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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3635 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1 via Matteo Mangano n. 28, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Frate Agnello n. 16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Mantova n. 1, (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa, congiuntamente e separatamente, per mandato allegato alla memoria P.IVA_1 di costituzione e difesa, dagli avv.ti Prof. Arturo Maresca e Marco Conti, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Firenze n. 8, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calabrò.
L' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.to Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, per mandato CP_2 generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio presso lo studio dell'avv. Silvio Tommasini, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
1 Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.04.2024, il ricorrente premetteva che in data 13.03.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90125494 89 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.280,52 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla per gli Controparte_1 anni 2011 e 2012 e portati dalla cartella di pagamento n. 293 2013 00227173 33 000, notificata in data
12.11.2013.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione – stante la mancanza di atti interruttivi - intercorrente tra la data della notifica della cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento della stessa relativamente all'atto sotteso.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_3 la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava il decorso della prescrizione, avente natura decennale, per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. CP_ Si costituiva, inoltre, l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i contributi richiesti non erano di competenza dell'ente.
Si costituiva, altresì, la , la quale premessa la natura giuridica dell'attività svolta dall'ente, Controparte_1 contestava la fondatezza del ricorso, rilevando come la contribuzione dovuta era stata oggetto di specifica richiesta di pagamento come da raccomandate in atti, cui era seguita l'iscrizione a ruolo, stante il mancato pagamento;
contestava l'intervenuta prescrizione, che successivamente all'iscrizione a ruolo doveva imputarsi esclusivamente in capo all'Agente della Riscossione, nei cui confronti, ove si fosse verificata, spiegava domanda riconvenzionale quindi insisteva nell'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, laddove ritenuto necessario, Voglia l'Ill.mo Giudice adito modificare il decreto di fissazione dell'udienza (ex art. 418 c.p.c.) in ragione della domanda riconvenzionale presentata dalla a favore Controparte_1 dei ed adottare i conseguenti provvedimenti di legge. In via principale, Piaccia all'll.mo Controparte_1
Giudice adito respingere il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente l'intimazione di pagamento ex adverso impugnata e la cartella sottese, per l'importo complessivo pari ad € 14.280,52 (importo comprensivo dei diritti di notifica, così come risultante dall'intimazione di pagamento ex adverso impugnata) oltre agli ulteriori interessi e accessori di riscossione
2 maturati e maturandi, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta non prescritta e/o equa e/o di giustizia.
In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento ex adverso impugnata, condannare l , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_1
a favore dei Dottori a determinarsi nella misura pari a tutte le somme che, a causa dell'assenza CP_1 di atti interruttivi della prescrizione, risultassero eventualmente prescritte e quindi non recuperabili dalla CP_1 stessa, pari ad € 10.310,56 (importo al netto dei diritti di notifica e oneri di riscossione, così come risultante dal prospetto del contribuente e dall'estratto conto in atti), oltre interessi come per legge, ovvero, alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta prescritta e/o equa e/o di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e con rimborso del contributo unificato”.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa – previa concessione di termine per controdedurre alla domanda riconvenzionale - veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , in quanto i contributi previdenziali sono di competenza della e non Controparte_1
CP_ dell' , per come si evince dall'intimazione impugnata.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
3 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
4 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma
5 al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione della cartella di pagamento in data 12.11.2013, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto, occorre innanzi tutto evidenziare come né la né Controparte_1
l , hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, Controparte_3 precedenti a quello qui opposto.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione andava a maturare il 12.11.2018, quindi in un momento assai precedente all'emanazione della legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, che conseguentemente risulta inapplicabile.
Ne consegue che, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata
(13.03.2024) quando ormai la prescrizione era maturata (12.11.2018).
Infine, va esaminata la domanda trasversale avanzata dalla a Controparte_1 nei confronti dell'Agente di Riscossione, con la condanna di quest'ultimo a Parte_2 versargli quanto non riscosso, nella misura di € 10.310,56.
La ha proposto la suddetta Parte_3 domanda nell'eventualità che venisse accolta la domanda del ricorrente e dimostrato che la responsabilità del mancato recupero dei crediti fosse riconducibile al comportamento omissivo dell'Agente di Riscossione.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è risultata fondata e l'Agente di Riscossione non ha provato di aver diligentemente avviato le procedure di notifica, riscossione ed esecuzione contro il contribuente nei termini indicati dalle vigenti normative promuovendo anche azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore.
Inoltre, nelle sue difese l' , sostiene che il temine di prescrizione abbia natura Controparte_3 decennale, a fronte dell'ormai granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione sin dal 2016 (Cass.
S.U. 17.11.2016 n. 23397) che ne ha dichiarato la natura quinquennale.
E' da ritenersi, quindi, responsabile dell'accoglimento della domanda, dato che con il suo comportamento omissivo ha fatto decorrere i termini della prescrizione.
Pertanto, in accoglimento della domanda, condanna l , a corrispondere in Controparte_3 favore della la somma Parte_3 complessiva di € 10.310,56.
3. Spese.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della l , ente Controparte_3 legittimato ad intraprendere la procedura di recupero e responsabile della prescrizione del credito, nei confronti del ricorrente.
Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la Parte_3
[...]
CP_ Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' , carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.04.2024 da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante p.t., della a in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., dell' , ( , in persona Controparte_2 CP_2 del legale rappresentante p.t., e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dalla cartella di pagamento, perché prescritti, e per l'effetto dichiara non dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere le Controparte_3 spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.727,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge. CP_
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
4. Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Così deciso in Catania all'udienza del 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3635 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CodiceFiscale_1 via Matteo Mangano n. 28, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Frate Agnello n. 16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Mantova n. 1, (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa, congiuntamente e separatamente, per mandato allegato alla memoria P.IVA_1 di costituzione e difesa, dagli avv.ti Prof. Arturo Maresca e Marco Conti, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Firenze n. 8, presso lo studio dell'avv. Maurizio Calabrò.
L' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.to Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, per mandato CP_2 generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio n. 18, presso lo studio presso lo studio dell'avv. Silvio Tommasini, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
1 Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.04.2024, il ricorrente premetteva che in data 13.03.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90125494 89 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.280,52 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla per gli Controparte_1 anni 2011 e 2012 e portati dalla cartella di pagamento n. 293 2013 00227173 33 000, notificata in data
12.11.2013.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione – stante la mancanza di atti interruttivi - intercorrente tra la data della notifica della cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento della stessa relativamente all'atto sotteso.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_3 la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava il decorso della prescrizione, avente natura decennale, per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale per Covid-19. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. CP_ Si costituiva, inoltre, l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i contributi richiesti non erano di competenza dell'ente.
Si costituiva, altresì, la , la quale premessa la natura giuridica dell'attività svolta dall'ente, Controparte_1 contestava la fondatezza del ricorso, rilevando come la contribuzione dovuta era stata oggetto di specifica richiesta di pagamento come da raccomandate in atti, cui era seguita l'iscrizione a ruolo, stante il mancato pagamento;
contestava l'intervenuta prescrizione, che successivamente all'iscrizione a ruolo doveva imputarsi esclusivamente in capo all'Agente della Riscossione, nei cui confronti, ove si fosse verificata, spiegava domanda riconvenzionale quindi insisteva nell'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, laddove ritenuto necessario, Voglia l'Ill.mo Giudice adito modificare il decreto di fissazione dell'udienza (ex art. 418 c.p.c.) in ragione della domanda riconvenzionale presentata dalla a favore Controparte_1 dei ed adottare i conseguenti provvedimenti di legge. In via principale, Piaccia all'll.mo Controparte_1
Giudice adito respingere il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare integralmente l'intimazione di pagamento ex adverso impugnata e la cartella sottese, per l'importo complessivo pari ad € 14.280,52 (importo comprensivo dei diritti di notifica, così come risultante dall'intimazione di pagamento ex adverso impugnata) oltre agli ulteriori interessi e accessori di riscossione
2 maturati e maturandi, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta non prescritta e/o equa e/o di giustizia.
In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento ex adverso impugnata, condannare l , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla Controparte_1
a favore dei Dottori a determinarsi nella misura pari a tutte le somme che, a causa dell'assenza CP_1 di atti interruttivi della prescrizione, risultassero eventualmente prescritte e quindi non recuperabili dalla CP_1 stessa, pari ad € 10.310,56 (importo al netto dei diritti di notifica e oneri di riscossione, così come risultante dal prospetto del contribuente e dall'estratto conto in atti), oltre interessi come per legge, ovvero, alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta prescritta e/o equa e/o di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e con rimborso del contributo unificato”.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa – previa concessione di termine per controdedurre alla domanda riconvenzionale - veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , in quanto i contributi previdenziali sono di competenza della e non Controparte_1
CP_ dell' , per come si evince dall'intimazione impugnata.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento
3 successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
4 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, il ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei contributi maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, proponendo quindi un'opposizione all'esecuzione.
Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma
5 al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione della cartella di pagamento in data 12.11.2013, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del predetto atto, occorre innanzi tutto evidenziare come né la né Controparte_1
l , hanno fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, Controparte_3 precedenti a quello qui opposto.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione andava a maturare il 12.11.2018, quindi in un momento assai precedente all'emanazione della legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, che conseguentemente risulta inapplicabile.
Ne consegue che, nel caso di specie, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata
(13.03.2024) quando ormai la prescrizione era maturata (12.11.2018).
Infine, va esaminata la domanda trasversale avanzata dalla a Controparte_1 nei confronti dell'Agente di Riscossione, con la condanna di quest'ultimo a Parte_2 versargli quanto non riscosso, nella misura di € 10.310,56.
La ha proposto la suddetta Parte_3 domanda nell'eventualità che venisse accolta la domanda del ricorrente e dimostrato che la responsabilità del mancato recupero dei crediti fosse riconducibile al comportamento omissivo dell'Agente di Riscossione.
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è risultata fondata e l'Agente di Riscossione non ha provato di aver diligentemente avviato le procedure di notifica, riscossione ed esecuzione contro il contribuente nei termini indicati dalle vigenti normative promuovendo anche azioni cautelari e conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme a tutela del creditore.
Inoltre, nelle sue difese l' , sostiene che il temine di prescrizione abbia natura Controparte_3 decennale, a fronte dell'ormai granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione sin dal 2016 (Cass.
S.U. 17.11.2016 n. 23397) che ne ha dichiarato la natura quinquennale.
E' da ritenersi, quindi, responsabile dell'accoglimento della domanda, dato che con il suo comportamento omissivo ha fatto decorrere i termini della prescrizione.
Pertanto, in accoglimento della domanda, condanna l , a corrispondere in Controparte_3 favore della la somma Parte_3 complessiva di € 10.310,56.
3. Spese.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della l , ente Controparte_3 legittimato ad intraprendere la procedura di recupero e responsabile della prescrizione del credito, nei confronti del ricorrente.
Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la Parte_3
[...]
CP_ Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' , carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.04.2024 da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante p.t., della a in Controparte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., dell' , ( , in persona Controparte_2 CP_2 del legale rappresentante p.t., e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione all'esecuzione relativamente alle somme portate dalla cartella di pagamento, perché prescritti, e per l'effetto dichiara non dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
2. Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere le Controparte_3 spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.727,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge. CP_
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
4. Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e la Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Così deciso in Catania all'udienza del 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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