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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
12/3/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Emanuela di Marco, C.F._1 contro (c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1967, difeso dall'avv. Mario Scala, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/3/2021 la signora , premesso di aver sposato l'8/5/2008 Parte_1
a ET (LT) il signor secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 dall'uomo le figlie , e (nate, rispettivamente, il 6/10/2008, il Per_1 Per_2 Per_3
17/06/2010 e il 17/10/2013), ha dedotto che negli ultimi tempi l'unione matrimoniale è venuta meno a causa del totale disinteresse manifestato dal marito per le esigenze morali e materiali della famiglia, tanto grave da indurla nel 2020 a lasciare la casa coniugale di
FO (LT) con le minori e a rifugiarsi nell'abitazione materna, sita a ET (LT). Sulle ragioni della crisi coniugale l'istante, in particolare, ha imputato alla controparte un'eccessiva parsimonia nella gestione delle risorse comuni e un'altrettanto radicata propensione a non soddisfare le più elementari richieste dei congiunti, come l'acquisto di un tavolo e di un numero di sedie sufficiente a evitare di doversi alternare in occasione dei pasti. Ha osservato, ancora, che tale atteggiamento deve ritenersi del tutto immotivato, potendo il signor contare su stipendi di circa € 43.000,00 all'anno in virtù delle CP_1 mansioni di funzionario svolte presso le Ferrovie dello Stato e sull'intero ammontare degli assegni familiari dovuti per le necessità delle figlie. Tanto rilevato, sulla propria situazione economica la signora ha riferito di non aver più lavorato dopo la nascita di Pt_1 Per_1 per una scelta condivisa con il resistente e di essere priva di occupazione e di qualsiasi altra fonte di reddito. Ha chiesto, di conseguenza, la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al consorte;
l'affidamento congiunto di , Per_1
e , la loro collocazione preferenziale assieme alla madre e la Per_2 Per_3 predisposizione di un calendario di visite che consenta al padre di frequentarle;
l'assegnazione della casa di FO (LT) al signor , proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile; la condanna di costui al versamento di un assegno di € 1.200,00 al mese
1 rivalutabili, da destinare per € 500,00 alle esigenze della moglie e per € 700,00 a quelle ordinarie delle minori;
il rimborso del 70% delle spese straordinarie inerenti alla prole;
la consegna delle tessere di viaggio necessarie a consentire alle figlie di viaggiare gratis sui treni;
la restituzione dei regali in denaro ricevuti da per la prima comunione, pari Per_1
a € 1.700,00, e di quelli elargiti in futuro a lei e alle sorelle;
l'adozione di cautele volte a consentire alle destinatarie di disporre delle somme al compimento della maggiore età.
***
Costituito con comparsa dell'11/6/2021, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione, all'affidamento congiunto delle figlie e all'assegnazione in suo favore dell'immobile adibito in passato a residenza familiare. Sulle altre questioni dibattute ha offerto, invece, una versione dei fatti di causa del tutto diversa rispetto a quella prospettata nell'atto introduttivo. A proposito della sopraggiunta intollerabilità della convivenza ha osservato, segnatamente, che non era stato lui, ma la signora a tenere condotte Pt_1 contrarie ai doveri coniugali, avendo la donna, in costanza di matrimonio, intrattenuto diverse relazioni adulterine. Ha negato, in ogni caso, di aver assunto il contegno disinteressato posto dall'istante alla base della domanda di addebito. A detta del signor si rivelerebbero prive di riscontro anche le asserzioni della signora CP_1 Pt_1 riguardanti la sperequazione esistente tra le condizioni patrimoniali delle parti. Nell'intento di sottrarsi alle richieste della moglie il resistente, più in dettaglio, ha confermato di lavorare presso le Ferrovie dello Stato, ma a differenza di quanto sostenuto in ricorso, con semplici mansioni di capo stazione e per uno stipendio mensile oscillante tra € 1.700,00 ed € 1.800,00 netti. Ha dato conto, poi, del progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, destinato a impedirgli di svolgere turni di notte, trasferte o incarichi remunerativi, dell'incidenza, sulle effettive risorse a disposizione, di oneri fissi ammontanti a € 780,00 al mese (€ 590,00 per la rata del mutuo contratto in occasione dell'acquisto della casa coniugale, € 190,00 al mese per un ulteriore finanziamento) e delle ancora intatte potenzialità lavorative della signora , giudicata in grado di procurarsi Pt_1 occasioni di impiego. In forza di quanto precede il signor si è detto disposto a CP_1 corrispondere non più di € 450,00 al mese per le necessità ordinarie delle figlie e a rifondere la metà delle spese straordinarie loro occorrenti. Ha eccepito, per il resto, l'infondatezza o l'esorbitanza delle altre pretese economiche avanzate dalla consorte.
***
All'udienza del 30/6/2021 il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di , e e la collocazione prevalente delle minori assieme alla madre. Per_1 Per_2 Per_3
Il signor si è visto condannare al pagamento di € 150,00 al mese rivalutabili per CP_1 le esigenze della moglie e di € 500,00 al mese rivalutabili per quelle delle tre figlie.
Le spese straordinarie relative alla prole sono state suddivise in egual misura tra i genitori.
Nelle successive difese la signora ha dato atto del mancato adempimento, da parte Pt_1 del resistente, degli obblighi di contribuzione stabiliti durante il processo.
Ha insistito, quindi, per l'assegnazione esclusiva degli assegni unici spettanti alle figlie.
Con ordinanza del 2/11/2022 l'istanza è stata accolta, fatta salva la corrispondente riduzione (poi limitata al 50%) dell'assegno di mantenimento dovuto dall'obbligato.
Visto il perdurante inadempimento del signor , ai sensi dell'art. 156 c.c. è stato CP_1 ordinato il versamento diretto dei relativi importi da pate delle Ferrovie dello Stato s.p.a..
In virtù di difficoltà riscontrate nell'esercizio dei diritti di visita, il resistente ha chiesto una
2 rivisitazione delle modalità di frequentazione della prole stabilito in sede presidenziale.
Essendo emerso un atteggiamento oppositivo delle minori, i Servizi Sociali di ET sono stati chiamati a monitorare la situazione e a indagare sulle capacità genitoriali delle parti.
La Guardia di Finanza di FO ha verificato i patrimoni e i redditi facenti capo alle parti.
Espletati i diversi incombenti istruttori, all'udienza del 12/3/2025 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Nelle comparse conclusionali la signora ha chiesto, oltre alla separazione con Pt_1 addebito in capo al marito, l'affidamento congiunto di , e , Per_1 Per_2 Per_3
l'assegnazione della ex casa familiare di FO per abitarvi con le minori, € 200,00 al mese per le proprie necessità materiali, € 1.000,00 al mese per quelle delle tre figlie.
Il signor per tutta risposta ha invocato l'addebito alla ricorrente CP_1 dell'intollerabilità della convivenza, l'ampliamento dei propri diritti di visita e la devoluzione dei contributi di mantenimento determinati in fase istruttoria alle sole esigenze della prole.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale reputa che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Pt_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze senz'altro sufficienti a comprovare il presupposto dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi. Da questo punto di vista le istanze dei consorti meritano di essere accolte.
***
Altrettanto non vale per le reciproche domande di addebito presenti nelle difese delle parti.
Con riferimento al signor ci si limita a rilevare l'inammissibilità della richiesta, CP_1 non formulata nella comparsa di costituzione dell'11/6/2021, all'udienza presidenziale del
30/6/2021 o nella memoria del 19/1/2022 e proposta, di conseguenza, quando erano già maturate le preclusioni stabilite dall'art. 709. c. 3 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Alle stesse conclusioni si giunge in relazione all'istanza della signora , non potendo Pt_1 essere attribuiti al marito comportamenti in grado da soli di provocare la crisi coniugale.
Anche ad ammettere l'idoneità astratta dei comportamenti descritti nelle difese dell'istante a rendere intollerabile una convivenza durata più di dieci anni e allietata dalla nascita di tre figlie, andrebbe comunque considerato, al riguardo, che le asserzioni della ricorrente sulle ragioni che a suo giudizio avrebbero cagionato la dissoluzione del vincolo di coniugio si sono dimostrate, ad esito dell'istruttoria, del tutto carenti sotto il profilo probatorio.
Nessun elemento in tal senso può essere tratto dal contenuto delle testimonianze escusse.
I documenti depositati dalla signora a dimostrazione dell'inadempimento degli Pt_1 obblighi di contribuzione a carico del resistente, del pari, riguardano un periodo nel quale era già cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale tra gli interessati.
A fronte di un simile quadro le rivendicazioni attoree non possono che essere disattese.
***
Oltre che per sostenere la domanda di addebito, in corso di causa la signora ha Pt_1 fatto leva sul presunto disinteresse mostrato dal resistente per le necessità della prole allo scopo di ottenere l'affidamento esclusivo di , e , ancora minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
La Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti
3 di filiazione – possa essere derogata soltanto qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. tra le alte Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento sono significative anche le motivazioni della sentenza n. 6312/1999, secondo cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato
a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. in seguito Cass. 23/9/2015, n. 18817; Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass. 17/12/2009, n. 26587; poi Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i dissapori tipici dei procedimenti di separazione o di divorzio non assumono rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore. Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile. Il disinteresse dei genitori, d'altra parte, va verificato in concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da un'oggettiva impossibilità di badare ai bisogni della prole.
***
Durante la trattazione non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che il signor sia scientemente venuto meno al dovere prestare l'assistenza dovuta alle figlie CP_1 né che l'uomo abbia avuto intenzione di rinunciare in altra maniera al ruolo genitoriale.
Le difficoltà emerse nel rapporto tra le minori e la figura paterna, riferite nei resoconti dei
Servizi Sociali di ET, non possono essere ricondotte a colpe specifiche del resistente.
I contrasti nella gestione della prole, pure segnalati dagli assistenti sociali, non hanno raggiunto, infine, una gravità così allarmante da pregiudicare l'attitudine dei genitori ad assumere insieme le scelte più importanti nell'interesse di , e . Per_1 Per_2 Per_3
Per i motivi anzidetti meritano conferma le decisioni provvisorie in materia di affidamento.
4 In questa ottica il volontario allontanamento della signora dalla casa di FO Pt_1 assieme alle figlie, la cessazione dell'adibizione dell'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, comprovato dall'assenza di richieste di assegnazione negli atti di costituzione di parte ricorrente e la necessità di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rendono opportuna la permanenza delle minori nell'attuale domicilio materno.
L'approssimarsi al diciottesimo anno di e l'età adolescenziale di , ormai Per_1 Per_2 quindicenne, escludono la necessità di una rigida calendarizzazione dei turni di visita.
Il signor , pertanto, potrà vederle e tenerle con sé, anche presso la propria CP_1 abitazione in base alle esigenze lavorative e agli impegni e alle inclinazioni delle minori.
Per quanto riguarda , prossima a compiere dodici anni, appare conforme agli Per_3 interessi della prole la conferma delle modalità di visita assunte in sede presidenziale.
Viste le criticità riscontrate dagli assistenti sociali su questo specifico aspetto, è rimessa ai genitori, ancora una volta alla luce delle inclinazioni dell'interessata, ogni valutazione in merito all'opportunità di far pernottare la minore nell'abitazione di residenza del resistente.
***
Per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno destinato alla prole è necessario, invece, valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito degli obbligati, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi degli interessati e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (Cass. 22/3/2005, n. 6197; cfr. Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass. 10/2/2023, n. 4145).
***
All'udienza presidenziale del 30/6/2021 il signor ha confermato di lavorare come CP_1 capo stazione per una retribuzione mensile compresa tra € 1.700,00 e € 1.800,00 netti.
Come anticipato, la signora ha evidenziato di essere disoccupata e di non aver Pt_1 svolto dopo la nascita della figlia alcuna attività lavorativa in accordo con il marito. Per_1
Dalle indagini della Guardia di Finanza di FO si apprende che la ricorrente negli ultimi anni non ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o autonomo e né redditi di impresa.
Non vi sono elementi per affermare che la donna, ad onta delle verifiche demandate alla polizia tributaria, svolga mansioni retribuite con carattere di continuità, ancorché in nero.
Si è già detto dell'appartenenza al signor della ex casa familiare, della rata di CP_1 mutuo che grava sul bene e del recupero della sua disponibilità da parte del resistente.
Al pari di quanto osservato per la moglie, nel corso del giudizio non sono emerse circostanze atte a far presumere che questi possa godere di redditi occulti o non dichiarati.
In coerenza con l'orientamento interpretativo esaminato, il Collegio ritiene che l'entità dell'assegno di mantenimento del coniuge disposto in sede presidenziale vada confermato.
5 Tale contributo, pari a € 150,00 al mese rivalutabili, appare ancora congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto, nell'ordine, della differenza reddituale di cui s'è detto, della nuova situazione abitativa delle parti, tale da consentire al signor di CP_1 disporre della casa di FO, ancorché gravata da mutuo, delle limitate potenzialità lavorative della signora , giunta alla soglia dei cinquantuno anni senza fruire di Pt_1 esperienze professionali qualificanti per essersi dedicata alle tre figlie e delle risorse presumibilmente a disposizione del dissolto nucleo familiare, connotato per la maggior parte del suo protrarsi da entrate derivanti dalla sola attività di lavoro del resistente.
Per le stesse ragioni, oltre che in considerazione delle sopravvenute esigenze delle tre figlie e della loro quasi esclusiva permanenza nella casa materna, appaiono tuttora congrue l'entità dell'assegno di mantenimento della prole previsto in via provvisoria (€ 500,00 al mese rivalutabili) e l'attribuzione alla ricorrente dell'intero ammontare degli assegni unici.
Restano divise in egual misura tra i genitori le spese straordinarie occorrenti alla prole.
***
Il mancato l'assolvimento degli oneri di contribuzione da parte del signor CP_1 giustifica la conferma dell'ordine di versamento diretto impartito ai sensi dell'art. 156 c.c..
***
E' estranea all'oggetto del giudizio di separazione l'adozione di statuizioni di condanna alla restituzione di beni mobili o di somme destinate a costituire una rendita futura per i figli.
***
La parziale soccombenza reciproca rende ragione della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.819/21 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ET (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
➢ dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta da
Controparte_1
➢ dispone l'affidamento congiunto a e di Parte_1 Controparte_1 Per_4
, e , con collocazione preferenziale presso
[...] Persona_5 Persona_6 la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da;
Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 150,00 mensili, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 500,00 mensili, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario di , Persona_4
e , da imputare in egual misure alle esigenze Persona_5 Persona_6 delle minori;
➢ dispone il versamento diretto in favore di , ad opera del datore di Parte_1 lavoro di di una quota delle retribuzioni del resistente di entità Controparte_1
6 pari all'ammontare delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario della prole e del coniuge;
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese Parte_1 CP_1 straordinarie inerenti alle figlie , e Persona_4 Persona_5 Per_6
;
[...]
➢ dispone che l'assegno unico dovuto in relazione alle figlie , Persona_4 Per_5
e sia attribuito in via esclusiva a;
[...] Persona_6 Parte_1
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 11/7/2025
il Presidente est
GI TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI TA Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
12/3/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Emanuela di Marco, C.F._1 contro (c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1967, difeso dall'avv. Mario Scala, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/3/2021 la signora , premesso di aver sposato l'8/5/2008 Parte_1
a ET (LT) il signor secondo il rito concordatario e di aver avuto Controparte_1 dall'uomo le figlie , e (nate, rispettivamente, il 6/10/2008, il Per_1 Per_2 Per_3
17/06/2010 e il 17/10/2013), ha dedotto che negli ultimi tempi l'unione matrimoniale è venuta meno a causa del totale disinteresse manifestato dal marito per le esigenze morali e materiali della famiglia, tanto grave da indurla nel 2020 a lasciare la casa coniugale di
FO (LT) con le minori e a rifugiarsi nell'abitazione materna, sita a ET (LT). Sulle ragioni della crisi coniugale l'istante, in particolare, ha imputato alla controparte un'eccessiva parsimonia nella gestione delle risorse comuni e un'altrettanto radicata propensione a non soddisfare le più elementari richieste dei congiunti, come l'acquisto di un tavolo e di un numero di sedie sufficiente a evitare di doversi alternare in occasione dei pasti. Ha osservato, ancora, che tale atteggiamento deve ritenersi del tutto immotivato, potendo il signor contare su stipendi di circa € 43.000,00 all'anno in virtù delle CP_1 mansioni di funzionario svolte presso le Ferrovie dello Stato e sull'intero ammontare degli assegni familiari dovuti per le necessità delle figlie. Tanto rilevato, sulla propria situazione economica la signora ha riferito di non aver più lavorato dopo la nascita di Pt_1 Per_1 per una scelta condivisa con il resistente e di essere priva di occupazione e di qualsiasi altra fonte di reddito. Ha chiesto, di conseguenza, la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo al consorte;
l'affidamento congiunto di , Per_1
e , la loro collocazione preferenziale assieme alla madre e la Per_2 Per_3 predisposizione di un calendario di visite che consenta al padre di frequentarle;
l'assegnazione della casa di FO (LT) al signor , proprietario esclusivo CP_1 dell'immobile; la condanna di costui al versamento di un assegno di € 1.200,00 al mese
1 rivalutabili, da destinare per € 500,00 alle esigenze della moglie e per € 700,00 a quelle ordinarie delle minori;
il rimborso del 70% delle spese straordinarie inerenti alla prole;
la consegna delle tessere di viaggio necessarie a consentire alle figlie di viaggiare gratis sui treni;
la restituzione dei regali in denaro ricevuti da per la prima comunione, pari Per_1
a € 1.700,00, e di quelli elargiti in futuro a lei e alle sorelle;
l'adozione di cautele volte a consentire alle destinatarie di disporre delle somme al compimento della maggiore età.
***
Costituito con comparsa dell'11/6/2021, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_1 della separazione, all'affidamento congiunto delle figlie e all'assegnazione in suo favore dell'immobile adibito in passato a residenza familiare. Sulle altre questioni dibattute ha offerto, invece, una versione dei fatti di causa del tutto diversa rispetto a quella prospettata nell'atto introduttivo. A proposito della sopraggiunta intollerabilità della convivenza ha osservato, segnatamente, che non era stato lui, ma la signora a tenere condotte Pt_1 contrarie ai doveri coniugali, avendo la donna, in costanza di matrimonio, intrattenuto diverse relazioni adulterine. Ha negato, in ogni caso, di aver assunto il contegno disinteressato posto dall'istante alla base della domanda di addebito. A detta del signor si rivelerebbero prive di riscontro anche le asserzioni della signora CP_1 Pt_1 riguardanti la sperequazione esistente tra le condizioni patrimoniali delle parti. Nell'intento di sottrarsi alle richieste della moglie il resistente, più in dettaglio, ha confermato di lavorare presso le Ferrovie dello Stato, ma a differenza di quanto sostenuto in ricorso, con semplici mansioni di capo stazione e per uno stipendio mensile oscillante tra € 1.700,00 ed € 1.800,00 netti. Ha dato conto, poi, del progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute, destinato a impedirgli di svolgere turni di notte, trasferte o incarichi remunerativi, dell'incidenza, sulle effettive risorse a disposizione, di oneri fissi ammontanti a € 780,00 al mese (€ 590,00 per la rata del mutuo contratto in occasione dell'acquisto della casa coniugale, € 190,00 al mese per un ulteriore finanziamento) e delle ancora intatte potenzialità lavorative della signora , giudicata in grado di procurarsi Pt_1 occasioni di impiego. In forza di quanto precede il signor si è detto disposto a CP_1 corrispondere non più di € 450,00 al mese per le necessità ordinarie delle figlie e a rifondere la metà delle spese straordinarie loro occorrenti. Ha eccepito, per il resto, l'infondatezza o l'esorbitanza delle altre pretese economiche avanzate dalla consorte.
***
All'udienza del 30/6/2021 il Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto di , e e la collocazione prevalente delle minori assieme alla madre. Per_1 Per_2 Per_3
Il signor si è visto condannare al pagamento di € 150,00 al mese rivalutabili per CP_1 le esigenze della moglie e di € 500,00 al mese rivalutabili per quelle delle tre figlie.
Le spese straordinarie relative alla prole sono state suddivise in egual misura tra i genitori.
Nelle successive difese la signora ha dato atto del mancato adempimento, da parte Pt_1 del resistente, degli obblighi di contribuzione stabiliti durante il processo.
Ha insistito, quindi, per l'assegnazione esclusiva degli assegni unici spettanti alle figlie.
Con ordinanza del 2/11/2022 l'istanza è stata accolta, fatta salva la corrispondente riduzione (poi limitata al 50%) dell'assegno di mantenimento dovuto dall'obbligato.
Visto il perdurante inadempimento del signor , ai sensi dell'art. 156 c.c. è stato CP_1 ordinato il versamento diretto dei relativi importi da pate delle Ferrovie dello Stato s.p.a..
In virtù di difficoltà riscontrate nell'esercizio dei diritti di visita, il resistente ha chiesto una
2 rivisitazione delle modalità di frequentazione della prole stabilito in sede presidenziale.
Essendo emerso un atteggiamento oppositivo delle minori, i Servizi Sociali di ET sono stati chiamati a monitorare la situazione e a indagare sulle capacità genitoriali delle parti.
La Guardia di Finanza di FO ha verificato i patrimoni e i redditi facenti capo alle parti.
Espletati i diversi incombenti istruttori, all'udienza del 12/3/2025 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Nelle comparse conclusionali la signora ha chiesto, oltre alla separazione con Pt_1 addebito in capo al marito, l'affidamento congiunto di , e , Per_1 Per_2 Per_3
l'assegnazione della ex casa familiare di FO per abitarvi con le minori, € 200,00 al mese per le proprie necessità materiali, € 1.000,00 al mese per quelle delle tre figlie.
Il signor per tutta risposta ha invocato l'addebito alla ricorrente CP_1 dell'intollerabilità della convivenza, l'ampliamento dei propri diritti di visita e la devoluzione dei contributi di mantenimento determinati in fase istruttoria alle sole esigenze della prole.
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Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale reputa che la volontà dei signori e di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di Pt_1 CP_1 riconciliazione rappresentino circostanze senz'altro sufficienti a comprovare il presupposto dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta alla separazione dei coniugi. Da questo punto di vista le istanze dei consorti meritano di essere accolte.
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Altrettanto non vale per le reciproche domande di addebito presenti nelle difese delle parti.
Con riferimento al signor ci si limita a rilevare l'inammissibilità della richiesta, CP_1 non formulata nella comparsa di costituzione dell'11/6/2021, all'udienza presidenziale del
30/6/2021 o nella memoria del 19/1/2022 e proposta, di conseguenza, quando erano già maturate le preclusioni stabilite dall'art. 709. c. 3 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Alle stesse conclusioni si giunge in relazione all'istanza della signora , non potendo Pt_1 essere attribuiti al marito comportamenti in grado da soli di provocare la crisi coniugale.
Anche ad ammettere l'idoneità astratta dei comportamenti descritti nelle difese dell'istante a rendere intollerabile una convivenza durata più di dieci anni e allietata dalla nascita di tre figlie, andrebbe comunque considerato, al riguardo, che le asserzioni della ricorrente sulle ragioni che a suo giudizio avrebbero cagionato la dissoluzione del vincolo di coniugio si sono dimostrate, ad esito dell'istruttoria, del tutto carenti sotto il profilo probatorio.
Nessun elemento in tal senso può essere tratto dal contenuto delle testimonianze escusse.
I documenti depositati dalla signora a dimostrazione dell'inadempimento degli Pt_1 obblighi di contribuzione a carico del resistente, del pari, riguardano un periodo nel quale era già cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale tra gli interessati.
A fronte di un simile quadro le rivendicazioni attoree non possono che essere disattese.
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Oltre che per sostenere la domanda di addebito, in corso di causa la signora ha Pt_1 fatto leva sul presunto disinteresse mostrato dal resistente per le necessità della prole allo scopo di ottenere l'affidamento esclusivo di , e , ancora minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
La Corte di Cassazione è ferma nel sostenere, a questo proposito, che la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti
3 di filiazione – possa essere derogata soltanto qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. tra le alte Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento sono significative anche le motivazioni della sentenza n. 6312/1999, secondo cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato
a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. in seguito Cass. 23/9/2015, n. 18817; Cass. 4/11/2019, n. 28244).
È noto che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593; Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro, l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali condotte sono sintomatiche di un'inidoneità “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Cass. 17/12/2009, n. 26587; poi Cass. 2/12/2010, n. 24526; Cass. 6/3/2019, n. 6535).
Resta inteso che i dissapori tipici dei procedimenti di separazione o di divorzio non assumono rilievo decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore. Quando la conflittualità raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere, invece, che le parti non siano capaci di assumere le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile. Il disinteresse dei genitori, d'altra parte, va verificato in concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da un'oggettiva impossibilità di badare ai bisogni della prole.
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Durante la trattazione non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che il signor sia scientemente venuto meno al dovere prestare l'assistenza dovuta alle figlie CP_1 né che l'uomo abbia avuto intenzione di rinunciare in altra maniera al ruolo genitoriale.
Le difficoltà emerse nel rapporto tra le minori e la figura paterna, riferite nei resoconti dei
Servizi Sociali di ET, non possono essere ricondotte a colpe specifiche del resistente.
I contrasti nella gestione della prole, pure segnalati dagli assistenti sociali, non hanno raggiunto, infine, una gravità così allarmante da pregiudicare l'attitudine dei genitori ad assumere insieme le scelte più importanti nell'interesse di , e . Per_1 Per_2 Per_3
Per i motivi anzidetti meritano conferma le decisioni provvisorie in materia di affidamento.
4 In questa ottica il volontario allontanamento della signora dalla casa di FO Pt_1 assieme alle figlie, la cessazione dell'adibizione dell'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, comprovato dall'assenza di richieste di assegnazione negli atti di costituzione di parte ricorrente e la necessità di dare continuità ad abitudini di vita ormai consolidate rendono opportuna la permanenza delle minori nell'attuale domicilio materno.
L'approssimarsi al diciottesimo anno di e l'età adolescenziale di , ormai Per_1 Per_2 quindicenne, escludono la necessità di una rigida calendarizzazione dei turni di visita.
Il signor , pertanto, potrà vederle e tenerle con sé, anche presso la propria CP_1 abitazione in base alle esigenze lavorative e agli impegni e alle inclinazioni delle minori.
Per quanto riguarda , prossima a compiere dodici anni, appare conforme agli Per_3 interessi della prole la conferma delle modalità di visita assunte in sede presidenziale.
Viste le criticità riscontrate dagli assistenti sociali su questo specifico aspetto, è rimessa ai genitori, ancora una volta alla luce delle inclinazioni dell'interessata, ogni valutazione in merito all'opportunità di far pernottare la minore nell'abitazione di residenza del resistente.
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Per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Nella determinazione dell'assegno destinato alla prole è necessario, invece, valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito degli obbligati, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base ai redditi degli interessati e i tempi di permanenza dei figli con i genitori (Cass. 22/3/2005, n. 6197; cfr. Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 16/9/2020, n. 19299; Cass. 10/2/2023, n. 4145).
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All'udienza presidenziale del 30/6/2021 il signor ha confermato di lavorare come CP_1 capo stazione per una retribuzione mensile compresa tra € 1.700,00 e € 1.800,00 netti.
Come anticipato, la signora ha evidenziato di essere disoccupata e di non aver Pt_1 svolto dopo la nascita della figlia alcuna attività lavorativa in accordo con il marito. Per_1
Dalle indagini della Guardia di Finanza di FO si apprende che la ricorrente negli ultimi anni non ha dichiarato redditi da lavoro dipendente o autonomo e né redditi di impresa.
Non vi sono elementi per affermare che la donna, ad onta delle verifiche demandate alla polizia tributaria, svolga mansioni retribuite con carattere di continuità, ancorché in nero.
Si è già detto dell'appartenenza al signor della ex casa familiare, della rata di CP_1 mutuo che grava sul bene e del recupero della sua disponibilità da parte del resistente.
Al pari di quanto osservato per la moglie, nel corso del giudizio non sono emerse circostanze atte a far presumere che questi possa godere di redditi occulti o non dichiarati.
In coerenza con l'orientamento interpretativo esaminato, il Collegio ritiene che l'entità dell'assegno di mantenimento del coniuge disposto in sede presidenziale vada confermato.
5 Tale contributo, pari a € 150,00 al mese rivalutabili, appare ancora congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto, nell'ordine, della differenza reddituale di cui s'è detto, della nuova situazione abitativa delle parti, tale da consentire al signor di CP_1 disporre della casa di FO, ancorché gravata da mutuo, delle limitate potenzialità lavorative della signora , giunta alla soglia dei cinquantuno anni senza fruire di Pt_1 esperienze professionali qualificanti per essersi dedicata alle tre figlie e delle risorse presumibilmente a disposizione del dissolto nucleo familiare, connotato per la maggior parte del suo protrarsi da entrate derivanti dalla sola attività di lavoro del resistente.
Per le stesse ragioni, oltre che in considerazione delle sopravvenute esigenze delle tre figlie e della loro quasi esclusiva permanenza nella casa materna, appaiono tuttora congrue l'entità dell'assegno di mantenimento della prole previsto in via provvisoria (€ 500,00 al mese rivalutabili) e l'attribuzione alla ricorrente dell'intero ammontare degli assegni unici.
Restano divise in egual misura tra i genitori le spese straordinarie occorrenti alla prole.
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Il mancato l'assolvimento degli oneri di contribuzione da parte del signor CP_1 giustifica la conferma dell'ordine di versamento diretto impartito ai sensi dell'art. 156 c.c..
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E' estranea all'oggetto del giudizio di separazione l'adozione di statuizioni di condanna alla restituzione di beni mobili o di somme destinate a costituire una rendita futura per i figli.
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La parziale soccombenza reciproca rende ragione della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.819/21 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ET (LT) l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
➢ dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta da
Controparte_1
➢ dispone l'affidamento congiunto a e di Parte_1 Controparte_1 Per_4
, e , con collocazione preferenziale presso
[...] Persona_5 Persona_6 la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da;
Parte_1
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 150,00 mensili, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, di un assegno di € 500,00 mensili, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario di , Persona_4
e , da imputare in egual misure alle esigenze Persona_5 Persona_6 delle minori;
➢ dispone il versamento diretto in favore di , ad opera del datore di Parte_1 lavoro di di una quota delle retribuzioni del resistente di entità Controparte_1
6 pari all'ammontare delle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario della prole e del coniuge;
➢ dispone che e provvedano in egual misura alle spese Parte_1 CP_1 straordinarie inerenti alle figlie , e Persona_4 Persona_5 Per_6
;
[...]
➢ dispone che l'assegno unico dovuto in relazione alle figlie , Persona_4 Per_5
e sia attribuito in via esclusiva a;
[...] Persona_6 Parte_1
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 11/7/2025
il Presidente est
GI TA
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