) è compatibile con la storia naturale della patologia.
Gli accertamenti peritali si attengono ai criteri dettati in altre circostanze dalla S.C. (ex coeteris, Cass., 6.02.2019, n. 3721), poiché il nesso di causalità è stato riscontrato “non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione
(che invece attiene alla colpa), stante l'irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l'accertamento dell'esistenza del nesso causale (al tempo della valutazione da parte dell'osservatore), posto che ciò che deve essere considerato è il collegamento naturalistico fra l'omissione e l'evento dannoso”
(così la Cass., n. 3721/2019 cit., pag. 14).
Tali accertamenti rispettano, inoltre, il criterio probabilistico del “più probabile che non”, individuato, per la dimostrazione della causalità ipotetica in campo civile, dalla Cass., Sez.
Unite, 11.01.2008, n. 576.
Nello specifico, il giudizio controfattuale prescritto da tale pronuncia, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato, postula che per dimostrare il nesso eziologico tra trasfusione e malattia sia sufficiente provare che il non ha CP_1
colposamente adempiuto ai propri obblighi di controllo e di vigilanza;
una volta accertata tale omissione, il nesso può essere escluso solo se siano accertati dei “
contro
-fattori” di pari rilevanza, ossia degli elementi che dimostrino che il comportamento doveroso omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento.
Su tali premesse, non potrebbe pretendersi nel caso di specie – come sembra fare l'Avvocatura erariale nelle proprie difese – che venga anche dimostrato che l'effettuazione del test dei markers surrogati, disponibile già all'epoca dei fatti ed anzi imposto dalla circ. n.
50/1966, avrebbe, con elevata probabilità, evitato il contagio.
Sul punto era infatti già intervenuta la Cass., 12.04.2011, n. 8430, la quale, partendo dalla premessa che “sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia CP_1
di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati)”, aveva affermato che “il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, con
12 riferimento all'epoca di produzione del preparato, alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, quindi accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”. Di contro, “a CP_1
fronte dell'omissione di controlli e vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni, di nessun rilievo è … la circostanza che i markers dell'epoca non erano in grado di fornire una consistenza probabilità (superiore al 50%) della possibilità di prevenire il rischio da contagio.
Tale assunto non investe la prova del nesso causale tra omissione di controllo ed il contagio, da realizzare attraverso il principio della c.d. preponderanza probatoria, ma solo il diverso punto se i markers fossero mezzi validi o meno ad evidenziare il rischio da contagio. Ma il comportamento omissivo del non si esauriva nella sola omissione di effettuazione CP_1
dei markers, ma, più in generale, nel mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza in merito alla tracciabilità del sangue. Viceversa, non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l'evento prospettato”.
D'altra parte, non emerge dagli atti, né i due consulenti nominati in questo procedimento hanno riscontrato in capo al danneggiato, l'esistenza di fattori di rischio specifico per infezioni da virus HCV e virus HIV (quali comportamenti sessuali, tossicodipendenza, presenza di infezioni nei familiari, trapianti d'organo, emodialisi, esposizione a fattori di rischio per ragioni di lavoro) diversi dal trattamento continuativo con emoderivati.
3.2.2 – Deve pertanto concludersi che nei casi ora all'esame, ha contratto Parte_1
l'infezione nel corso delle terapie trasfusionali cui è stato sottoposto in occasione del ricovero ospedaliero nel dicembre 1969, non presentando egli un'anamnesi che evidenzia la presenza di altri fattori di rischio come possibili cause alterative dell'evento.
3.3 – Per quel che riguarda l'elemento soggettivo, la colpa (specifica) del va CP_1
individuata nella violazione degli obblighi di vigilanza e controllo, imposti da fonti normative vigenti all'epoca dei fatti, come sopra individuate: tali doveri, che delineavano una serie di condotte attive di sorveglianza e controllo affinchè le strutture sanitarie periferiche adempissero a quanto loro prescritto per impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto, rappresentano altrettanti limiti esterni all'attività discrezionale della P.A.,
13 funzionali alla salvaguardia del diritto primario alla salute. In particolare, la circ. n. 50/1966, nel prevedere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori prima di procedere alla trasfusione, ha individuato una specifica e precisa norma cautelare da valutare nell'ambito del giudizio di accertamento della colpa del . CP_1
Pertanto, anche all'epoca delle trasfusioni cui fu sottoposto il , in base alle Pt_1
conoscenze disponibili ed alle tecniche concretamente applicabili, sarebbe stato possibile ridurre il rischio di contagio sulla base dell'accertamento del livello alterato delle transaminasi epatiche nei soggetti con patologie epatiche.
L'incauta somministrazione del sangue al tempo in cui erano già note tecniche volte a prevenire e ridurre la diffusione dei virus, attraverso il metodo delle transaminasi, è avvenuta in violazione delle specifiche regole normative e regolamentari quali sopra richiamate.
La colpa del consiste, dunque, nel non avere fatto tutto quanto avrebbe dovuto CP_1
fare, secondo la miglior scienza ed esperienza, per evitare o per contenere il rischio di contagio da virus HCV applicando le pratiche diagnostiche preventive già note all'epoca.
Sussiste, pertanto, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
4. – L'accertamento del quantum del danno.
Accertato come sopra, sulla scorta dei vincoli imposti dalla S.C., l'an della responsabilità del
, resta da quantificare l'importo dei danni che sono conseguenza Controparte_1 dell'illecito.
4.1 – La richiesta risarcitoria riguarda (così le conclusioni dell'attore in riassunzione) “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta …”.
Non vengono documentate spese sostenute in conseguenza dei fatti per cui è causa, neppure come spese mediche non coperte dal SSN, né più in generale vi sono documenti di esborsi sostenuti causalmente riconducibili alle infezioni da virus HCV, con relativo deconto analitico;
non viene documentato o comunque provato un pregiudizio patrimoniale, in termini di danno emergente o di lucro cessante, che sia conseguenza diretta e immediata
(art. 1223 c.c.) del fatto illecito (i CTU di primo grado avrebbero, del resto, escluso delle conseguenze in termini di perdita o riduzione della capacità lavorativa, generica o specifica, avendo il dopo la diagnosi proseguito nella sua professione di radiologo); i capitoli Pt_1
di prova orale dedotti in primo grado (citazione e memorie ex art. 183, 6° co, c.p.c.) riguardano o l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle malattie da emotrasfusioni,
14 ovvero gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sulla vita di relazione che sarebbero derivati ai danneggiati dalla patologia contratta – e dunque, temi di prova che restano assorbiti negli accertamenti peritali.
Quanto al danno non patrimoniale, di esso va data una liquidazione unitaria (cfr., Cass.,
Sez. Unite, ordd. 11.11.2008, nn. 26.573-26.574-26.575).
4.2 – I periti nominati in primo grado, incaricati di quantificare l'incidenza delle patologie riscontrate sulla complessiva integrità psico-fisica del periziando, anche con riferimento agli aspetti socio-relazionali e all'incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita, e di individuare la durata e il grado dell'eventuale invalidità temporanea, hanno indicato nel
20 % complessivo il biologico permanente, sommando sia i postumi della epatite (epatologia di grado lieve: fibrosi), sia il disturbo psichico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato); tale ultimo profilo di danno è stato confermato dal perito nominato in grado d'appello.
4.3 – Per quanto dichiarato e documentato dalla stessa difesa attrice fin dall'atto introduttivo dell'intero processo, è titolare, per effetto della sent. n. 2945/2008 del Parte_1
Tribunale di Torino – Sez. lavoro, di indennità ai sensi della l. 210/92.
Con richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. disposta con ordinanza del 28.07.2023, questa Corte ha chiesto all'ASL “Città di Torino” a quanto ammontasse l'indennità ex artt. 1,
3° co., e 2 l. 210/98 fin qui percepita dal e di procedere alla sua capitalizzazione Pt_1 in relazione alle aspettative medie di vita della popolazione, e l'Azienda sanitaria ha risposto indicando in € 35.835,88 il totale delle somme da essa corrisposte alla data del 6.10.2023 per quel titolo (a quella data, l'attore in riassunzione aveva 79 anni); con ordinanza del
24.10.2023, questa Corte ha quindi ha conferito un incarico peritale per procedere alla capitalizzazione della rendita costituita ai sensi della l. 210 cit.
4.3.1 – Ha affermato la Cass., 6.05.2020, n. 8532 che “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa Controparte_1
adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato
15 arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due CP_1 diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”.
L'identità tra l'autore dell'illecito tenuto al risarcimento del danno e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio connesso al pregiudizio sofferto aveva già del resto portato la Cass.,
6.12.2018, n. 31.543 a ritenere operante la compensatio lucri cum damno proprio in riferimento all'indennizzo corrisposto ai sensi della l. 210/92 a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto: il quale indennizzo, proprio perché diretto ad assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni, deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo risarcitorio, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di uno stesso soggetto (il
) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto Controparte_1
lesivo.
Se il principio della compensatio va applicato per decurtare dal quantum del danno l'importo di un'erogazione periodica, occorre procedere alla sua capitalizzazione, che tenga conto della presumibile durata della vita del beneficiario, corrispondente alla durata di prevedibile erogazione della prestazione stessa.
4.3.2 – La difesa attrice ha preliminarmente contestato la decisione istruttoria di chiedere informazioni alla P.A. assunta da questa Corte, sostenendo che la richiesta di informazioni prevista dall'art. 213 c.p.c. non potrebbe supplire alle carenze probatorie di una delle parti e di superare, per questa via, l'onere della prova di un fatto limitativo/impeditivo del diritto attoreo agli effetti dell'art. 2967, 2° co., c.c., come è appunto la erogazione di un beneficio economico da parte dello stesso soggetto autore del danno ed originante dal medesimo fatto (illecito) generatore.
Specularmente, l'Avvocatura erariale ha insistito sulla richiesta di nuove informazioni alle autorità sanitarie regionali (competenti per l'erogazione in forza dell'art. 114 d.lgs. 112/98 e del d.P.C.M. 11.10.2000, n. 238) sulle somme complessivamente corrisposte, nel corso del tempo, al , sul rilievo che il riscontro fornito dall'ASL “Città di Torino” non Pt_1
consentirebbe di effettuare il conteggio esatto, né di porre in relazione il dato contabile comunicato (€ 35.835,88) con le altre risultanze processuali, in particolare con la decorrenza del beneficio dal 1.01.2005, come primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e con l'ammontare di quanto percepito dallo interessato a titolo di arretrati nel quadriennio 2005 – 2008, pari ad € 24.070,70.
16 Il tema pare ininfluente ai fini della decisione sul quantum del danno, per le ragioni qui di seguito evidenziate.
L'art. 2 l. 210/92 prevede un preciso sistema di calcolo dei benefici da corrispondersi ali soggetti danneggiati da emotrasfusioni, in cui all'assegno “base”, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla l. 177/76 e rivalutabile annualmente secondo il tasso di inflazione programmato, si somma l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla l. 324/59, il tutto da corrispondersi dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;
oltre a tale somma viene corrisposto, a domanda, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo stesso, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il rigido automatismo che contraddistingue il calcolo delle provvidenze pecuniarie di cui può beneficiare, a richiesta, il soggetto danneggiato porta a ritenere che il calcolo di quanto da lui percepito possa essere effettuato dal giudicante in modo del tutto autonomo e indipendente rispetto alle informazioni che possono essere acquisite, attraverso lo strumento della richiesta ex art. 213 c.p.c., presso l'autorità amministrativa erogante circa il quantum corrisposto e la sua capitalizzazione.
Si intende dire che poiché la misura dell'indennizzo è stabilita dalla legge senza che residui alcuno spazio valutativo dell'Amministrazione concedente, questa Corte è comunque in grado di quantificare direttamente, e senza far ricorso all'art. 213 c.p.c., l'importo erogato ai sensi della l. 210/92 al , essendo l'erogazione dell'indennità con decorrenza dal Pt_1
primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa un fatto storico ammesso dallo stesso attore in riassunzione fin dall'atto introduttivo dell'intero processo, ed essendo per di più stata individuata la categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/81 (l'VIII^) del beneficio richiesto (v. punto 14, pag. 4 della citazione di primo grado).
Ne viene, quindi, che le eccezioni sollevate dalla difesa attrice sulla utilizzabilità del mezzo istruttorio della richiesta di informazioni alla P.A., e sulla conseguente utilizzabilità dei suoi risultati rimangono prive di concreta rilevanza, se è vero che quel dato probatorio può essere già conseguito dal Collegio giudicante sulla scorta delle affermazioni compiute dalla stessa parte attrice e prescindendo del tutto dall'impiego del mezzo previsto dall'art. 213 c.p.c.
17 4.4 – Considerato, per quanto sopra, il solo danno non patrimoniale, è da precisare che il momento di insorgenza del danno va individuato nella data in cui si è stabilizzata la malattia cronica.
Il danno biologico, come componente dell'unitario danno non patrimoniale, non consiste infatti nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona;
in assenza di tali conseguenze, difetta un danno risarcibile che non può essere in re ipsa, bensì deve sussistere un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra evento ed effetti dannosi, soprattutto nel caso di danno c.d. lungolatente, quale è la contrazione di epatite HCV a seguito di emotrasfusione. Il risarcimento va perciò liquidato solo dal momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (vds. in tema Cass., 10.05.2018, n. 11.269 e Id., 9.11.2018, n.
28.742).
4.5 – Si tratta, a questo punto, di fare applicazione dei principi di cui sopra.
4.5.1 - L'età di momento in cui la patologia è stata accertata con la diagnosi Parte_1
del 2001 era di 57 anni.
Così la relazione peritale di primo grado: “… il sig. ha sviluppato una epatopatia Pt_1
HCV correlata in conseguenza dell'evento trasfusionale del dicembre 1967.
La patologia è stata causalmente diagnosticata nel 2001 e non ha comportato necessità di ospedalizzazione.
L'unico ricovero nella storia recente del paziente è quello dal 31/12/10 aòl'8/01/11 presso la
Casa di Cura San Giorgio di Viverone (BI), con diagnosi “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”.
Poiché tale disturbo psichiatrico risulta in correlazione, quanto meno concausale, con la patologia epatica … il citato ricovero può essere computato come inabilità temporanea totale
(in regime di ricovero ospedaliero) per la durata di 9 giorni.
Dopo il riscontro di HCV positività, il paziente è stato sottoposto a terapia con interferone + ribavirina, per un periodo di circa 6 mesi;
all'infezione può pertanto essere ricondotto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % della durata di 180 giorni.
Gli attuali postumi presentano una duplice natura:
- da un lato vi sono gli esiti del processo epatico, rappresentati …. da una fibrosi di grado lieve, in assenza di alterazioni della funzionalità epatica e di ripercussioni prognostiche
18 favorevoli quanto ad evoluzione in senso cirrotico e sviluppo di epatocarcinoma, essendo il paziente in una condizione di sustained virogical response da ormai dieci anni;
- dall'altro vi è una patologia psichiatrica reattiva alla diagnosi di epatopatia HCV correlata
…
Tenuto conto, per quanto riguarda la patologia epatica, della valutazione prognostica favorevole e dell'assenza di alterazioni della funzionalità epatica e, per quanto riguarda il versante psichiatrico, del fatto che il … disturbo dell'adattamento non ha comunque mai interferito in modo significativo con il funzionamento sociale e soprattutto lavorativo del paziente (che ha regolarmente svolto la propria attività di tecnico di radiologia), il danno biologico permanente complessivo è attualmente valutabile nella misura del 20 % ….”.
L'esistenza di un disturbo dell'adattamento con ansia, correlato alla diagnosi di epatopatia
HCV, è stata confermata in appello da altro CTU, anche quanto ai valori riconosciuti per la componente psichiatrica del biologico permanente.
Applicando le tabelle milanesi 2024 e calcolando il punto in relazione alla data di diagnosi della malattia, l'importo per il biologico permanente è di € 74.610; non vi sono elementi, per quanto riferito e provato dalle parti, per operare una personalizzazione di tali valori.
Il biologico temporaneo ammonta ad € 16.560, calcolati come segue anche in questo caso prendendo a riferimento il valore delle tabelle milanesi 2024: l'i.t.p. totale giorni 189, n. 9 giorni al 100% per € 1.035 (€ 115 x 9) 180 giorni al 75% (€ 115 al 75 % x 180 = 15.525).
L'importo del biologico, temporaneo e permanente, attualizzato alla data odierna e liquidabile in sentenza ammonta, quindi, ad un totale di € 91.170; non vi sono altre voci di danno provate.
4.5.2 – L'ASL “Città di Torino”, soggetto attuale erogatore della provvidenza pubblica di cui il gode a far tempo dal 1.01.2005, è stata costituita, con decorrenza 1.1.2017, con Pt_1
decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 94 del 13.12.2016; e il
, nell'intestazione del ricorso per cassazione (datato 12.11.2018) dichiara di Pt_1
risiedere a Sanremo (IM), via Martiri della Libertà, mentre è solo nella citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. che riferisce di risiedere a Torino, c.so Giulio
Cesare, nel territorio di competenza dell'ASL “Città di Torino”.
Se ne deve concludere che quando l'ASL “Città di Torino” comunica di aver versato, fino alla data della comunicazione (ossia al 6.10.2023) complessivi € 35.835,88, si riferisce alle somme da essa Azienda versate dal momento (posteriore al 2018) in cui il ha Pt_1
trasferito la sua residenza da Sanremo nel Comune di Torino;
il dato così fornito non
19 comprende, invece, con tutta evidenza l'insieme delle somme versate a titolo di indennità ex lege 210/92 a carico del bilancio del (gli importi delle predette Controparte_1 indennità sono a carico dello Stato e, per l'erogazione, vengono trasferiti alle Regioni e alle
A.S.L., che agiscono come agenti pagatori: artt. 114 d.lgs. 112/98 e d.P.C.M. 11.10.2000,
n. 238). D'altro canto, l'Avvocatura erariale ha insistito anche nelle conclusioni perché fosse rinnovata la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. nonostante la risposta – evidentemente non esaustiva – rilasciata come sopra dall'ASL “Città di Torino”.
Richiamato quanto al § 4.3.2 circa l'assoluto automatismo dei criteri di legge, una volta individuata la categoria di appartenenza del beneficiario della provvidenza (qui è la categoria
VIII^ tab. A, allegata al d.P.R. 834/81), la quantificazione degli importi fin qui percepiti dovrà dunque essere effettuata da questa Corte in modo autonomo secondo i parametri dettati dall'art. 2 l. cit.
Anche per quel che riguarda gli importi che il dovrà ancora percepire in futuro, fino Pt_1
al termine della propria vita (la rendita deve, infatti, essere capitalizzata per detrarla a titolo di compensatio lucri cum damno, v. sopra, § 4.3.1), la Corte procederà in autonomia, semplicemente basandosi sull'aspettativa di vita media degli italiani secondo le rilevazioni
ISTAT (per gli uomini è di 81 anni), alla stregua di notorio giudiziale o di dato ufficiale comunque acquisibile officiosamente, e senza necessità di disporre un supplemento o un rifacimento della perizia contabile: il CTU nominato con ordinanza del 24.10.2023, disattendendo il mandato peritale, non ha infatti proceduto al calcolo della capitalizzazione della rendita prevista dalla l. 210/92 fino alla presumibile durata di vita del , secondo Pt_1
gli indici di mortalità ISTAT, ma si è limitato a calcolare le rivalutazioni e gli interessi sul biologico permanente e temporaneo (quantificati, peraltro, con riferimento alle tabelle 2021-
22) e a detrarli da quanto erogato dall'ASL “Città di Torino” alla data del 6.11.2023. Il conteggio proposto dal CTU, dunque, oltre a non rispondere al quesito, risulta fallato dall'errore di far coincidere le somme dichiarate come versate nel tempo dall'attuale ASL di residenza con tutte le somme ex lege 210/92 percepite dal nel corso degli anni, a Pt_1
far data dal 1.01.2005.
Il calcolo delle somme percepite e percipiende ai sensi della l. 210/92 è il seguente:
- considerando l'aspettativa di vita media di 81 anni, compirà gli 81 anni il Parte_1
24.07.2025;
- la sommatoria delle indennità bimestrali pagate dal SSN a come titolare Parte_1 di rendita di categoria VIII^ (secondo quanto lui stesso dichiara, pag. 4, punto 14 dell'atto di citazione di primo grado) a far tempo dal 1.01.2005 e fino al 24.07.2025, è di € 186.892,65,
20 così suddivisa: € 6.202,35 per i primi sette mesi del 2025, più € 10.444,64 per l'annualità
2024, più € 10.209,81 per l'annualità 2023, più € 9.788,88 per la annualità 2022, più €
9.644,21 per l'annualità 2021, più € 9.596,23 per l'annualità 2020, più € 9.520,08 per l'annualità 2019, più € 9.407,19 per l'annualità 2018, più € 9.249,94 per l'annualità 2017, più
€ 9.167,43 per l'annualità 2016, più € 9.076,67 per l'annualità 2015, più € 9.022,54 per l'annualità 2014, più € 8.889,20 per l'annualità 2013, più € 8.757,83 per l'annualità 2012, più
€ 8.628,41 per l'annualità 2011, più € 8.500,90 per l'annualità 2010, più € 8.375,27 per l'annualità 2009, più € 8.251,50 per l'annualità 2008, più € 8.113,57 per l'annualità 2007, più
€ 7.954,48 per l'annualità 2006 e, infine, più € 7.821,52 per l'annualità 2005 (intera).
L'importo del biologico, temporaneo e permanente, attualizzato alla data odierna e liquidabile in sentenza ammonta, quindi, ad un totale di € 91.170; non vi sono altre voci di danno provate.
Ne viene, in definitiva, comparando l'importo liquidabile per danno biologico, temporaneo e permanente, che assomma ad un totale di € 91.170, che il risulta aver Controparte_1
pagato già alla data di deposito di questa sentenza un importo per indennità a norma della l. 210/92 ampiamente superiore (circa il doppio) di quello cui il avrebbe diritto per Pt_1
responsabilità dello stesso;
il che è a dire che, una volta operata la compensatio CP_1
lucri cum damno, non residua più alcun danno risarcibile e la domanda risarcitoria dovrà, perciò, essere respinta.
5. – Le spese dei precedenti gradi di giudizio, compresa la fase di cassazione.
5.1 - Le gravi incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto nel corso del tempo le tematiche trattate in questo procedimento, con riferimento tanto agli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità risarcitoria del , quanto alla stessa Controparte_1
determinazione del danno ed alla possibilità di portare in compensazione gli importi erogati al danneggiato ai sensi della legge 210/92 – incertezze che sono, tra l'altro, all'origine della lunga durata del processo - costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c. per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Spese delle due CTU mediche, in primo e in secondo grado, e della CTU contabile in questa fase al 50 % per ciascuna parte.
5.2 - Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
21 Il aveva infatti proposto appello contro la sentenza di primo grado, nella parte in Pt_1 cui gli decurtava l'indennizzo di quanto aveva percepito come indennità ex lege 210/92, secondo quanto dichiarato dal suo legale nella lettera prodotta dall'Avvocatura dello Stato all'udienza di precisazione delle conclusioni, e il aveva proposto Controparte_1
appello incidentale per la riforma integrale della sentenza, con la reiezione della domanda;
l'odierno giudizio di rinvio si chiude con la reiezione dell'impugnazione del e con Pt_1
l'accoglimento dell'impugnazione del . Controparte_1
In tali casi, corrispondenti ad un rigetto dell'impugnazione in sede di rinvio, la giurisprudenza ha affermato la necessità del raddoppio del contributo unificato. Così la Cass., 22.02.2021,
n. 4731, in massima: “L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato)”; e in motivazione: “… la soccombenza della C. [è una delle parti] sancita in sede di rinvio - in applicazione del principio generale secondo cui essa deve rapportarsi all'esito definitivo della lite e non già, frazionatamente, a quello delle sue varie fasi … - rende affatto legittima l'attestazione della corte distrettuale circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte della C., dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello da lei dovuto per il suo originario reclamo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulla domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 6.10.2011, domanda riproposta con citazione in
[...]
riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 20.12.2021:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
b) compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio;
22 c) pone le spese delle CTU svoltesi in primo, in secondo grado e in questa fase di rinvio, spese liquidate come in atti, al 50 % per ciascuna parte;
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7-21/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1572 / 2021 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. BACINO Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA SAN PIO V, 20 10125
TORINO;
- attore in riassunzione contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in VIA ARSENALE 21 TORINO;
- convenuta in riassunzione
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale. Danno da trasfusione di emoderivati.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice in riassunzione: “Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 25514/21 del 18/3-21/09/2021
▪ accertarsi e dichiararsi, per i fatti tutti di cui in narrativa, l'esclusiva responsabilità del
nella causazione della patologia epatica (epatite cronica HCV Controparte_1
correlata), contratta dal Sig. a seguito della trasfusione di sangue praticata Parte_1 al medesimo in data 07/12/1967, nonché delle ulteriori patologie psico – fisiche diagnosticate al Sig. e, per l'effetto Pt_1
▪ condannare il a risarcire al Sig. tutti i danni Controparte_1 Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta, in misura non inferiore a € 96.082,34, già rivalutata
e maggiorata di interessi legali fino al 04/04/2015, oltre aggiornamenti tabellari, rivalutazione monetaria e interessi legali dal 04/04/2015, e così in totale complessivi € 115.880,75, come quantificati dalla CTU Dr.ssa nella relazione peritale in data 16/04/2024, Persona_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali successivi, fino al saldo effettivo;
▪ con vittoria di diritti e onorari e spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfetario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge, oltre al definitivo accollo in capo al delle spese delle CTU esperite in tutti i CP_1
gradi del giudizio di merito nonché nel presente giudizio di rinvio, con conseguente obbligo di restituzione al Sig. di quanto da questi anticipato;
Pt_1
▪ respingersi integralmente l'appello proposto dal avverso alla Controparte_1
sentenza n. 2371/2015 del Tribunale di Torino, pronunciata in data 04-07/04/2015, in quanto infondato in fatto e in diritto;
▪ accogliersi l'appello incidentale proposto dal Sig. e conseguentemente, Parte_1
anche in parziale riforma della sentenza n. 2371/2015 del Tribunale di Torino, pronunciata inter partes in data 04/04/2015, depositata in data 07/04/2015, dichiarare tenuto e condannarsi il al pagamento in favore del Sig. della Controparte_1 Parte_1 predetta somma di € 96.082,34, già rivalutata e maggiorata di interessi legali fino al
04/04/2015, oltre aggiornamenti tabellari, rivalutazione monetaria e interessi legali dal
04/04/2015, e così in totale complessivi € 115.880,75, come quantificati dalla CTU Dr.ssa
2 nella relazione peritale in data 16/04/2024, oltre rivalutazione monetaria Persona_1
e interessi legali successivi, fino al saldo effettivo”.
Per parte appellata: “ Dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di interesse a proporla, ovvero a coltivarla, in ragione dell'avvenuta corresponsione in favore del danneggiato dei benefici assistenziali previsti dalla legge 210/1992 per importi di gran lunga superiori rispetto all'entità del danno risarcibile;
in subordine, rigettarsi tutte le domande risarcitorie formulate nei confronti del in quanto infondate;
Controparte_1
in ogni caso, col favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA: reiterarsi ai sensi dell'art. 213 cpc alla Regione Piemonte e all'Azienda ospedaliera competente all'erogazione in favore di del Parte_1 beneficio assistenziale previsto dall'art. 1 comma III della legge n. 210/1992, l'ordine di esibizione dei dati contabili relativi a tale beneficio, con indicazione analitica di quanto corrisposto con cadenza bimestrale al sig. nel corso del tempo per il titolo Parte_1 indicato, onde consentire la detrazione dall'eventuale danno risarcibile in ipotesi riconoscibile al danneggiato il valore capitale della rendita vitalizia fruita dal medesimo”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e la vicenda processuale.
1.1.1 – ha introdotto, con citazione notificata il 6.10.2011, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino domanda di risarcimento nei confronti del per i Controparte_1
danni subiti in conseguenza della patologia epatica per infezione da virus HCV contratta a seguito della trasfusione di sangue ricevuta presso l di Torino in Controparte_2
occasione di un ricovero in data 7.12.1967.
L'attore, esponendo che fin dal 1966 erano noti metodi di rilevazione indiretta dei virus epatici quali la determinazione sistematica delle transaminasi (cd. markers surrogati), invocavano la responsabilità omissiva del nel non avere provveduto a tali CP_1
accertamenti e non avere conseguentemente eliminato il sangue dei donatori potenzialmente infetto: il test dei markers surrogati avrebbe infatti consentito di prevenire, con elevata probabilità, la trasmissione ematica della patologia, e la condotta del CP_1
doveva perciò ritenersi colpevole per avere violato le regole cautelari nel campo delle trasfusioni note all'epoca nella comunità scientifica e relative alla raccolta e al controllo del sangue umano.
3 Nello specifico, riferiva poi che la domanda di indennizzo ex lege 210/92, Parte_1
pervenuta il 15.12.2004, in un primo tempo respinta dal , era stata alfine accolta CP_1
dal Tribunale di Torino, sez. Lavoro, con sent, n. 2945/2008, confermata in appello, che aveva condannato la Regione Piemonte, come soggetto erogatore della prestazione, alla corresponsione della provvidenza pubblica, con il riconoscimento della VIII categoria tab. A, allegata al d.P.R. 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
il danno complessivo veniva quantificato in € 489.831,25 o in altra somma ritenuta di giustizia.
1.1.2 – Il ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 rispetto ad un'azione contrattuale (a); l'inammissibilità dell'azione risarcitoria in quanto gli attori avevano già agito per ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 210/92 e, in subordine, la detrazione di quanto ricevuto a titolo di indennizzo dal quantum risarcibile (b); e la prescrizione quinquennale del diritto, risalendo ad oltre cinque anni dalla citazione sia il fatto generatore del danno, sia la conoscenza della patologia e del verosimile rapporto di causalità tra i trattamenti praticati e le infezioni contratte (c).
1.1.3 – Dopo lo svolgimento di CTU medico legale, le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 13.11.2014.
Il , per tramite dell'Avvocatura erariale, produceva a quell'udienza la Controparte_1 missiva del 21.02.2014 a firma del legale dell'attore, nella quale si riferiva che egli, in ottemperanza alla sent. n. 2945/2008 del 17.07.2008 del Tribunale di Torino - Sez. lavoro, che aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennizzo ex lege
210/92, la somma di € 24.070,70 oltre a non ben precisati “pagamenti disposti in epoca successiva”; in relazione a tale produzione documentale, chiedeva in subordine, per il caso di accoglimento della domanda, detrarsi dal danno risarcibile il valore capitale dell'indennizzo percepito dal danneggiato e ridursi proporzionalmente l'ammontare del risarcimento.
1.1.4 – Con sent. n. 2371/2015, pubblicata il 4.04.2015, il Tribunale di Torino, accogliendo in parte la domanda, condannava il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
di € 73.110,57, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e alle spese
[...]
di lite.
Nel dettaglio, il primo Giudice:
4 a) respingeva l'eccezione di inammissibilità per duplicazione dell'indennizzo di cui all'art. 2 l. 210/92, ma accoglieva la richiesta del , avanzata in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, di detrarre quanto risultava documentalmente aver riscosso a Parte_1
titolo di indennizzo, in ragione del fatto che, in sede di determinazione del danno da emotrasfusione, le somme percepite dal danneggiato ai sensi della l. 210/92 dovevano essere detratte anche d'ufficio, a titolo di compensatio lucri cum damno, e valendosi di tutto il materiale probatorio prodotto;
rimarcava che, in ogni caso, l'attore avrebbe dovuto indicare fin da subito tutto quanto percepito in relazione alla malattia contratta, in nome dei principi di lealtà e correttezza processuali;
b) respingeva l'eccezione di prescrizione avanzata dal;
CP_1
c) individuava, sulla scorta delle risultanze della CTU, come fatto illecito generatore del danno la violazione da parte del dell'obbligo specifico, previsto dalla circolare CP_1
ministeriale n. 50 del 28.03.1966, di garantire il controllo che il sangue utilizzato per le trasfusioni fosse esente da virus, omettendo di verificare previamente l'eventuale anomalia dei valori delle transaminasi del donatore, unica indagine disponibile all'epoca per ridurre il rischio di epatite post trasfusionale;
d) riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, individuato nella patologia epatica e nel disturbo psichico permanente da essa derivato;
e) deduceva infine dalla somma globalmente calcolata con un'invalidità riconosciuta del
20 %, pari ad € 96.028,34 attualizzati, l'importo documentato dell'indennizzo liquidato all'attore, pari ad € 24.070,70.
1.2.1 – La sentenza di primo grado veniva appellata dal dinanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Torino, denunciando l'appellante l'insussistenza dell'illecito omissivo, del nesso causale tra trasfusione ed infezione, l'erronea valutazione del danno biologico,
l'inammissibilità del cumulo della tutela assistenziale con quella risarcitoria, nonchè
l'inammissibilità della domanda risarcitoria per carenza di interesse perché l'indennizzo pagato ex lege 210/92 era comunque superiore a quanto dovuto a titolo di risarcimento, dovendosi operare tra le due voci una reciproca elisione onde evitare un indebito arricchimento del danneggiato.
proponeva, a sua volta, appello incidentale chiedendo che la sentenza di Parte_1
primo grado venisse riformata in punto al riconoscimento della compensatio lucri cum damno: tale operazione non poteva infatti essere disposta d'ufficio dal Giudicante e, in ogni caso, non era stata richiesta, in via di eccezione, nei termini di legge e per di più era stata
5 documentata con la produzione di una missiva, di per sé inconferente, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1.2.2 - La Corte d'Appello disponeva un supplemento di CTU per l'accertamento del danno psichico e della correlazione causale alla diagnosi di epatite C.
Con sent. n. 690/2018 del 6.03-16.04.2018, la Corte territoriale ha negato la sussistenza di qualunque addebito omissivo in capo al : il riconoscimento di una colpa Controparte_1
per omissione in capo al , in relazione agli obblighi dettati dalla l. 592/67 nella CP_1
organizzazione, funzionamento e coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e nella relativa vigilanza, presupponeva che all'epoca dei fatti
(1967) fossero stati messi a punto i test per l'identificazione dei virus dell'epatite, in particolare dell'epatite C, giacchè diversamente sarebbe stato impossibile poter effettuare uno screening dei donatori con un certo grado di affidabilità; tuttavia, nel 1967 non esistevano trattamenti generalizzati per ridurre o eliminare il rischio di contagio da virus HCV
(i termotrattamenti sono stati introdotti nell'uso clinico solo a partire dai primi anni '80), i primi test per evidenziare nel sangue la presenza di virus dell'epatite risalgono, per il virus B, al
1970 e l'unica indagine concretamente disponibile per ridurre il rischio di epatite post- trasfusionale era rappresentata dalla determinazione nel sangue dei donatori di un livello abnorme di transaminasi, sebbene la dimostrazione di una correlazione tra elevata concentrazione di tali valori nel sangue del donatore e sviluppo di epatite post-trasfusionale
NANB (non A – non B) sia avvenuta solo nei primi anni '80.
1.3 – Impugnata in cassazione la pronuncia della Corte torinese, la S.C., con sent. n.
25514/2021 del 18.03-21.09.2021, annullava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte
d'Appello di Torino in diversa composizione.
La Corte di Cassazione censurava “l'affermazione della Corte d'Appello circa il fatto che la giurisprudenza di legittimità faccia risalire ad epoca non anteriore al 1974 la configurabilità della colpa del;
in senso contrario va richiamato … un recente arresto che ha CP_1
ritenuto che possa essere ravvisata responsabilità anche per fatti risalenti all'anno 1968 (...) atteso che già alla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) del virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica , gravando pertanto sul
[...]
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una CP_1
6 pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi. (…). Pur dandone atto la Corte [d'Appello di Torino] ha sostanzialmente privato di rilevanza che la circolare n. 50 del 1966 prevedesse la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori (…).
(…) la Corte [d'Appello di Torino] ha tuttavia omesso di confrontarsi effettivamente con
l'esistenza della prescrizione – contenuta nella circolare del 1966 – concernente la determinazione “sistematica e periodica” del livello delle transaminasi nei donatori, che ha introdotto una norma di precauzione che dev'essere necessariamente valutata nell'ambito del giudizio volto ad accertare la colpa del;
una siffatta valutazione deve precedere CP_1 quella – logicamente successiva – concernente l'”affidabilità” dello screening, ossia
l'idoneità dell'osservanza della norma precauzionale (controllo sistematico e periodico dei valori delle transaminasi dei donatori) ad evitare il contagio;
e ciò anche alla luce del dato
(..) che, sulla base di studi retrospettivi, è emerso che il controllo sistematico del livello ALT nei donatori era in grado di ridurre la percentuale di epatiti C post trasfusionali soltanto del
30%.
Va rimarcato, peraltro, che la valutazione circa l'efficacia che il rispetto della misura precauzionale avrebbe potuto concretamente esplicare in termini di impedimento del contagio esula dal terreno proprio della colpa per ricadere in quello dell'accertamento del nesso di causa fra l'omissione (del controllo sistematico) e l'infezione virale e concerne pertanto un accertamento che la Corte [d'Appello di Torino] avrebbe dovuto compiere (e che dovrà effettuare in sede di rinvio) soltanto dopo aver accertato la ricorrenza della colpa;
non avrebbe invece potuto – se non sovrapponendo erroneamente i piani dell'elemento soggettivo e del nesso di causa e invertendo l'ordine logico delle questioni – desumere senz'altro dalla postulata scarsa affidabilità dello screening (sulle transaminasi del donatore) la conclusione del difetto dell'elemento soggettivo.”
2. – Il presente giudizio di rinvio.
2.1 – ha riassunto il processo per veder accolta la domanda risarcitoria Parte_1
sulla scorta della pronuncia della Cassazione, per tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta, in misura non inferiore a € 96.082,34; la quantificazione è effettuata con riferimento sia ai postumi della sofferta epatite (epatopatia di grado lieve: fibrosi), sia al disturbo psichico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato), riscontrato anche dalla
7 CTU di approfondimento disposta in secondo grado, con una percentuale complessiva di danno biologico permanente che arriva al 20 %, oltre al danno da inabilità temporanea totale e parziale.
L'attore in riassunzione rinnovava in questa sede le richieste di riforma della decisione di primo grado, formulate con l'appello incidentale, con il quale aveva contestato, nel merito come sotto il profilo processuale, la compensatio lucri cum damno operata dal primo Giudice in riferimento alle somme fino a quel momento (asseritamente) percepite dal danneggiato come indennità ai sensi della l. 210/92: dal punto di vista sostanziale, perché secondo l'art. 2 l. 210/92, l'indennizzo “è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito”, quindi può coesistere e sommarsi al risarcimento del danno da parte della stessa tenuta a corrispondere entrambi;
sotto il profilo processuale, Controparte_3 la corresponsione dell'indennizzo non sarebbe stata provata dal nella sua esatta CP_1 entità, se non producendo, all'udienza di p.c. (e dunque dopo maturate le preclusioni istruttorie dell'art. 183, 6° co., c.p.c.), una missiva del legale di esso attore che menzionava la ricezione, a titolo indennitario ex lege 210/92, di € 24.070,70 oltre a non ben precisati
“pagamenti disposti in epoca successiva” – tenuto conto, altresì, che quella missiva era comunque priva di qualsivoglia valore probatorio, dovendo il pagamento dell'indennizzo essere dimostrato attraverso un documento dell'ente erogatore, ossia la Regione Piemonte.
2.2 – Il convenuto, per tramite dell'Avvocatura erariale, si è costituito contestando CP_1
ancora una volta le avversarie pretese.
Sotto il profilo del nesso causale, il , richiamando le risultanze della CTU di primo CP_1
grado, ha osservato che le terapie trasfusionali praticate nei casi in esame risalivano al dicembre 1967, e dunque ad un'epoca in cui il controllo delle transaminasi dei donatori veniva individuato come uno strumento operativo semplicemente utile e solo raccomandato dalle circolari dell'autorità sanitaria centrale, ma era reputato non decisivo per evitare la trasmissione dell'epatite NANB;
pertanto, le misure di prevenzione di cui si denuncia l'omissione sarebbero state, in realtà, tempestivamente adottate dal e la loro CP_1
scarsa efficacia non sarebbe riconducibile ad errori compiuti in sede di programmazione o di coordinamento, bensì al fatto che i controlli e le precauzioni a quel tempo praticabili non costituivano uno strumento sicuro e neppure attendibile per operare una effettiva selezione dei donatori portatori del virus.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'Amministrazione convenuta ribadisce che lo screening del sangue per il virus dell'epatite B (test per l'identificazione dell'antigene
8 “Australia”, definito HbsAg) venne solo raccomandato dopo l'identificazione di tale virus come causa di epatite post-trasfusionale nel 1968, ma solo nel 1972 la Food and Drug
Administration lo rese obbligatorio e solo nel 1973 i test divennero sufficientemente affidabili nei loro risultati. Pertanto, si dice, l'autorità sanitaria italiana non poteva essere ritenuta responsabile dei contagi trasfusionali per avere in ipotesi omesso i controlli sul sangue destinato alle trasfusioni negli anni tra il 1966 e il 1973, dato che a quell'epoca i dati forniti dalla comunità scientifica non erano affatto certi e gli strumenti di indagine pienamente affidabili;
a tutto concedere, poiché il non esercita e non esercitava Controparte_1 all'epoca in materia che compiti di sorveglianza, direzione ed autorizzazione (leggi nn.
592/67, 833/78 e 531/87), la responsabilità potrebbe, in ipotesi, essere ascritta unicamente agli operatori del settore (dai distributori del plasma al personale ospedaliero che lo utilizza),
e non all'Amministrazione statale della Sanità.
Il ha altresì contestato la permanenza di postumi della malattia: partendo dalla CP_1 constatazione, risultante dalla CTU di primo grado, per cui il “è clinicamente guarito Pt_1
(dopo il trattamento con interferone e ribavirina) con una modesta fibrosi epatica quale esito” della sofferta epatite, egli risulterebbe unicamente portatore di un disturbo dell'adattamento valutabile in termini di danno biologico nella misura del 9% (e non del 20 % come ritenuto dal consulente), non riferibile con certezza all'evento trasfusionale.
A tutto concedere, dovrebbe operarsi una compensatio lucri cum damno, in relazione alle provvidenze della legge 210/92 erogate al danneggiato, ed al riguardo, capitalizzando la rendita fin qui percepita e percipienda in relazione alla presumibile durata di vita del e scomputandola dalle somme ipoteticamente liquidabili a titolo di risarcimento, la Pt_1 pretesa risarcitoria dell'attore in riassunzione risulterebbe di fatto azzerata, considerato il lungo periodo trascorso dal riconoscimento dei benefici di legge, la sua durata vitalizia ed il risarcimento calcolato sulle percentuali di biologico reali, od anche solo su quelle stabilite dal CTU di primo grado:
considerato che
il ha percepito tra il 2005 e il 2008 a titolo Pt_1 di indennizzo ex lege 210/92 l'importo di €. 24.070,70 – somma, questa, già scomputata dal
Giudice di primo grado – si arriverebbe ad un importo totale di quanti già da lui percepito di complessivi € 108.318,15, in grado di coprire l'importo del risarcimento anche se calcolato sul 20 % di biologico. A tale proposito, l'Amministrazione instava perché la Corte disponesse ex art. 213 c.p.c. l'assunzione di informazioni presso l'autorità sanitaria regionale, competente al pagamento delle somme ai sensi degli artt. 114 d.lgs. 112/98, del d.P.C.M.
238/2000 e dell'Accordo Stato-Regioni 8.08.2001 – non senza rilevare come tale competenza escludesse che esso avesse la materiale disponibilità della CP_1
9 documentazione relativa alle provvidenze pagate, onde poterle riversare in atti di questo processo.
2.3 – Con ordinanza di rimessione in istruttoria in data 28.07.2023, questa Corte ha disposto l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'ASL “Città di Torino”, nel cui distretto risiede ad oggi l'attore in riassunzione, sull'assegno ex artt. 1, 3° co., e 2 l. 210/98 fin qui percepito e da percepirsi per il futuro da parte di , attraverso una sua Parte_1
capitalizzazione in relazione alle aspettative medie di vita della popolazione;
quindi, con successiva ordinanza del 24.10.2023, sulla scorta del fatto che l'ASL “Città di Torino” si era limitata a fornire l'indicazione delle somme fin qui da essa corrisposte al titolo di Pt_1
indennità ai sensi della legge 210/92, ha conferito un incarico peritale per procedere alla capitalizzazione della rendita costituita ai sensi della l. cit., considerando l'età del danneggiato, la patologia da cui è affetto e le aspettative di vita conseguenti;
la CTU è stata poi svolta, con il consenso di entrambe le parti, sulla base degli indici ISTAT di mortalità, anziché secondo le sue presumibili aspettative di vita, potenzialmente diminuite dalla patologia contratta.
Le parti hanno infine riprecisato le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024.
3. – Gli elementi di responsabilità del . Controparte_1
3.1 – La sentenza di annullamento ha richiamato la giurisprudenza più recente sulla base della quale sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni praticate prima CP_1
che fosse acquisita la piena conoscenza scientifica dei virus HBV, HIV e HCV, poichè già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale e si utilizzavano test per la rilevazione indiretta dei virus mediante gli indicatori della funzionalità epatica (i cc.dd. markers surrogati).
La stessa Cassazione ha individuato una pluralità di fonti normative, a partire dal 1958, che conferivano al – ex una serie di obblighi specifici Controparte_1 Controparte_4
di vigilanza e controllo sul sangue destinato alle emotrasfusioni: si tratta, per quel che qui interessa e con riferimento al periodo cui risalgono le trasfusioni all'origine delle patologie riscontrate, della l. 296/58, della l. 592/67 e del suo regolamento di esecuzione D.P.R.
1256/71, del D.M.
7.02.1972 e del D.M. 15.09.1972, ai quali si aggiunge la circ. n. 50 del
28.03.1966, par. F.
In particolare, la circ. n. 50/1966, la cui inosservanza viene individuata dall'attore come fatto all'origine della responsabilità omissiva del – ex , Controparte_1 Controparte_4
10 ha imposto la verifica sistematica e periodica dei livelli delle transaminasi sieriche nei donatori, disponendo, in caso fossero emersi dei risultati anomali, il divieto di utilizzare il sangue così prelevato per trasfusioni. Così il testo della circolare:
“Non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia, è da prescrivere “la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore 40 UI e GPT superiore a 30
UI) nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobulina con il metodo di Cohn e di albumine”.
Già dunque all'epoca delle terapie trasfusionali e/o con emoderivati per cui ora è processo
(dicembre 1967) gravava sul il dovere di vigilare e di fare tutto quanto Controparte_1
richiesto dalle migliori conoscenze scientifiche del tempo per evitare o quantomeno ridurre il rischio di infezioni virali connesse a tali trattamenti. L'emanazione della circ. n. 50/1966 – oltre che dimostrare ancora una volta che il pericolo di contagio attraverso la trasfusione del sangue era conosciuto dal Ministero della Sanità già a metà degli anni '60 – rivela, altresì, come a partire da quella stessa data le autorità sanitarie centrali fossero ben consapevoli dell'esistenza di metodi di screening i quali, benchè ancora empirici, se applicati avrebbero consentito di ridurre notevolmente la diffusione dei virus.
3.2 – La condotta lesiva imputabile al all'origine dell'infezione virale Controparte_1 contratta da consiste, appunto, nell'omissione del controllo sistematico del Parte_1
sangue dei donatori, prescritto dalla circ. n. 50/1966, e più in generale nel comportamento omissivo e non diligente della stessa autorità sanitaria centrale rispetto agli oneri di controllo normativamente posti a carico di essa.
I CTU di primo grado hanno anzitutto dato atto che il ha contratto l'epatite da HCV Pt_1
diagnosticata nel 2001, da cui è guarito con postumi di lieve fibrosi;
per quanto riguarda la causa di tale patologia, i consulenti hanno affermato che la trasfusione di sangue subita in occasione del ricovero del dicembre 1967 all' di Torino, debba Controparte_2 essere considerata probabile fattore causale dell'infezione da HCV in quanto:
11 - l'indagine anamnestica non evidenziava altri significativi fattori di rischio (comportamenti sessuali, tossicodipendenza, presenza di infezione nei familiari, trapianti d'organo, emodialisi, esposizione di tipo occupazionale;
- il rischio di contrarre l'infezione da HCV era, negli anni in cui venne effettuata la trasfusione, particolarmente significativo;
- il lasso di tempo intercorso tra la trasfusione (1967) e la diagnosi (2001) è compatibile con la storia naturale della patologia.
Gli accertamenti peritali si attengono ai criteri dettati in altre circostanze dalla S.C. (ex coeteris, Cass., 6.02.2019, n. 3721), poiché il nesso di causalità è stato riscontrato “non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione
(che invece attiene alla colpa), stante l'irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l'accertamento dell'esistenza del nesso causale (al tempo della valutazione da parte dell'osservatore), posto che ciò che deve essere considerato è il collegamento naturalistico fra l'omissione e l'evento dannoso”
(così la Cass., n. 3721/2019 cit., pag. 14).
Tali accertamenti rispettano, inoltre, il criterio probabilistico del “più probabile che non”, individuato, per la dimostrazione della causalità ipotetica in campo civile, dalla Cass., Sez.
Unite, 11.01.2008, n. 576.
Nello specifico, il giudizio controfattuale prescritto da tale pronuncia, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato, postula che per dimostrare il nesso eziologico tra trasfusione e malattia sia sufficiente provare che il non ha CP_1
colposamente adempiuto ai propri obblighi di controllo e di vigilanza;
una volta accertata tale omissione, il nesso può essere escluso solo se siano accertati dei “
contro
-fattori” di pari rilevanza, ossia degli elementi che dimostrino che il comportamento doveroso omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento.
Su tali premesse, non potrebbe pretendersi nel caso di specie – come sembra fare l'Avvocatura erariale nelle proprie difese – che venga anche dimostrato che l'effettuazione del test dei markers surrogati, disponibile già all'epoca dei fatti ed anzi imposto dalla circ. n.
50/1966, avrebbe, con elevata probabilità, evitato il contagio.
Sul punto era infatti già intervenuta la Cass., 12.04.2011, n. 8430, la quale, partendo dalla premessa che “sul gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia CP_1
di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati)”, aveva affermato che “il Giudice, accertata l'omissione di tali attività, con
12 riferimento all'epoca di produzione del preparato, alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, quindi accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del
, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”. Di contro, “a CP_1
fronte dell'omissione di controlli e vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni, di nessun rilievo è … la circostanza che i markers dell'epoca non erano in grado di fornire una consistenza probabilità (superiore al 50%) della possibilità di prevenire il rischio da contagio.
Tale assunto non investe la prova del nesso causale tra omissione di controllo ed il contagio, da realizzare attraverso il principio della c.d. preponderanza probatoria, ma solo il diverso punto se i markers fossero mezzi validi o meno ad evidenziare il rischio da contagio. Ma il comportamento omissivo del non si esauriva nella sola omissione di effettuazione CP_1
dei markers, ma, più in generale, nel mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza in merito alla tracciabilità del sangue. Viceversa, non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, se anche fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l'evento prospettato”.
D'altra parte, non emerge dagli atti, né i due consulenti nominati in questo procedimento hanno riscontrato in capo al danneggiato, l'esistenza di fattori di rischio specifico per infezioni da virus HCV e virus HIV (quali comportamenti sessuali, tossicodipendenza, presenza di infezioni nei familiari, trapianti d'organo, emodialisi, esposizione a fattori di rischio per ragioni di lavoro) diversi dal trattamento continuativo con emoderivati.
3.2.2 – Deve pertanto concludersi che nei casi ora all'esame, ha contratto Parte_1
l'infezione nel corso delle terapie trasfusionali cui è stato sottoposto in occasione del ricovero ospedaliero nel dicembre 1969, non presentando egli un'anamnesi che evidenzia la presenza di altri fattori di rischio come possibili cause alterative dell'evento.
3.3 – Per quel che riguarda l'elemento soggettivo, la colpa (specifica) del va CP_1
individuata nella violazione degli obblighi di vigilanza e controllo, imposti da fonti normative vigenti all'epoca dei fatti, come sopra individuate: tali doveri, che delineavano una serie di condotte attive di sorveglianza e controllo affinchè le strutture sanitarie periferiche adempissero a quanto loro prescritto per impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto, rappresentano altrettanti limiti esterni all'attività discrezionale della P.A.,
13 funzionali alla salvaguardia del diritto primario alla salute. In particolare, la circ. n. 50/1966, nel prevedere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori prima di procedere alla trasfusione, ha individuato una specifica e precisa norma cautelare da valutare nell'ambito del giudizio di accertamento della colpa del . CP_1
Pertanto, anche all'epoca delle trasfusioni cui fu sottoposto il , in base alle Pt_1
conoscenze disponibili ed alle tecniche concretamente applicabili, sarebbe stato possibile ridurre il rischio di contagio sulla base dell'accertamento del livello alterato delle transaminasi epatiche nei soggetti con patologie epatiche.
L'incauta somministrazione del sangue al tempo in cui erano già note tecniche volte a prevenire e ridurre la diffusione dei virus, attraverso il metodo delle transaminasi, è avvenuta in violazione delle specifiche regole normative e regolamentari quali sopra richiamate.
La colpa del consiste, dunque, nel non avere fatto tutto quanto avrebbe dovuto CP_1
fare, secondo la miglior scienza ed esperienza, per evitare o per contenere il rischio di contagio da virus HCV applicando le pratiche diagnostiche preventive già note all'epoca.
Sussiste, pertanto, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato.
4. – L'accertamento del quantum del danno.
Accertato come sopra, sulla scorta dei vincoli imposti dalla S.C., l'an della responsabilità del
, resta da quantificare l'importo dei danni che sono conseguenza Controparte_1 dell'illecito.
4.1 – La richiesta risarcitoria riguarda (così le conclusioni dell'attore in riassunzione) “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti e patiendi, comunque connessi e conseguenziali alla patologia contratta …”.
Non vengono documentate spese sostenute in conseguenza dei fatti per cui è causa, neppure come spese mediche non coperte dal SSN, né più in generale vi sono documenti di esborsi sostenuti causalmente riconducibili alle infezioni da virus HCV, con relativo deconto analitico;
non viene documentato o comunque provato un pregiudizio patrimoniale, in termini di danno emergente o di lucro cessante, che sia conseguenza diretta e immediata
(art. 1223 c.c.) del fatto illecito (i CTU di primo grado avrebbero, del resto, escluso delle conseguenze in termini di perdita o riduzione della capacità lavorativa, generica o specifica, avendo il dopo la diagnosi proseguito nella sua professione di radiologo); i capitoli Pt_1
di prova orale dedotti in primo grado (citazione e memorie ex art. 183, 6° co, c.p.c.) riguardano o l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle malattie da emotrasfusioni,
14 ovvero gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sulla vita di relazione che sarebbero derivati ai danneggiati dalla patologia contratta – e dunque, temi di prova che restano assorbiti negli accertamenti peritali.
Quanto al danno non patrimoniale, di esso va data una liquidazione unitaria (cfr., Cass.,
Sez. Unite, ordd. 11.11.2008, nn. 26.573-26.574-26.575).
4.2 – I periti nominati in primo grado, incaricati di quantificare l'incidenza delle patologie riscontrate sulla complessiva integrità psico-fisica del periziando, anche con riferimento agli aspetti socio-relazionali e all'incidenza sullo svolgimento delle ordinarie attività della vita, e di individuare la durata e il grado dell'eventuale invalidità temporanea, hanno indicato nel
20 % complessivo il biologico permanente, sommando sia i postumi della epatite (epatologia di grado lieve: fibrosi), sia il disturbo psichico (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di grado moderato); tale ultimo profilo di danno è stato confermato dal perito nominato in grado d'appello.
4.3 – Per quanto dichiarato e documentato dalla stessa difesa attrice fin dall'atto introduttivo dell'intero processo, è titolare, per effetto della sent. n. 2945/2008 del Parte_1
Tribunale di Torino – Sez. lavoro, di indennità ai sensi della l. 210/92.
Con richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. disposta con ordinanza del 28.07.2023, questa Corte ha chiesto all'ASL “Città di Torino” a quanto ammontasse l'indennità ex artt. 1,
3° co., e 2 l. 210/98 fin qui percepita dal e di procedere alla sua capitalizzazione Pt_1 in relazione alle aspettative medie di vita della popolazione, e l'Azienda sanitaria ha risposto indicando in € 35.835,88 il totale delle somme da essa corrisposte alla data del 6.10.2023 per quel titolo (a quella data, l'attore in riassunzione aveva 79 anni); con ordinanza del
24.10.2023, questa Corte ha quindi ha conferito un incarico peritale per procedere alla capitalizzazione della rendita costituita ai sensi della l. 210 cit.
4.3.1 – Ha affermato la Cass., 6.05.2020, n. 8532 che “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa Controparte_1
adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno
(compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato
15 arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due CP_1 diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”.
L'identità tra l'autore dell'illecito tenuto al risarcimento del danno e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio connesso al pregiudizio sofferto aveva già del resto portato la Cass.,
6.12.2018, n. 31.543 a ritenere operante la compensatio lucri cum damno proprio in riferimento all'indennizzo corrisposto ai sensi della l. 210/92 a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto: il quale indennizzo, proprio perché diretto ad assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni, deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo risarcitorio, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di uno stesso soggetto (il
) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto Controparte_1
lesivo.
Se il principio della compensatio va applicato per decurtare dal quantum del danno l'importo di un'erogazione periodica, occorre procedere alla sua capitalizzazione, che tenga conto della presumibile durata della vita del beneficiario, corrispondente alla durata di prevedibile erogazione della prestazione stessa.
4.3.2 – La difesa attrice ha preliminarmente contestato la decisione istruttoria di chiedere informazioni alla P.A. assunta da questa Corte, sostenendo che la richiesta di informazioni prevista dall'art. 213 c.p.c. non potrebbe supplire alle carenze probatorie di una delle parti e di superare, per questa via, l'onere della prova di un fatto limitativo/impeditivo del diritto attoreo agli effetti dell'art. 2967, 2° co., c.c., come è appunto la erogazione di un beneficio economico da parte dello stesso soggetto autore del danno ed originante dal medesimo fatto (illecito) generatore.
Specularmente, l'Avvocatura erariale ha insistito sulla richiesta di nuove informazioni alle autorità sanitarie regionali (competenti per l'erogazione in forza dell'art. 114 d.lgs. 112/98 e del d.P.C.M. 11.10.2000, n. 238) sulle somme complessivamente corrisposte, nel corso del tempo, al , sul rilievo che il riscontro fornito dall'ASL “Città di Torino” non Pt_1
consentirebbe di effettuare il conteggio esatto, né di porre in relazione il dato contabile comunicato (€ 35.835,88) con le altre risultanze processuali, in particolare con la decorrenza del beneficio dal 1.01.2005, come primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e con l'ammontare di quanto percepito dallo interessato a titolo di arretrati nel quadriennio 2005 – 2008, pari ad € 24.070,70.
16 Il tema pare ininfluente ai fini della decisione sul quantum del danno, per le ragioni qui di seguito evidenziate.
L'art. 2 l. 210/92 prevede un preciso sistema di calcolo dei benefici da corrispondersi ali soggetti danneggiati da emotrasfusioni, in cui all'assegno “base”, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla l. 177/76 e rivalutabile annualmente secondo il tasso di inflazione programmato, si somma l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla l. 324/59, il tutto da corrispondersi dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;
oltre a tale somma viene corrisposto, a domanda, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo stesso, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il rigido automatismo che contraddistingue il calcolo delle provvidenze pecuniarie di cui può beneficiare, a richiesta, il soggetto danneggiato porta a ritenere che il calcolo di quanto da lui percepito possa essere effettuato dal giudicante in modo del tutto autonomo e indipendente rispetto alle informazioni che possono essere acquisite, attraverso lo strumento della richiesta ex art. 213 c.p.c., presso l'autorità amministrativa erogante circa il quantum corrisposto e la sua capitalizzazione.
Si intende dire che poiché la misura dell'indennizzo è stabilita dalla legge senza che residui alcuno spazio valutativo dell'Amministrazione concedente, questa Corte è comunque in grado di quantificare direttamente, e senza far ricorso all'art. 213 c.p.c., l'importo erogato ai sensi della l. 210/92 al , essendo l'erogazione dell'indennità con decorrenza dal Pt_1
primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa un fatto storico ammesso dallo stesso attore in riassunzione fin dall'atto introduttivo dell'intero processo, ed essendo per di più stata individuata la categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/81 (l'VIII^) del beneficio richiesto (v. punto 14, pag. 4 della citazione di primo grado).
Ne viene, quindi, che le eccezioni sollevate dalla difesa attrice sulla utilizzabilità del mezzo istruttorio della richiesta di informazioni alla P.A., e sulla conseguente utilizzabilità dei suoi risultati rimangono prive di concreta rilevanza, se è vero che quel dato probatorio può essere già conseguito dal Collegio giudicante sulla scorta delle affermazioni compiute dalla stessa parte attrice e prescindendo del tutto dall'impiego del mezzo previsto dall'art. 213 c.p.c.
17 4.4 – Considerato, per quanto sopra, il solo danno non patrimoniale, è da precisare che il momento di insorgenza del danno va individuato nella data in cui si è stabilizzata la malattia cronica.
Il danno biologico, come componente dell'unitario danno non patrimoniale, non consiste infatti nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona;
in assenza di tali conseguenze, difetta un danno risarcibile che non può essere in re ipsa, bensì deve sussistere un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra evento ed effetti dannosi, soprattutto nel caso di danno c.d. lungolatente, quale è la contrazione di epatite HCV a seguito di emotrasfusione. Il risarcimento va perciò liquidato solo dal momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (vds. in tema Cass., 10.05.2018, n. 11.269 e Id., 9.11.2018, n.
28.742).
4.5 – Si tratta, a questo punto, di fare applicazione dei principi di cui sopra.
4.5.1 - L'età di momento in cui la patologia è stata accertata con la diagnosi Parte_1
del 2001 era di 57 anni.
Così la relazione peritale di primo grado: “… il sig. ha sviluppato una epatopatia Pt_1
HCV correlata in conseguenza dell'evento trasfusionale del dicembre 1967.
La patologia è stata causalmente diagnosticata nel 2001 e non ha comportato necessità di ospedalizzazione.
L'unico ricovero nella storia recente del paziente è quello dal 31/12/10 aòl'8/01/11 presso la
Casa di Cura San Giorgio di Viverone (BI), con diagnosi “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”.
Poiché tale disturbo psichiatrico risulta in correlazione, quanto meno concausale, con la patologia epatica … il citato ricovero può essere computato come inabilità temporanea totale
(in regime di ricovero ospedaliero) per la durata di 9 giorni.
Dopo il riscontro di HCV positività, il paziente è stato sottoposto a terapia con interferone + ribavirina, per un periodo di circa 6 mesi;
all'infezione può pertanto essere ricondotto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % della durata di 180 giorni.
Gli attuali postumi presentano una duplice natura:
- da un lato vi sono gli esiti del processo epatico, rappresentati …. da una fibrosi di grado lieve, in assenza di alterazioni della funzionalità epatica e di ripercussioni prognostiche
18 favorevoli quanto ad evoluzione in senso cirrotico e sviluppo di epatocarcinoma, essendo il paziente in una condizione di sustained virogical response da ormai dieci anni;
- dall'altro vi è una patologia psichiatrica reattiva alla diagnosi di epatopatia HCV correlata
…
Tenuto conto, per quanto riguarda la patologia epatica, della valutazione prognostica favorevole e dell'assenza di alterazioni della funzionalità epatica e, per quanto riguarda il versante psichiatrico, del fatto che il … disturbo dell'adattamento non ha comunque mai interferito in modo significativo con il funzionamento sociale e soprattutto lavorativo del paziente (che ha regolarmente svolto la propria attività di tecnico di radiologia), il danno biologico permanente complessivo è attualmente valutabile nella misura del 20 % ….”.
L'esistenza di un disturbo dell'adattamento con ansia, correlato alla diagnosi di epatopatia
HCV, è stata confermata in appello da altro CTU, anche quanto ai valori riconosciuti per la componente psichiatrica del biologico permanente.
Applicando le tabelle milanesi 2024 e calcolando il punto in relazione alla data di diagnosi della malattia, l'importo per il biologico permanente è di € 74.610; non vi sono elementi, per quanto riferito e provato dalle parti, per operare una personalizzazione di tali valori.
Il biologico temporaneo ammonta ad € 16.560, calcolati come segue anche in questo caso prendendo a riferimento il valore delle tabelle milanesi 2024: l'i.t.p. totale giorni 189, n. 9 giorni al 100% per € 1.035 (€ 115 x 9) 180 giorni al 75% (€ 115 al 75 % x 180 = 15.525).
L'importo del biologico, temporaneo e permanente, attualizzato alla data odierna e liquidabile in sentenza ammonta, quindi, ad un totale di € 91.170; non vi sono altre voci di danno provate.
4.5.2 – L'ASL “Città di Torino”, soggetto attuale erogatore della provvidenza pubblica di cui il gode a far tempo dal 1.01.2005, è stata costituita, con decorrenza 1.1.2017, con Pt_1
decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 94 del 13.12.2016; e il
, nell'intestazione del ricorso per cassazione (datato 12.11.2018) dichiara di Pt_1
risiedere a Sanremo (IM), via Martiri della Libertà, mentre è solo nella citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. che riferisce di risiedere a Torino, c.so Giulio
Cesare, nel territorio di competenza dell'ASL “Città di Torino”.
Se ne deve concludere che quando l'ASL “Città di Torino” comunica di aver versato, fino alla data della comunicazione (ossia al 6.10.2023) complessivi € 35.835,88, si riferisce alle somme da essa Azienda versate dal momento (posteriore al 2018) in cui il ha Pt_1
trasferito la sua residenza da Sanremo nel Comune di Torino;
il dato così fornito non
19 comprende, invece, con tutta evidenza l'insieme delle somme versate a titolo di indennità ex lege 210/92 a carico del bilancio del (gli importi delle predette Controparte_1 indennità sono a carico dello Stato e, per l'erogazione, vengono trasferiti alle Regioni e alle
A.S.L., che agiscono come agenti pagatori: artt. 114 d.lgs. 112/98 e d.P.C.M. 11.10.2000,
n. 238). D'altro canto, l'Avvocatura erariale ha insistito anche nelle conclusioni perché fosse rinnovata la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. nonostante la risposta – evidentemente non esaustiva – rilasciata come sopra dall'ASL “Città di Torino”.
Richiamato quanto al § 4.3.2 circa l'assoluto automatismo dei criteri di legge, una volta individuata la categoria di appartenenza del beneficiario della provvidenza (qui è la categoria
VIII^ tab. A, allegata al d.P.R. 834/81), la quantificazione degli importi fin qui percepiti dovrà dunque essere effettuata da questa Corte in modo autonomo secondo i parametri dettati dall'art. 2 l. cit.
Anche per quel che riguarda gli importi che il dovrà ancora percepire in futuro, fino Pt_1
al termine della propria vita (la rendita deve, infatti, essere capitalizzata per detrarla a titolo di compensatio lucri cum damno, v. sopra, § 4.3.1), la Corte procederà in autonomia, semplicemente basandosi sull'aspettativa di vita media degli italiani secondo le rilevazioni
ISTAT (per gli uomini è di 81 anni), alla stregua di notorio giudiziale o di dato ufficiale comunque acquisibile officiosamente, e senza necessità di disporre un supplemento o un rifacimento della perizia contabile: il CTU nominato con ordinanza del 24.10.2023, disattendendo il mandato peritale, non ha infatti proceduto al calcolo della capitalizzazione della rendita prevista dalla l. 210/92 fino alla presumibile durata di vita del , secondo Pt_1
gli indici di mortalità ISTAT, ma si è limitato a calcolare le rivalutazioni e gli interessi sul biologico permanente e temporaneo (quantificati, peraltro, con riferimento alle tabelle 2021-
22) e a detrarli da quanto erogato dall'ASL “Città di Torino” alla data del 6.11.2023. Il conteggio proposto dal CTU, dunque, oltre a non rispondere al quesito, risulta fallato dall'errore di far coincidere le somme dichiarate come versate nel tempo dall'attuale ASL di residenza con tutte le somme ex lege 210/92 percepite dal nel corso degli anni, a Pt_1
far data dal 1.01.2005.
Il calcolo delle somme percepite e percipiende ai sensi della l. 210/92 è il seguente:
- considerando l'aspettativa di vita media di 81 anni, compirà gli 81 anni il Parte_1
24.07.2025;
- la sommatoria delle indennità bimestrali pagate dal SSN a come titolare Parte_1 di rendita di categoria VIII^ (secondo quanto lui stesso dichiara, pag. 4, punto 14 dell'atto di citazione di primo grado) a far tempo dal 1.01.2005 e fino al 24.07.2025, è di € 186.892,65,
20 così suddivisa: € 6.202,35 per i primi sette mesi del 2025, più € 10.444,64 per l'annualità
2024, più € 10.209,81 per l'annualità 2023, più € 9.788,88 per la annualità 2022, più €
9.644,21 per l'annualità 2021, più € 9.596,23 per l'annualità 2020, più € 9.520,08 per l'annualità 2019, più € 9.407,19 per l'annualità 2018, più € 9.249,94 per l'annualità 2017, più
€ 9.167,43 per l'annualità 2016, più € 9.076,67 per l'annualità 2015, più € 9.022,54 per l'annualità 2014, più € 8.889,20 per l'annualità 2013, più € 8.757,83 per l'annualità 2012, più
€ 8.628,41 per l'annualità 2011, più € 8.500,90 per l'annualità 2010, più € 8.375,27 per l'annualità 2009, più € 8.251,50 per l'annualità 2008, più € 8.113,57 per l'annualità 2007, più
€ 7.954,48 per l'annualità 2006 e, infine, più € 7.821,52 per l'annualità 2005 (intera).
L'importo del biologico, temporaneo e permanente, attualizzato alla data odierna e liquidabile in sentenza ammonta, quindi, ad un totale di € 91.170; non vi sono altre voci di danno provate.
Ne viene, in definitiva, comparando l'importo liquidabile per danno biologico, temporaneo e permanente, che assomma ad un totale di € 91.170, che il risulta aver Controparte_1
pagato già alla data di deposito di questa sentenza un importo per indennità a norma della l. 210/92 ampiamente superiore (circa il doppio) di quello cui il avrebbe diritto per Pt_1
responsabilità dello stesso;
il che è a dire che, una volta operata la compensatio CP_1
lucri cum damno, non residua più alcun danno risarcibile e la domanda risarcitoria dovrà, perciò, essere respinta.
5. – Le spese dei precedenti gradi di giudizio, compresa la fase di cassazione.
5.1 - Le gravi incertezze giurisprudenziali che hanno contraddistinto nel corso del tempo le tematiche trattate in questo procedimento, con riferimento tanto agli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità risarcitoria del , quanto alla stessa Controparte_1
determinazione del danno ed alla possibilità di portare in compensazione gli importi erogati al danneggiato ai sensi della legge 210/92 – incertezze che sono, tra l'altro, all'origine della lunga durata del processo - costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c. per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Spese delle due CTU mediche, in primo e in secondo grado, e della CTU contabile in questa fase al 50 % per ciascuna parte.
5.2 - Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
21 Il aveva infatti proposto appello contro la sentenza di primo grado, nella parte in Pt_1 cui gli decurtava l'indennizzo di quanto aveva percepito come indennità ex lege 210/92, secondo quanto dichiarato dal suo legale nella lettera prodotta dall'Avvocatura dello Stato all'udienza di precisazione delle conclusioni, e il aveva proposto Controparte_1
appello incidentale per la riforma integrale della sentenza, con la reiezione della domanda;
l'odierno giudizio di rinvio si chiude con la reiezione dell'impugnazione del e con Pt_1
l'accoglimento dell'impugnazione del . Controparte_1
In tali casi, corrispondenti ad un rigetto dell'impugnazione in sede di rinvio, la giurisprudenza ha affermato la necessità del raddoppio del contributo unificato. Così la Cass., 22.02.2021,
n. 4731, in massima: “L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato)”; e in motivazione: “… la soccombenza della C. [è una delle parti] sancita in sede di rinvio - in applicazione del principio generale secondo cui essa deve rapportarsi all'esito definitivo della lite e non già, frazionatamente, a quello delle sue varie fasi … - rende affatto legittima l'attestazione della corte distrettuale circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte della C., dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello da lei dovuto per il suo originario reclamo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulla domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 6.10.2011, domanda riproposta con citazione in
[...]
riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 20.12.2021:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
b) compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio;
22 c) pone le spese delle CTU svoltesi in primo, in secondo grado e in questa fase di rinvio, spese liquidate come in atti, al 50 % per ciascuna parte;
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7-21/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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