Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 301 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pt_1
Franco Pasut, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 38 presso l'ufficio legale dell' ; CP_1
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Lucia De Controparte_2
Filippo, con domicilio eletto in Striano (NA), alla via Caionche n. 39;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 419/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata l'8.4.2021
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con la sentenza n. 419/2021 qui impugnata il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di g.l., accogliendo la domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso Controparte_2 Pt_1 depositato in data 24.6.2020, condannava l'Istituto al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.200,00 a titolo di bonus Covid-19 di cui al d.l. n. 18/20.
«La domanda è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 28 del d.l. 18/20 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 Pt_ dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di spesa Pt_ complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze”.
Tornando al caso che qui occupa, non essendo in contestazione la presentazione della domanda amministrativa e la sussistenza del requisito soggettivo (appartenenza a una delle categorie professionale di cui all'art. 28 cit.), la contestazione dell' si focalizza unicamente sulla circostanza Pt_1 del ritardo con cui il ricorrente si sia iscritto nella Gestione previdenziale Commercianti ossia oltre il
30mo giorno dall'inizio dell'attività.
Trattasi, tuttavia, di una questione meramente formale, avulsa non solo da ogni previsione della normativa istitutiva del beneficio previdenziale (che parla tout court di “lavoratori autonomi iscritti alle Part gestioni speciali dell' e non di lavoratori autonomi “tempestivamente” iscritti alle gestioni previdenziali), ma che non comporta, a quanto consta, neppure la caducazione del periodo ai fini previdenziali, ma, al più, soltanto una sanzione.
Ciò che contava, quindi, era che, al momento della presentazione della domanda amministrativa
(02.04.2020), l'interessato fosse già iscritto nella Gestione cosa pacificamente occorsa in data Pt_1
18.03.2020.
L' va, pertanto, condannato al pagamento di € 1.200,00, oltre accessori di legge. Pt_1
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.»
Con atto di appello depositato il 10.5.2021 l' ripercorso l'iter del procedimento di primo Pt_1 grado e richiamata la motivazione della sentenza del Tribunale, sosteneva l'erroneità di quest'ultima, censurando la stessa con riferimento al dedotto profilo della errata applicazione dell'art. 28 D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 18/2020 e dell'art. 84 del D.L. n. 34/2020 conv. in l. n.
77/2020 con riferimento all'art. 1 comma 217 l. n. 662/1996, tanto sulla base dei rilievi che di seguito si riportano integralmente. «Il Giudice di primo grado afferma che il ritardo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, pacificamente rilevata dagli atti di causa e ammessa dallo stesso Sig. , Controparte_2 costituirebbe
(. . . ) una questione meramente formale, avulsa non solo da ogni previsione della normativa istitutiva del beneficio Part previdenziale (che parla tout court di “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell e non di lavoratori autonomi “tempestivamente” iscritti alle gestioni previdenziali), ma che non comporta, a quanto consta, neppure la caducazione del periodo ai fini previdenziali, ma, al più, soltanto una sanzione.
L'affermazione del Giudice di primo grado, prima ancora che contraria alla normativa vigente in materia di iscrizione dei lavoratori autonomi, di cui sotto si riporterà una sintesi, è in palese contraddizione con se stessa.
Se, infatti, la circostanza della ritardata iscrizione alla gestione commercianti comporta al più, soltanto una sanzione significa che tale circostanza è contraria alla legge.
Non è, infatti, possibile sanzionare comportamenti non contrari alla legge e, quindi, se un comportamento, come quello pacificamente ammesso dal Sig. , viene Controparte_2 sanzionato, come affermato dal Giudice di primo grado, significa che tale comportamento è contrario alla legge.
In effetti, per le categorie di contribuenti di cui trattasi l'art. 1, comma 217, prevede differenti trattamenti sanzionatori a seconda delle tipologie di inadempienze verificatesi, consistenti:
- nell'omesso o ritardato pagamento di contributi alle scadenze di cui all'art. 12 della L. 23 aprile
1981, n.155 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di soggetti che abbiano provveduto ad effettuare la prescritta denuncia d'inizio dell'attività nel termine stabilito dalla legge;
- nell'evasione, che per i contribuenti in parola concerne le omissioni della denuncia di inizio attività cui come è noto - i titolari d'impresa sono tenuti per loro stessi e per i familiari coadiuvanti. In tale caso, peraltro, la legge prevede una riduzione della sanzione "una tantum", qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell' , e comunque entro CP_1 sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempre che il versamento di questi venga effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Da ciò consegue, ovviamente, l'irriducibilità della sanzione nei casi di iscrizione d'ufficio e nei casi di presentazione della denuncia d'inizio di attività oltre sei mesi dalla scadenza prevista.
Occorre premettere che per i contribuenti in argomento come del resto già accadeva in vigenza della
L.n.48/1988, cfr. circolari n. 58 del 22 marzo 1988, punto 3., in Atti Ufficiali 1988, pag. 905 e n. 231 del 15 novembre 1988, punto I, ultima parte, in Atti Ufficiali 1988, pag. 2498 - l'ipotesi di evasione si verifica nel caso di iscrizione da parte dell'interessato, per se' stesso e/o per i collaboratori, oltre il termine di trenta giorni dall'inizio d'attività ovvero in caso di iscrizione d'ufficio. A questo riguardo è da osservare che le disposizioni di cui alla L. n. 662 non hanno modificato il particolare sistema di pagamento previsto dal comma 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, secondo il quale i contributi arretrati dovuti dalle categorie in discorso sono versati all' "in quattro rate CP_1 trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini".
In relazione a quanto precede, poiché per i contribuenti in parola alla "denuncia" spontanea non sempre segue automaticamente il pagamento della contribuzione arretrata, la sanzione "una tantum", prevista dall'art. 1, comma 217, lett. b, ultima parte, della L. n. 662/1997, per i casi di denuncia spontanea, sarà applicata ai contribuenti autonomi di cui trattasi che, seppure denunciatisi tardivamente, provvedano a corrispondere gli arretrati in quattro rate alle scadenze di legge indicate nell'emissione.
Da ciò deriva che nei casi di denuncia spontanea presentata dopo i previsti trenta giorni, ma entro sei mesi dalla data prevista per il primo pagamento, la sanzione "una tantum" dovrà essere applicata nella misura del 30%.
Per quanto concerne la Gestione Commercianti, l'art. 44 comma 8 D. L. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella Legge 326 del 24 novembre 2003, ha, poi, previsto che dal 1 gennaio 2004 la domanda di iscrizione al registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio, da presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività commerciale, abbia valore anche ai fini previdenziali (Circ. n.
39/2004).
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.
Si riporta il testo dell'art. 28 del DL 18/2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020,
n. 27
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Pt_3
Part 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, nel limite di spesa complessivo di Pt_1
2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L' provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i Pt_1 risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori: professionisti con partita IVA;
collaboratori coordinati e continuativi;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
lavoratori stagionali dei settori del turismo;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile: artigiani;
commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Per richiedere l'indennità di 600 euro relativa a marzo 2020, occorreva presentare la domanda entro il giorno 3 giugno 2020.
Occorre, ovviamente, tenere conto della regolare iscrizione dei pretendenti alla suddetta prestazione secondo le norme vigenti per le relative gestioni previdenziali.
Il provvedimento di esclusione menzionato da è, quindi, corretto per Controparte_2 mancata tempestiva iscrizione dello stesso alla gestione previdenziale di riferimento.
Conseguentemente la Sentenza di primo grado impugnata con il presente atto deve essere riformata in quanto in contrasto con la normativa sopra richiamata.»
Sulla base della richiamata prospettazione difensiva l' concludeva chiedendo alla Corte, in CP_1 riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda dello , con vittoria delle spese CP_2
di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di Controparte_2 giudizio, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'appello dell' e chiedendo alla Pt_1
Corte di disattenderlo in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' è inammissibile in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Va in questa sede rilevato che pur non essendo necessarie, a parere di questo Collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga una parte propositiva. In altri termini, l'atto di appello deve "dialogare con la sentenza", confutando le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale, ed altresì contenere una vera e propria ricostruzione alternativa sia in termini di fatto che di diritto.
E' stato anche opportunamente precisato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2014, n. 5022, in motivazione) che “il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente”.
Il richiamato approccio ermeneutico è stato più di recente ribadito da Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui la nuova norma di cui all'art. 342 c.p.c., lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, “normativizza” e rende irreversibile l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado venisse censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. anche Cass. S.U.
25/11/2008, n. 28057; Cass. 19/10/2009, n. 22123; Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 31/5/2006, n.
12984).
Il predetto arresto nomofilattico, dunque, pur escludendo che l'appello sia stato trasformato in mezzo di impugnazione a critica vincolata o sottoposto a rigorosi requisiti di forma, ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (e considerazioni del tutto analoghe valgono per la corrispondente norma di cui all'art. 434 c.p.c. in tema di giudizi di lavoro) esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Ha, quindi, riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Sotto altro e concorrente profilo va altresì rilevato che, come precisato in motivazione da
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25712, lo stesso interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (cfr. Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre).
In altri termini, dunque, nel procedimento di appello la finalità della disposizione di cui agli artt.
342 e 434 c.p.c. è proprio quella di consentire l'individuazione, con chiarezza e "ab initio",dei punti della sentenza concretamente messi in discussione come anche del risultato voluto dall'appellante.
Tenuto dunque conto di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, a fronte del percorso logico- argomentativo adottato dal primo Giudice e richiamato in precedenza, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono conferenti ed in ogni caso non risultano idonee a scalfire significativamente la ricostruzione operata dal Tribunale.
La richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza” emerge, in particolare, con riferimento ad un essenziale profilo e snodi della decisione qui impugnata, tenuto conto che, come riferito dal Tribunale in un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'appellante nel proprio atto di impugnazione,
“non essendo in contestazione la presentazione della domanda amministrativa e la sussistenza del requisito soggettivo (appartenenza a una delle categorie professionale di cui all'art. 28 cit.), la contestazione dell' si focalizza unicamente sulla circostanza del ritardo con cui il ricorrente si sia Pt_1 iscritto nella Gestione previdenziale Commercianti ossia oltre il 30mo giorno dall'inizio dell'attività”.
Tenuto presente ciò, il Tribunale ha proceduto ad una ricostruzione della fattispecie in base alla quale si era in presenza “di una questione meramente formale, avulsa non solo da ogni previsione della normativa istitutiva del beneficio previdenziale (che parla tout court di “lavoratori autonomi iscritti Part alle gestioni speciali dell' e non di lavoratori autonomi “tempestivamente” iscritti alle gestioni previdenziali), ma che non comporta, a quanto consta, neppure la caducazione del periodo ai fini previdenziali, ma, al più, soltanto una sanzione”, e, dunque, risultava rilevante, ai fini del positivo accoglimento dell'istanza dell'interessato, la sola circostanza “che, al momento della presentazione della domanda amministrativa (02.04.2020), l'interessato fosse già iscritto nella
Gestione cosa pacificamente occorsa in data 18.03.2020”. Pt_1
A fronte di tali argomentazioni l' appellante, non contestando specificamente nell'atto di CP_1 appello alcun ulteriore profilo correlato all'applicazione della normativa in questione, ha incentrato la propria attenzione esclusivamente sul profilo sanzionatorio correlato all'inadempimento del contribuente, deducendo al riguardo che “per le categorie di contribuenti di cui trattasi l'art. 1, comma 217, prevede differenti trattamenti sanzionatori a seconda delle tipologie di inadempienze verificatesi, consistenti: - nell'omesso o ritardato pagamento di contributi alle scadenze di cui all'art. 12 della L. 23 aprile 1981, n.155 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di soggetti che abbiano provveduto ad effettuare la prescritta denuncia d'inizio dell'attività nel termine stabilito dalla legge;
- nell'evasione, che per i contribuenti in parola concerne le omissioni della denuncia di inizio attività cui come e' noto - i titolari d'impresa sono tenuti per loro stessi e per i familiari coadiuvanti. In tale caso, peraltro, la legge prevede una riduzione della sanzione "una tantum", qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell' , e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, CP_1 sempre che il versamento di questi venga effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa”, ma non formulando specifiche deduzioni in ordine ad elementi di valutazione da cui desumere, in contrasto con quanto affermato dal Giudice di prime cure, la stessa perdita del beneficio in questione per effetto dell'iscrizione tardiva del contribuente nei termini evidenziati dal Tribunale.
In altri termini, non risultano formulate da parte dell' appellante specifiche argomentazioni CP_1
volte a contrastare e scalfire in maniera idonea il punto focale della ricostruzione del primo
Giudice, ovvero l'affermazione secondo cui la stessa previsione della normativa istitutiva del beneficio previdenziale, nel parlare di “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Part dell' e non di lavoratori autonomi “tempestivamente” iscritti alle gestioni previdenziali deponeva nel senso della sufficienza, ai fini del positivo accoglimento dell'istanza dell'interessato, della sola circostanza dell'intervenuta iscrizione dell'interessato nella relativa
Gestione al momento della presentazione della domanda amministrativa. Pt_1
Nel caso di specie, dunque, a fronte del percorso logico-argomentativo adottato dal primo
Giudice, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono in grado di scalfire in maniera significativa la ricostruzione operata dal Tribunale, tanto proprio per effetto della richiamata
“mancanza di dialogo tra appello e sentenza”, con riferimento, in particolare, ai sopra evidenziati snodi essenziali della ricostruzione della fattispecie nei termini operati dal Tribunale.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la stabilizzazione processuale della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 10.5.2021 da in Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 419/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello dell' Pt_1 condanna l' appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dello per dichiarato anticipo;
CP_2 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 3.3.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)