Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2021, proposto da
Comune di Favara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Sgobbo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
I.C.I.E.L. di MO ON & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati ON Accordino e Angelo Cacciatore, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
in opposizione
al decreto ingiuntivo n. 364/2021 emesso dal Presidente di questa Sezione terza in data 19 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.C.I.E.L. di MO ON & C. s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il Comune ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale è stato ingiunto al medesimo ente locale il pagamento, in favore della resistente società I.C.I.E.L. di MO ON & C. s.a.s., il pagamento della somma di euro 746.287,91 oltre IVA e interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002, quale compenso revisionale relativo al contratto di appalto del 22 settembre 2003, rep. n. 25692, con il quale il Comune di Favara aveva affidato alla detta società “i lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà Comunale, per l’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica”.
Con l’atto in esame, il Comune di Favara ha contestato la spettanza delle somme di cui all’opposto decreto, sostenendo la mancanza del necessario provvedimento di riconoscimento della revisione dei prezzi ed esponendo, a riprova di quanto sostenuto, la seguente ricostruzione dei fatti:
- con nota prot. n. 35834 del 17 luglio 2018, la I.C.I.E.L. ha richiesto alla stazione appaltante di predisporre i conteggi revisionali;
- con nota prot. n. 56871 del 23 dicembre 2019, il UP ha trasmesso al Responsabile del Servizio una relazione sul compenso revisionale, contenente un mero conteggio analitico dei compensi revisionali anno per anno (a decorrere dal secondo anno) per tutta la durata contrattuale;
- con nota prot. n. 56979 del 24 dicembre 2019, il Responsabile della P.O. 6 ha richiesto al Responsabile della P.O. 4 di predisporre tutti gli atti conseguenziali alla redazione dei conteggi per gli importi dovuti, distinguendo quelli rientranti nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione, stante l’intervenuto dissesto dell’ente locale;
- la I.C.I.E.L., con nota prot. n. 1662 del 13 gennaio 2020 e con successiva con nota prot. n. 3876 dei giorni 24/27 gennaio 2020, ha chiesto di poter avere notizie in merito allo stato del procedimento relativo ai compensi dovuti a titolo di revisione dei prezzi;
- il UP, quindi, con nota prot. n. 1155/8 del 10 marzo 2020, ha comunicato alla società richiedente di avere trasmesso i conteggi al Responsabile del Servizio con precedente nota prot. n. 56871 del
23 dicembre 2019.
Ciò premesso, il Comune ricorrente ha contestato che l’appena menzionata a nota del 10 marzo 2020 (ritenuta “idonea prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c.” nel d.i. opposto) possa avere valore di riconoscimento della spettanza, in capo alla I.C.I.EL., delle somme ivi indicate e, al contempo, ha eccepito l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dalla menzionata società e sorti nel periodo antecedente i cinque anni precedenti la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo o comunque la sopra menzionata richiesta del 17 luglio 2018.
Il Comune di Favara, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, con delibera di C.C. n. 79 del 23 novembre 2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente locale ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. 267/2000.
Si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione proposta dal Comune, la I.C.I.E.L. di MO ON & C. s.a.s.
Ha contestato, la detta società, l’intervenuta prescrizione del credito vantato, adducendo di avere più volte costituito in mora il Comune di Favara, e segnatamente con note del 27 dicembre 2006, del 30 dicembre 2010, del 30 dicembre 2014 e del 17 luglio 2018; atti, questi, che sarebbero stati tutti assunti al protocollo Comunale.
Nel merito, la società resistente ha sostenuto il valore ricognitivo del debito della nota prot. n. 1155/8 del 10 marzo 2020, sottolineando come la stessa sarebbe stata resa dalla persona fisica che, al contempo, rivestiva le qualità di R.U.P. nonché di Responsabile di P.O. 4 - Area Tecnica e come sia indubbia la competenza del responsabile della posizione organizzativa all’adozione di provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, anche alla luce delle previsioni dello statuto dell’ente.
Con successive memorie difensive, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive tesi; con riferimento alle note con cui parte ricorrente avrebbe ripetutamente interrotto il decorso del termine di prescrizione del diritto vantato, il Comune di Favara ha riferito di aver contestato l’autenticità di tali documenti, nonché della loro atipica protocollazione, a mezzo di denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Agrigento per il tramite della Tenenza dei Carabinieri di Favara; la società resistente ha riferito, documentando la circostanza, che il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione del fascicolo.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, devono prendersi in esame le eccezioni sollevate dal Comune di Favara, relative alla prescrizione del credito vantato dalla I.C.I.E.L. ed al difetto di legittimazione passiva dell’ente locale.
Con riferimento alla prima delle due questioni, osserva il collegio come il compiuto esame della medesima richiederebbe l’acquisizione degli esiti del procedimento penale relativo alla falsità degli atti interruttivi della prescrizione sopra menzionati e della relativa protocollazione; procedimento di cui, allo stato, l’ultimo atto noto è la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. Attesa l’infondatezza nel merito della pretesa avanzata da I.C.I.E.L., per le ragioni che saranno di seguito esplicitate, il collegio ritiene dunque di dover prescindere da tale questione, ai fini di una più celere definizione della lite.
L’ulteriore eccezione, relativa al presunto difetto di legittimazione passiva del Comune, è infondata.
Fermo restando che, con affermazione non contestata, la società resistente ha riferito che la procedura di dissesto è stata definita con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 4 marzo 2019, va anche precisato che l’insediamento dell’organo straordinario di liquidazione non comporta la successione del medesimo organo all’ente locale comune nei rapporti giuridici a questo facenti capo, con la conseguenza che legittimato in giudizio ai fini di eventuali pretese creditorie rimane il comune, pur in pendenza della procedura di dissesto.
Nel merito, la pretesa creditoria non può trovare accoglimento.
Con la nota prot. n. 1155/8 del 10 marzo 2020, il responsabile unico del procedimento si è, invero, limitato a comunicare alla I.C.I.E.L. di avere elaborato i conteggi relativi ai compensi revisionali e di averli trasmessi al Responsabile della P.O. 6 con nota prot. n. 56871 del 23 dicembre 2019.
Risulta evidente – dal descritto tenore della nota - come la medesima costituisca una mera comunicazione al privato interessato di un atto endoprocedimentale e come la nota sia dunque priva di valore provvedimentale.
La stessa circostanza che la comunicazione sia stata trasmessa al Responsabile della P.O. 6 rende infatti manifesto come l’ iter procedimentale fosse ancora in corso e necessitasse di un formale provvedimento del soggetto competente.
Né vale, in senso contrario, sostenere che la persona fisica che rivestiva la qualità di UP fosse, al contempo, titolare della qualità di Responsabile di altro Settore (Area tecnica), diverso dalla posizione organizzativa cui il conteggio era stato trasmesso e che i responsabili di settore siano competenti all’adozione di provvedimenti finali.
Invero, in disparte le perplessità sull’eventuale competenza dell’Area tecnica ed il rilievo che il soggetto in questione ha agito nella qualità di UP (e non nella diversa qualità di responsabile di settore), va ulteriormente rilevato che lo stesso fatto che la nota sia stata trasmessa ad altro Responsabile di Settore consente di ritenere non soltanto che lo stesso soggetto agente abbia ritenuto competente a provvedere il soggetto al quale ha indirizzato la nota prot. n. 56871/2019, ma anche che lo stesso, con quell’atto, non abbia inteso provvedere.
Ancora, irrilevanti ai fini della dimostrazione della tesi sostenuta dalla società resistente (relativa alla natura provvedimentale della nota in questione) sono le deduzioni dalla stessa rese in merito alla competenza del responsabile di settore all’adozione di debiti fuori bilancio: la nota in esame, invero, è tutt’altro che il riconoscimento di un debito fuori bilancio, trattandosi, come si è detto, della mera trasmissione di un conteggio.
Non sussiste, dunque, alcun diritto della società resistente alla corresponsione delle somme indicate nelle menzionate note e dalla stessa pretese.
Né, per altro verso, può trovare accoglimento la pretesa della medesima società di ottenere il riconoscimento del credito vantato da parte di questo giudice; a fondamento di tale istanza, parte ricorrente ha menzionato un orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2023, n. 6847), che giustificherebbe tale richiesta.
Il collegio, aderendo al più che consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di revisione dei prezzi nei contratti pubblici (anche successivo al precedente invocato da parte ricorrente: cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 24 settembre 2024, n.7752; Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2024, n. 4476; Consiglio di Stato sez. V, 15 maggio 2024, n. 4336; Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2024, n.1069) ritiene che “la determinazione della revisione prezzi è effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa; è, dunque, da escludere che la pretesa vantata dall’appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le disposizioni in materia prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi… sarà sempre necessaria l’attivazione - su istanza di parte - di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo” (così Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2024, n.1069; cfr. anche Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2024, n.4476; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465; Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827).
A tale conclusione si giunge sulla base del consolidato orientamento per il quale l’istanza con la quale l’impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l’atto di avvio di un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Consiglio di Stato sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756; Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Consiglio di Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; Consiglio di Stato sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; Consiglio di Stato sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Corte di Cassazione, SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285). Da ciò discende che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2024, n.1069).
In conclusione, in caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che va accolta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 364/2021.
Le spese, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 364/2021.
Condanna la società I.C.I.E.L. di MO ON & C. s.a.s. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Favara, liquidandole in € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO