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21 luglio 1998
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27 ottobre 1999
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20 novembre 2005
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Art. 1. Copertura dei posti di ruolo 1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall' articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 . Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall' articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta' di provenienza. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 . Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".
Commentari • 2
- 1. Riforma dell'Università: nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatoriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2005 · 2.0720487
Giurisprudenza • 129
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 746Provvedimento: […] 4) violazione del D.P.R. 117/2000 recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998 n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 legge 210/1998 e s.m., violazione della delibera AC n. 1208 del 22 novembre 2017 e dell'Atto di Indirizzo del MIUR n. 39 del 15 maggio 2018: a) per non prevedere il regolamento di -OMISSIS- per il reclutamento dei 6 professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis , […]Leggi di più...
- violazione del regolamento di ateneo·
- pubblica amministrazione·
- accesso agli atti·
- procedura di chiamata per professore ordinario·
- mancata determinazione dei criteri di valutazione·
- prova didattica·
- violazione del principio di trasparenza·
- art. 18 legge 240/2010·
- graduatoria dei candidati·
- sostituzione di membri della commissione giudicatrice·
- regolamento ANAC·
- eccesso di potere·
- mancata estrazione a sorte dei commissari·
- illegittimità degli atti concorsuali·
- violazione del principio di imparzialità