Art. 2.
La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilita' ubicati nei comuni indicati a norma dell' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e nei comuni indicati a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilita' del proprietario.
La riscossione della imposta sara' effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1 febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.
Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato e' applicata con riferimento all'ammontare della indennita' corrisposta.
La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilita' ubicati nei comuni indicati a norma dell' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e nei comuni indicati a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilita' del proprietario.
La riscossione della imposta sara' effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1 febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.
Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato e' applicata con riferimento all'ammontare della indennita' corrisposta.