Art. 14. (Obblighi per le imprese editrici) 1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonche' le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della legge 5 agosto 1981, n. 416 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.
Note all'art. 14, comma 1:
- Il titolo I della legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici".
- Il testo dell'art. 18 della medesima legge e' il seguente: "Art. 18. (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa). - Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27.
Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.
Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge".
Note all'art. 14, comma 1:
- Il titolo I della legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici".
- Il testo dell'art. 18 della medesima legge e' il seguente: "Art. 18. (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa). - Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27.
Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili.
Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.
L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge".