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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5245/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Greco Maria Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizia Florio e Francesca CP_1
Romana Belli
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: -di aver presentato domanda per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza prot. che veniva accolta Controparte_2
CP_ dall' -che tuttavia, il 28.09.2021, riceveva una comunicazione con cui l' richiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 3.132,48 pagate a titolo di Reddito di cittadinanza da novembre 2020 a marzo 2021, in conseguenza della revoca/decadenza dal beneficio a seguito di “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”.
Ritenendo illegittima suddetta decisione, l'esponente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale chiedendo, in via cautelare di sospendere l'efficacia del provvedimento di restituzione delle somme indebitamente pagate e, nel merito, dichiarare l'irripetibilità delle somme in questione e la riattivazione della carta di Reddito di cittadinanza sin dalla revoca, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo che il ricorrente non aveva CP_1 allegato, né provato il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per poter usufruire del diritto al reddito di cittadinanza ed, in particolare, esponeva che mancava la prova della coincidenza fra nucleo DSU e famiglia anagrafica. La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 28.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In forza dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, come convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019, il
Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Nello specifico, a norma del comma 5 di tale articolo si precisa che: “
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
L'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che: “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre
1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo
126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473- bis.22 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. CP_ Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la revoca del sussidio in data 28.09.2021 per “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 DPCM n. 159/2013”.
I motivi di tale revoca, da ciò che emerge dai fatti di causa, sembrerebbero scaturire dalle verifiche effettuate dal Comune di Sannicola relative alla sussistenza dei requisiti di residenza richiesti dalla legge per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente che al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza abbia inserito nella propria dichiarazione DSU tutti i componenti Pers della propria famiglia composta da egli, i tre figli e , la sig.ra Per_2 Persona_3 CP_3 ed il figlio di lei (avuto da una precedente unione) anche se questi non risultano
[...] Persona_4 residenti con il ricorrente presso l'abitazione sita in Sannicola al Viale degli studenti n. 50 ma presso un'altra abitazione sita in Sannicola alla Via delle Vione n. 6 (utilizzata dal padre del ricorrente sig. Pt_2
dalla madre e dal fratello ).
[...] Persona_5 Persona_6
Il ricorrente, invece, sostiene che la reale situazione anagrafica sia differente da quella che emerge dai certificati di residenza, poiché la SI.ra (moglie del ricorrente) solo formalmente risulta CP_3 risiedere, insieme ai quattro figli, in Via delle Viole n. 6.
Di fatto il ricorrente convive, da anni, con gli altri componenti del suo nucleo familiare, costituito appunto dalla moglie, SI.ra i loro tre figli: Controparte_3 Per_7 Persona_8 Persona_3 ed un altro figlio della SI.ra presso un alloggio di edilizia “popolare”, sito nel CP_3 Persona_4
Comune di Sannicola sito in Viale degli Studenti n. 50.
Tale situazione di fatto deriva dal rifiuto del Comune di Sannicola di concedere il cambio di residenza alla SI.ra e ai suoi figli nell'immobile ove effettivamente vivono, in Viale degli Studenti n. 50, CP_3 nonostante le innumerevoli richieste di cambio di residenza all'Ente (cfr. doc. 10 del ricorso).
Tale rifiuto sembrerebbe generare da un contenzioso tra il Comune di Sannicola ed il ricorrente per l'occupazione abusiva dell'immobile di Viale degli Studenti n. 50 (cfr. documentazione prodotta ed acquisita all'udienza del 22.05.2024, relativa al procedimento di sfratto per occupazione abusiva dinanzi al Tribunale di Lecce dott. R.G. 9181/2017). Controparte_4
Pertanto, alla luce della normativa di riferimento e delle risultanze probatorie si deve ritenere che, all'atto della domanda di fruizione del Reddito di Cittadinanza, il ricorrente abbia allegato una dichiarazione DSU conforme alla reale composizione del proprio nucleo familiare anagrafico.
Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e (madre del Testimone_1 Persona_5 ricorrente) escussi all'udienza del 22.05.2024, i quali hanno confermato che il ricorrente risiede da sempre con la moglie ed i figli presso un alloggio di edilizia popolare sito nel Comune di Sannicola al Viale degli
Studenti n. 50. CP_ Quanto all'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale sollevata dall' e ritenuta non idonea a smentire un documento scritto rappresentato dal certificato di residenza e dal verbale di accertamento, deve rammentarsi il principio secondo cui “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. Sezione Lavoro,
Ordinanza n. 23521 del 20.09.2019).
Sicché deve affermarsi che, alla luce di quanto emerso nel presente giudizio, la famiglia anagrafica effettiva del sig. composta dalla sig.ra (moglie), e Pt_1 Controparte_3 Per_7 Persona_8
(i 3 figli del ricorrente) e (figlio di è la medesima Persona_3 Persona_4 Controparte_3 di quella dichiarata nella DSU, sicché quest'ultima non appare riconducibile ad una “dichiarazione non corrispondente al vero” come prevista dall'art. 7 del ricordato DL n. 4/2019.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e della ricostruzione dei fatti della vicenda così come emersi dall'istruttoria processuale, il ricorso deve essere accolto.
Deve quindi dichiararsi che non è tenuto a restituire all' la somma di euro Parte_1 CP_1
3132,48 e condannarsi l' istituto a riammettere il ricorrente al beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento al momento della revoca sino alla scadenza dei termini di legge per la fruizione del predetto beneficio, fermo restando ovviamente, la permanenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 12 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 3.132,48 percepita dal ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, richiesta con comunicazione del 28.09.2021 per il periodo da novembre 2020 a marzo
2021;
- condanna l' a erogare al ricorrente il Reddito di Cittadinanza dalla revoca sino alla scadenza dei CP_1 termini previsti dalla legge per la fruizione del predetto beneficio.
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, li 10.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa