TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6579/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 29/05/2025, nella causa iscritta al n. 6579/2019 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi, in Parte_4 C.F._4 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Galgano unitamente al quale eletti- vamente domiciliano in Acerra (NA), alla via G. Soriano n. 108 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito;
Attori
E
AVV. (c.f.: ), rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._5 so, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Agostini unitamente alla quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Domenico Costagliola n. 14 presso lo studio dell'Avv. Giorgio de Matteis;
Convenuto
NONCHE'
c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Renato
Magaldi unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità n. 32;
Terza Chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta agli atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. al fine di ottenere una pro- Controparte_1 nuncia giudiziale volta all'accertamento della sussistenza di un contratto di mandato
1
professionale, siglato tra le parti, avente ad oggetto la proposizione dell'impugnazione, innanzi al Consiglio di Stato, della sentenza n. 645/2012 pronunciata dal TAR Lazio-
Sede Latina nei confronti degli attori nonché l'inadempimento dal contratto ad opera dell'Avv. ; per l'effetto, chiedevano condannarsi il convenuto alla restituzione CP_1 dell'acconto ricevuto nella misura di euro 3.500,00 oltre interessi fino al soddisfo, risar- cimento dei danni patiti e spese di lite.
- Nello specifico, gli attori assumevano di essere proprietari di un terreno con entrostan- te fabbricato, edificato in Fondi alla Via Borgo S. Antonio, allibrato in catasto al Foglio
83, part. 814 sub a-2; assumevano, altresì, di aver proposto, innanzi al TAR Lazio- Sede
Latina, impugnazione avverso l'Ordinanza a firma del Dirigente del Settore n. 4 del
Comune di Fondi, n. 232 del 01.12.2010, nella parte in cui disponeva il rigetto delle domande di condono edilizio, presentate da , in relazione ad un manu- Parte_1
fatto abusivo realizzato sul menzionato terreno, con disposizione della sospensione dei lavori e l'acquisizione del terreno con annesso manufatto al patrimonio disponibile del
Comune di Fondi.
- Il suddetto giudizio veniva definito con sentenza n. 645/2012, in virtù della quale il
TAR Lazio, nel respingere il ricorso, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, in favore del liquidate in euro 1.500,00. Controparte_3
- Per tali ragioni, gli attori in epigrafe si rivolgevano all'Avv. al fine di pro- CP_1
porre appello avverso la sentenza n. 645/2012 emessa dal TAR Lazio, il quale paventa- va, a detta degli stessi, concrete possibilità di successo, trattenendo, dunque, un acconto pari ad euro 3.500,00 per poi presentare ricorso in appello, con contestuale istanza di sospensione, innanzi al Consiglio di Stato.
- Deducevano, altresì, che l'Avv. non aveva intrattenuto con i clienti alcuna CP_1
corrispondenza informativa, né preventiva, né in corso di lite e che lo stesso non avreb- be informato i clienti del rigetto dell'istanza da parte del Consiglio di Stato che li con- dannava altresì al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00, circostan- za da loro conosciuta a seguito di sollecitazione di pagamento avanzata dal CP_3
[...]
- Inoltre, deducevano gli attori di aver appreso, tramite ricerca sul portale del Consiglio di Stato, che il loro ricorso era stato dichiarato perento per mancata presentazione dell'istanza di fissazione udienza e di aver chiesto vanamente chiarimenti all'Avv.
[...]
, il quale, offrendosi di restituire l'acconto, proponeva ai clienti il rilascio di una CP_1
liberatoria; proposta dagli stessi rifiutata.
2
- A seguito dell'infruttuosa costituzione in mora dell'Avv. , con PEC del CP_1
03.05.2019, gli attori ut supra, adìvano il Tribunale di Nola lamentando l'inadempimento degli obblighi professionali da parte del Procuratore nonché l'omessa informazione circa l'infondatezza dell'impugnazione.
- Tanto detto, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l'Avv.
, il quale eccepiva- in via preliminare- l'incompetenza per territorio del Tribu- CP_1
nale di Nola, in favore del Tribunale di Latina, essendo sorto il rapporto professionale in
Monte S. Biagio, provincia di Latina presso il di lui studio;
sempre in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa di Controparte_2
al fine di essere manlevato per effetto della polizza assicurativa di copertura dei
[...]
rischi di responsabilità civile professionale nn° 371059624 e 371059626, in esecuzione della denuncia di sinistro del 03.05.2019; nel merito eccepiva l'infondatezza della prete- sa attorea con rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di parziale accoglimen- to della domanda, chiedeva condannarsi la società per le suddette Controparte_2
causali.
- Autorizzata la chiamata in causa del terzo, e contestuale differimento della prima udienza, si costituiva in giudizio eccependo anch'essa Controparte_2
l'infondatezza della spiegata domanda attorea, e per l'effetto ne chiedeva il rigetto non- ché chiedeva rigettarsi la domanda di manleva sollevata nei propri confronti;
in subor- dine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva, chiedeva limi- tarsi la condanna nei limiti del massimale al netto dello scoperto del 5% con il minimo di euro 500,00.
- Incardinatasi la lite, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29/05/2025.
Motivi della decisione
Quanto alla competenza territoriale va osservato che parte convenuta ha implicitamente, ma chiaramente, abbandonato l'eccezione, ed invero con note del 29/4/2022 il CP_1
si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di secondo termine, che riportava nell'ordine: inammissibilità della mutatio libelli, infondatezza della pretesa attorea per mancanza di prova circa il buon esito del giudizio intentato dinanzi al Consiglio di Sta- to, condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
Ebbene, tale comportamento processuale risulta del tutto incompatibile (Cass 327/2023) con la volontà di coltivare l'eccezione di incompetenza territoriale inizialmente proposta in comparsa, stante il mancato richiamo alla comparsa di costituzione ed alle istanze ivi
3
contenute, nonché la proposizione (con le memorie di secondo termine e con le note del
29/4/2022) delle difese inerenti il merito della controversia in via principale e non me- ramente subordinata.
Passando al vaglio del merito della pretesa, va osservato, in punto di diritto, che quella dell'avvocato costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato, la relativa respon- sabilità presupponendo la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applica- zione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 co. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare dif- ficoltà (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309).
Il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per rag- giungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di re- sponsabilità, rilevano non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria atti- vità, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (Cass. civ., sez. III,
18.4.2011, n. 8863).
Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal clien- te, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il ri- sultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giu- dice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e im- mune da vizi logici e giuridici.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, al cliente competono (1) la prova dell'incarico conferito al professionista;
(2) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che Pt_5
dalla relazione contrattuale;
(3) la prova del pregiudizio sofferto;
(4) la prova, in
[...]
termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inos- servanza degli obblighi contrattuali e il danno;
sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professio- nale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “la responsabilità dell'avvoca- to non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
4
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ra- gioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva." (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12038).
Per quanto attiene più specificamente i doveri di informazione e dissuasione del cliente va osservato che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del confe- rimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intrapren- dere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'oppor- tunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass. 14597/2004).
Più recentemente è stato statuito che “nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i do- veri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire ele- menti utili alla soluzione positiva delle questioni” (Cass. 26470/2023).
“Ed infatti, secondo ormai costante e consolidata giurisprudenza, sussiste per l'avvocato l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente delle caratteristiche della controversia e delle possibili soluzioni, sussisten- do in capo a questi un vero e proprio dovere di dissuasione. A tal fine, quindi, non basta che il difensore provi che il cliente aveva prestato un "consapevole consenso" all'avvio della causa, ma è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il proprio dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della "irre-
5
movibile iniziativa" del cliente. Solo in tal caso, quindi, laddove il difensore di- mostri di aver adempiuto al proprio dovere di informazione e riesca anche a provare che la causa sia stata comunque introdotta a seguito di tale irremovibile iniziativa del cliente e vi sia, in ogni caso, un consapevole consenso da parte di quest'ul- timo, egli andrà esente da ogni colpa (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 24544/2009,
n. 6782/2015 e n. 9695/2016). Secondo quanto affermato di recente dalla Cassa- zione, dunque, si considera inadempiente l'avvocato che promuove una causa del tutto priva di fondamento e di possibilità di successo. La Corte ricorda, infatti, che esiste in- nanzitutto un obbligo di informazione per l'avvocato, che gli impone di non consi- gliare, ai propri clienti, azioni inutilmente gravose e di informarli sulle caratteri- stiche della causa nonché sulle possibilità di soluzioni alternative. Non solo: al do- vere di informazione, si aggiunge anche un dovere di dissuasione vero e proprio, in quanto il professionista deve privilegiare l'interesse del cliente e quello più generale al- la non strumentalizzazione del processo” (in motivazione di Tribunale Catanzaro sez. I,
04/06/2018, n.937).
In altri termini, la natura della obbligazione assunta dal professionista come obbliga- zione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evi- denziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale atti- vità, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sul- la base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
Per andare esente da responsabilità professionale, l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione nei confronti del cliente a fronte di una irremovibile iniziativa dell'assistito e non si può limitare a dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte del proprio cliente.
Ebbene, nel caso di specie l'avvocato convenuto non ha fornito la prova di aver corret-
6
tamente adempiuto ai propri doveri di informazione e dissuasione per un'azione che, se- condo la prospettiva di tutte le parti coinvolte nel presente giudizio, era palesemente in- fondata, essendo incontroversa ed incontestata l'abusività del manufatto e la correttezza dell'operato della PA, che alcuna azione avrebbe potuto contrastare.
Ed invero, è rimasto sul piano meramente deduttivo l'assunto del convenuto avv.
[...]
, il quale ha asserito, ma non provato (né documentalmente né per altra via – la CP_1
prova testimoniale richiesta aveva ad oggetto solo degli incontri con il , non CP_1 anche l'avvenuta doverosa informativa) di aver informato il cliente circa la manifesta infondatezza della lite e che, nonostante ciò e consapevole delle conseguenze cui anda- va incontro (condanna alle spese di lite), questi si insisté con pervicacia nella volontà di esperire l'azione.
Ne deriva che le conseguenze della lite infondata vanno poste a carico dell'avvocato, il quale non ha provato di aver correttamente adempiuto al proprio mandato, specie in punto di obblighi informativi e dissuasivi.
In tali conseguenze consistono i danni derivanti dall'inadempimento dei predetti doveri informativi e dissuasivi e che corrispondono, sostanzialmente, alle spese (compensi do- vuti alla controparte ed esborsi) sostenute per un giudizio che, siccome palesemente in- fondato, nell'ipotizzato caso di adempimento al dovere di dissuasione non sarebbe stato proposto dagli odierni attori.
Sul punto, è incontestato, oltre che documentalmente provato (vd. All 4 alla citazione all. 13 e 14 alla memoria di secondo termine) che il rigetto della domanda cautelare ha comportato un danno di euro 3167,7.
Altra posta risarcitoria da riconoscersi sono gli esborsi che, secondo quanto dedotto dal- lo stesso convenuto e non contestato dalle altre parti in causa, sono stati versati dai danti causa degli attori per la proposizione del giudizio, quantificati dallo stesso convenuto in euro 1000,00 di cui € 975 per il contributo unificato 8,25 per le spese di notifica e rila- scio di copia conforme della sentenza a di primo grado.
Alcuna posta risarcitoria può essere, invece riconosciuta in ordine alle ulteriori voci di danno richieste, attinenti alla responsabilità degli attori per indennità di occupazione dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio dell'ente territoriale, ciò in quanto l'acquisizione al patrimonio indisponibile del di Fondi si basa su provvedimen- CP_3 to amministrativo immediatamente efficace, di modo che l'obbligo di rilascio, dal cui inadempimento consegue l'obbligo di indennizzo per occupazione abusiva, prescinde ed
è addirittura antecedente alla stipula di contratto d'opera professionale con l'avvocato di
7
, né vi è prova che tale inadempimento (ed il conseguente obbligo risarcitorio in CP_1
capo agli attori) è stato veicolato da condotte in qualche modo ascrivibili al . CP_1
Non è stata fornita prova del versamento in contanti della somma di euro 3500,00 in fa- vore del convenuto, onde non può ordinarsene la restituzione in ragione del suo ina- dempimento al contratto d'opera professionale. Sul punto va precisato che, nonostante il rigetto dell'istanza di interrogatorio formale parte attrice non solo non ha chiesto la re- voca del provvedimento istruttorio, non solo non ha reiterato l'istanza nelle successive udienze ma, con note depositate in data 26/5/2022, ritenendo la natura documentale del- la causa, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza per la sua decisione;
tali comportamen- ti, complessivamente considerati, rappresentano rinuncia all'istanza di interrogatorio formale.
Nemmeno può essere riconosciuta la posta risarcitoria connessa all'ottenimento del be- ne ultimo della vita (annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di con- dono con acquisizione al patrimonio indisponibile del , posto che, Controparte_3
come asserito dagli stessi attori, non vi era in radice alcuna possibilità di ottenere il ri- sultato anelato (ed anzi è questo il presupposto delle altre voci di danno richieste e rico- nosciute).
In tale prospettiva, come evidenziato peraltro dalla terza chiamata, proprio come l'azione intrapresa è stata foriera di pregiudizi, così, correlativamente, il mancato ulte- riore impulso processuale (che ha determinato la perenzione del ricorso) ha determinato un vantaggio per il cliente, che non si è trovato esposto al dovere di rimborso delle spe- se di lite a cui sarebbe stata con certezza condannata, stante la palese infondatezza della pretesa.
Per tali motivi il convenuto andrà condannato al pagamento di euro 4167,7.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito (anche contrattuale), in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente cor- risposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tutta- via, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piutto- sto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17
8
febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (5/9/2018) sull'importo di € 4167,7, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 5/9/2018- quale momento in cui l'illecito si è prodot- to - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5/9/2019 e fino al momento della pubbli- cazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatoci- smo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon- sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri- sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per quanto riguarda la domanda di manleva rivolta dal convenuto nei confronti del suo assicuratore essa va accolta, con la detrazione dello scoperto di euro 500,00, non avendo la compagnia contestato il rapporto assicurativo, nè la copertura del rischio, nè il pro- prio obbligo di indennizzo, avendo fatto semplicemente leva sulla clausola che prevede lo scoperto del 5% con il minimo di € 500,00 (art 8 della polizza depositata).
La compagnia va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'avv. della CP_1
somma di euro 3667,7 oltre agli interessi come sopra individuati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014; vanno compensate tra la e Controparte_2
l'avv. in quanto la non ha contestato la pretesa in fase giudiziale, né CP_1 CP_2 vi è alcuna prova della contestazione, da parte della compagnia, dell'obbligo di inden- nizzo sulla stessa gravante nella fase stragiudiziale.
PQM
9
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda
• Per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, , del risarcimento
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 danni che si quantifica in euro € 4167,7 OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso pre- visto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (5/9/2018) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 5/9/2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (5/9/2019) e fi- no alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OL-
TRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liqui- data, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
• Condanna la a tendere indenne l'avv. fino Parte_6 Controparte_1
alla somma di euro 3667,7, oltre interessi e rivalutazione come individuati al punto che precede;
• Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
, al pagamento delle spese di Parte_2 Parte_3 Parte_4
lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 545,00 per esborsi;
• Compensa le spese tra la e;
Controparte_2 Controparte_1
sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Nola, 29/5/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 29/05/2025, nella causa iscritta al n. 6579/2019 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi, in Parte_4 C.F._4 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Galgano unitamente al quale eletti- vamente domiciliano in Acerra (NA), alla via G. Soriano n. 108 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito;
Attori
E
AVV. (c.f.: ), rappresentato e dife- Controparte_1 C.F._5 so, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Agostini unitamente alla quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA), alla via Domenico Costagliola n. 14 presso lo studio dell'Avv. Giorgio de Matteis;
Convenuto
NONCHE'
c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Renato
Magaldi unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità n. 32;
Terza Chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta agli atti.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. al fine di ottenere una pro- Controparte_1 nuncia giudiziale volta all'accertamento della sussistenza di un contratto di mandato
1
professionale, siglato tra le parti, avente ad oggetto la proposizione dell'impugnazione, innanzi al Consiglio di Stato, della sentenza n. 645/2012 pronunciata dal TAR Lazio-
Sede Latina nei confronti degli attori nonché l'inadempimento dal contratto ad opera dell'Avv. ; per l'effetto, chiedevano condannarsi il convenuto alla restituzione CP_1 dell'acconto ricevuto nella misura di euro 3.500,00 oltre interessi fino al soddisfo, risar- cimento dei danni patiti e spese di lite.
- Nello specifico, gli attori assumevano di essere proprietari di un terreno con entrostan- te fabbricato, edificato in Fondi alla Via Borgo S. Antonio, allibrato in catasto al Foglio
83, part. 814 sub a-2; assumevano, altresì, di aver proposto, innanzi al TAR Lazio- Sede
Latina, impugnazione avverso l'Ordinanza a firma del Dirigente del Settore n. 4 del
Comune di Fondi, n. 232 del 01.12.2010, nella parte in cui disponeva il rigetto delle domande di condono edilizio, presentate da , in relazione ad un manu- Parte_1
fatto abusivo realizzato sul menzionato terreno, con disposizione della sospensione dei lavori e l'acquisizione del terreno con annesso manufatto al patrimonio disponibile del
Comune di Fondi.
- Il suddetto giudizio veniva definito con sentenza n. 645/2012, in virtù della quale il
TAR Lazio, nel respingere il ricorso, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, in favore del liquidate in euro 1.500,00. Controparte_3
- Per tali ragioni, gli attori in epigrafe si rivolgevano all'Avv. al fine di pro- CP_1
porre appello avverso la sentenza n. 645/2012 emessa dal TAR Lazio, il quale paventa- va, a detta degli stessi, concrete possibilità di successo, trattenendo, dunque, un acconto pari ad euro 3.500,00 per poi presentare ricorso in appello, con contestuale istanza di sospensione, innanzi al Consiglio di Stato.
- Deducevano, altresì, che l'Avv. non aveva intrattenuto con i clienti alcuna CP_1
corrispondenza informativa, né preventiva, né in corso di lite e che lo stesso non avreb- be informato i clienti del rigetto dell'istanza da parte del Consiglio di Stato che li con- dannava altresì al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00, circostan- za da loro conosciuta a seguito di sollecitazione di pagamento avanzata dal CP_3
[...]
- Inoltre, deducevano gli attori di aver appreso, tramite ricerca sul portale del Consiglio di Stato, che il loro ricorso era stato dichiarato perento per mancata presentazione dell'istanza di fissazione udienza e di aver chiesto vanamente chiarimenti all'Avv.
[...]
, il quale, offrendosi di restituire l'acconto, proponeva ai clienti il rilascio di una CP_1
liberatoria; proposta dagli stessi rifiutata.
2
- A seguito dell'infruttuosa costituzione in mora dell'Avv. , con PEC del CP_1
03.05.2019, gli attori ut supra, adìvano il Tribunale di Nola lamentando l'inadempimento degli obblighi professionali da parte del Procuratore nonché l'omessa informazione circa l'infondatezza dell'impugnazione.
- Tanto detto, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, l'Avv.
, il quale eccepiva- in via preliminare- l'incompetenza per territorio del Tribu- CP_1
nale di Nola, in favore del Tribunale di Latina, essendo sorto il rapporto professionale in
Monte S. Biagio, provincia di Latina presso il di lui studio;
sempre in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa di Controparte_2
al fine di essere manlevato per effetto della polizza assicurativa di copertura dei
[...]
rischi di responsabilità civile professionale nn° 371059624 e 371059626, in esecuzione della denuncia di sinistro del 03.05.2019; nel merito eccepiva l'infondatezza della prete- sa attorea con rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di parziale accoglimen- to della domanda, chiedeva condannarsi la società per le suddette Controparte_2
causali.
- Autorizzata la chiamata in causa del terzo, e contestuale differimento della prima udienza, si costituiva in giudizio eccependo anch'essa Controparte_2
l'infondatezza della spiegata domanda attorea, e per l'effetto ne chiedeva il rigetto non- ché chiedeva rigettarsi la domanda di manleva sollevata nei propri confronti;
in subor- dine, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva, chiedeva limi- tarsi la condanna nei limiti del massimale al netto dello scoperto del 5% con il minimo di euro 500,00.
- Incardinatasi la lite, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29/05/2025.
Motivi della decisione
Quanto alla competenza territoriale va osservato che parte convenuta ha implicitamente, ma chiaramente, abbandonato l'eccezione, ed invero con note del 29/4/2022 il CP_1
si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di secondo termine, che riportava nell'ordine: inammissibilità della mutatio libelli, infondatezza della pretesa attorea per mancanza di prova circa il buon esito del giudizio intentato dinanzi al Consiglio di Sta- to, condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
Ebbene, tale comportamento processuale risulta del tutto incompatibile (Cass 327/2023) con la volontà di coltivare l'eccezione di incompetenza territoriale inizialmente proposta in comparsa, stante il mancato richiamo alla comparsa di costituzione ed alle istanze ivi
3
contenute, nonché la proposizione (con le memorie di secondo termine e con le note del
29/4/2022) delle difese inerenti il merito della controversia in via principale e non me- ramente subordinata.
Passando al vaglio del merito della pretesa, va osservato, in punto di diritto, che quella dell'avvocato costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato, la relativa respon- sabilità presupponendo la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applica- zione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 co. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare dif- ficoltà (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309).
Il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per rag- giungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di re- sponsabilità, rilevano non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria atti- vità, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (Cass. civ., sez. III,
18.4.2011, n. 8863).
Non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal clien- te, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il ri- sultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giu- dice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e im- mune da vizi logici e giuridici.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, al cliente competono (1) la prova dell'incarico conferito al professionista;
(2) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che Pt_5
dalla relazione contrattuale;
(3) la prova del pregiudizio sofferto;
(4) la prova, in
[...]
termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inos- servanza degli obblighi contrattuali e il danno;
sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professio- nale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “la responsabilità dell'avvoca- to non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal
4
cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ra- gioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva." (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12038).
Per quanto attiene più specificamente i doveri di informazione e dissuasione del cliente va osservato che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del confe- rimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intrapren- dere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'oppor- tunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass. 14597/2004).
Più recentemente è stato statuito che “nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i do- veri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire ele- menti utili alla soluzione positiva delle questioni” (Cass. 26470/2023).
“Ed infatti, secondo ormai costante e consolidata giurisprudenza, sussiste per l'avvocato l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente delle caratteristiche della controversia e delle possibili soluzioni, sussisten- do in capo a questi un vero e proprio dovere di dissuasione. A tal fine, quindi, non basta che il difensore provi che il cliente aveva prestato un "consapevole consenso" all'avvio della causa, ma è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il proprio dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della "irre-
5
movibile iniziativa" del cliente. Solo in tal caso, quindi, laddove il difensore di- mostri di aver adempiuto al proprio dovere di informazione e riesca anche a provare che la causa sia stata comunque introdotta a seguito di tale irremovibile iniziativa del cliente e vi sia, in ogni caso, un consapevole consenso da parte di quest'ul- timo, egli andrà esente da ogni colpa (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 24544/2009,
n. 6782/2015 e n. 9695/2016). Secondo quanto affermato di recente dalla Cassa- zione, dunque, si considera inadempiente l'avvocato che promuove una causa del tutto priva di fondamento e di possibilità di successo. La Corte ricorda, infatti, che esiste in- nanzitutto un obbligo di informazione per l'avvocato, che gli impone di non consi- gliare, ai propri clienti, azioni inutilmente gravose e di informarli sulle caratteri- stiche della causa nonché sulle possibilità di soluzioni alternative. Non solo: al do- vere di informazione, si aggiunge anche un dovere di dissuasione vero e proprio, in quanto il professionista deve privilegiare l'interesse del cliente e quello più generale al- la non strumentalizzazione del processo” (in motivazione di Tribunale Catanzaro sez. I,
04/06/2018, n.937).
In altri termini, la natura della obbligazione assunta dal professionista come obbliga- zione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evi- denziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale atti- vità, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sul- la base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
Per andare esente da responsabilità professionale, l'avvocato che promuove una causa completamente infondata deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione nei confronti del cliente a fronte di una irremovibile iniziativa dell'assistito e non si può limitare a dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte del proprio cliente.
Ebbene, nel caso di specie l'avvocato convenuto non ha fornito la prova di aver corret-
6
tamente adempiuto ai propri doveri di informazione e dissuasione per un'azione che, se- condo la prospettiva di tutte le parti coinvolte nel presente giudizio, era palesemente in- fondata, essendo incontroversa ed incontestata l'abusività del manufatto e la correttezza dell'operato della PA, che alcuna azione avrebbe potuto contrastare.
Ed invero, è rimasto sul piano meramente deduttivo l'assunto del convenuto avv.
[...]
, il quale ha asserito, ma non provato (né documentalmente né per altra via – la CP_1
prova testimoniale richiesta aveva ad oggetto solo degli incontri con il , non CP_1 anche l'avvenuta doverosa informativa) di aver informato il cliente circa la manifesta infondatezza della lite e che, nonostante ciò e consapevole delle conseguenze cui anda- va incontro (condanna alle spese di lite), questi si insisté con pervicacia nella volontà di esperire l'azione.
Ne deriva che le conseguenze della lite infondata vanno poste a carico dell'avvocato, il quale non ha provato di aver correttamente adempiuto al proprio mandato, specie in punto di obblighi informativi e dissuasivi.
In tali conseguenze consistono i danni derivanti dall'inadempimento dei predetti doveri informativi e dissuasivi e che corrispondono, sostanzialmente, alle spese (compensi do- vuti alla controparte ed esborsi) sostenute per un giudizio che, siccome palesemente in- fondato, nell'ipotizzato caso di adempimento al dovere di dissuasione non sarebbe stato proposto dagli odierni attori.
Sul punto, è incontestato, oltre che documentalmente provato (vd. All 4 alla citazione all. 13 e 14 alla memoria di secondo termine) che il rigetto della domanda cautelare ha comportato un danno di euro 3167,7.
Altra posta risarcitoria da riconoscersi sono gli esborsi che, secondo quanto dedotto dal- lo stesso convenuto e non contestato dalle altre parti in causa, sono stati versati dai danti causa degli attori per la proposizione del giudizio, quantificati dallo stesso convenuto in euro 1000,00 di cui € 975 per il contributo unificato 8,25 per le spese di notifica e rila- scio di copia conforme della sentenza a di primo grado.
Alcuna posta risarcitoria può essere, invece riconosciuta in ordine alle ulteriori voci di danno richieste, attinenti alla responsabilità degli attori per indennità di occupazione dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio dell'ente territoriale, ciò in quanto l'acquisizione al patrimonio indisponibile del di Fondi si basa su provvedimen- CP_3 to amministrativo immediatamente efficace, di modo che l'obbligo di rilascio, dal cui inadempimento consegue l'obbligo di indennizzo per occupazione abusiva, prescinde ed
è addirittura antecedente alla stipula di contratto d'opera professionale con l'avvocato di
7
, né vi è prova che tale inadempimento (ed il conseguente obbligo risarcitorio in CP_1
capo agli attori) è stato veicolato da condotte in qualche modo ascrivibili al . CP_1
Non è stata fornita prova del versamento in contanti della somma di euro 3500,00 in fa- vore del convenuto, onde non può ordinarsene la restituzione in ragione del suo ina- dempimento al contratto d'opera professionale. Sul punto va precisato che, nonostante il rigetto dell'istanza di interrogatorio formale parte attrice non solo non ha chiesto la re- voca del provvedimento istruttorio, non solo non ha reiterato l'istanza nelle successive udienze ma, con note depositate in data 26/5/2022, ritenendo la natura documentale del- la causa, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza per la sua decisione;
tali comportamen- ti, complessivamente considerati, rappresentano rinuncia all'istanza di interrogatorio formale.
Nemmeno può essere riconosciuta la posta risarcitoria connessa all'ottenimento del be- ne ultimo della vita (annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di con- dono con acquisizione al patrimonio indisponibile del , posto che, Controparte_3
come asserito dagli stessi attori, non vi era in radice alcuna possibilità di ottenere il ri- sultato anelato (ed anzi è questo il presupposto delle altre voci di danno richieste e rico- nosciute).
In tale prospettiva, come evidenziato peraltro dalla terza chiamata, proprio come l'azione intrapresa è stata foriera di pregiudizi, così, correlativamente, il mancato ulte- riore impulso processuale (che ha determinato la perenzione del ricorso) ha determinato un vantaggio per il cliente, che non si è trovato esposto al dovere di rimborso delle spe- se di lite a cui sarebbe stata con certezza condannata, stante la palese infondatezza della pretesa.
Per tali motivi il convenuto andrà condannato al pagamento di euro 4167,7.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito (anche contrattuale), in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente cor- risposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tutta- via, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piutto- sto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17
8
febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (5/9/2018) sull'importo di € 4167,7, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 5/9/2018- quale momento in cui l'illecito si è prodot- to - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5/9/2019 e fino al momento della pubbli- cazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di vol- ta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatoci- smo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva correspon- sione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo ri- sarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per quanto riguarda la domanda di manleva rivolta dal convenuto nei confronti del suo assicuratore essa va accolta, con la detrazione dello scoperto di euro 500,00, non avendo la compagnia contestato il rapporto assicurativo, nè la copertura del rischio, nè il pro- prio obbligo di indennizzo, avendo fatto semplicemente leva sulla clausola che prevede lo scoperto del 5% con il minimo di € 500,00 (art 8 della polizza depositata).
La compagnia va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'avv. della CP_1
somma di euro 3667,7 oltre agli interessi come sopra individuati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014; vanno compensate tra la e Controparte_2
l'avv. in quanto la non ha contestato la pretesa in fase giudiziale, né CP_1 CP_2 vi è alcuna prova della contestazione, da parte della compagnia, dell'obbligo di inden- nizzo sulla stessa gravante nella fase stragiudiziale.
PQM
9
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda
• Per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, , del risarcimento
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 danni che si quantifica in euro € 4167,7 OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tasso pre- visto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (5/9/2018) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 5/9/2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (5/9/2019) e fi- no alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OL-
TRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liqui- data, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
• Condanna la a tendere indenne l'avv. fino Parte_6 Controparte_1
alla somma di euro 3667,7, oltre interessi e rivalutazione come individuati al punto che precede;
• Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
, al pagamento delle spese di Parte_2 Parte_3 Parte_4
lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 545,00 per esborsi;
• Compensa le spese tra la e;
Controparte_2 Controparte_1
sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Nola, 29/5/2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
10