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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 109 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio degli Avv. Gian C.F._1
Giacomo De Martini e Monica Alicicco che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede testamentario di Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f.: e (c.f.: ), Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliata in Sassari presso e nello studio degli Avv. Anna Soro e Paolo Sanna che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
in punto a: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 22.03.2021 la
[...]
in persona della legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio nanti il Parte_3 Parte_2
Tribunale di Sassari le sig.re e premettendo che: Controparte_1 Controparte_3
1) con istanza 12.10.2020 aveva chiesto al Giudice dell'esecuzione di “assumere, Controparte_1
determinare e adottare i conseguenti provvedimenti per la definitiva esecuzione delle sentenze ivi
indicate, ponendo i relativi oneri in capo alla esecutata in pers. del leg. rapp.te Controparte_4
pt con sede in Mores”; liquidare il compenso spettante al Custode per l'opera svolta nonché, infine, determinare le competenze e le spese per la presente procedura esecutiva;
2) il 18.11.2020 il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento in calce all'istanza, aveva liquidato le spese del giudizio in € 1.336,00, provvedimento al quale veniva apposta la formula esecutiva il
12.02.2021;
3) con la notifica dell'atto di precetto, aveva intimato alla di pagare la Controparte_1 Pt_1
somma di € 1.597,86.
La ha, quindi, proposto ex art.617 cpc opposizione “agli atti esecutivi per irregolarità Pt_1
formale e mancanza dei titoli e nullità del precetto” deducendo che 1) con provvedimento 16.7.2020, notificato in pari data, il G.E. aveva “rigettato il ricorso in opposizione per la sospensione della esecuzione e assegnato ex art.616 cpc il termine perentorio di 45 gg per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata”; 2) per contro detto giudice non provvedeva “a liquidare le spese ritenendo definita ed esaurita la procedura”; 3) tale circostanza
“considerato che la intendeva chiedere la liquidazione delle spese, obbligava la controparte da CP_1
un lato a notificare copia della istanza ora posta a base del precetto alla società e dall'altra
(obbligava) il Giudice alla fissazione di una udienza di comparizione delle parti davanti a sé dovendo decidere anche su altri importanti richieste in essa contenute che riguardavano il merito”; 4) l'istanza
12.10.2020 era stata presentata ben 90 gg dopo il provvedimento che aveva definito il giudizio “visto che per le questioni di merito il giudice aveva fissato in 45 gg il termine per la riassunzione della causa e per l'introduzione del giudizio di merito”.
Ha lamentato che “l'omessa notifica dell'istanza e del provvedimento di liquidazione delle spese costituiva una gravissima irregolarità che non le aveva consentito di interloquire in alcun modo sulla legittimità delle istanze depositate e del provvedimento adottato dal giudice”.
Ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'inidoneità del titolo per procedere all'esecuzione minacciata e, per l'effetto, la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto;
del pari, ha chiesto accertarsi la omessa notifica del “vero titolo esecutivo” ossia del provvedimento 16.7.2020 con il quale il giudice aveva rigettato il ricorso posto che questo – solo richiamato nell'atto di precetto – “era l'atto che doveva essere notificato unitamente al provvedimento di liquidazione delle spese”: la mancanza di tale provvedimento rendeva il titolo monco e privo della sua parte principale e come tale viziato da nullità assoluta, estesa anche all'atto di precetto.
All'atto della sua costituzione in giudizio , anche quale erede testamentario di Controparte_1
e , ricostruita la situazione giuridica sottesa al giudizio, ha replicato che: Persona_1 CP_2
1) il provvedimento 18.11.2020 reso dal G.E. si configurava quale mero provvedimento attuativo emesso in esito al procedimento di esecuzione per rilascio n. 108/2020 e non anche quale provvedimento decisorio nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, II co, c.p.c., n. 1240/19
R.G. (nell'ambito del quale il Giudice aveva respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla opponente soc. ; quest'ultimo giudizio, poi estintosi per mancato promovimento da parte Pt_1
della interessata del giudizio di merito, aveva costituito una mera parentesi di cognizione Pt_1
nell'ambito della procedura esecutiva già avviata con la notifica dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio, al momento del deposito, da parte dell'U.G. del verbale di rilascio;
2) l'esponente aveva agito nell'ambito della procedura R.G.E. n. 108/20 cit. in forza di provvedimento del G.E., richiesto e pronunciato per la definitiva attuazione di tale procedura.
Ha concluso per il rigetto della opposizione, per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc, vinte le spese.
Con le note di trattazione scritta del 16.5.2023 l'opponente ha introdotto conclusioni diverse da quelle ab origine formulate attinenti alla disponibilità e consistenza dei beni oggetto della esecuzione per rilascio nonché riguardanti la titolarità dei beni stessi.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n. 1066/2023 del 25.10.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la con il quale ha lamentato: 1) l'erronea valutazione Pt_1
dell'inammissibilità dell'atto di opposizione per accertata difformità tra le conclusioni formulate in citazione e quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.05.2023; 2) l'errata valutazione della procura ritenuta non idonea e addirittura mancante per la proposizione dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi che ne determinerebbe l'inammissibilità; 3) l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccepite irregolarità formali dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per 1) l'accertamento che la mancata corrispondenza delle conclusioni formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 15.5.2023 era dovuta ad un mero errore di trascrizione, facilmente rilevabile dal Giudice di primo grado;
2) la declaratoria di ammissibilità dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi in quanto proposto sulla base di regolare mandato alle liti;
3) per la declaratoria di nullità degli atti esecutivi, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
La ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello e delle doglianze avverse e ciò vieppiù avuto CP_1
riguardo all'assenza di valida procura.
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
Costituisce principio di diritto quello per cui ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che non è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ciò indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato e dalla qualificazione (v. così ex multis già Cass. 8103/2007; in tempi più recenti v. Cass. 32833/2021;
Cass. 30264/2024).
Segnatamente, viene in considerazione il c.d. principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta come effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, anche a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.
Facendo applicazione dei principi testè esposti deve osservarsi che il Giudice di Sassari ha qualificato l'azione intrapresa dalla quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc (come del resto Pt_1
anche espressamente dedotto dalla difesa dell'opponente) : tanto risulta dalla pag. 2 (“la società semplice ha proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art.617 cpc ..) Pt_1
e dalle pagg. 3 e 4 (“da tale inequivocabile situazione di fatto discendono sia l'inammissibilità dell'opposizione agli atti …) della sentenza appellata ma soprattutto dalla disamina del dispositivo della stessa ove si legge che “il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da ….”. Parte_1
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello così come espressamente previsto dall'art.618 cpc posto che la sentenza deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione: né, del resto, potrebbe neppure ipotizzarsi, nel presente giudizio di appello, una qualificazione diversa, rispetto a quella effettuata dal Giudice di primo grado, dell'azione esperita dall'odierna appellante.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa – v. Cass.
35878/2022 - esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Attesa la natura della pronuncia resa (su questione pure rilevata ex officio da questa Corte) non sussistono i presupposti per la pronuncia dell'invocata condanna ex art.96 cpc.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della statuizione di inammissibilità dell'appello da esso proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 962,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 109 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio degli Avv. Gian C.F._1
Giacomo De Martini e Monica Alicicco che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede testamentario di Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f.: e (c.f.: ), Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliata in Sassari presso e nello studio degli Avv. Anna Soro e Paolo Sanna che la rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellata -
in punto a: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 22.03.2021 la
[...]
in persona della legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio nanti il Parte_3 Parte_2
Tribunale di Sassari le sig.re e premettendo che: Controparte_1 Controparte_3
1) con istanza 12.10.2020 aveva chiesto al Giudice dell'esecuzione di “assumere, Controparte_1
determinare e adottare i conseguenti provvedimenti per la definitiva esecuzione delle sentenze ivi
indicate, ponendo i relativi oneri in capo alla esecutata in pers. del leg. rapp.te Controparte_4
pt con sede in Mores”; liquidare il compenso spettante al Custode per l'opera svolta nonché, infine, determinare le competenze e le spese per la presente procedura esecutiva;
2) il 18.11.2020 il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento in calce all'istanza, aveva liquidato le spese del giudizio in € 1.336,00, provvedimento al quale veniva apposta la formula esecutiva il
12.02.2021;
3) con la notifica dell'atto di precetto, aveva intimato alla di pagare la Controparte_1 Pt_1
somma di € 1.597,86.
La ha, quindi, proposto ex art.617 cpc opposizione “agli atti esecutivi per irregolarità Pt_1
formale e mancanza dei titoli e nullità del precetto” deducendo che 1) con provvedimento 16.7.2020, notificato in pari data, il G.E. aveva “rigettato il ricorso in opposizione per la sospensione della esecuzione e assegnato ex art.616 cpc il termine perentorio di 45 gg per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata”; 2) per contro detto giudice non provvedeva “a liquidare le spese ritenendo definita ed esaurita la procedura”; 3) tale circostanza
“considerato che la intendeva chiedere la liquidazione delle spese, obbligava la controparte da CP_1
un lato a notificare copia della istanza ora posta a base del precetto alla società e dall'altra
(obbligava) il Giudice alla fissazione di una udienza di comparizione delle parti davanti a sé dovendo decidere anche su altri importanti richieste in essa contenute che riguardavano il merito”; 4) l'istanza
12.10.2020 era stata presentata ben 90 gg dopo il provvedimento che aveva definito il giudizio “visto che per le questioni di merito il giudice aveva fissato in 45 gg il termine per la riassunzione della causa e per l'introduzione del giudizio di merito”.
Ha lamentato che “l'omessa notifica dell'istanza e del provvedimento di liquidazione delle spese costituiva una gravissima irregolarità che non le aveva consentito di interloquire in alcun modo sulla legittimità delle istanze depositate e del provvedimento adottato dal giudice”.
Ha, pertanto, chiesto dichiararsi l'inidoneità del titolo per procedere all'esecuzione minacciata e, per l'effetto, la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto;
del pari, ha chiesto accertarsi la omessa notifica del “vero titolo esecutivo” ossia del provvedimento 16.7.2020 con il quale il giudice aveva rigettato il ricorso posto che questo – solo richiamato nell'atto di precetto – “era l'atto che doveva essere notificato unitamente al provvedimento di liquidazione delle spese”: la mancanza di tale provvedimento rendeva il titolo monco e privo della sua parte principale e come tale viziato da nullità assoluta, estesa anche all'atto di precetto.
All'atto della sua costituzione in giudizio , anche quale erede testamentario di Controparte_1
e , ricostruita la situazione giuridica sottesa al giudizio, ha replicato che: Persona_1 CP_2
1) il provvedimento 18.11.2020 reso dal G.E. si configurava quale mero provvedimento attuativo emesso in esito al procedimento di esecuzione per rilascio n. 108/2020 e non anche quale provvedimento decisorio nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, II co, c.p.c., n. 1240/19
R.G. (nell'ambito del quale il Giudice aveva respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla opponente soc. ; quest'ultimo giudizio, poi estintosi per mancato promovimento da parte Pt_1
della interessata del giudizio di merito, aveva costituito una mera parentesi di cognizione Pt_1
nell'ambito della procedura esecutiva già avviata con la notifica dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio, al momento del deposito, da parte dell'U.G. del verbale di rilascio;
2) l'esponente aveva agito nell'ambito della procedura R.G.E. n. 108/20 cit. in forza di provvedimento del G.E., richiesto e pronunciato per la definitiva attuazione di tale procedura.
Ha concluso per il rigetto della opposizione, per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc, vinte le spese.
Con le note di trattazione scritta del 16.5.2023 l'opponente ha introdotto conclusioni diverse da quelle ab origine formulate attinenti alla disponibilità e consistenza dei beni oggetto della esecuzione per rilascio nonché riguardanti la titolarità dei beni stessi.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n. 1066/2023 del 25.10.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la con il quale ha lamentato: 1) l'erronea valutazione Pt_1
dell'inammissibilità dell'atto di opposizione per accertata difformità tra le conclusioni formulate in citazione e quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 15.05.2023; 2) l'errata valutazione della procura ritenuta non idonea e addirittura mancante per la proposizione dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi che ne determinerebbe l'inammissibilità; 3) l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccepite irregolarità formali dei titoli posti a fondamento dell'atto di precetto.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per 1) l'accertamento che la mancata corrispondenza delle conclusioni formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 15.5.2023 era dovuta ad un mero errore di trascrizione, facilmente rilevabile dal Giudice di primo grado;
2) la declaratoria di ammissibilità dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi in quanto proposto sulla base di regolare mandato alle liti;
3) per la declaratoria di nullità degli atti esecutivi, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
La ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello e delle doglianze avverse e ciò vieppiù avuto CP_1
riguardo all'assenza di valida procura.
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
Costituisce principio di diritto quello per cui ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che non è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi e ciò indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato e dalla qualificazione (v. così ex multis già Cass. 8103/2007; in tempi più recenti v. Cass. 32833/2021;
Cass. 30264/2024).
Segnatamente, viene in considerazione il c.d. principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta come effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, anche a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.
Facendo applicazione dei principi testè esposti deve osservarsi che il Giudice di Sassari ha qualificato l'azione intrapresa dalla quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc (come del resto Pt_1
anche espressamente dedotto dalla difesa dell'opponente) : tanto risulta dalla pag. 2 (“la società semplice ha proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art.617 cpc ..) Pt_1
e dalle pagg. 3 e 4 (“da tale inequivocabile situazione di fatto discendono sia l'inammissibilità dell'opposizione agli atti …) della sentenza appellata ma soprattutto dalla disamina del dispositivo della stessa ove si legge che “il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da ….”. Parte_1
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello così come espressamente previsto dall'art.618 cpc posto che la sentenza deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione: né, del resto, potrebbe neppure ipotizzarsi, nel presente giudizio di appello, una qualificazione diversa, rispetto a quella effettuata dal Giudice di primo grado, dell'azione esperita dall'odierna appellante.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa – v. Cass.
35878/2022 - esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata).
Attesa la natura della pronuncia resa (su questione pure rilevata ex officio da questa Corte) non sussistono i presupposti per la pronuncia dell'invocata condanna ex art.96 cpc.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della statuizione di inammissibilità dell'appello da esso proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 962,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni