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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1917/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadin: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonia Valentina Palmisano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: Canadese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Tamilia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in West Vancouver – Canada, ), il quale veniva successivamente trascritto nel Registro dello Stato
Civile di Milano, Atto N. 462 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2020 - Comune di Milano (MI) pagina 1 di 4 □ separati consensualmente con Sentenza n. 375/2024, del 20/12/2023, pubblicata in data 12/01/2024 dal Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in West Vancouver - Canada, il quale veniva successivamente trascritto nel Registro dello Stato Civile di Milano, Atto N. 462 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2020 - Comune di Milano.
2. Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I coniugi danno atto di non avere beni indivisi, e quindi di non avere nulla reciprocamente a che pretendere per tale titolo.
4. I coniugi dispongono di redditi propri e non avanzano richieste di assegni di mantenimento o altre forme di sostegno economico reciproco.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente tanto in Italia, che in Canada, che altrove, e di non avere più alcunché a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi di qualsiasi natura.
6. Si dà atto che la IG.ra ha già trasferito la propria dimora abituale Parte_2 presso un altro indirizzo. Tuttavia, entrambe le parti danno atto che sono tenuti a restituirsi reciprocamente beni personali ancora in loro possesso. Le parti concordano che tali restituzioni avverranno entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con modalità concordate tra loro.
7. Le parti dichiarano di rinunciare all'appello
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in West Vancouver - Canada il 29.9.2020 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadin: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonia Valentina Palmisano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: Canadese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Tamilia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in West Vancouver – Canada, ), il quale veniva successivamente trascritto nel Registro dello Stato
Civile di Milano, Atto N. 462 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2020 - Comune di Milano (MI) pagina 1 di 4 □ separati consensualmente con Sentenza n. 375/2024, del 20/12/2023, pubblicata in data 12/01/2024 dal Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in West Vancouver - Canada, il quale veniva successivamente trascritto nel Registro dello Stato Civile di Milano, Atto N. 462 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2020 - Comune di Milano.
2. Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I coniugi danno atto di non avere beni indivisi, e quindi di non avere nulla reciprocamente a che pretendere per tale titolo.
4. I coniugi dispongono di redditi propri e non avanzano richieste di assegni di mantenimento o altre forme di sostegno economico reciproco.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente tanto in Italia, che in Canada, che altrove, e di non avere più alcunché a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi di qualsiasi natura.
6. Si dà atto che la IG.ra ha già trasferito la propria dimora abituale Parte_2 presso un altro indirizzo. Tuttavia, entrambe le parti danno atto che sono tenuti a restituirsi reciprocamente beni personali ancora in loro possesso. Le parti concordano che tali restituzioni avverranno entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, con modalità concordate tra loro.
7. Le parti dichiarano di rinunciare all'appello
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in West Vancouver - Canada il 29.9.2020 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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