Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 novembre 2014 |
Commentari • 15
- 1. Danno da emotrasfusione: risarcimenti milionari alle vittimeGioia Arnone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
E' competenza del Ministero della Salute esercitare il controllo e la vigilanza sulla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e sull'uso degli emoderivati, per cui risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi. Con questa motivazione la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 2270 del 2017) ha rigettato le doglianze del Ministero della Salute che ha cercato, invano, di addossare la responsabilità per i danni causati alle vittime di emotrasfusioni alle singole Regioni. La Corte ha infatti confermato la sentenza emessa dal Giudice civile del Tribunale di Roma, che condannava il dicastero a …
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Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2019, n. 03162Provvedimento: N° 3 1 6 2- 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dai Magistrati: TRIBUTI- AURELIO CAPPABIANCA - Primo Presidente f.f. Contributi al - fondo antincendi -- Giurisdizione - Presidente di sezione FELICE MANNA Ud. 15/01/2019 - - Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G.N. 8622/2012 hom 3162- Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. ем. LINA RUBINO - Consigliere - - Consigliere - GUIDO MERCOLINO ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - - Rel. Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8622-2012 proposto da: -SAGAT S.P.A. SOCIETÀ AZIONARIA …Leggi di più...
- giurisdizione del giudice tributario·
- controversia relativa·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione in materia tributaria·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) diritto di imbarco per passeggeri.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1. - Art. 2.
I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.
(1) (2) (4) (5) (6) (8) (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall' art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 800 a L. 1200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
da L. 1000 a L. 1500 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
da L. 400 a L. 520 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
da L. 600 a L. 780 per ogni successiva tonnellate o frazione di tonnellata".
Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il riferimento all' art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , contenuto nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 2 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.210 a L. 2.360 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 2.760 a L. 2.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 810 a L. 870 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.220 a L. 1.310 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata". ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.360 a L. 2.480 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 2.950 a L. 3.100 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 870 a L. 910 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.310 a L. 1.380 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori". ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 7 agosto 1990, (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenze degli aeromobili previsti dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.670 a L. 2.860 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.330 a L. 3.565 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 980 a L. 1.050 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.480 a L. 1.585 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. ------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.C.M. 27 aprile 1993 (in G.U. 04/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modifiche sono elevati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.780 a L. 3.970 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.680 a L. 1.765 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 settembre 1994, n.564 , convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n.656 ha disposto (con l'art.2-duodecies, comma 2) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall' articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art.18 comma 1) che "E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall' articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434 ." - Art. 3.
Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. (1) (2) (4) (5) (6) ((8))
Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.
Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il riferimento all' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori". ----------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 102 a L. 110 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.C.M 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".