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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7155/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata Napoli il 12.12.1978, n.q. di genitore della minore Parte_1 [...]
, nata a Giugliano in [...] il [...], rappresentata e difesa Per_1 dall'avv.to Lusianna Garambone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso e
Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.06.2024 la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla propria figlia minore.
Al riguardo esponeva che con decreto di omologa del 21.09.2017 (R.G. n. 10997/2015) il
Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13.11.2014, ma l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Deduceva, altresì, di aver ottenuto solo con sentenza n. 3938/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, sezione lavoro, all'esito del giudizio iscritto al n. 11007/2018 R.G., il pagamento della prestazione dei ratei corrispondenti fino al mese di Settembre 2019, e con successiva sentenza n. 4675/2022, emessa dal medesimo Tribunale all'esito del procedimento iscritto al n. 12322/2021 R.G., il pagamento della prestazione a decorrere dal mese di ottobre 2019 e fino al settembre 2022.
Deduceva, infine, di aver presentato, a causa della persistente omissione dei pagamenti, nuova domanda di ricostituzione, senza esito.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati dal mese di ottobre 2022 fino al deposito del ricorso, con esclusione dei mesi estivi, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendo pertanto il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 20.02.2025 art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Nel merito, parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa (vd. decreto di CP_1
omologa notificato e relativa cartolina di ricevimento, versati in atti), nonché l'invio, sia a mezzo pec che tramite ufficiale giudiziario, alla parte resistente della documentazione necessaria ad effettuare il pagamento, ossia nello specifico del mod. AP70 (vd. cartoline di ricevimento e ricevute pec versate in atti).
Ha, poi, depositato le precitate sentenze di condanna al pagamento della prestazione ottenute dal Tribunale di Napoli Nord e i conseguenti provvedimenti di liquidazione dell' . CP_1
La sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici risulta provata dalla documentazione versata in atti e, del resto, non risulta contestata dall' il quale si è limitato a svolgere in CP_1
memoria eccezioni generiche e inconferenti.
Per quanto concerne, infine, la frequenza scolastica, la stessa risulta dai certificati di iscrizione agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 rilasciati dal Liceo scientifico linguistico statale Agosino Maria De Carlo di Giugliano in Campania (NA), allegati al ricorso.
Sulla scorta di quanto innanzi, parte resistente va condannata al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati dal 01.10.2022 al 31.05.2024, con esclusione dei mestivi per l'anno 2023, del resto non oggetto di domanda.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 l.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1
n.q. di genitore avente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
dei ratei relativi alla indennità di frequenza a decorrere dal Persona_1
01.10.2022 e fino al 31.05.2024, con esclusione dei mesi estivi e per un totale di 17 mensilità, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre CP_1
accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7155/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata Napoli il 12.12.1978, n.q. di genitore della minore Parte_1 [...]
, nata a Giugliano in [...] il [...], rappresentata e difesa Per_1 dall'avv.to Lusianna Garambone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso e
Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.06.2024 la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante alla propria figlia minore.
Al riguardo esponeva che con decreto di omologa del 21.09.2017 (R.G. n. 10997/2015) il
Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13.11.2014, ma l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Deduceva, altresì, di aver ottenuto solo con sentenza n. 3938/2019 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, sezione lavoro, all'esito del giudizio iscritto al n. 11007/2018 R.G., il pagamento della prestazione dei ratei corrispondenti fino al mese di Settembre 2019, e con successiva sentenza n. 4675/2022, emessa dal medesimo Tribunale all'esito del procedimento iscritto al n. 12322/2021 R.G., il pagamento della prestazione a decorrere dal mese di ottobre 2019 e fino al settembre 2022.
Deduceva, infine, di aver presentato, a causa della persistente omissione dei pagamenti, nuova domanda di ricostituzione, senza esito.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati dal mese di ottobre 2022 fino al deposito del ricorso, con esclusione dei mesi estivi, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendo pertanto il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 20.02.2025 art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Nel merito, parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha altresì documentato l'avvenuta notifica all' del decreto di omologa (vd. decreto di CP_1
omologa notificato e relativa cartolina di ricevimento, versati in atti), nonché l'invio, sia a mezzo pec che tramite ufficiale giudiziario, alla parte resistente della documentazione necessaria ad effettuare il pagamento, ossia nello specifico del mod. AP70 (vd. cartoline di ricevimento e ricevute pec versate in atti).
Ha, poi, depositato le precitate sentenze di condanna al pagamento della prestazione ottenute dal Tribunale di Napoli Nord e i conseguenti provvedimenti di liquidazione dell' . CP_1
La sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici risulta provata dalla documentazione versata in atti e, del resto, non risulta contestata dall' il quale si è limitato a svolgere in CP_1
memoria eccezioni generiche e inconferenti.
Per quanto concerne, infine, la frequenza scolastica, la stessa risulta dai certificati di iscrizione agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 rilasciati dal Liceo scientifico linguistico statale Agosino Maria De Carlo di Giugliano in Campania (NA), allegati al ricorso.
Sulla scorta di quanto innanzi, parte resistente va condannata al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza maturati dal 01.10.2022 al 31.05.2024, con esclusione dei mestivi per l'anno 2023, del resto non oggetto di domanda.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 l.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1
n.q. di genitore avente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
dei ratei relativi alla indennità di frequenza a decorrere dal Persona_1
01.10.2022 e fino al 31.05.2024, con esclusione dei mesi estivi e per un totale di 17 mensilità, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre CP_1
accessori, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli