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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1949/2023 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalia Parte_1
Sissi Gagliardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Maggiore Toselli, 36/N.
Opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Benedetta Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Viale Raffaello Sanzio n. 60.
Opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001682068000, notificata il 10.05.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 596 2018
0004024647000, n. 596 2018 0007437747000, n. 596 2019 0007131941000 e n. 596
1 2021 0000978943000, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
12.326,09, a titolo di omesso pagamento dei contributi , relativamente alle CP_1
annualità 2017, 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata e/o irrituale notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, il difetto di motivazione, la mancata sottoscrizione dei ruoli, la decadenza dell dalla potestà di iscrivere le somme a CP_1
ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, l'illegittimità della pretesa creditoria e, in subordine, l'errata quantificazione delle pretese e del calcolo degli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di
“accertare che l'agente della riscossione non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della ricorrente;
dichiarare nulli e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privi di efficacia gli atti impugnati per i motivi esposti e dichiarare che nulla è dovuto per i titoli indicati nell'intimazione opposta;
in subordine, ridurre
l'importo dovuto secondo quanto esposto e/o secondo giustizia all'esito di disponenda
CTU. − In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso spese 15%, oltre oneri di legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Resisteva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza Controparte_3
del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicchè ne va CP_1
dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 07.03.2024).
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito di note.
***
Va rammentato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale «si fonda sul mancato pagamento della cartella»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica
2 una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
In proposito le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019, Sez. 5, ordinanza n. 31070 del
30/11/2018, n.m.).
Alla luce dei superiori principi, va osservato che, nel caso in esame, era onere dell' , rimasto contumace, dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
né la prova può dirsi raggiunta dalla documentazione versata in atti dall' considerato che l'Agente per la Riscossione CP_4
ha solo prodotto in giudizio gli estratti di ruolo (cfr. alleg. 1 e 2), dal quale, come noto, non può desumersi la regolarità delle notifiche effettuate.
Ne consegue la nullità dell'intimazione di pagamento, sotto il profilo della omessa notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
Da qui, il totale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, nei rapporti fra l'opponente e , seguono la soccombenza di CP_2
quest'ultima e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nei rapporti fra l e seguono la soccombenza CP_1 CP_2
dell' e si liquidano come in dispositivo. Controparte_5
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001682068000 e, per l'effetto, afferma l'insussistenza del diritto di di Controparte_3
3 agire esecutivamente per il soddisfacimento dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
596 2018 0004024647000, n. 596 2018 0007437747000, n. 596 2019 0007131941000
e n. 596 2021 0000978943000,
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Controparte_6
liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rosalia Sissi Gagliardo, quale procuratore antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Controparte_6
liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1949/2023 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalia Parte_1
Sissi Gagliardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via
Maggiore Toselli, 36/N.
Opponente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Benedetta Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Viale Raffaello Sanzio n. 60.
Opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001682068000, notificata il 10.05.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n. 596 2018
0004024647000, n. 596 2018 0007437747000, n. 596 2019 0007131941000 e n. 596
1 2021 0000978943000, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
12.326,09, a titolo di omesso pagamento dei contributi , relativamente alle CP_1
annualità 2017, 2018 e 2019.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata e/o irrituale notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, il difetto di motivazione, la mancata sottoscrizione dei ruoli, la decadenza dell dalla potestà di iscrivere le somme a CP_1
ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, l'illegittimità della pretesa creditoria e, in subordine, l'errata quantificazione delle pretese e del calcolo degli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di
“accertare che l'agente della riscossione non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della ricorrente;
dichiarare nulli e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privi di efficacia gli atti impugnati per i motivi esposti e dichiarare che nulla è dovuto per i titoli indicati nell'intimazione opposta;
in subordine, ridurre
l'importo dovuto secondo quanto esposto e/o secondo giustizia all'esito di disponenda
CTU. − In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso spese 15%, oltre oneri di legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Resisteva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza Controparte_3
del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicchè ne va CP_1
dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 07.03.2024).
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito di note.
***
Va rammentato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità «
l'omessa notifica di un atto presupposto» – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» – nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale «si fonda sul mancato pagamento della cartella»; infatti «il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica
2 una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga ».
In proposito le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019, Sez. 5, ordinanza n. 31070 del
30/11/2018, n.m.).
Alla luce dei superiori principi, va osservato che, nel caso in esame, era onere dell' , rimasto contumace, dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
né la prova può dirsi raggiunta dalla documentazione versata in atti dall' considerato che l'Agente per la Riscossione CP_4
ha solo prodotto in giudizio gli estratti di ruolo (cfr. alleg. 1 e 2), dal quale, come noto, non può desumersi la regolarità delle notifiche effettuate.
Ne consegue la nullità dell'intimazione di pagamento, sotto il profilo della omessa notificazione degli avvisi di addebito presupposti.
Da qui, il totale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, nei rapporti fra l'opponente e , seguono la soccombenza di CP_2
quest'ultima e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nei rapporti fra l e seguono la soccombenza CP_1 CP_2
dell' e si liquidano come in dispositivo. Controparte_5
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001682068000 e, per l'effetto, afferma l'insussistenza del diritto di di Controparte_3
3 agire esecutivamente per il soddisfacimento dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.
596 2018 0004024647000, n. 596 2018 0007437747000, n. 596 2019 0007131941000
e n. 596 2021 0000978943000,
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Controparte_6
liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rosalia Sissi Gagliardo, quale procuratore antistatario;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 Controparte_6
liquida in complessivi € 2.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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