Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567
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Ordinanza 7 agosto 2018

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Il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio; ne consegue che, non avendo il medesimo natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5) del medesimo art. 360.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20567
    Data del deposito : 7 agosto 2018

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